Articolo 1 della Legge 14 agosto 1971, n. 818
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1971
Art. 1.
Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875; n. 2583 , per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3 , 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' elevata al 4 per cento.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971