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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso per delega rilasciata in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti Daniela Greco ( ) e Gianluca Esposito (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Qualiano (NA) alla Via Benedetto Croce n. 79.Si comunica di voler ricevere le comunicazioni alle pec e;
Email_1 Email_2
appellante
E
1) la soc. (c.f. e P. IVA Controparte_1
), sede corrente in LI alla Via Pontano n. 80, in persona P.IVA_1 dell'amm.re e l.r. Dott. n. a LI l'1.7.41 ; Controparte_1
2) Dott. , n. a LI l'1.7.41, e ivi residente alla V. Scipione Controparte_1
Capece n. 14/D, c.f. ; C.F._4 3) Dott. , n. a LI il 7.8.39, e ivi residente alla V. Scipione Controparte_2
Capece n. 14/D, c.f. tutti rapp.ti e difesi, congiuntamente C.F._5
e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Forestieri ( ) e C.F._6
Andrea Lauro ( e con essi el.te dom.ta presso il loro studio C.F._7 in LI, al Centro Direzionale Isola G7, giusta mandato in calce al presente atto, p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni e Email_3 Email_4
Appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1670/2023 del 14 marzo 2023 emessa dal Tribunale di LI, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa con RG. n. 2447/2020, pubblicata il 14 marzo 2023 e non notificata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di LI , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava il ricorso ex art. 414 cpc proposto in data 7.1.2020 da volto all'accertamento della Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di parte appellata per il periodo compreso tra il 2 febbraio 2007 e il 2 settembre 2019, con le mansioni ivi descritte , comportanti, a suo dire, l'inquadramento nel liv. III del CCNL Agenzie Immobiliari o in quello diverso ritenuto di giustizia . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 12.9.2023, deducendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie--violazione falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e art.2697 c.c. ,per aver il Tribunale giudicato erroneamente inattendibile la teste laddove, invece, Testimone_1 una corretta esegesi della relativa deposizione avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere fondata la domanda e , dunque , la natura subordinata del rapporto intercorso inter partes. Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provati da parte ricorrente gli elementi qualificanti la subordinazione , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio.
Sono stati sentiti ben sei testi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , e;
tutti questi testimoni ,ad Tes_4 Testimone_5 Tes_6 eccezione della teste di cui in prosieguo si dirà, alcunchè Testimone_1 hanno riferito in ordine agli elementi caratterizzanti la subordinazione , intesa come permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere disciplinare, direttivo e di controllo di quest'ultimo; invero alcun teste ha riferito in ordine all'esercizio di un potere direttivo , organizzativo o gerarchico da parte degli odierni appellati , alla presenza di ordini , di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dal lavoratore , sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze. Ovviamente mette conto osservare che gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa
, pure emersi , come la continuità, , la localizzazione della prestazione e la cadenza della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo.
Ed infatti in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare. Ed infatti deve ritenersi che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. (Cass. lav. n. 1717 del 23/01/2009).Pertanto non assumono rilievo determinante né la presenza nell'ente né la continuità dell'attività né le modalità di erogazione della retribuzione né un'attività di supervisione o coordinamento in ordine all'attività svolta in quanto detti elementi sono comunque compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo.( v. ex plurimis., Cass. n. 224 del 2001)
Ora nella fattispecie all'odierno vaglio , passando alla disamina delle deposizioni testimoniali, i testi addotti da parte ricorrente e Testimone_3 [...]
, hanno dichiarato di non essere a conoscenza del tipo di rapporto Tes_5 lavorativo che si era instaurato tra il e l'odierna parte appellata . Pt_1
Infatti, gli stessi hanno riferito essenzialmente in ordine alle circostanze di fatto che avevano portato alla relazione professionale tra il e parte appellata Pt_1
,in particolare in ordine alla sostituzione dell'odierno ricorrente al nei Tes_3 compiti da questi svolti in favore della società convenuta, con estromissione dal rapporto della società euro.soft s.r.l., ed al periodo di “affiancamento” dello stesso al nei primi mesi di attività svolta da questi per la odierna parte Tes_3 Pt_1 convenuta. Quanto alla deposizione resa dall'altro teste , la stessa si appalesa Testimone_7 del tutto inutile poiché il teste non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa per essersi recato qualche volta sporadicamente presso la sede della società , in via Scipione Capece ed anche in via Caravaggio.., CP_1 sostanzialmente per recuperare i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi;
per il resto il teste nulla ha potuto riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti in causa. Parimenti dalle dichiarazioni rese dai testi per parte resistente non è dato evincere alcun elemento connotante la subordinazione;
di contro , gli stessi hanno piuttosto riferito della presenza non costante in via Scipione Capece dell'appellante ( e in particolare), della natura consulenziale Parte_2 Tes_6 del suo apporto al ( e , alcunchè sull'obbligatorietà di un CP_1 Tes_4 Tes_6 orario di lavoro da osservare. Rimane la deposizione della teste -giudicata inattendibile dal Testimone_1
Tribunale e su cui parte appellante fonda sostanzialmente il proprio gravame in quanto dalle dichiarazioni rese dalla stessa risulterebbe confermato come il fosse sottoposto alle direttive dei sigg. e Pt_1 CP_2 Controparte_1 fosse assoggettato ad un vincolo di orario (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), fosse stabilmente inserito all'interno dell'organizzazione produttiva della società, con scrivania e pc di proprietà del datore di lavoro. Il Tribunale ha espresso il proprio giudizio sull'attendibilità della teste, ritenendo la dichiarazione non genuina e veritiera , in quanto contrastante con le risultanze documentali e precisamente con il contenuto della comunicazione e-mail 11.9.19 (v. doc. 7 fascicolo di parte primo grado) inviata dalla al Tes_1 dott. che darebbe piuttosto conto dell'effettiva natura dei rapporti tra CP_1 le parti, tutt'altro che in regime di subordinazione.
Va detto che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, la convergenza delle dichiarazioni con gli altri elementi di prova acquisiti, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi
, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.( v. Cass 7622/2016 ; Cass.20865/2019
Ebbene ritiene la Corte di condividere il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice. Innanzitutto la deposizione della teste l'unica che ha dichiarato di Tes_1 conoscere le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di subordinazione , stride in modo chiaro ed inequivocabile con il contenuto delle lettere a sua firma , in particolare con la comunicazione e-mail 11.9.19, inviata dalla predetta al dott. per reclamare crediti propri e del Tes_1 Per_1
. Pt_1
In detta lettera- espressamente riconosciuta nel contenuto dalla teste nel corso della sua audizione - si legge “ noi sottoscritti e Parte_3 Parte_4
M. siamo impegnati in altre attività, quindi dobbiamo concordare i tempi. Tes_1
Avendo già dei crediti preferiremmo che saldassi e poi possiamo procedere con altro lavoro, altrimenti rischiamo di appesantire il tutto… Premesso ciò, riteniamo che l'attività software da svolgere necessariamente in ufficio causa ambienti di lavoro si suddivide in – inserimento biglietti – procedura sw di inserimento con relative istruzioni ...”. Ora non v'è dubbio che il tenore complessivo della mail sia altamente significativa della reale natura dei loro rapporti ,in quanto in essa è chiaramente sotteso il riferimento ad un rapporto di collaborazione professionale. Ed invero l'espresso riferimento della e di a propri “crediti” , Tes_1 Pt_1 evidentemente già maturati e non riscossi ,l'esigenza di stabilire di comune accordo la tempistica degli interventi tecnici richiesti , il fatto di essere “impegnati in altre attività”, la palesata necessità che una parte della loro attività di consulenza dovesse svolgersi in ufficio (richiesta del tutto priva di senso se si fosse trattato di regime di subordinazione); la necessità di avere il saldo di tutto prima di procedere “ con un altro lavoro “ ( circostanza del tutto dissonante rispetto al regime di subordinazione, posto che non si può pretendere la sussistenza della subordinazione del successivo lavoro al saldo del compenso per quello pregresso.) denotano tutt'altro che un rapporto lavorativo in regime di subordinazione , bensì di collaborazione professionale quale era certamente --e ciò non è contestato --quello della Tes_1
A ciò aggiungasi che la predetta comunicazione reca quale destinatario “ per conoscenza “ l'indicazione con indirizzo email della società “ENOPIA” (indirizzo
) ossia la denominazione sotto la quale , secondo la Email_5 prospettazione della società appellata, il esercitava la propria Pt_1 autonoma attività imprenditoriale come confermato dalla visura camerale prodotta delle convenute ( all. n. 6.1). Altro dato altamente sintomatico è che la mail in questione è stata inviata appena dopo 9 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del , sicchè Pt_1
l'immediatezza della richiesta fatta, quindi, spontaneamente,senza condizionamenti o valutazioni di convenienza ,depone ancora una volta a favore della effettiva natura dei rapporti in regime di collaborazione. Ulteriore elemento che deve essere considerato per la sua sinergica convergenza, è che la deposizione della teste resta una deposizione isolata, che non Tes_1 ha trovato riscontro nelle altre dichiarazioni rese dal testi escussi ( sia di parte ricorrente che di parte resistente) , risultando di contro smentita dalle risultanze documentali e precisamente dal contenuto delle lettere scritte dalla Tes_1 da una parte e il dottor dall'altra nel periodo ricompreso tra Controparte_2
l'11 settembre 2019 e il 2 gennaio 2020, in particolare, dalla comunicazione e- mail 11.9.19 , di cui si è detto.
La palese discordanza tra deposizione della e le comunicazioni a sua Tes_1 firma, depone in senso contrario all'attendibilità della teste, sicchè le sue dichiarazioni appaiono piuttosto ispirate ad un aprioristico atteggiamento di favor per l'odierno appellante. Le riscontrate discordanze, riguardanti, peraltro, circostanze estremamente rilevanti ai fini della decisione ,inducono questa Corte a ritenere poco attendibili le deposizioni rese dalla stessa ,che pure ha avuto un rapporto di collaborazione professionale con la società appellata durato dal 2009 al 2019 e che non ha mai contestato che lo stesso si fosse svolto in regime di autonomia;
la teste infatti ha dichiarato di non aver causa pendenti con la società .
Anzi mette conto osservare che tale evenienza -come in modo ineccepibile affermato dal primo giudice— attenua ancora di più la portata indiziaria valorizzata dalla difesa del lavoratore in ordine all'elemento della “continuità” quale indice sintomatico della subordinazione , continuità che , invece, qui e ve ne è prova ,è risultata essere ben compatibile con un rapporto di lavoro autonomo.
In definitiva dal compendio delle acquisizioni testimoniali rese nella pregressa fase processuale e della documentazione versata in atti, non emergono gli elementi che vanno a connotare il rapporto di lavoro del requisito della subordinazione, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina, secondo cui, fermo restando che ogni attività umana suscettibile di valutazione economica, può essere sussumibile sia nella categoria del lavoro autonomo che in quella del subordinato, l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico, ed è ravvisabile ove emerga una soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo di parte datoriale ed uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione (vedi fra le tante, Cass. 3 giugno 1998 n.5464, Cass. 16 gennaio 1996 n.326); il vincolo di soggezione deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (v. fra le altre Cass. 14-7-1993 n. 7796, Cass. 23-4-2001 n. 5989).
Va ricordato che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.), Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio . Considerato che l'onere della prova era a carico del ricorrente, a fronte della assoluta insufficienza e carenza dei riscontri istruttori ,deve confermarsi il rigetto del ricorso;
restano assorbite le richieste relative alle differenze retributive.
In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in LI lì 27.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2215/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso per delega rilasciata in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti Daniela Greco ( ) e Gianluca Esposito (C.F. , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Qualiano (NA) alla Via Benedetto Croce n. 79.Si comunica di voler ricevere le comunicazioni alle pec e;
Email_1 Email_2
appellante
E
1) la soc. (c.f. e P. IVA Controparte_1
), sede corrente in LI alla Via Pontano n. 80, in persona P.IVA_1 dell'amm.re e l.r. Dott. n. a LI l'1.7.41 ; Controparte_1
2) Dott. , n. a LI l'1.7.41, e ivi residente alla V. Scipione Controparte_1
Capece n. 14/D, c.f. ; C.F._4 3) Dott. , n. a LI il 7.8.39, e ivi residente alla V. Scipione Controparte_2
Capece n. 14/D, c.f. tutti rapp.ti e difesi, congiuntamente C.F._5
e disgiuntamente, dagli avv.ti Maurizio Forestieri ( ) e C.F._6
Andrea Lauro ( e con essi el.te dom.ta presso il loro studio C.F._7 in LI, al Centro Direzionale Isola G7, giusta mandato in calce al presente atto, p.e.c. per le comunicazioni e le notificazioni e Email_3 Email_4
Appellati
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1670/2023 del 14 marzo 2023 emessa dal Tribunale di LI, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa con RG. n. 2447/2020, pubblicata il 14 marzo 2023 e non notificata;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di LI , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava il ricorso ex art. 414 cpc proposto in data 7.1.2020 da volto all'accertamento della Parte_1 natura subordinata del rapporto di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di parte appellata per il periodo compreso tra il 2 febbraio 2007 e il 2 settembre 2019, con le mansioni ivi descritte , comportanti, a suo dire, l'inquadramento nel liv. III del CCNL Agenzie Immobiliari o in quello diverso ritenuto di giustizia . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicato con atto depositato presso l'intestata Corte in data 12.9.2023, deducendo l'errata valutazione delle risultanze istruttorie--violazione falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e art.2697 c.c. ,per aver il Tribunale giudicato erroneamente inattendibile la teste laddove, invece, Testimone_1 una corretta esegesi della relativa deposizione avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere fondata la domanda e , dunque , la natura subordinata del rapporto intercorso inter partes. Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto vinte le spese del grado . Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione. La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata. Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c. In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Ed infatti il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto non provati da parte ricorrente gli elementi qualificanti la subordinazione , all'esito di una analitica e convincente disamina dell'istruttoria orale, trascritta in sentenza e non contestata quanto ai contenuti ivi riportati delle dichiarazioni dei testi, di modo che essa può essere esaminata dal collegio.
Sono stati sentiti ben sei testi ( , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, , e;
tutti questi testimoni ,ad Tes_4 Testimone_5 Tes_6 eccezione della teste di cui in prosieguo si dirà, alcunchè Testimone_1 hanno riferito in ordine agli elementi caratterizzanti la subordinazione , intesa come permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere disciplinare, direttivo e di controllo di quest'ultimo; invero alcun teste ha riferito in ordine all'esercizio di un potere direttivo , organizzativo o gerarchico da parte degli odierni appellati , alla presenza di ordini , di attività di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dal lavoratore , sull'obbligo di giustificare le eventuali assenze. Ovviamente mette conto osservare che gli ulteriori caratteri dell'attività lavorativa
, pure emersi , come la continuità, , la localizzazione della prestazione e la cadenza della retribuzione, non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con il lavoro autonomo.
Ed infatti in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare. Ed infatti deve ritenersi che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. (Cass. lav. n. 1717 del 23/01/2009).Pertanto non assumono rilievo determinante né la presenza nell'ente né la continuità dell'attività né le modalità di erogazione della retribuzione né un'attività di supervisione o coordinamento in ordine all'attività svolta in quanto detti elementi sono comunque compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo.( v. ex plurimis., Cass. n. 224 del 2001)
Ora nella fattispecie all'odierno vaglio , passando alla disamina delle deposizioni testimoniali, i testi addotti da parte ricorrente e Testimone_3 [...]
, hanno dichiarato di non essere a conoscenza del tipo di rapporto Tes_5 lavorativo che si era instaurato tra il e l'odierna parte appellata . Pt_1
Infatti, gli stessi hanno riferito essenzialmente in ordine alle circostanze di fatto che avevano portato alla relazione professionale tra il e parte appellata Pt_1
,in particolare in ordine alla sostituzione dell'odierno ricorrente al nei Tes_3 compiti da questi svolti in favore della società convenuta, con estromissione dal rapporto della società euro.soft s.r.l., ed al periodo di “affiancamento” dello stesso al nei primi mesi di attività svolta da questi per la odierna parte Tes_3 Pt_1 convenuta. Quanto alla deposizione resa dall'altro teste , la stessa si appalesa Testimone_7 del tutto inutile poiché il teste non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa per essersi recato qualche volta sporadicamente presso la sede della società , in via Scipione Capece ed anche in via Caravaggio.., CP_1 sostanzialmente per recuperare i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi;
per il resto il teste nulla ha potuto riferire in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti in causa. Parimenti dalle dichiarazioni rese dai testi per parte resistente non è dato evincere alcun elemento connotante la subordinazione;
di contro , gli stessi hanno piuttosto riferito della presenza non costante in via Scipione Capece dell'appellante ( e in particolare), della natura consulenziale Parte_2 Tes_6 del suo apporto al ( e , alcunchè sull'obbligatorietà di un CP_1 Tes_4 Tes_6 orario di lavoro da osservare. Rimane la deposizione della teste -giudicata inattendibile dal Testimone_1
Tribunale e su cui parte appellante fonda sostanzialmente il proprio gravame in quanto dalle dichiarazioni rese dalla stessa risulterebbe confermato come il fosse sottoposto alle direttive dei sigg. e Pt_1 CP_2 Controparte_1 fosse assoggettato ad un vincolo di orario (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), fosse stabilmente inserito all'interno dell'organizzazione produttiva della società, con scrivania e pc di proprietà del datore di lavoro. Il Tribunale ha espresso il proprio giudizio sull'attendibilità della teste, ritenendo la dichiarazione non genuina e veritiera , in quanto contrastante con le risultanze documentali e precisamente con il contenuto della comunicazione e-mail 11.9.19 (v. doc. 7 fascicolo di parte primo grado) inviata dalla al Tes_1 dott. che darebbe piuttosto conto dell'effettiva natura dei rapporti tra CP_1 le parti, tutt'altro che in regime di subordinazione.
Va detto che la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, la convergenza delle dichiarazioni con gli altri elementi di prova acquisiti, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi
, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.( v. Cass 7622/2016 ; Cass.20865/2019
Ebbene ritiene la Corte di condividere il giudizio di inattendibilità espresso dal primo giudice. Innanzitutto la deposizione della teste l'unica che ha dichiarato di Tes_1 conoscere le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in regime di subordinazione , stride in modo chiaro ed inequivocabile con il contenuto delle lettere a sua firma , in particolare con la comunicazione e-mail 11.9.19, inviata dalla predetta al dott. per reclamare crediti propri e del Tes_1 Per_1
. Pt_1
In detta lettera- espressamente riconosciuta nel contenuto dalla teste nel corso della sua audizione - si legge “ noi sottoscritti e Parte_3 Parte_4
M. siamo impegnati in altre attività, quindi dobbiamo concordare i tempi. Tes_1
Avendo già dei crediti preferiremmo che saldassi e poi possiamo procedere con altro lavoro, altrimenti rischiamo di appesantire il tutto… Premesso ciò, riteniamo che l'attività software da svolgere necessariamente in ufficio causa ambienti di lavoro si suddivide in – inserimento biglietti – procedura sw di inserimento con relative istruzioni ...”. Ora non v'è dubbio che il tenore complessivo della mail sia altamente significativa della reale natura dei loro rapporti ,in quanto in essa è chiaramente sotteso il riferimento ad un rapporto di collaborazione professionale. Ed invero l'espresso riferimento della e di a propri “crediti” , Tes_1 Pt_1 evidentemente già maturati e non riscossi ,l'esigenza di stabilire di comune accordo la tempistica degli interventi tecnici richiesti , il fatto di essere “impegnati in altre attività”, la palesata necessità che una parte della loro attività di consulenza dovesse svolgersi in ufficio (richiesta del tutto priva di senso se si fosse trattato di regime di subordinazione); la necessità di avere il saldo di tutto prima di procedere “ con un altro lavoro “ ( circostanza del tutto dissonante rispetto al regime di subordinazione, posto che non si può pretendere la sussistenza della subordinazione del successivo lavoro al saldo del compenso per quello pregresso.) denotano tutt'altro che un rapporto lavorativo in regime di subordinazione , bensì di collaborazione professionale quale era certamente --e ciò non è contestato --quello della Tes_1
A ciò aggiungasi che la predetta comunicazione reca quale destinatario “ per conoscenza “ l'indicazione con indirizzo email della società “ENOPIA” (indirizzo
) ossia la denominazione sotto la quale , secondo la Email_5 prospettazione della società appellata, il esercitava la propria Pt_1 autonoma attività imprenditoriale come confermato dalla visura camerale prodotta delle convenute ( all. n. 6.1). Altro dato altamente sintomatico è che la mail in questione è stata inviata appena dopo 9 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del , sicchè Pt_1
l'immediatezza della richiesta fatta, quindi, spontaneamente,senza condizionamenti o valutazioni di convenienza ,depone ancora una volta a favore della effettiva natura dei rapporti in regime di collaborazione. Ulteriore elemento che deve essere considerato per la sua sinergica convergenza, è che la deposizione della teste resta una deposizione isolata, che non Tes_1 ha trovato riscontro nelle altre dichiarazioni rese dal testi escussi ( sia di parte ricorrente che di parte resistente) , risultando di contro smentita dalle risultanze documentali e precisamente dal contenuto delle lettere scritte dalla Tes_1 da una parte e il dottor dall'altra nel periodo ricompreso tra Controparte_2
l'11 settembre 2019 e il 2 gennaio 2020, in particolare, dalla comunicazione e- mail 11.9.19 , di cui si è detto.
La palese discordanza tra deposizione della e le comunicazioni a sua Tes_1 firma, depone in senso contrario all'attendibilità della teste, sicchè le sue dichiarazioni appaiono piuttosto ispirate ad un aprioristico atteggiamento di favor per l'odierno appellante. Le riscontrate discordanze, riguardanti, peraltro, circostanze estremamente rilevanti ai fini della decisione ,inducono questa Corte a ritenere poco attendibili le deposizioni rese dalla stessa ,che pure ha avuto un rapporto di collaborazione professionale con la società appellata durato dal 2009 al 2019 e che non ha mai contestato che lo stesso si fosse svolto in regime di autonomia;
la teste infatti ha dichiarato di non aver causa pendenti con la società .
Anzi mette conto osservare che tale evenienza -come in modo ineccepibile affermato dal primo giudice— attenua ancora di più la portata indiziaria valorizzata dalla difesa del lavoratore in ordine all'elemento della “continuità” quale indice sintomatico della subordinazione , continuità che , invece, qui e ve ne è prova ,è risultata essere ben compatibile con un rapporto di lavoro autonomo.
In definitiva dal compendio delle acquisizioni testimoniali rese nella pregressa fase processuale e della documentazione versata in atti, non emergono gli elementi che vanno a connotare il rapporto di lavoro del requisito della subordinazione, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina, secondo cui, fermo restando che ogni attività umana suscettibile di valutazione economica, può essere sussumibile sia nella categoria del lavoro autonomo che in quella del subordinato, l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico, ed è ravvisabile ove emerga una soggezione del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo di parte datoriale ed uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione (vedi fra le tante, Cass. 3 giugno 1998 n.5464, Cass. 16 gennaio 1996 n.326); il vincolo di soggezione deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (v. fra le altre Cass. 14-7-1993 n. 7796, Cass. 23-4-2001 n. 5989).
Va ricordato che grava sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata con la conseguenza che, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto( v., al riguardo, sent. n. 21028/06 cit.), Né vale appellarsi al principio del favor prestatoris dal momento che tale principio non consente di superare preclusioni e decadenze processualmente già verificatesi né tan meno esonera il lavoratore dall'assolvimento del suo onere probatorio . Considerato che l'onere della prova era a carico del ricorrente, a fronte della assoluta insufficienza e carenza dei riscontri istruttori ,deve confermarsi il rigetto del ricorso;
restano assorbite le richieste relative alle differenze retributive.
In conclusione ritiene la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dall'appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 del 2022.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per parte appellante , le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata , delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in LI lì 27.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.