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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/11/2024, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 284/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Mondragone (CE) il 15.03.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mondragone al N.5, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2007 vol.1;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 579/2023 pubblicata il 29/11/2023 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché
pagina 1 di 2 dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 23.09.2024;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 05.07.2024 da e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità
delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte,
così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il
15.03.2007, tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Mondragone al N.5, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2007 vol.1;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, li 24.10.2024 Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 284/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Vista la richiesta, formulata congiuntamente dai coniugi, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Mondragone (CE) il 15.03.2007, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mondragone al N.5, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2007 vol.1;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Premesso che:
Con Sentenza n. 579/2023 pubblicata il 29/11/2023 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché
pagina 1 di 2 dell'intervento del P.M. e del parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti, dallo stesso espresso in data 23.09.2024;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Tutto ciò premesso,
La domanda congiunta degli istanti di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato congiuntamente il 05.07.2024 da e , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, in conformità
delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte,
così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mondragone (CE) il
15.03.2007, tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Parte_2
Comune di Mondragone al N.5, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2007 vol.1;
2) Conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Larino, li 24.10.2024 Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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