TRIB
Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 2000/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccio Parte_1 C.F._1
Giuseppe, con domicilio eletto in Ruviano, via Nazionale, n. 18
RICORRENTE
e
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 418 bis c.p.c. dalla Dr.ssa
Maria Teresa Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, e pedissequa istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_2
conclusioni: «( A ) PRELIMINARMENTE, MA SOLO SE DEL CASO, ED ANTICIPANDO
: ai fini dell'eventuale, ma non creduta, integrazione, del contraddittorio, nei confronti di tutti i
Soggetti inseriti nelle Graduatorie di Istituto, e/o nelle quali il Ricorrente risultava inserito, ed oggetto di Causa e Procedimento, e/o di chiunque altro indicato da Codesta Autorità, e che
dovesse ritenersi possano subire un concreto pregiudizio dall'Accoglimento degli Odierni
Scritti ( E LADDOVE QUINDI DOVESSE RITENERSI NECESSARIO, PER QUESTI, LA
NOTIFICA DEL RICORSO – E DELL'EMANANDO DECRETO ) → AUTORIZZARE, ed
anche ai sensi degli Articoli 150 c.p.c., e seguenti, e/o collegati, e connessi, la notifica, a tutti
gli eventuali Controinteressati, mediante Pubblicazione del richiamato Ricorso, e del
producendo Decreto, sul Sito Ufficiale del Ministero, e/o tramite
http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf,
e/o tramite altra modalità ritenuta più congrua dal Tribunale; e/o sul sito Ufficiale dell'Ufficio
Scolastico Regionale Emilia Romagna, e/o, come detto, mediante altra modalità ritenuta più
idonea, ma sempre omnicomprensiva, e totalizzante, dall'Adito Illustrissimo Giudicante; e
considerate, però, le oggettive difficoltà, e/o l'impossibilità, nel reperire tutti i Nominativi, e
tutti gli Indirizzi, di eventuali, ma solo potenziali, e non definibili, Controinteressati, e rilevato,
altresì, ed anticipatamente, che la notifica, nei modi ordinari, potrebbe dilatare, oltremodo, i
tempi del Processo, anche in considerazione dell'elevato, e profondo, numero dei Soggetti; -----
----------------- ( B ) E PRELIMINARMENTE QU : e con Decreto, FISSARE, ed anche
ai sensi, e per gli effetti, degli Articolo 669 bis c.p.c., e collegati, e connessi, l'Udienza di
Comparizione delle Parti; ed emettendo ogni Provvedimento, di Urgenza, più congruo, ad
assicurare la Decisione di Merito; -- ( C ) E SEMPRE PRELIMINARMENTE, ED IN VIA
ISTRUTTORIA, E COSIDERATI GLI ALLEGATI ALL'ODIERNO RICORSO : sin da ora,
ASSUMERE, ed in via cautelare, tutte le più ampie informazioni del caso – ed all'uopo
Ordinando, e se necessario, ed agli Uffici Resistenti ( ED ANCHE AI SENSI, E PER GLI
EFFETTI, DEGLI ARTICOLI 421 C.P.C., E COLLEGATI, E CONNESSI ), l'Esibizione, la
Produzione, ed il Deposito, di ogni Utile Documento ai fini della Decisione; e nel contempo, e
comunque, ed in ogni caso, , e , ed , tutto CP_3 CP_4 CP_5 quanto, adesso, prodotto, con IL PRESENTE ATTO ( A MEZZO GLI ODIERNI SCRITTI,
ED OPPORTUNAMENTE ELENCATO ); -------------------------------------------------------------
---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- | PER MODO CHE | E GLI ATTI SONO ALLEGATI | DEPOSITATI | ( D
) ^ PRELIMINARMENTE E/O NEL MERITO : |1| : e secondo Legge, e Diritto, ed
accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti
rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli
altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato,
DISAPPLICARE il Depennamento dalla Rispettiva Graduatoria Provinciale Permanente per
l'Anno Scolastico 2024 / 2025; Provvedimento denegatamente inflitto, ma mai comunque
notificato al Lavoratore Sig. , come sopra generalizzato; e così, pertanto, Parte_1
Disapplicare il collegato, e del pari viziato, Annullamento Immediato per la Nomina [ED IL
TUTTO, QU, COME SIGNIFICATIVAMENTE ANTESCRITTO, E COME DA
ALLEGATI AL RICORSO ( E, QUINDI, COME DISPOSTO DELL
[...]
Controparte_6
; COME SOPRA ^ PROVVEDIMENTI INDIVIDUATI
[...]
ANCHE A MEZZO IL SEGUENTE, E SEGNATO, E REPERITO, NUMERO DI
DISPOSITIVO : 14659 DEL 25.10.2024]; --------------------------------------------- ( D ) ^
PRELIMINARMENTE E/O NEL MERITO : |2| : e secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo,
in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti rilievi, e
rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi,
gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato, E/O CP_7
Controparte_8
E/O L'IMPROCEDIBILITA', E/O L'IMPROSEGUIBILITA', E/O
[...]
COMUNQUE il Depennamento dalla Rispettiva Graduatoria Provinciale CP_9 Permanente per l'Anno Scolastico 2024 / 2025; Provvedimento denegatamente inflitto, ma mai
comunque notificato al Lavoratore Sig. , come sopra generalizzato; e così, Parte_1
pertanto, Annullare, e/o Censurare per l'Annullamento, e/o per l'Inefficacia e/o
l'Inazionabilità, e/o l'Improcedibilità, e/o l'Improseguibilità, e/o comunque Destrutturare il
collegato, e del pari viziato, Annullamento Immediato per la Nomina [ED IL TUTTO,
QU, COME SIGNIFICATIVAMENTE ANTESCRITTO, E COME DA ALLEGATI
AL RICORSO ( E, QUINDI, COME DISPOSTO DELL
[...]
Controparte_6
); COME SOPRA ^ PROVVEDIMENTI INDIVIDUATI ANCHE A MEZZO IL
[...]
SEGUENTE, E SEGNATO, E REPERITO, NUMERO DI DISPOSITIVO :↑: 14659 DEL
25.10.2024]; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- ( D ) E CONSEGUENTEMENTE, E/O DISGIUNTAMENTE, NEL MERITO : |3| : e
secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i
fatti, e valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o
accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o
disgiuntamente quanto elencato, ANNULLARE, e/o RIFORMARE, l'impugnata Risoluzione
del Contratto di Lavoro, oggetto dei Presenti Scritti; ALLEGATA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, INFLITTA – PROTOCOLLO
14892.2024 – AL SIG. ( COME GENERALIZZATO ED ODIERNO Parte_1
ISTANTE ) – PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – E
CON DATA – APPOSTA AL DENEGATO ATTO – 29.10.2024; ------------------- CP_10
--------------------------------- ( E1 ) E CONSEGUENTEMENTE, E/O PER L'EFFETTO, E/O
DISGIUNTAMENTE : e secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte,
l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto
inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato, STATUIRE, e DISPORRE, il
reinserimento e/o la ricollocazione, del Sig. e Ricorrente, come Parte_2
sopra generalizzato, nella menzionata, e relativa, Graduatoria Provinciale, per l'Anno
Scolastico 2024 / 2025, e con il relativo punteggio, e/o con punteggio maggiorato causa danni;
e così anche valere per il futuro, ed a non pregiudicare il futuro; e con il riconoscimento,
giuridico, quindi, dell'integrale punteggio per il Servizio fino ad ora svolto, compresi tutti i
passati mesi, e connessi, e collegati, benefici; E, QU : STATUIRE, e DISPORRE, il
ripristino del Contratto, per il Sig. Lavoratore e Ricorrente, come sopra Parte_1
generalizzato, stante tutto quanto dovutamente antescritto; O, ER : ACCERTARE
il suo Diritto a lavorare con Contratto a Tempo Determinato, o mediante Chiamate e/o
Supplenze ( prima, o dopo, il detto reinserimento, e la detta ricollocazione ) : POSIZIONI, E
VALORI, GIURIDICI, DAI QUALI IL RICCIO E' STATO ( ANCHE ) ESTROMESSO, E
DEI QUALI ( PURE ) E' STATO PRIVATO;
------------------------------------------------- ( F2 )
E CONSEGUENTEMENTE, E/O PER L'EFFETTO, E/O DISGIUNTAMENTE : e secondo
Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e
valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le
illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto
elencato, STATUIRE, E DISPORRE, il risarcimento del danno, in favore del Sig.
[...]
Lavoratore e Ricorrente, come sopra generalizzato, nella massima misura, secondo Pt_1
Normativa Vigente ed Articolato Codicistico, e/o almeno pari a tutte le private retribuzioni,
maturate, e/o maturabili, fino a tutto GIUGNO 2025; e/o per quella somma e/o per
quell'importo che l'Autorità riterrà più giusti, ed equi, considerato tutto quanto antescritto, e la
stessa negata possibilità di essere chiamati, almeno, per supplenze, e/o magari per la
stipulazione di Contratti a Tempo Determinato; ed il tutto con ogni accessorio del credito, e ferie, e tredicesime, e/o tutto quanto altro previsto dall'Ordinamento; ------- e STATUIRE, E
DISPORRE, poi, tutto quanto altro opportuno a tutela Lavoratore».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere presentato in data 14.5.2024
domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno delle graduatorie permanenti
ATA 24 mesi, profilo di Assistente Amministrativo;
2) di avere dichiarato, in sede di presentazione di tale domanda, di avere svolto il servizio civile nel corso dell'anno 2009; 3) di essere stato destinatario, in data 1.9.2024, di proposta di contratto a tempo indeterminato,
profilo assistente amministrativo;
4) di avere sottoscritto tale contratto;
5) l'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta, in data 25.10.2024, di un provvedimento di depennamento del ricorrente dalle graduatorie permanenti;
6) l'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta,
in data 29.10.2024, di un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell'impugnare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tali determinazioni datoriali, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
formale e sostanziale del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza di discussione del 4.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
"fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
*
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte, previo accertamento dell'illegittimità delle determinazioni ministeriali che hanno comportato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalle odierne parti contendenti e il depennamento del ricorrente dalle graduatorie permanenti ATA (v. docc. 10 e
11 memoria difensiva), al reinserimento nel proprio nominativo all'interno di tale graduatoria e al ripristino del contratto di lavoro.
Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, si ritiene parzialmente fondata la domanda attorea, nei soli limiti che seguono.
*
1) Sul fumus boni iuris
a) Vi è riscontro documentale di come l'Amministrazione convenuta abbia indetto un bando per la formazione di una graduatoria provinciale permanente, valevole per l'A.S. 2024/2025, relativo al profilo professionale di amministrativo dell'area "assistenti" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola (v. doc. 3 memoria difensiva).
Con possibilità per i candidati di inoltrare istanza o per l'inserimento ex novo del proprio nominativo all'interno di tale graduatoria o per conseguire un aggiornamento del punteggio della propria posizione all'interno della graduatoria stessa (v. artt. 2 e 3 del bando).
Alla voce “riserve”, punto 5, l'allegato D al predetto bando specifica che: “Fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto
conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il 15% dei posti messi a
concorso è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile
universale senza demerito” (v. doc. 3 memoria difensiva).
Nel presentare la propria domanda di aggiornamento del proprio punteggio, parte ricorrente ha,
tra l'altro, compilato il modulo nella parte riservata all'indicazione del possesso di titoli utili ai fini dell'inserimento del proprio nominativo nella già richiamata quota di riserva del 15 % (v.
doc. 4 memoria difensiva).
Nel dettaglio, parte ricorrente ha dichiarato di avere conseguito in data 3.3.2009 un titolo attestante l'avvenuto positivo svolgimento del servizio civile presso: “Unione Nazionale pro-
loco d'Italia” (v. doc. 4 memoria difensiva).
Nell'esaminare tutte le domande pervenute, l'Amministrazione ha collocato il nominativo del ricorrente alla posizione n. 48, con riconoscimento di un punteggio pari a 37,90 punti (v. doc. 5
ricorso). E tanto in ragione delle pregresse esperienze lavorative maturate dal ricorrente e dei titoli posseduti da costui. Circostanze di fatto queste, pacifiche, in alcun modo in contestazione in questo contenzioso.
In aggiunta a tale (incontestata) valutazione, il ha originariamente inserito il CP_1
ricorrente all'interno della compagine dei candidati cui riservare il 15% dei posti messi a bando per la stipula di contratti a tempo indeterminato, in ragione della dichiarazione compiuta dal
Sig. stesso in ordine al servizio civile svolto (v. doc. 6 memoria difensiva). Pt_1
Presupposto questo che ha consentito al ricorrente di beneficiare di un percorso preferenziale nell'individuazione dei nominativi da assumere e che ha comportato la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al doc. 5 ricorso.
All'esito dei documentati controlli compiuti ex art.
8.5 del richiamato bando (v. docc. 3, 7, 8, 9
memoria difensiva), sul convincimento dell'esistenza di una dichiarazione mendace del ricorrente (circa il possesso di un titolo di riserva, ritenuto per vero inidoneo a tal fine)
l'Amministrazione convenuta si è determinata sia nel depennare il nominativo del ricorrente dalle graduatorie permanenti sia nel risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al doc. 5 ricorso.
Sulla scorta di tale quadro fattuale è possibile ora esaminare, per l'odierna fase interinale, le domande interinali attoree.
b) Con riferimento al provvedimento di depennamento (doc. 10 memoria difensiva), devono ritenersi fondate le censure attoree.
Da una piana lettura di tale provvedimento si evince come il depennamento sia stato disposto in ragione dell'ipotizzata natura mendace della dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di presentazione della propria domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatoria permanente.
E tanto per avere dichiarato un titolo (id est: attestato di positivo svolgimento del servizio civile) per vero inidoneo ex art. 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 44/2023 a consentire il collocamento del ricorrente all'interno della quota di riserva del 15% di assunzione preferenziale.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, parte ricorrente non ha rilasciato una dichiarazione mendace.
E tanto in ragione del fatto che vi è positivo e incontestato riscontro documentale di come il Sig.
abbia conseguito proprio in data 3.3.2009 un attestato di positivo superamento del Pt_1
servizio civile, prestato nel periodo dipanatosi dal 5.11.2007 sino alla data del 4.11.2008 (v.
doc. 9 memoria difensiva).
Il ricorrente, in sede di compilazione della domanda, ha quindi riferito circostanze di fatto rispondenti al vero.
L'incongruenza tra quanto dichiarato e le prescrizioni del bando si annida, piuttosto,
nell'inidoneità di tale titolo a costituire giusto motivo di inserimento del nominativo del ricorrente all'interno della quota di riserva del 15%, di cui allegato D del richiamato bando.
Trattasi di conclusione che sottende delle valutazioni in diritto le quali, per la loro fisiologica natura controvertibile, non possono costituire motivo di “rimprovero” a danno dell'odierno ricorrente.
L'art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023 stabilisce quanto segue: “
4. A favore degli operatori volontari
che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15
per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente,
perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
Da una piana lettura di tale disposizione si evince come il titolo preferenziale sia da riconoscersi esclusivamente a favore dei soggetti che hanno positivamente concluso il servizio civile universale, istituito e disciplinato dal D. Lgs. 40/2017.
Istituto che, a mente della natura sommaria di questa fase di cognizione, si ritiene compendiarsi in un aliud rispetto al precedente servizio civile nazionale (l'art. 8 L. delega 106/2016 impiega la locuzione “istituzione” del servizio civile nazionale, sottendendo quindi la creazione ex novo
di un istituto finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
così
anche art. 2 D. Lgs. 40/2017).
Alterità ontologica tra i due istituti che preclude, specie in difetto di espressa disciplina positiva,
qualsiasi interpretazione analogica del disposto di cui all'art. 18, co. 4, D. Lgs. 40/2017.
Ebbene, non avendo parte ricorrente svolto attività valorizzabile ai fini del servizio civile universale, è evidente come costui non possieda un valido titolo idoneo a consentire l'inserimento del proprio nominativo all'interno della quota di riserva di cui all'allegato D del bando.
In definitiva e per concludere, si ritiene che parte ricorrente sia titolare di tutti i requisiti per l'aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatoria permanente ATA ma che,
al contempo, non sia in possesso di un valido titolo preferenziale per un privilegiato accesso all'impiego. Conclusione questa che comporta la caducazione del provvedimento del 25.10.2024 (per difetto del suo presupposto costitutivo quale l'esistenza di una dichiarazione mendace da parte del ricorrente) e la condanna del convenuto all'inserimento del nominativo del ricorrente CP_1
all'interno della graduatoria permanente ATA, ma senza riconoscimento del titolo preferenziale di riserva di cui all'allegato D, punto 5 del bando e senza valorizzazione del periodo svolto in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 2.9.2024 (v. infra).
Pronuncia di condanna possibile in ragione del disposto di cui all'art. 63, co. 2 D. Lgs.
165/2001, nella misura in cui consente al Giudicante l'adozione: “nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati.”.
Pronuncia di condanna che delinea un bilanciato assetto di interessi tra le parti contendenti nella misura in cui scongiura la verificazione di un indebito vantaggio a favore del ricorrente (id est:
assunzione privilegiata in assenza di titolo preferenziale) e, al contempo, riproporziona in misura adeguata il carico sanzionatorio nei riguardi di una dichiarazione non mendace ma, si ritiene, affetta da error iuris.
c) Le considerazioni sin qui sviluppate consentono, altresì, di accertare altresì la legittimità
sostanziale del provvedimento risolutivo adottato dall'Amministrazione convenuta in data
29.10.2024 (v. doc. 11 memoria difensiva).
E tanto in quanto l'assunzione ha avuto luogo sulla scorta di un presupposto (id est: titolarità in capo al ricorrente del requisito preferenziale di cui all'art. 1, comma 9 bis del decreto-legge n.
44/2023) che, per vero, appare essere insussistente (sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione).
Provvedimento che si ritiene altresì immune dalle censure di ordine formale esposte in ricorso. In primo luogo, devono reputarsi irrilevanti le considerazioni compiute in ordine al prospettato mancato rispetto da parte dell'Amministrazione convenuta delle prescrizioni di cui alla L.
241/1990.
Ed infatti, vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di cd. “pubblico impiego privatizzato”, gli atti gestori del rapporto di lavoro (ivi compreso quello risolutorio) costituiscono espressione di un potere privatistico e non già pubblicistico.
In altre parole, si vuol dire che l'Amministrazione convenuta, sia in sede di gestione delle graduatorie che del singolo contratto di lavoro stipulato, agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato;
con la conseguenza per cui gli atti emanati sulla scorta di tale potere non sono disciplinati dalla L. 241/1990 e non regolano interessi di natura gius-pubblicistica.
Altrettanto non pertinenti appaiono le doglianze attoree in punto violazione del disposto di cui al D. Lgs. 165/2001.
Nel caso di specie, infatti, l'atto risolutorio si fonda su una presunta falsa dichiarazione attinente al possesso di un titolo necessario per l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie per cui oggi è causa. Le determinazioni oggi contestate risultano quindi sussumibili all'interno di una fattispecie decadenziale (derivante dall'applicazione dell'art. 75 DPR 445/2000) per riscontrata sussistenza in concreto di un'ipotesi ostativa all'assunzione, integrante un vizio genetico del contratto di assunzione.
Fattispecie del tutto differente dall'ipotesi di licenziamento (assoggettata alla disciplina di cui al
D. Lgs. 165/2001, oggi invocata dal ricorrente) nella misura in cui quest'ultima prende in considerazione vizi “funzionali” del rapporto di lavoro, dando rilievo a determinate dichiarazioni mendaci che, rilasciate nella vigenza ed efficacia del sinallagma, comportano l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario venutosi a creare tra i paciscenti. Inserendosi quindi il caso di specie all'interno di una fattispecie decadenziale, l'operato dell'Amministrazione compiuta appare quindi formalmente corretto e immune dalle censure esposte in ricorso.
L'avvenuta tempestiva impugnazione delle determinazioni datoriali (con ampie argomentazioni), la mancata di indicazione di pregiudizi in concreto patiti circa la ipotizzata mancata notifica di tali due provvedimenti, la mancata contestazione della circostanza di fatto esposta a pag. 3, a metà, della memoria difensiva avversaria (l'Amministrazione riferisce di avere ricevuto il doc. 9 memoria difensiva proprio all'esito di un interlocuzione diretta con il ricorrente stesso, prima dell'adozione degli impugnati provvedimenti) permettono di disattendere gli ulteriori rilievi formali espressi in ricorso.
Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree espresse nei confronti della determinazione datoriale del 29.10.2025.
*
2) Sul periculum in mora
Come in precedenza evidenziato, solo le domande cautelari attoree espresse nei confronti della determinazione datoriale del 25.10.2025 appaiono sorrette dal requisito del fumus boni iuris.
Per soli tali domande quindi si procederà altresì all'analisi del profilo del periculum in mora
(essendo superfluo tale impegno decisorio per le ulteriori domande, in quanto prive in ogni caso dell'ulteriore e imprescindibile requisito del fumus boni iuris).
A tale proposito, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
L'illustrata “sovrabbondante” efficacia del provvedimento di depennamento arreca un pregiudizio imminente e irreparabile nella sfera del ricorrente giacché preclude a costui la possibilità di permanere all'interno di una graduatoria, di cui risulta essere idoneo all'inserimento (eccettuata per la parte inerente alla titolarità di requisiti assunzionali preferenziali) in ragione della titolarità di tutti i requisiti di ammissione. Graduatoria cui l'Amministrazione convenuta attinge per la sottoscrizione di contratti di lavoro.
Ogni domanda risarcitoria per equivalente formulata in ricorso non può essere scrutinata in questa sede in ragione dell'inconfigurabilità di un pregiudizio imminente e irreparabile (poiché
la situazione pregiudizievole prospettata potrà trovare eventuale ristoro in forma risarcitoria, v.
in proposito anche Tribunale di Palermo, 03.08.2016).
*
3) Sulle spese di lite
Essendo stata proposta la domanda cautelare in corso di causa, l'allocazione dei carichi processuali avrà luogo in sede di definizione della controversia nei suoi aspetti di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
1) In parziale accoglimento delle domande cautelari, per quanto in motivazione, annulla il provvedimento datoriale del 25.10.2024, n. 14659;
2) In parziale accoglimento delle domande cautelari, per quanto in motivazione, condanna l'Amministrazione convenuta all'inserimento del nominativo del ricorrente all'interno della graduatoria graduatorie permanenti provinciali relative al profilo professionale di assistente amministrativo dell'area "assistenti" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola A.S. 2024/2025, ma senza riconoscimento del titolo preferenziale di riserva di cui all'allegato D, punto 5 del bando e del punteggio maturato in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 2.9.2024;
3) Rigetta, per il resto, le domande di cui al ricorso;
4) Spese al definitivo.
Modena, 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
ORDINANZA
Nella causa n. R.G. 2000/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccio Parte_1 C.F._1
Giuseppe, con domicilio eletto in Ruviano, via Nazionale, n. 18
RICORRENTE
e
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 418 bis c.p.c. dalla Dr.ssa
Maria Teresa Figliomeni, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/80
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, e pedissequa istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.,
ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Parte_1 CP_2
conclusioni: «( A ) PRELIMINARMENTE, MA SOLO SE DEL CASO, ED ANTICIPANDO
: ai fini dell'eventuale, ma non creduta, integrazione, del contraddittorio, nei confronti di tutti i
Soggetti inseriti nelle Graduatorie di Istituto, e/o nelle quali il Ricorrente risultava inserito, ed oggetto di Causa e Procedimento, e/o di chiunque altro indicato da Codesta Autorità, e che
dovesse ritenersi possano subire un concreto pregiudizio dall'Accoglimento degli Odierni
Scritti ( E LADDOVE QUINDI DOVESSE RITENERSI NECESSARIO, PER QUESTI, LA
NOTIFICA DEL RICORSO – E DELL'EMANANDO DECRETO ) → AUTORIZZARE, ed
anche ai sensi degli Articoli 150 c.p.c., e seguenti, e/o collegati, e connessi, la notifica, a tutti
gli eventuali Controinteressati, mediante Pubblicazione del richiamato Ricorso, e del
producendo Decreto, sul Sito Ufficiale del Ministero, e/o tramite
http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf,
e/o tramite altra modalità ritenuta più congrua dal Tribunale; e/o sul sito Ufficiale dell'Ufficio
Scolastico Regionale Emilia Romagna, e/o, come detto, mediante altra modalità ritenuta più
idonea, ma sempre omnicomprensiva, e totalizzante, dall'Adito Illustrissimo Giudicante; e
considerate, però, le oggettive difficoltà, e/o l'impossibilità, nel reperire tutti i Nominativi, e
tutti gli Indirizzi, di eventuali, ma solo potenziali, e non definibili, Controinteressati, e rilevato,
altresì, ed anticipatamente, che la notifica, nei modi ordinari, potrebbe dilatare, oltremodo, i
tempi del Processo, anche in considerazione dell'elevato, e profondo, numero dei Soggetti; -----
----------------- ( B ) E PRELIMINARMENTE QU : e con Decreto, FISSARE, ed anche
ai sensi, e per gli effetti, degli Articolo 669 bis c.p.c., e collegati, e connessi, l'Udienza di
Comparizione delle Parti; ed emettendo ogni Provvedimento, di Urgenza, più congruo, ad
assicurare la Decisione di Merito; -- ( C ) E SEMPRE PRELIMINARMENTE, ED IN VIA
ISTRUTTORIA, E COSIDERATI GLI ALLEGATI ALL'ODIERNO RICORSO : sin da ora,
ASSUMERE, ed in via cautelare, tutte le più ampie informazioni del caso – ed all'uopo
Ordinando, e se necessario, ed agli Uffici Resistenti ( ED ANCHE AI SENSI, E PER GLI
EFFETTI, DEGLI ARTICOLI 421 C.P.C., E COLLEGATI, E CONNESSI ), l'Esibizione, la
Produzione, ed il Deposito, di ogni Utile Documento ai fini della Decisione; e nel contempo, e
comunque, ed in ogni caso, , e , ed , tutto CP_3 CP_4 CP_5 quanto, adesso, prodotto, con IL PRESENTE ATTO ( A MEZZO GLI ODIERNI SCRITTI,
ED OPPORTUNAMENTE ELENCATO ); -------------------------------------------------------------
---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- | PER MODO CHE | E GLI ATTI SONO ALLEGATI | DEPOSITATI | ( D
) ^ PRELIMINARMENTE E/O NEL MERITO : |1| : e secondo Legge, e Diritto, ed
accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti
rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli
altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato,
DISAPPLICARE il Depennamento dalla Rispettiva Graduatoria Provinciale Permanente per
l'Anno Scolastico 2024 / 2025; Provvedimento denegatamente inflitto, ma mai comunque
notificato al Lavoratore Sig. , come sopra generalizzato; e così, pertanto, Parte_1
Disapplicare il collegato, e del pari viziato, Annullamento Immediato per la Nomina [ED IL
TUTTO, QU, COME SIGNIFICATIVAMENTE ANTESCRITTO, E COME DA
ALLEGATI AL RICORSO ( E, QUINDI, COME DISPOSTO DELL
[...]
Controparte_6
; COME SOPRA ^ PROVVEDIMENTI INDIVIDUATI
[...]
ANCHE A MEZZO IL SEGUENTE, E SEGNATO, E REPERITO, NUMERO DI
DISPOSITIVO : 14659 DEL 25.10.2024]; --------------------------------------------- ( D ) ^
PRELIMINARMENTE E/O NEL MERITO : |2| : e secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo,
in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti rilievi, e
rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi,
gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato, E/O CP_7
Controparte_8
E/O L'IMPROCEDIBILITA', E/O L'IMPROSEGUIBILITA', E/O
[...]
COMUNQUE il Depennamento dalla Rispettiva Graduatoria Provinciale CP_9 Permanente per l'Anno Scolastico 2024 / 2025; Provvedimento denegatamente inflitto, ma mai
comunque notificato al Lavoratore Sig. , come sopra generalizzato; e così, Parte_1
pertanto, Annullare, e/o Censurare per l'Annullamento, e/o per l'Inefficacia e/o
l'Inazionabilità, e/o l'Improcedibilità, e/o l'Improseguibilità, e/o comunque Destrutturare il
collegato, e del pari viziato, Annullamento Immediato per la Nomina [ED IL TUTTO,
QU, COME SIGNIFICATIVAMENTE ANTESCRITTO, E COME DA ALLEGATI
AL RICORSO ( E, QUINDI, COME DISPOSTO DELL
[...]
Controparte_6
); COME SOPRA ^ PROVVEDIMENTI INDIVIDUATI ANCHE A MEZZO IL
[...]
SEGUENTE, E SEGNATO, E REPERITO, NUMERO DI DISPOSITIVO :↑: 14659 DEL
25.10.2024]; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
- ( D ) E CONSEGUENTEMENTE, E/O DISGIUNTAMENTE, NEL MERITO : |3| : e
secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i
fatti, e valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o
accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o
disgiuntamente quanto elencato, ANNULLARE, e/o RIFORMARE, l'impugnata Risoluzione
del Contratto di Lavoro, oggetto dei Presenti Scritti; ALLEGATA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, INFLITTA – PROTOCOLLO
14892.2024 – AL SIG. ( COME GENERALIZZATO ED ODIERNO Parte_1
ISTANTE ) – PERSONALE ATA – PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – E
CON DATA – APPOSTA AL DENEGATO ATTO – 29.10.2024; ------------------- CP_10
--------------------------------- ( E1 ) E CONSEGUENTEMENTE, E/O PER L'EFFETTO, E/O
DISGIUNTAMENTE : e secondo Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte,
l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto
inopinatamente avverso, e/o accertate le illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto elencato, STATUIRE, e DISPORRE, il
reinserimento e/o la ricollocazione, del Sig. e Ricorrente, come Parte_2
sopra generalizzato, nella menzionata, e relativa, Graduatoria Provinciale, per l'Anno
Scolastico 2024 / 2025, e con il relativo punteggio, e/o con punteggio maggiorato causa danni;
e così anche valere per il futuro, ed a non pregiudicare il futuro; e con il riconoscimento,
giuridico, quindi, dell'integrale punteggio per il Servizio fino ad ora svolto, compresi tutti i
passati mesi, e connessi, e collegati, benefici; E, QU : STATUIRE, e DISPORRE, il
ripristino del Contratto, per il Sig. Lavoratore e Ricorrente, come sopra Parte_1
generalizzato, stante tutto quanto dovutamente antescritto; O, ER : ACCERTARE
il suo Diritto a lavorare con Contratto a Tempo Determinato, o mediante Chiamate e/o
Supplenze ( prima, o dopo, il detto reinserimento, e la detta ricollocazione ) : POSIZIONI, E
VALORI, GIURIDICI, DAI QUALI IL RICCIO E' STATO ( ANCHE ) ESTROMESSO, E
DEI QUALI ( PURE ) E' STATO PRIVATO;
------------------------------------------------- ( F2 )
E CONSEGUENTEMENTE, E/O PER L'EFFETTO, E/O DISGIUNTAMENTE : e secondo
Legge, e Diritto, ed accogliendo, in tutto, o in parte, l'Odierno Ricorso, e considerati i fatti, e
valutati gli esposti rilievi, e rigettando tutto quanto inopinatamente avverso, e/o accertate le
illegittimità, e/o gli altri vizi, gli altri errori, e complessivamente e/o disgiuntamente quanto
elencato, STATUIRE, E DISPORRE, il risarcimento del danno, in favore del Sig.
[...]
Lavoratore e Ricorrente, come sopra generalizzato, nella massima misura, secondo Pt_1
Normativa Vigente ed Articolato Codicistico, e/o almeno pari a tutte le private retribuzioni,
maturate, e/o maturabili, fino a tutto GIUGNO 2025; e/o per quella somma e/o per
quell'importo che l'Autorità riterrà più giusti, ed equi, considerato tutto quanto antescritto, e la
stessa negata possibilità di essere chiamati, almeno, per supplenze, e/o magari per la
stipulazione di Contratti a Tempo Determinato; ed il tutto con ogni accessorio del credito, e ferie, e tredicesime, e/o tutto quanto altro previsto dall'Ordinamento; ------- e STATUIRE, E
DISPORRE, poi, tutto quanto altro opportuno a tutela Lavoratore».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere presentato in data 14.5.2024
domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno delle graduatorie permanenti
ATA 24 mesi, profilo di Assistente Amministrativo;
2) di avere dichiarato, in sede di presentazione di tale domanda, di avere svolto il servizio civile nel corso dell'anno 2009; 3) di essere stato destinatario, in data 1.9.2024, di proposta di contratto a tempo indeterminato,
profilo assistente amministrativo;
4) di avere sottoscritto tale contratto;
5) l'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta, in data 25.10.2024, di un provvedimento di depennamento del ricorrente dalle graduatorie permanenti;
6) l'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta,
in data 29.10.2024, di un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Nell'impugnare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità di tali determinazioni datoriali, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel ribadire la legittimità
formale e sostanziale del proprio operato, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
All'esito dell'udienza di discussione del 4.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter
c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente ordinanza.
*
In via preliminare va ricordato come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, la tutela cautelare atipica presuppone il congiunto ricorso dei requisiti del cd. "fumus
boni iuris" (consistente nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie) e del "periculum in mora" (costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile).
Con la conseguenza per cui è preclusa la concessione del provvedimento interinale richiesto allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti: «L'accertamento, nell'ambito del
procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio
irreparabile ("periculum in mora") esonera il giudice dalla disamina dell'altro requisito del
"fumus boni iuris”» (così ex multis T. Bari, 19.3.2008; v. anche in proposito T. Torino,
26.11.2020).
*
Ciò posto, va precisato che la presente controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, così come descritta nella presente ordinanza, da ritenersi pacifica tra le parti poiché non oggetto di discussione.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande interinali attoree volte, previo accertamento dell'illegittimità delle determinazioni ministeriali che hanno comportato la risoluzione del contratto di lavoro stipulato dalle odierne parti contendenti e il depennamento del ricorrente dalle graduatorie permanenti ATA (v. docc. 10 e
11 memoria difensiva), al reinserimento nel proprio nominativo all'interno di tale graduatoria e al ripristino del contratto di lavoro.
Nei limiti sommari della presente fase di cognizione, si ritiene parzialmente fondata la domanda attorea, nei soli limiti che seguono.
*
1) Sul fumus boni iuris
a) Vi è riscontro documentale di come l'Amministrazione convenuta abbia indetto un bando per la formazione di una graduatoria provinciale permanente, valevole per l'A.S. 2024/2025, relativo al profilo professionale di amministrativo dell'area "assistenti" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola (v. doc. 3 memoria difensiva).
Con possibilità per i candidati di inoltrare istanza o per l'inserimento ex novo del proprio nominativo all'interno di tale graduatoria o per conseguire un aggiornamento del punteggio della propria posizione all'interno della graduatoria stessa (v. artt. 2 e 3 del bando).
Alla voce “riserve”, punto 5, l'allegato D al predetto bando specifica che: “Fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto
conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il 15% dei posti messi a
concorso è riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile
universale senza demerito” (v. doc. 3 memoria difensiva).
Nel presentare la propria domanda di aggiornamento del proprio punteggio, parte ricorrente ha,
tra l'altro, compilato il modulo nella parte riservata all'indicazione del possesso di titoli utili ai fini dell'inserimento del proprio nominativo nella già richiamata quota di riserva del 15 % (v.
doc. 4 memoria difensiva).
Nel dettaglio, parte ricorrente ha dichiarato di avere conseguito in data 3.3.2009 un titolo attestante l'avvenuto positivo svolgimento del servizio civile presso: “Unione Nazionale pro-
loco d'Italia” (v. doc. 4 memoria difensiva).
Nell'esaminare tutte le domande pervenute, l'Amministrazione ha collocato il nominativo del ricorrente alla posizione n. 48, con riconoscimento di un punteggio pari a 37,90 punti (v. doc. 5
ricorso). E tanto in ragione delle pregresse esperienze lavorative maturate dal ricorrente e dei titoli posseduti da costui. Circostanze di fatto queste, pacifiche, in alcun modo in contestazione in questo contenzioso.
In aggiunta a tale (incontestata) valutazione, il ha originariamente inserito il CP_1
ricorrente all'interno della compagine dei candidati cui riservare il 15% dei posti messi a bando per la stipula di contratti a tempo indeterminato, in ragione della dichiarazione compiuta dal
Sig. stesso in ordine al servizio civile svolto (v. doc. 6 memoria difensiva). Pt_1
Presupposto questo che ha consentito al ricorrente di beneficiare di un percorso preferenziale nell'individuazione dei nominativi da assumere e che ha comportato la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al doc. 5 ricorso.
All'esito dei documentati controlli compiuti ex art.
8.5 del richiamato bando (v. docc. 3, 7, 8, 9
memoria difensiva), sul convincimento dell'esistenza di una dichiarazione mendace del ricorrente (circa il possesso di un titolo di riserva, ritenuto per vero inidoneo a tal fine)
l'Amministrazione convenuta si è determinata sia nel depennare il nominativo del ricorrente dalle graduatorie permanenti sia nel risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al doc. 5 ricorso.
Sulla scorta di tale quadro fattuale è possibile ora esaminare, per l'odierna fase interinale, le domande interinali attoree.
b) Con riferimento al provvedimento di depennamento (doc. 10 memoria difensiva), devono ritenersi fondate le censure attoree.
Da una piana lettura di tale provvedimento si evince come il depennamento sia stato disposto in ragione dell'ipotizzata natura mendace della dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di presentazione della propria domanda di aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatoria permanente.
E tanto per avere dichiarato un titolo (id est: attestato di positivo svolgimento del servizio civile) per vero inidoneo ex art. 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 44/2023 a consentire il collocamento del ricorrente all'interno della quota di riserva del 15% di assunzione preferenziale.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, parte ricorrente non ha rilasciato una dichiarazione mendace.
E tanto in ragione del fatto che vi è positivo e incontestato riscontro documentale di come il Sig.
abbia conseguito proprio in data 3.3.2009 un attestato di positivo superamento del Pt_1
servizio civile, prestato nel periodo dipanatosi dal 5.11.2007 sino alla data del 4.11.2008 (v.
doc. 9 memoria difensiva).
Il ricorrente, in sede di compilazione della domanda, ha quindi riferito circostanze di fatto rispondenti al vero.
L'incongruenza tra quanto dichiarato e le prescrizioni del bando si annida, piuttosto,
nell'inidoneità di tale titolo a costituire giusto motivo di inserimento del nominativo del ricorrente all'interno della quota di riserva del 15%, di cui allegato D del richiamato bando.
Trattasi di conclusione che sottende delle valutazioni in diritto le quali, per la loro fisiologica natura controvertibile, non possono costituire motivo di “rimprovero” a danno dell'odierno ricorrente.
L'art. 1, co. 9 bis, D.L. 44/2023 stabilisce quanto segue: “
4. A favore degli operatori volontari
che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15
per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei
limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente,
perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai
successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”.
Da una piana lettura di tale disposizione si evince come il titolo preferenziale sia da riconoscersi esclusivamente a favore dei soggetti che hanno positivamente concluso il servizio civile universale, istituito e disciplinato dal D. Lgs. 40/2017.
Istituto che, a mente della natura sommaria di questa fase di cognizione, si ritiene compendiarsi in un aliud rispetto al precedente servizio civile nazionale (l'art. 8 L. delega 106/2016 impiega la locuzione “istituzione” del servizio civile nazionale, sottendendo quindi la creazione ex novo
di un istituto finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
così
anche art. 2 D. Lgs. 40/2017).
Alterità ontologica tra i due istituti che preclude, specie in difetto di espressa disciplina positiva,
qualsiasi interpretazione analogica del disposto di cui all'art. 18, co. 4, D. Lgs. 40/2017.
Ebbene, non avendo parte ricorrente svolto attività valorizzabile ai fini del servizio civile universale, è evidente come costui non possieda un valido titolo idoneo a consentire l'inserimento del proprio nominativo all'interno della quota di riserva di cui all'allegato D del bando.
In definitiva e per concludere, si ritiene che parte ricorrente sia titolare di tutti i requisiti per l'aggiornamento della propria posizione all'interno della graduatoria permanente ATA ma che,
al contempo, non sia in possesso di un valido titolo preferenziale per un privilegiato accesso all'impiego. Conclusione questa che comporta la caducazione del provvedimento del 25.10.2024 (per difetto del suo presupposto costitutivo quale l'esistenza di una dichiarazione mendace da parte del ricorrente) e la condanna del convenuto all'inserimento del nominativo del ricorrente CP_1
all'interno della graduatoria permanente ATA, ma senza riconoscimento del titolo preferenziale di riserva di cui all'allegato D, punto 5 del bando e senza valorizzazione del periodo svolto in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 2.9.2024 (v. infra).
Pronuncia di condanna possibile in ragione del disposto di cui all'art. 63, co. 2 D. Lgs.
165/2001, nella misura in cui consente al Giudicante l'adozione: “nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati.”.
Pronuncia di condanna che delinea un bilanciato assetto di interessi tra le parti contendenti nella misura in cui scongiura la verificazione di un indebito vantaggio a favore del ricorrente (id est:
assunzione privilegiata in assenza di titolo preferenziale) e, al contempo, riproporziona in misura adeguata il carico sanzionatorio nei riguardi di una dichiarazione non mendace ma, si ritiene, affetta da error iuris.
c) Le considerazioni sin qui sviluppate consentono, altresì, di accertare altresì la legittimità
sostanziale del provvedimento risolutivo adottato dall'Amministrazione convenuta in data
29.10.2024 (v. doc. 11 memoria difensiva).
E tanto in quanto l'assunzione ha avuto luogo sulla scorta di un presupposto (id est: titolarità in capo al ricorrente del requisito preferenziale di cui all'art. 1, comma 9 bis del decreto-legge n.
44/2023) che, per vero, appare essere insussistente (sempre nei limiti sommari della presente fase di cognizione).
Provvedimento che si ritiene altresì immune dalle censure di ordine formale esposte in ricorso. In primo luogo, devono reputarsi irrilevanti le considerazioni compiute in ordine al prospettato mancato rispetto da parte dell'Amministrazione convenuta delle prescrizioni di cui alla L.
241/1990.
Ed infatti, vertendosi nel caso di specie in un'ipotesi di cd. “pubblico impiego privatizzato”, gli atti gestori del rapporto di lavoro (ivi compreso quello risolutorio) costituiscono espressione di un potere privatistico e non già pubblicistico.
In altre parole, si vuol dire che l'Amministrazione convenuta, sia in sede di gestione delle graduatorie che del singolo contratto di lavoro stipulato, agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato;
con la conseguenza per cui gli atti emanati sulla scorta di tale potere non sono disciplinati dalla L. 241/1990 e non regolano interessi di natura gius-pubblicistica.
Altrettanto non pertinenti appaiono le doglianze attoree in punto violazione del disposto di cui al D. Lgs. 165/2001.
Nel caso di specie, infatti, l'atto risolutorio si fonda su una presunta falsa dichiarazione attinente al possesso di un titolo necessario per l'inserimento di parte ricorrente nelle graduatorie per cui oggi è causa. Le determinazioni oggi contestate risultano quindi sussumibili all'interno di una fattispecie decadenziale (derivante dall'applicazione dell'art. 75 DPR 445/2000) per riscontrata sussistenza in concreto di un'ipotesi ostativa all'assunzione, integrante un vizio genetico del contratto di assunzione.
Fattispecie del tutto differente dall'ipotesi di licenziamento (assoggettata alla disciplina di cui al
D. Lgs. 165/2001, oggi invocata dal ricorrente) nella misura in cui quest'ultima prende in considerazione vizi “funzionali” del rapporto di lavoro, dando rilievo a determinate dichiarazioni mendaci che, rilasciate nella vigenza ed efficacia del sinallagma, comportano l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario venutosi a creare tra i paciscenti. Inserendosi quindi il caso di specie all'interno di una fattispecie decadenziale, l'operato dell'Amministrazione compiuta appare quindi formalmente corretto e immune dalle censure esposte in ricorso.
L'avvenuta tempestiva impugnazione delle determinazioni datoriali (con ampie argomentazioni), la mancata di indicazione di pregiudizi in concreto patiti circa la ipotizzata mancata notifica di tali due provvedimenti, la mancata contestazione della circostanza di fatto esposta a pag. 3, a metà, della memoria difensiva avversaria (l'Amministrazione riferisce di avere ricevuto il doc. 9 memoria difensiva proprio all'esito di un interlocuzione diretta con il ricorrente stesso, prima dell'adozione degli impugnati provvedimenti) permettono di disattendere gli ulteriori rilievi formali espressi in ricorso.
Ne consegue l'infondatezza delle domande attoree espresse nei confronti della determinazione datoriale del 29.10.2025.
*
2) Sul periculum in mora
Come in precedenza evidenziato, solo le domande cautelari attoree espresse nei confronti della determinazione datoriale del 25.10.2025 appaiono sorrette dal requisito del fumus boni iuris.
Per soli tali domande quindi si procederà altresì all'analisi del profilo del periculum in mora
(essendo superfluo tale impegno decisorio per le ulteriori domande, in quanto prive in ogni caso dell'ulteriore e imprescindibile requisito del fumus boni iuris).
A tale proposito, si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
L'illustrata “sovrabbondante” efficacia del provvedimento di depennamento arreca un pregiudizio imminente e irreparabile nella sfera del ricorrente giacché preclude a costui la possibilità di permanere all'interno di una graduatoria, di cui risulta essere idoneo all'inserimento (eccettuata per la parte inerente alla titolarità di requisiti assunzionali preferenziali) in ragione della titolarità di tutti i requisiti di ammissione. Graduatoria cui l'Amministrazione convenuta attinge per la sottoscrizione di contratti di lavoro.
Ogni domanda risarcitoria per equivalente formulata in ricorso non può essere scrutinata in questa sede in ragione dell'inconfigurabilità di un pregiudizio imminente e irreparabile (poiché
la situazione pregiudizievole prospettata potrà trovare eventuale ristoro in forma risarcitoria, v.
in proposito anche Tribunale di Palermo, 03.08.2016).
*
3) Sulle spese di lite
Essendo stata proposta la domanda cautelare in corso di causa, l'allocazione dei carichi processuali avrà luogo in sede di definizione della controversia nei suoi aspetti di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così decide:
1) In parziale accoglimento delle domande cautelari, per quanto in motivazione, annulla il provvedimento datoriale del 25.10.2024, n. 14659;
2) In parziale accoglimento delle domande cautelari, per quanto in motivazione, condanna l'Amministrazione convenuta all'inserimento del nominativo del ricorrente all'interno della graduatoria graduatorie permanenti provinciali relative al profilo professionale di assistente amministrativo dell'area "assistenti" del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola A.S. 2024/2025, ma senza riconoscimento del titolo preferenziale di riserva di cui all'allegato D, punto 5 del bando e del punteggio maturato in esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 2.9.2024;
3) Rigetta, per il resto, le domande di cui al ricorso;
4) Spese al definitivo.
Modena, 07/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli