TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/11/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1393/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SEGAGNI SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 25/11/2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice ND FR CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Bertani Susanna e la parte personalmente. per parte resistente nessuno compare.
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertani precisa le conclusioni come segue, evidenziando che la morosità persiste:
PARTE RICORRENTE
Per la causale di cui in premessa piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, - accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 04.05.2023 – 18.02.2025 e che non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024 comprensiva di 13esima mensilità 2024, gennaio e febbraio
(fino alla cessazione del rapporto), oltre alle indennità di fine rapporto (quota 13esima e
14esima mensilità), indennità di mancato preavviso e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta , nata a [...] il [...] – C. F. CP_1
– residente in [...] – C.F._2 personalmente e quale titolare dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria
Bellavita di Preda Giulia” con sede in Travacò IO (PV), 27020 – Via Rotta, 2 –P.I.
– al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 7.558,37 lordi di P.IVA_1 cui € 1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014. In via istruttoria: la causa va ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, tuttavia qualora il Giudice lo ritenesse opportuno ammettersi prova per interrogatorio formale di parte convenuta sulle circostanze di cui in premessa da 1) a 7) da intendersi capitoli di prova qui trascritti preceduti da “Vero che”, eventualmente depurati da ogni valutazione, oltre al seguente capitolo di prova: 8. “Vero che il ricorrente mai ha ricevuto le retribuzioni maturate con decorrenza dicembre 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR maturato per il periodo lavorato”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND FR CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1393/2025 promossa da:
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SEGAGNI SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , in proprio e Parte_1 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria Bellavita di Preda
Giulia”, rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato l'inadempimento della resistente alle obbligazioni di seguito specificate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica parte resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- che la resistente svolge attività di ristorazione gestendo il ristorante-pizzeria “Bellavita” sito in Travacò IO (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di essere stato assunto alle dipendenze della impresa resistente in data 04.05.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a part-time 75% (30 ore settimanali) inquadrato nel livello 5° del CCNL applicato Pubblici Esercizi Confcommercio con qualifica di operaio e mansioni di pizzaiolo (cfr. doc. n. 2 e n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi dimesso per giusta causa in data 18 febbraio 2025 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Il lavoratore ha, quindi, dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni a decorrere da quella del mese di dicembre del 2024, nonché delle spettanze di fine rapporto costituite dalla quota di tredicesima e quattordicesima mensilità, della indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.
Come è noto, nei giudizi introdotti per ottenere l'adempimento della prestazione dovuta il creditore è onerato della prova del titolo e della allegazione specifica dell'inadempimento; viceversa, il debitore è tenuto a provare le fattispecie estintive e/o modificative della sua obbligazione.
Nel caso di specie, la resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
2.1. In relazione alla quantificazione del credito si devono richiamare i conteggi prodotti dal ricorrente (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) in quanto coerenti con le buste paga prodotte (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) e con le previsioni del C.C.N.L. applicabile al rapporto dedotto in giudizio tenuto conto di quanto stabilito dalle parti nel contratto di lavoro (cfr. docc. nn. 8 e 9 fascicolo parte ricorrente).
2.1.1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2118 e 2119 cod. civ. al lavoratore che recede per giusta causa spetta una indennità sostituita del preavviso.
Nel caso di specie, l'omessa corresponsione della retribuzione dovuta costituisce certamente una giusta causa facoltizzante il recesso del lavoratore.
La quantificazione della indennità sostitutiva operata dal ricorrente è da accogliere in quanto coerente con la documentazione dianzi citata.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 7.558,37 lordi di cui € 1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro, nonché di un aumento del 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , personalmente e quale titolare CP_1 dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria Bellavita di Preda Giulia”, al pagamento in favore di della somma di € 7.558,37 lordi di cui € Parte_1
1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite, che si liquidano in € 4.848,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 25 novembre 2025
Il Giudice
ND FR CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SEGAGNI SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA.
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
Oggi 25/11/2025 ad ore 11.30 innanzi al Giudice ND FR CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Bertani Susanna e la parte personalmente. per parte resistente nessuno compare.
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Bertani precisa le conclusioni come segue, evidenziando che la morosità persiste:
PARTE RICORRENTE
Per la causale di cui in premessa piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo, - accertato e dichiarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta con le modalità in premessa indicate per il periodo 04.05.2023 – 18.02.2025 e che non ha ricevuto il pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024 comprensiva di 13esima mensilità 2024, gennaio e febbraio
(fino alla cessazione del rapporto), oltre alle indennità di fine rapporto (quota 13esima e
14esima mensilità), indennità di mancato preavviso e al TFR maturato alla data di cessazione del rapporto - condannare parte convenuta , nata a [...] il [...] – C. F. CP_1
– residente in [...] – C.F._2 personalmente e quale titolare dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria
Bellavita di Preda Giulia” con sede in Travacò IO (PV), 27020 – Via Rotta, 2 –P.I.
– al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 7.558,37 lordi di P.IVA_1 cui € 1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto ovvero della diversa maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, con maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014. In via istruttoria: la causa va ritenuta matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, tuttavia qualora il Giudice lo ritenesse opportuno ammettersi prova per interrogatorio formale di parte convenuta sulle circostanze di cui in premessa da 1) a 7) da intendersi capitoli di prova qui trascritti preceduti da “Vero che”, eventualmente depurati da ogni valutazione, oltre al seguente capitolo di prova: 8. “Vero che il ricorrente mai ha ricevuto le retribuzioni maturate con decorrenza dicembre 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR maturato per il periodo lavorato”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND FR CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1393/2025 promossa da:
(c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SEGAGNI SARA e dell'avv. BERTANI SUSANNA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) contumace. CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , in proprio e Parte_1 CP_1 quale titolare dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria Bellavita di Preda
Giulia”, rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato l'inadempimento della resistente alle obbligazioni di seguito specificate.
1.1. Nonostante la ritualità della notifica parte resistente è rimasta contumace.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che parte ricorrente ha documentato le seguenti circostanze:
- che la resistente svolge attività di ristorazione gestendo il ristorante-pizzeria “Bellavita” sito in Travacò IO (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di essere stato assunto alle dipendenze della impresa resistente in data 04.05.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a part-time 75% (30 ore settimanali) inquadrato nel livello 5° del CCNL applicato Pubblici Esercizi Confcommercio con qualifica di operaio e mansioni di pizzaiolo (cfr. doc. n. 2 e n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- di essersi dimesso per giusta causa in data 18 febbraio 2025 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).
Il lavoratore ha, quindi, dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni a decorrere da quella del mese di dicembre del 2024, nonché delle spettanze di fine rapporto costituite dalla quota di tredicesima e quattordicesima mensilità, della indennità sostitutiva del preavviso e del tfr.
Come è noto, nei giudizi introdotti per ottenere l'adempimento della prestazione dovuta il creditore è onerato della prova del titolo e della allegazione specifica dell'inadempimento; viceversa, il debitore è tenuto a provare le fattispecie estintive e/o modificative della sua obbligazione.
Nel caso di specie, la resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio.
2.1. In relazione alla quantificazione del credito si devono richiamare i conteggi prodotti dal ricorrente (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) in quanto coerenti con le buste paga prodotte (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) e con le previsioni del C.C.N.L. applicabile al rapporto dedotto in giudizio tenuto conto di quanto stabilito dalle parti nel contratto di lavoro (cfr. docc. nn. 8 e 9 fascicolo parte ricorrente).
2.1.1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2118 e 2119 cod. civ. al lavoratore che recede per giusta causa spetta una indennità sostituita del preavviso.
Nel caso di specie, l'omessa corresponsione della retribuzione dovuta costituisce certamente una giusta causa facoltizzante il recesso del lavoratore.
La quantificazione della indennità sostitutiva operata dal ricorrente è da accogliere in quanto coerente con la documentazione dianzi citata.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 7.558,37 lordi di cui € 1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro, nonché di un aumento del 15% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del medesimo Decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna , personalmente e quale titolare CP_1 dell'impresa individuale denominata “Ristorante Pizzeria Bellavita di Preda Giulia”, al pagamento in favore di della somma di € 7.558,37 lordi di cui € Parte_1
1.893,95 lordi a titolo di TFR maturato alla data di cessazione del rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite, che si liquidano in € 4.848,40 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 25 novembre 2025
Il Giudice
ND FR CI