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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Agostino Stasi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Celestina Seneca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
e
, con l'assistenza e Controparte_3
difesa della dott.ssa Rossella Scalercio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2018, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189002104272000, notificata da parte di
[...]
in data 18/06/2018. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente alle cartelle n.
03420110003950156000, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di contributi IVS da parte
CP_ dell' e n. 03420130038645889000, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di imposta di registro da parte di CP_1 Controparte_5
.
[...]
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti.
1 Costituitisi in giudizio l , l' e l' , CP_4 CP_6 Controparte_3
hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti presupposti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa, documentale, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, soggetto estraneo alle pretese di pagamento dedotto di controversia. Controparte_3
3. Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420130038645889000, avente ad oggetto tributi, per cui vi è giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
4.1 Con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420110003950156000, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo l' Controparte_1 CP_6
legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_4
della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
4.2 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi alla cartella n. 03420110003950156000, i quali risultano interamente azzerati, come comprovato dall'estratto di ruolo versato in atti.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n.
197 del 2022, i singoli carichi sottesi alla cartella di pagamento suindicata, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
2 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
5. Considerato l'esito complessivo della controversia, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420130038645889000 in favore della giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3 - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella di pagamento n. 03420110003950156000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 12.3.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
con l'assistenza e difesa dell'Avv. Agostino Stasi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Controparte_1
Celestina Seneca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani;
e
, con l'assistenza e Controparte_3
difesa della dott.ssa Rossella Scalercio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/07/2018, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189002104272000, notificata da parte di
[...]
in data 18/06/2018. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente alle cartelle n.
03420110003950156000, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di contributi IVS da parte
CP_ dell' e n. 03420130038645889000, avente ad oggetto la pretesa di pagamento di imposta di registro da parte di CP_1 Controparte_5
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[...]
La parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti.
1 Costituitisi in giudizio l , l' e l' , CP_4 CP_6 Controparte_3
hanno contestato con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti presupposti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa, documentale, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, soggetto estraneo alle pretese di pagamento dedotto di controversia. Controparte_3
3. Deve dichiararsi il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420130038645889000, avente ad oggetto tributi, per cui vi è giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
4.1 Con riferimento alla cartella di pagamento n. 03420110003950156000, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_1
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo l' Controparte_1 CP_6
legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_4
della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
4.2 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi alla cartella n. 03420110003950156000, i quali risultano interamente azzerati, come comprovato dall'estratto di ruolo versato in atti.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n.
197 del 2022, i singoli carichi sottesi alla cartella di pagamento suindicata, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
2 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
5. Considerato l'esito complessivo della controversia, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420130038645889000 in favore della giurisdizione tributaria, innanzi alla quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
3 - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella di pagamento n. 03420110003950156000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 12.3.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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