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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero R.G. 5119/2023 avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Pirozzi, presso il cui studio, sito in. Castel Volturno (CE), alla Via L. Ariosto n. 30, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanna Garrone e dall'avv. Gaetano Barbato, presso il cui studio, sito in Aversa (CE), Via Alfredo Nobel
n. 2, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. la sola parte opposta concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 5.6.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la , Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della per complessivi € 24.434,03, a titolo di corrispettivo non Parte_1
versato per le forniture di merce compiute e risultanti dalle fatture n. 105652 del
27.9.2021, di importo pari a € 11.909,72, e dalla fattura n. 107027 del 22.10.2021, di importo pari a 12.524,31.
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 1405/2023, pubblicato in data 4.4.2023, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: in via preliminare,
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per mancanza della firma digitale, dell'attestazione di conformità e dell'indicazione della data di pubblicazione;
nel merito, che la non aveva specificato l'oggetto del rapporto negoziale di Controparte_1
compravendita giustificante l'emissione delle due fatture azionate in via monitoria;
che non erano stati allegati ulteriori documenti (contratto, lettera di vettura, documento di trasporto, ecc..) in grado di comprovare l'esecuzione della prestazione contrattuale indicata nelle fatture allegate;
che la merce fatturata non era stata interamente consegnata;
che la quantificazione della somma ingiunta era eccessiva rispetto alla reale entità della somma eventualmente dovuta.
Tanto premesso ed esposto, l'opponente concludeva, in via preliminare, per la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo e, nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , che, contestando l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto delle ragioni poste a fondamento della proposta opposizione, rappresentava: che il duplicato informatico del decreto ingiuntivo de quo, estratto dal fascicolo informatico del Tribunale e notificato all'opponente, non necessitava di attestazione o firma digitale, trattandosi di un documento avente il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui era tratto;
che nella relata di notifica spedita unitamente all'atto giudiziale era indicato sia il numero di ruolo generale del procedimento che il numero del decreto ingiuntivo;
che la parte opponente non aveva specificamente contestato né la sussistenza di rapporti commerciali tra le parti, né di aver effettivamente ricevuto la prestazione relativa alla fornitura di merce di cui alle due fatture allegate.
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Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, affinché l'opposizione fosse integralmente rigettata, con vittoria di spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuto superfluo l'espletamento dell'attività istruttoria invocata dalla sola parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 5.6.2025.
L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata.
In via preliminare, appare priva di pregio e va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per la presunta mancanza dei requisiti formali del titolo, quali la firma digitale, l'attestazione di conformità, il numero cronologico e la data di pubblicazione.
Sul punto appare sufficiente richiamare il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, ogni eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.. pure per le notifiche a mezzo pec opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma
3" (cfr., Cass. civ. n. 8815/2020; Cass. civ. n. 20625/2017); chiarendosi, quindi, che "alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. civ. SS. UU. n. 7665/2016).
Aderendo al richiamato orientamento nomofilattico, si osserva che le presunte irregolarità formali del decreto ingiuntivo non hanno, nel caso di specie, comunque impedito alla società di comprendere appieno l'oggetto della pretesa creditoria azionata dalla Pt_1
essendo stata posta nella condizione di formulare in modo immediato Controparte_1
ed esauriente le proprie difese - ben evincibili dal proprio atto difensivo -, con conseguente esclusione di qualsivoglia vulnus al proprio diritto di difesa.
Orbene, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento
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ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurato a seguito della proposta opposizione ha per oggetto, dunque, non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per l' emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare e a delimitare il thema decidendi : le stesse, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi (art. 115 c.p.c.) e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato
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dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e laddove non ottemperi a tale onere, in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà tali fatti pacifici e non bisognevoli di ulteriore prova.
Esaminando la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, va in secondo luogo rilevato che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-
07-1994).
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ.,
Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II,
04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nella fattispecie in esame, a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, la società ha allegato risultanze di natura documentale (fatture, documenti di Controparte_1 trasporto e corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra le parti) idonee a dimostrare la sussistenza del credito per la fornitura di merce eseguita in favore della società Pt_1
per un importo avente valore economico complessivo pari a quello ingiunto.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
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ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nella vicenda in esame, a fronte della diligente allegazione da parte della società opposta dei fatti costitutivi della propria pretesa, nessun elemento è stato dedotto dalla società opponente in ordine a eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa.
La non ha espressamente disconosciuto di aver intrattenuto con la Pt_1 [...]
rapporti commerciali nel cui ambito negoziale si inscrivono le prestazioni CP_1
contabilizzate nelle due fatture allegate, limitandosi nei suoi atti difensivi a negare in modo generico il valore probatorio di tali fatture.
In particolare, la società opponente non ha specificamente contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni di consegna della merce da parte dell'opposta, né ha dedotto, in modo circostanziato, di aver ricevuto una diversa fornitura, differente per quantità o qualità, rispetto a quelle dettagliatamente indicate nella fattura n. 105652 del 27.9.2021 e nella fattura n. 107027 del 22.10.2021, per un corrispettivo dovuto pari ad € 24.434,03.
Una evidente conferma dell'adempimento dell'obbligazione di consegna dei prodotti contabilizzati nelle suddette fatture può trarsi dai documenti di trasporto allegati dalla società opposta (cfr. documenti di trasporto della merce allegati al fascicolo di parte opposta).
A tale documentazione, riferibile alle spedizioni dei prodotti annotati in fattura, può essere attribuita significativa efficacia probatoria ai fini della dimostrazione della effettiva ricezione della merce, della tipologia, prezzo e quantità ivi indicata, poiché le bolle di accompagnamento attestanti la consegna recano tutte sottoscrizione e timbro ascrivibili alla società destinataria delle forniture, la quale non ha espressamente Pt_1
disconosciuto l'autenticità della firma, ad essa riferibile, apposta in calce ai suddetti documenti.
Si evidenzia come i d.d.t. in questione consentono di avere una precisa cognizione del rapporto contrattuale in essere tra le parti in quanto risultano completi della causale di trasporto (“vendita”), della tipologia di pagamento (“rimessa diretta vista fattura”) e della sottoscrizione dell'opponente.
Pertanto, l'esame di tali allegazioni documentali di natura contabile e fiscale consente di
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ritenere provata l'avvenuta consegna della merce fatturata in favore della società opponente.
Un ulteriore elemento di significativa rilevanza probatoria rispetto alla ricostruzione dei rapporti tra le parti si rinviene nella corrispondenza a mezzo e-mail prodotta in copia dall'opposta, da cui emerge chiaramente, da parte della società , il Pt_1
riconoscimento della propria posizione debitoria (cfr. corrispondenza intercorsa tra studio legale Scofone e la società allegata al fascicolo di parte opposta). Pt_1
Sul punto giova ricordare che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
Inoltre, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(cfr. Cass. n. 3122 del 17/02/2015).
Nel caso in esame la società opposta ha prodotto i messaggi di posta elettronica scambiati dal proprio rappresentante legale con la segreteria amministrativa della società Pt_1
A fronte di tale produzione documentale, non è stata, invero, disconosciuta in termini specifici e chiari né l'eventuale riferibilità all'opponente dell'indirizzo e-mail di provenienza del messaggio, né l'effettivo contenuto dei messaggi scambiati con l'opposta.
Pertanto, da tale considerazione non può che derivare la piena utilizzabilità della suddetta corrispondenza.
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Dunque, dai messaggi trasmessi a mezzo e-mail emerge che, a seguito della richiesta della di ottenere la soddisfazione della pretesa creditoria di cui alle fatture Controparte_1
azionate, la ha espresso l'intenzione di estinguere la sua esposizione debitoria, Pt_1
invocando la possibilità di accedere ad un piano di rientro “(Buongiorno, abbiamo preso visione della vostra richiesta, è nostra intenzione sistemare l'esposizione, chiedevamo la possibilità di un piano di rientro”; cfr. e-mail del 7.4.2023 da parte della società Pt_1
allegata alle memorie 171 ter n.2 c.p.c.).
Sulla scorta delle inequivocabili risultanze della corrispondenza messaggistica intervenuta tra le parti si desume che l'opponente, non contestando l'effettiva esecuzione della prestazione, ha sostanzialmente ammesso la sussistenza del debito di cui alle fatture poste a base dell'importo ingiunto.
A ciò si aggiunge, infine, la mancata articolazione da parte dell'opponente di istanze istruttorie in grado di dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata dall'opposta.
In sostanza, l'opposizione si è rivelata genericamente formulata, priva della necessaria specificità delle allegazioni e non sorretta da un adeguato riscontro probatorio.
Pertanto, l'opposizione va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso, già dichiarato esecutivo, va confermato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 - ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1405/2023, pubblicato in data 4.4.2023, già dichiarato esecutivo;
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• condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento in favore della , delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero R.G. 5119/2023 avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Pirozzi, presso il cui studio, sito in. Castel Volturno (CE), alla Via L. Ariosto n. 30, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Giovanna Garrone e dall'avv. Gaetano Barbato, presso il cui studio, sito in Aversa (CE), Via Alfredo Nobel
n. 2, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. la sola parte opposta concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 5.6.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la , Controparte_1
chiedeva ed otteneva l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della per complessivi € 24.434,03, a titolo di corrispettivo non Parte_1
versato per le forniture di merce compiute e risultanti dalle fatture n. 105652 del
27.9.2021, di importo pari a € 11.909,72, e dalla fattura n. 107027 del 22.10.2021, di importo pari a 12.524,31.
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo n. 1405/2023, pubblicato in data 4.4.2023, la società ingiunta proponeva tempestiva opposizione deducendo: in via preliminare,
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo per mancanza della firma digitale, dell'attestazione di conformità e dell'indicazione della data di pubblicazione;
nel merito, che la non aveva specificato l'oggetto del rapporto negoziale di Controparte_1
compravendita giustificante l'emissione delle due fatture azionate in via monitoria;
che non erano stati allegati ulteriori documenti (contratto, lettera di vettura, documento di trasporto, ecc..) in grado di comprovare l'esecuzione della prestazione contrattuale indicata nelle fatture allegate;
che la merce fatturata non era stata interamente consegnata;
che la quantificazione della somma ingiunta era eccessiva rispetto alla reale entità della somma eventualmente dovuta.
Tanto premesso ed esposto, l'opponente concludeva, in via preliminare, per la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo e, nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , che, contestando l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto delle ragioni poste a fondamento della proposta opposizione, rappresentava: che il duplicato informatico del decreto ingiuntivo de quo, estratto dal fascicolo informatico del Tribunale e notificato all'opponente, non necessitava di attestazione o firma digitale, trattandosi di un documento avente il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui era tratto;
che nella relata di notifica spedita unitamente all'atto giudiziale era indicato sia il numero di ruolo generale del procedimento che il numero del decreto ingiuntivo;
che la parte opponente non aveva specificamente contestato né la sussistenza di rapporti commerciali tra le parti, né di aver effettivamente ricevuto la prestazione relativa alla fornitura di merce di cui alle due fatture allegate.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, affinché l'opposizione fosse integralmente rigettata, con vittoria di spese di lite.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuto superfluo l'espletamento dell'attività istruttoria invocata dalla sola parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con ordinanza del 5.6.2025.
L'opposizione è infondata e va pertanto integralmente rigettata.
In via preliminare, appare priva di pregio e va disattesa l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto per la presunta mancanza dei requisiti formali del titolo, quali la firma digitale, l'attestazione di conformità, il numero cronologico e la data di pubblicazione.
Sul punto appare sufficiente richiamare il consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, ogni eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.. pure per le notifiche a mezzo pec opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma
3" (cfr., Cass. civ. n. 8815/2020; Cass. civ. n. 20625/2017); chiarendosi, quindi, che "alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. civ. SS. UU. n. 7665/2016).
Aderendo al richiamato orientamento nomofilattico, si osserva che le presunte irregolarità formali del decreto ingiuntivo non hanno, nel caso di specie, comunque impedito alla società di comprendere appieno l'oggetto della pretesa creditoria azionata dalla Pt_1
essendo stata posta nella condizione di formulare in modo immediato Controparte_1
ed esauriente le proprie difese - ben evincibili dal proprio atto difensivo -, con conseguente esclusione di qualsivoglia vulnus al proprio diritto di difesa.
Orbene, è ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'avvenuta emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurato a seguito della proposta opposizione ha per oggetto, dunque, non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per l' emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare e a delimitare il thema decidendi : le stesse, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi (art. 115 c.p.c.) e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 5119/2023
dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e laddove non ottemperi a tale onere, in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà tali fatti pacifici e non bisognevoli di ulteriore prova.
Esaminando la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta, va in secondo luogo rilevato che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-
07-1994).
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ.,
Sez. III, 3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II,
04-03-2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Nella fattispecie in esame, a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, la società ha allegato risultanze di natura documentale (fatture, documenti di Controparte_1 trasporto e corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra le parti) idonee a dimostrare la sussistenza del credito per la fornitura di merce eseguita in favore della società Pt_1
per un importo avente valore economico complessivo pari a quello ingiunto.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
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ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nella vicenda in esame, a fronte della diligente allegazione da parte della società opposta dei fatti costitutivi della propria pretesa, nessun elemento è stato dedotto dalla società opponente in ordine a eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa.
La non ha espressamente disconosciuto di aver intrattenuto con la Pt_1 [...]
rapporti commerciali nel cui ambito negoziale si inscrivono le prestazioni CP_1
contabilizzate nelle due fatture allegate, limitandosi nei suoi atti difensivi a negare in modo generico il valore probatorio di tali fatture.
In particolare, la società opponente non ha specificamente contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni di consegna della merce da parte dell'opposta, né ha dedotto, in modo circostanziato, di aver ricevuto una diversa fornitura, differente per quantità o qualità, rispetto a quelle dettagliatamente indicate nella fattura n. 105652 del 27.9.2021 e nella fattura n. 107027 del 22.10.2021, per un corrispettivo dovuto pari ad € 24.434,03.
Una evidente conferma dell'adempimento dell'obbligazione di consegna dei prodotti contabilizzati nelle suddette fatture può trarsi dai documenti di trasporto allegati dalla società opposta (cfr. documenti di trasporto della merce allegati al fascicolo di parte opposta).
A tale documentazione, riferibile alle spedizioni dei prodotti annotati in fattura, può essere attribuita significativa efficacia probatoria ai fini della dimostrazione della effettiva ricezione della merce, della tipologia, prezzo e quantità ivi indicata, poiché le bolle di accompagnamento attestanti la consegna recano tutte sottoscrizione e timbro ascrivibili alla società destinataria delle forniture, la quale non ha espressamente Pt_1
disconosciuto l'autenticità della firma, ad essa riferibile, apposta in calce ai suddetti documenti.
Si evidenzia come i d.d.t. in questione consentono di avere una precisa cognizione del rapporto contrattuale in essere tra le parti in quanto risultano completi della causale di trasporto (“vendita”), della tipologia di pagamento (“rimessa diretta vista fattura”) e della sottoscrizione dell'opponente.
Pertanto, l'esame di tali allegazioni documentali di natura contabile e fiscale consente di
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ritenere provata l'avvenuta consegna della merce fatturata in favore della società opponente.
Un ulteriore elemento di significativa rilevanza probatoria rispetto alla ricostruzione dei rapporti tra le parti si rinviene nella corrispondenza a mezzo e-mail prodotta in copia dall'opposta, da cui emerge chiaramente, da parte della società , il Pt_1
riconoscimento della propria posizione debitoria (cfr. corrispondenza intercorsa tra studio legale Scofone e la società allegata al fascicolo di parte opposta). Pt_1
Sul punto giova ricordare che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
Inoltre, “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”
(cfr. Cass. n. 3122 del 17/02/2015).
Nel caso in esame la società opposta ha prodotto i messaggi di posta elettronica scambiati dal proprio rappresentante legale con la segreteria amministrativa della società Pt_1
A fronte di tale produzione documentale, non è stata, invero, disconosciuta in termini specifici e chiari né l'eventuale riferibilità all'opponente dell'indirizzo e-mail di provenienza del messaggio, né l'effettivo contenuto dei messaggi scambiati con l'opposta.
Pertanto, da tale considerazione non può che derivare la piena utilizzabilità della suddetta corrispondenza.
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Dunque, dai messaggi trasmessi a mezzo e-mail emerge che, a seguito della richiesta della di ottenere la soddisfazione della pretesa creditoria di cui alle fatture Controparte_1
azionate, la ha espresso l'intenzione di estinguere la sua esposizione debitoria, Pt_1
invocando la possibilità di accedere ad un piano di rientro “(Buongiorno, abbiamo preso visione della vostra richiesta, è nostra intenzione sistemare l'esposizione, chiedevamo la possibilità di un piano di rientro”; cfr. e-mail del 7.4.2023 da parte della società Pt_1
allegata alle memorie 171 ter n.2 c.p.c.).
Sulla scorta delle inequivocabili risultanze della corrispondenza messaggistica intervenuta tra le parti si desume che l'opponente, non contestando l'effettiva esecuzione della prestazione, ha sostanzialmente ammesso la sussistenza del debito di cui alle fatture poste a base dell'importo ingiunto.
A ciò si aggiunge, infine, la mancata articolazione da parte dell'opponente di istanze istruttorie in grado di dimostrare l'esistenza di un fatto estintivo della pretesa creditoria azionata dall'opposta.
In sostanza, l'opposizione si è rivelata genericamente formulata, priva della necessaria specificità delle allegazioni e non sorretta da un adeguato riscontro probatorio.
Pertanto, l'opposizione va integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo emesso, già dichiarato esecutivo, va confermato.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 - ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1405/2023, pubblicato in data 4.4.2023, già dichiarato esecutivo;
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• condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
al pagamento in favore della , delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 3.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 2.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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