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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 516/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10:47 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Personalmente on l'avv. PASQUALETTI MICHELA, Parte_1
Per Controparte_1 l'avv. TEONI MARCO
[...]
Le parti danno atto di aver conciliato la causa in separata sede e concludono concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALETTI Parte_1 C.F._1 MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDI 11 50050 CERRETO GUIDOpresso il difensore avv. PASQUALETTI MICHELA
Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO 16 52100 AREZZOpresso il difensore avv.
TEONI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-
1997 n. 6226).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione ha stabilito che, dal momento che tale giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione valutati con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, (in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse), travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto
1 deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav.,
10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto (Decreto Ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 1128/2023).
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
2
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 516/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 10:47 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:
Personalmente on l'avv. PASQUALETTI MICHELA, Parte_1
Per Controparte_1 l'avv. TEONI MARCO
[...]
Le parti danno atto di aver conciliato la causa in separata sede e concludono concordemente chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALETTI Parte_1 C.F._1 MICHELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDI 11 50050 CERRETO GUIDOpresso il difensore avv. PASQUALETTI MICHELA
Parte ricorrente contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEONI MARCO e dell'avv. ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO 16 52100 AREZZOpresso il difensore avv.
TEONI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare ed assorbente si rileva la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene infatti meno anche il dovere del giudice di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. anche Cass. S.U. 9-7-
1997 n. 6226).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione ha stabilito che, dal momento che tale giudizio non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione valutati con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la “cessazione della materia del contendere” verificatasi successivamente alla notifica del decreto, (in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse), travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto
1 deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav.,
10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass. 2000, 772).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto (Decreto Ingiuntivo Tribunale di Firenze n. 1128/2023).
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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