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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, Parte_1 C.F._1
VIA DISCIPLINI 7, presso lo studio dell'avv. RICCARDO CHIRIVI', che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Controparte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dagli avv.ti
SALVATORE SMALDONE, ANTONELLO MANDARANO e PAOLA COZZI;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza:
In via principale e nel merito:
Accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2064/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile specializzata in materia d'impresa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 23646/2021, pubblicata il 14 marzo 2023, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare ictu oculi la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce (“firma del destinatario o della persona abilitata”) agli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 depositatati nel procedimento R.G.N. 41603/19, pendente dinnanzi al G.D.P. di
Milano, con l'adozione di ogni provvedimento conseguente;
In via subordinata:
2) accertare e dichiarare la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce (“firma del destinatario o della persona abilitata”) agli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 depositatati nel procedimento R.G.N. 41603/19, pendente dinnanzi al G.D.P. di
Milano, con l'adozione di ogni provvedimento conseguente;
In ogni caso:
3) accertare e dichiarare che ciascuna sottoscrizione utilizzata per gli stessi, ancorché attribuite all'attore, non è autografa in quanto non vergata dal Sig. Parte_1
4) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della domanda che precede, nulle e/o inesistenti e/o annullate le sottoscrizioni presenti in calce agli avvisi di ricevi-mento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 e con esse i citati documenti su cui sono apposte.”
5) Con vittoria di spese, anche di CTU e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
6) Compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, per i motivi esposti, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del presente grado.
In via istruttoria, se del caso:
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
pagina 2 di 9 1) Vero che in data 11 febbraio 2019, il notificava al Sig. l'ingiunzione di Controparte_1 Pt_1
pagamento n.20190430119880000757020 per i verbali di accertamento infrazione al C.d.S. n.
VE018876962014 e n. VE021139442014 (doc.2);
2) Vero che il Sig. mai ha ricevuto la notifica dei succitati verbali di accertamento infrazione;
Pt_1
3) Vero che l'odierno attore provvedeva ad effettuare le opportune verifiche sul portale multa semplice del , ove venivano riportati parzialmente gli atti di cui oggi si contesta la falsità (nello CP_1 CP_3 specifico: il retro dell'avviso di ricevimento n. 78851238455-2 ed il fronte dell'avviso n. CP_2
78851395250-7) (doc.3);
4) Vero che il Sig. proponeva quindi opposizione all'ordinanza ingiunzione con atto di Pt_1
citazione del 4 marzo 2019 ed il Giudizio veniva radicato con r.g.n. 41603/19 ed assegnato al Giudice di Pace di Milano Dr. Pedone (doc.4);
5) Vero che all'esito di un controllo sul portale “multa semplice” del il Sig. Controparte_1
si avvedeva della presenza di un avviso di ricevimento (n. 78851238455-2) riportante nel Pt_1 campo del destinatario una firma apocrifa, che l'odierno Attore ha subito disconosciuto;
6) Vero che solo con la costituzione in giudizio del del 10 luglio 2019 e la relativa Controparte_1
produzione documentale, il Sig. apprendeva che anche la relata di notifica n. 78851395250-7 Pt_1
riporta una firma apocrifa (doc.5);
7) Vero che il G.d.P. di Milano, Dott. Pedone, all'udienza di prima comparizione del 25 gennaio 2021, su richiesta dell'Attore, concedeva termini per l'introduzione del giudizio di querela di falso avanti al
Tribunale di Milano (doc.6);
8) Vero che il Sig. mai ha, di fatto, abitato in via Kennedy 6/A a Garbagnate M.se, avendo Pt_1
qui solo la residenza anagrafica;
9) Vero che il Sig. è sempre stato domiciliato in Milano alla via Cantoni 4; Pt_1
10) Vero che in via Kennedy 6/A abitavano il figlio, Sig. , con la di lui moglie e tre Parte_2 figli, all'epoca di anni 3, 9 e 11;
11) Vero che l'abitazione di via Kennedy 6/A è una villetta a schiera unifamiliare priva di portineria
(doc.7);
12) Vero che i Sig.ri e all'epoca dei fatti lavoravano a tempo Parte_2 Parte_3 pieno e permanevano fuori dalla loro abitazione durante l'intera giornata;
13) Vero che il Sig. mai ha ritirato alcun tipo di notifica presso l'abitazione di via Parte_1
Kennedy 6/A a Garbagnate M.se;
pagina 3 di 9 Sempre in via istruttoria, se del caso:
- ordinare l'acquisizione in giudizio degli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 in originale.
Si indicano quali testimoni:
- Sig. - via Kennedy 6/A - Bovisio Masciago;
Parte_2
- Sig.ra - via Kennedy 6/A - Bovisio Masciago;
Parte_3
- Sig.ra - via Cantoni 4 - Milano. Testimone_1
Per : Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sen-tenza del Tribunale di Milano n. 2064/2023, nonché respingere la querela di falso, siccome inammissibile e priva di fondamento.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il proponendo querela di falso volta ad Parte_1 Controparte_1
ottenere la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento n.
78851238455-2 e n. 78851395250-7, relative a due distinti verbali di accertamento di infrazione stradale della Polizia locale di Milano, di cui aveva avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, in data 11 febbraio 2019, dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione pendente innanzi al Giudice di Pace di Milano.
Sosteneva, in particolare, la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento in questione sotto la dicitura “ firma del destinatario o della persona abilitata” che non sarebbero state vergate da lui e sarebbero ictu oculi diverse dalla sua firma autografa, sostenendo di non aver mai abitato all'indirizzo della sua residenza anagrafica di Garbagnate Milanesi via Kennedy n.
6/A, ove sarebbe stata eseguita la notifica, corrispondente in realtà all'abitazione di suo figlio.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento della CTU grafologica, la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento impugnati.
Nel costituirsi in giudizio l'ente convenuto chiedeva di dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dall'attore.
pagina 4 di 9 Con sentenza n. 2064/23 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall'odierno appellante e ha condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese, liquidate in € 3.809,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge, sulla base della seguente motivazione:
“Dall'esame della documentazione relativa ai due avvisi di ricevimento degli atti giudiziari indirizzati all'attore presso la sua residenza di Garbagnate Milanese via Kennedy n. 6/A Parte_1 emerge l'assoluta incertezza in ordine all'identità della persona che li ha sottoscritti con sigla e firma completamente illeggibili nello spazio riservato alla “ firma del destinatario o della persona abilitata”.
Nella copia della relata di notifica posta sull'avviso di ricevimento n. 78851238455-2 nessuna delle caselle di identificazione del soggetto che riceve il plico è barrata, essendo presente semplicemente un segno ambiguo che attinge gli spazi destinatario persona fisica e giuridica senza barrare nessuna delle caselle di identificazione del ricevente ed una sigla illeggibile nello spazio riservato alla “ firma del destinatario o della persona abilitata” ( v. doc. 3 di parte attrice).
Allo stesso modo nella relata di notifica posta sull'avviso di ricevimento n. 78851395250-7 un segno ambiguo attinge l'angolo della casella senza barrarla e nello spazio riservato alla “firma del destinatario o della persona abilitata” è apposta una firma completamente illeggibile.
Nella situazione descritta non è possibile attribuire all'attore né la sigla né la sottoscrizione illeggibile che non richiamano in alcun modo il suo nome ed il suo cognome. Nè dai frettolosi segni apposti dall'ufficiale postale, evitando di barrare le caselle negli spazi riservati all'identificazione della persona a cui ha consegnato l'atto, può desumersi che il soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento si fosse qualificato a lui come Parte_1
Non sussistono, quindi, i presupposti per la proposizione della querela di falso dal momento che la falsità della firma può essere lamentata da un soggetto solo se sia stata a lui inequivocabilmente attribuita: in mancanza la sottoscrizione potrebbe essere stata emessa da qualsiasi altra persona.
L'incertezza dell'identità della persona che ha apposto una firma illeggibile nello spazio riservato alla
“firma del destinatario o della persona abilitata” rileva nell'ambito del giudizio di merito ai fini della valutazione di nullità della notificazione ma non può essere invocata a fondamento della querela di falso”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha dedotto: Parte_1
− l'ammissibilità della querela di falso proposta, citando Cass. 22514/20 secondo cui “Le Sezioni
Unite di questa corte hanno infatti chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale
pagina 5 di 9 ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso con grafia illeggibile, nello spazio relativo al destinatario o a persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate all'art 7 L.890/82, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario”;
− che il tribunale ha omesso di valutare “il rinvio operato da parte del Giudice di Pace al
Tribunale, il quale ha “obbligato” il Sig. a proporre querela di falso, sospendendo Pt_1 il procedimento dinnanzi a sé”;
− che il tribunale ha erroneamente non ammesso né le prove testimoniali, né la CTU calligrafica.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito dell'espletamento di CTU grafologica sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, esaminati gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate indicati nell'atto di appello (n. 7881238455-2 e n. 78851395250-7), effettuato saggio grafico e acquisite scritture comparative, già presenti in atti, dica se le sottoscrizioni apparentemente apposte da Parte_1 sui predetti avvisi di ricevimento siano riferibili a quest'ultimo, ovvero risultino apocrife”, la
[...] causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
All'udienza del 9.4.2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che, pertanto, vada accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che nel caso di specie, venendo in rilievo la notificazione di un atto giudiziario (Cass. n. 20440/2006), trova applicazione la legge n. 890 del 1982.
Ciò posto, giova evidenziare che, secondo il condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte,
“Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata
pagina 6 di 9 alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ (cfr. S.U. 9962/2010; Cass. n. 24283 del
2015).
Tale principio è stato, inoltre, confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 1686/2023, con la quale ha affermato che “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente […]
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (cfr. Cass. 1686/2023).
Tali pronunce della Suprema Corte hanno, quindi, chiarito che la circostanza che si tratti di atti giudiziari notificati è rilevante ai fini della fede privilegiata attribuita agli stessi e, di conseguenza, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela.
In particolare, nel caso della notifica degli atti giudiziari, ove sull'avviso di ricevimento vi sia una sottoscrizione illeggibile e manchi l'attestazione della qualità del soggetto a cui il plico è stato consegnato, si presume, fino a querela di falso, la consegna al destinatario e, pertanto, il destinatario che voglia negare di aver ricevuto il plico può proporre querela di falso per far accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'avviso. Negli altri casi, riguardanti la spedizione a mezzo posta di una comunicazione fra privati, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento fa, invece, presumere, fino a querela di falso, la consegna del plico all'indirizzo indicato e nelle mani di una persona che si trovi con pagina 7 di 9 il destinatario in una delle relazioni previste dall'art. 39 del Regolamento Postale (Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere), anche se tale relazione non venga specificata. In questi casi la querela non è quindi ammissibile per negare che la sottoscrizione appartenga al destinatario, poiché l'avviso di ricevimento non prova fino a querela di falso che il plico sia stato consegnato al destinatario, bensì soltanto che è stato consegnato all'indirizzo indicato e nelle mani di persona qualificatasi quale soggetto abilitato a riceverlo ex art. 39 Regolamento
Postale.
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi - come si è detto - della notificazione di atti giudiziari, risultando, peraltro, barrata in entrambi gli avvisi di ricevimento la casella “destinatario persona fisica”
e non risultando che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, deve presumersi che le sottoscrizioni sui predetti avvisi di ricevimento siano state apposte dal destinatario.
Sicché sussistono i presupposti per la proposizione della querela di falso, che deve quindi ritenersi ammissibile e anche fondata sulla base delle risultanze della CTU.
Il CTU, all'esito della propria indagine esaustiva e immune da vizi logici, ha, infatti, accertato che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento in questione sono apocrife e non sono riferibili con buona probabilità al signor Parte_1
In accoglimento dell'appello, deve, pertanto, dichiararsi la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. 78851395250-7, oggetto della querela di falso proposta da
Parte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1
liquidano in dispositivo - in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 essendo Parte_1
ammesso al gratuito patrocinio - in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55,
[...]
secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. 78851395250-7, oggetto della querela di falso proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna il a rifondere, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. Controparte_1
115/2002, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2664/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MILANO, Parte_1 C.F._1
VIA DISCIPLINI 7, presso lo studio dell'avv. RICCARDO CHIRIVI', che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in MILANO, VIA Controparte_1 P.IVA_1
GUASTALLA, 6, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale e rappresentato e difeso dagli avv.ti
SALVATORE SMALDONE, ANTONELLO MANDARANO e PAOLA COZZI;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in totale riforma della impugnata sentenza:
In via principale e nel merito:
Accogliere per tutti i motivi dedotti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2064/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XV Civile specializzata in materia d'impresa, nell'ambito del giudizio N.R.G. 23646/2021, pubblicata il 14 marzo 2023, non notificata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare ictu oculi la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce (“firma del destinatario o della persona abilitata”) agli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 depositatati nel procedimento R.G.N. 41603/19, pendente dinnanzi al G.D.P. di
Milano, con l'adozione di ogni provvedimento conseguente;
In via subordinata:
2) accertare e dichiarare la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce (“firma del destinatario o della persona abilitata”) agli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 depositatati nel procedimento R.G.N. 41603/19, pendente dinnanzi al G.D.P. di
Milano, con l'adozione di ogni provvedimento conseguente;
In ogni caso:
3) accertare e dichiarare che ciascuna sottoscrizione utilizzata per gli stessi, ancorché attribuite all'attore, non è autografa in quanto non vergata dal Sig. Parte_1
4) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della domanda che precede, nulle e/o inesistenti e/o annullate le sottoscrizioni presenti in calce agli avvisi di ricevi-mento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 e con esse i citati documenti su cui sono apposte.”
5) Con vittoria di spese, anche di CTU e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
In via ulteriormente subordinata:
6) Compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, per i motivi esposti, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del presente grado.
In via istruttoria, se del caso:
Ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
pagina 2 di 9 1) Vero che in data 11 febbraio 2019, il notificava al Sig. l'ingiunzione di Controparte_1 Pt_1
pagamento n.20190430119880000757020 per i verbali di accertamento infrazione al C.d.S. n.
VE018876962014 e n. VE021139442014 (doc.2);
2) Vero che il Sig. mai ha ricevuto la notifica dei succitati verbali di accertamento infrazione;
Pt_1
3) Vero che l'odierno attore provvedeva ad effettuare le opportune verifiche sul portale multa semplice del , ove venivano riportati parzialmente gli atti di cui oggi si contesta la falsità (nello CP_1 CP_3 specifico: il retro dell'avviso di ricevimento n. 78851238455-2 ed il fronte dell'avviso n. CP_2
78851395250-7) (doc.3);
4) Vero che il Sig. proponeva quindi opposizione all'ordinanza ingiunzione con atto di Pt_1
citazione del 4 marzo 2019 ed il Giudizio veniva radicato con r.g.n. 41603/19 ed assegnato al Giudice di Pace di Milano Dr. Pedone (doc.4);
5) Vero che all'esito di un controllo sul portale “multa semplice” del il Sig. Controparte_1
si avvedeva della presenza di un avviso di ricevimento (n. 78851238455-2) riportante nel Pt_1 campo del destinatario una firma apocrifa, che l'odierno Attore ha subito disconosciuto;
6) Vero che solo con la costituzione in giudizio del del 10 luglio 2019 e la relativa Controparte_1
produzione documentale, il Sig. apprendeva che anche la relata di notifica n. 78851395250-7 Pt_1
riporta una firma apocrifa (doc.5);
7) Vero che il G.d.P. di Milano, Dott. Pedone, all'udienza di prima comparizione del 25 gennaio 2021, su richiesta dell'Attore, concedeva termini per l'introduzione del giudizio di querela di falso avanti al
Tribunale di Milano (doc.6);
8) Vero che il Sig. mai ha, di fatto, abitato in via Kennedy 6/A a Garbagnate M.se, avendo Pt_1
qui solo la residenza anagrafica;
9) Vero che il Sig. è sempre stato domiciliato in Milano alla via Cantoni 4; Pt_1
10) Vero che in via Kennedy 6/A abitavano il figlio, Sig. , con la di lui moglie e tre Parte_2 figli, all'epoca di anni 3, 9 e 11;
11) Vero che l'abitazione di via Kennedy 6/A è una villetta a schiera unifamiliare priva di portineria
(doc.7);
12) Vero che i Sig.ri e all'epoca dei fatti lavoravano a tempo Parte_2 Parte_3 pieno e permanevano fuori dalla loro abitazione durante l'intera giornata;
13) Vero che il Sig. mai ha ritirato alcun tipo di notifica presso l'abitazione di via Parte_1
Kennedy 6/A a Garbagnate M.se;
pagina 3 di 9 Sempre in via istruttoria, se del caso:
- ordinare l'acquisizione in giudizio degli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. CP_2
78851395250-7 in originale.
Si indicano quali testimoni:
- Sig. - via Kennedy 6/A - Bovisio Masciago;
Parte_2
- Sig.ra - via Kennedy 6/A - Bovisio Masciago;
Parte_3
- Sig.ra - via Cantoni 4 - Milano. Testimone_1
Per : Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare la sen-tenza del Tribunale di Milano n. 2064/2023, nonché respingere la querela di falso, siccome inammissibile e priva di fondamento.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali in entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura in-terna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio il proponendo querela di falso volta ad Parte_1 Controparte_1
ottenere la dichiarazione di falsità delle sottoscrizioni apposte agli avvisi di ricevimento n.
78851238455-2 e n. 78851395250-7, relative a due distinti verbali di accertamento di infrazione stradale della Polizia locale di Milano, di cui aveva avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, in data 11 febbraio 2019, dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione pendente innanzi al Giudice di Pace di Milano.
Sosteneva, in particolare, la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento in questione sotto la dicitura “ firma del destinatario o della persona abilitata” che non sarebbero state vergate da lui e sarebbero ictu oculi diverse dalla sua firma autografa, sostenendo di non aver mai abitato all'indirizzo della sua residenza anagrafica di Garbagnate Milanesi via Kennedy n.
6/A, ove sarebbe stata eseguita la notifica, corrispondente in realtà all'abitazione di suo figlio.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento della CTU grafologica, la declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento impugnati.
Nel costituirsi in giudizio l'ente convenuto chiedeva di dichiarare inammissibile la querela di falso proposta dall'attore.
pagina 4 di 9 Con sentenza n. 2064/23 il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall'odierno appellante e ha condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese, liquidate in € 3.809,00 per compenso oltre il 15% per spese generali ed oneri di legge, sulla base della seguente motivazione:
“Dall'esame della documentazione relativa ai due avvisi di ricevimento degli atti giudiziari indirizzati all'attore presso la sua residenza di Garbagnate Milanese via Kennedy n. 6/A Parte_1 emerge l'assoluta incertezza in ordine all'identità della persona che li ha sottoscritti con sigla e firma completamente illeggibili nello spazio riservato alla “ firma del destinatario o della persona abilitata”.
Nella copia della relata di notifica posta sull'avviso di ricevimento n. 78851238455-2 nessuna delle caselle di identificazione del soggetto che riceve il plico è barrata, essendo presente semplicemente un segno ambiguo che attinge gli spazi destinatario persona fisica e giuridica senza barrare nessuna delle caselle di identificazione del ricevente ed una sigla illeggibile nello spazio riservato alla “ firma del destinatario o della persona abilitata” ( v. doc. 3 di parte attrice).
Allo stesso modo nella relata di notifica posta sull'avviso di ricevimento n. 78851395250-7 un segno ambiguo attinge l'angolo della casella senza barrarla e nello spazio riservato alla “firma del destinatario o della persona abilitata” è apposta una firma completamente illeggibile.
Nella situazione descritta non è possibile attribuire all'attore né la sigla né la sottoscrizione illeggibile che non richiamano in alcun modo il suo nome ed il suo cognome. Nè dai frettolosi segni apposti dall'ufficiale postale, evitando di barrare le caselle negli spazi riservati all'identificazione della persona a cui ha consegnato l'atto, può desumersi che il soggetto che ha firmato l'avviso di ricevimento si fosse qualificato a lui come Parte_1
Non sussistono, quindi, i presupposti per la proposizione della querela di falso dal momento che la falsità della firma può essere lamentata da un soggetto solo se sia stata a lui inequivocabilmente attribuita: in mancanza la sottoscrizione potrebbe essere stata emessa da qualsiasi altra persona.
L'incertezza dell'identità della persona che ha apposto una firma illeggibile nello spazio riservato alla
“firma del destinatario o della persona abilitata” rileva nell'ambito del giudizio di merito ai fini della valutazione di nullità della notificazione ma non può essere invocata a fondamento della querela di falso”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha dedotto: Parte_1
− l'ammissibilità della querela di falso proposta, citando Cass. 22514/20 secondo cui “Le Sezioni
Unite di questa corte hanno infatti chiarito che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale
pagina 5 di 9 ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso con grafia illeggibile, nello spazio relativo al destinatario o a persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate all'art 7 L.890/82, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario”;
− che il tribunale ha omesso di valutare “il rinvio operato da parte del Giudice di Pace al
Tribunale, il quale ha “obbligato” il Sig. a proporre querela di falso, sospendendo Pt_1 il procedimento dinnanzi a sé”;
− che il tribunale ha erroneamente non ammesso né le prove testimoniali, né la CTU calligrafica.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
A seguito dell'espletamento di CTU grafologica sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, esaminati gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate indicati nell'atto di appello (n. 7881238455-2 e n. 78851395250-7), effettuato saggio grafico e acquisite scritture comparative, già presenti in atti, dica se le sottoscrizioni apparentemente apposte da Parte_1 sui predetti avvisi di ricevimento siano riferibili a quest'ultimo, ovvero risultino apocrife”, la
[...] causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
All'udienza del 9.4.2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che, pertanto, vada accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Occorre, innanzitutto, osservare che nel caso di specie, venendo in rilievo la notificazione di un atto giudiziario (Cass. n. 20440/2006), trova applicazione la legge n. 890 del 1982.
Ciò posto, giova evidenziare che, secondo il condivisibile principio affermato dalla Suprema Corte,
“Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata
pagina 6 di 9 alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ (cfr. S.U. 9962/2010; Cass. n. 24283 del
2015).
Tale principio è stato, inoltre, confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 1686/2023, con la quale ha affermato che “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_4 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente […]
Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (cfr. Cass. 1686/2023).
Tali pronunce della Suprema Corte hanno, quindi, chiarito che la circostanza che si tratti di atti giudiziari notificati è rilevante ai fini della fede privilegiata attribuita agli stessi e, di conseguenza, ai fini della valutazione di ammissibilità della querela.
In particolare, nel caso della notifica degli atti giudiziari, ove sull'avviso di ricevimento vi sia una sottoscrizione illeggibile e manchi l'attestazione della qualità del soggetto a cui il plico è stato consegnato, si presume, fino a querela di falso, la consegna al destinatario e, pertanto, il destinatario che voglia negare di aver ricevuto il plico può proporre querela di falso per far accertare l'apocrifia della sottoscrizione apposta sull'avviso. Negli altri casi, riguardanti la spedizione a mezzo posta di una comunicazione fra privati, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento fa, invece, presumere, fino a querela di falso, la consegna del plico all'indirizzo indicato e nelle mani di una persona che si trovi con pagina 7 di 9 il destinatario in una delle relazioni previste dall'art. 39 del Regolamento Postale (Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere), anche se tale relazione non venga specificata. In questi casi la querela non è quindi ammissibile per negare che la sottoscrizione appartenga al destinatario, poiché l'avviso di ricevimento non prova fino a querela di falso che il plico sia stato consegnato al destinatario, bensì soltanto che è stato consegnato all'indirizzo indicato e nelle mani di persona qualificatasi quale soggetto abilitato a riceverlo ex art. 39 Regolamento
Postale.
Ciò posto, nel caso di specie, trattandosi - come si è detto - della notificazione di atti giudiziari, risultando, peraltro, barrata in entrambi gli avvisi di ricevimento la casella “destinatario persona fisica”
e non risultando che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, deve presumersi che le sottoscrizioni sui predetti avvisi di ricevimento siano state apposte dal destinatario.
Sicché sussistono i presupposti per la proposizione della querela di falso, che deve quindi ritenersi ammissibile e anche fondata sulla base delle risultanze della CTU.
Il CTU, all'esito della propria indagine esaustiva e immune da vizi logici, ha, infatti, accertato che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento in questione sono apocrife e non sono riferibili con buona probabilità al signor Parte_1
In accoglimento dell'appello, deve, pertanto, dichiararsi la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. 78851395250-7, oggetto della querela di falso proposta da
Parte_1
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1
liquidano in dispositivo - in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002 essendo Parte_1
ammesso al gratuito patrocinio - in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55,
[...]
secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore indeterminabile-bassa complessità.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento n. 78851238455-2 e n. 78851395250-7, oggetto della querela di falso proposta da Parte_1
pagina 8 di 9 2) condanna il a rifondere, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. Controparte_1
115/2002, le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
b) quanto al presente giudizio, nel complessivo importo di euro 9.991,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
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