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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa a verbale ex art. 350 bis c.p.c. allegata a verbale del 23 settembre
2025
Rg. 3139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di PO, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 3139/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, n. 2223/2024, pubblicata in data 29.5.2024,
TRA
in persona del socio acc.rio ed Parte_1 amm.re , con sede in Villa Literno alla via Tagliamento palazzo Ravis Parte_1
50, P.I. , elett.te dom.ta in Portici alla via Diaz 3/d presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Renato Veneruso, C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_1 difende, unitamente all'avv. Angelo Mosca, C.F. , giusta CodiceFiscale_2 procura in calce all'atto di appello stesa su foglio separato
Appellante
E
P.IVA Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t., C.F. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Prisca Ventriglia, (C.F. C.F._3
), giusta procura in calce alla comparsa di risposta, rilasciata su C.F._4 foglio separato, domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Santa Maria C.V. alla via De Gasperi n. 138
Appellata
1 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
previo ricorso depositato in data 11.6.2013, ha ottenuto dal Controparte_1
G.U. del Tribunale di S. Maria C.V., sez. dist. di Aversa, il decreto n. 411/2013 (nrg.
1300/2013), depositato il 14.6.2013, con il quale è stato ingiunto alla
[...] il pagamento della somma di € 88.493,73 oltre accessori Parte_2 quale corrispettivo dei lavori eseguiti per il completamento e gli impianti di un fabbricato per civile abitazione.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificatole in data 22.7.2013, la ingiunta
( ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di PO OR (in Parte_1
Aversa) con citazione notificata il 15.10.2013 ed iscritta a ruolo in data 18.10. 2013
(n.r.g. 845/2013) con la quale eccepisce il pagamento.
Costituitasi la convenuta il G.U. dell'adìto Tribunale di Controparte_1
PO OR (in Aversa), con provvedimento del 17.2.2014, ha dichiarato la propria in- competenza funzionale essendo competente, in via esclusiva, il Tribunale di S. Maria
C.V., dinanzi al quale riassumere la causa entro tre mesi.
Con atto di citazione notificato il 6.5.2014 l'opponente ha dunque Parte_1 riassunto dinanzi all'odierno tribunale la sua opposizione al decreto ingiuntivo.
La costituendosi anche in questa sede, ha anzitutto eccepito Controparte_1 la nullità e l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e dell'opposizione, concludendo per il loro rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata la prova orale (per interrogatorio formale e per testi), la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni (ord. del 5.10.2021), assegnata all'odierno estensore (subentrato ai prece- denti) ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e conferma il decreto ingiuntivo op- posto che pertanto dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese del giudizio di opposizione in favore della opposta liquidando detta frazione in € 3.000 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con
2 attribuzione al difensore … che ne ha fatto istanza”.
Il giudice di primo grado perveniva alla suddetta statuizione richiamando un precedente del tribunale di PO OR del 25.6.2024 secondo cui la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso prima del 14.9.2013, data di soppressione delle sezioni distaccate, si determina con riferimento alla data di deposito del ricorso e, nel caso in cui essa venga proposta innanzi ad un tribunale incompetente per territorio quale il tribunale che ha accorpato i territori della sezione distaccata prima rientranti nell'ambito di altro circondario, non è consentito disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., comportando l'inammissibilità della opposizione.
Il tribunale richiamava, a conforto della precedente argomentazione, anche il precedente di legittimità (Cass. n. 5105/2007) aggiungendo che sebbene
“l'opposizione a decreto ingiuntivo si proponga con un atto - citazione o ricorso - che ha la forma dell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia se questo atto può servire anche a proporre una domanda propria dell'opponente, l'opposizione non è poi una domanda e l'atto serve all'opponente per contrapporre le sue eccezioni e difese alla domanda dell'attore, che è stata già proposta, davanti al giudice da lui adito con il ricorso per decreto d'ingiunzione, cui hanno fatto seguito il decreto e la loro notificazione.
L'opposizione dunque serve ad impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto e vale a far proseguire un giudizio già iniziato. Appare, allora, che dovere l'opposizione essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto ed avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configuri un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., nè sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto”, regolando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la Parte_1
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
[...] rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando:
a) “L'errato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della traslatio iudicii”,
1) innanzi tutto perché l'opposta si era costituita tardivamente, senza considerare che l'eccezione proposta doveva qualificarsi come eccezione in senso stretto;
2) inoltre
3 perché il tribunale neppure avrebbe potuto provvedere ad un rilievo officioso, considerato che la statuizione di incompetenza assunta dal tribunale di PO OR non era stata impugnata, essendosi, pertanto, radicata la competenza del tribunale indicato;
argomento che riprendeva nel secondo motivo sub b) rubricato “Exceptio rei iudicatae: ulteriore error in procedendo per avere pronunciato su materia già oggetto di provvedimento non impugnato”, non essendo stata proposta impugnazione ex art. 42 c.p.c., richiamandosi, altresì, a quanto espresso sempre da altro precedente di legittimità, in epoca successiva (Cass. n. 7835/2015) per il quale “L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso da una sezione distaccata di tribunale (nella specie, quella di Bagheria) anteriormente alla sua soppressione in forza del d. legisl. 7-9-
2012, n. 155, con trasferimento del territorio ad altro tribunale (nella specie, quella di Termini Imerese) e notificato dopo la data (13-9-2013) di efficacia della soppressione stessa, pur originariamente proponibile innanzi al tribunale accorpante, ex art. 9, c. 2, d. legisl. cit., a seguito dell'intervento correttivo operato con il d. legisl. 19-2-2014, n. 14 (che ha introdotto i commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo)”, restando, “per competenza sopravvenuta, del tribunale a cui apparteneva il territorio della sezione soppressa (nella specie, Palermo). Ne consegue che, ove
l'opposizione sia stata instaurata innanzi al tribunale accorpante, il giudice è tenuto, senza caducare il decreto, a declinare la competenza a favore del tribunale cui apparteneva la sezione soppressa, spettando a quest'ultimo la cognizione sulla validità dell'atto”;
c) “Mancata dimostrazione del credito. Fondatezza dell'opposizione”, con cui ripropone le contestazioni mosse nel merito circa la prova della fondatezza della pretesa oggetto di ingiunzione, non potendo l'opposta avvalersi delle fatture da lei stessa emesse, né di quanto dichiarato dall'unico teste addotto, che, chiedendo di essere riascoltato, aveva ritrattato quanto precedentemente affermato riguardo alla esecuzione dell'impianto del gas, mancando la prova dell'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, a fronte dei pagamenti documentati da essa opponente.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., in accoglimento dell'appello, revocarsi il decreto opposto, con declaratoria di insussistenza del credito, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva la società appellata, che resisteva, con varie argomentazioni,
4 all'impugnazione, così concludendo:
“I) In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello, a norma degli artt. 342 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis, comma 1° c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, ricorrendone i presupposti ivi previsti;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza stante la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
II) Nel merito
- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado e la dichiarazione in essa contenuta di nullità e inammissibilità dell'atto di riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
- In via gradata, e sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo valido ed efficace, per l'effetto, dichiarare tenuta al pagamento e per l'effetto condannare la in persona del Parte_1 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, per le causali esposte, al pagamento della somma complessiva di euro 88.493,73, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/0 2 dalla scadenza dei pagamenti indicati nelle singole fatture prodotte al saldo oltre le spese di autentica delle scritture contabili e spese varie;
III) condannare la società appellante al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
B.c.) La causa, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado riguardo alla sorta capitale, veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
La società appellante ha chiaramente indicato le parti della decisione di primo grado non condivise e le violazioni di legge che ritiene inficino la decisione del tribunale, dovendo ricordarsi che questa ha riguardato una pronuncia di mero rito con la quale, in sostanza, è stata dichiarata la inammissibilità della riassunzione – e, conseguentemente, dell'opposizione – per non essere applicabile la disciplina prevista dall'art. 50 c.p.c.; inoltre, sono state correttamente riproposte le questioni di fatto per l'esame del merito dell'originaria opposizione.
5 Per quel che concerne la richiesta di pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., sembra che essa faccia riferimento alla disciplina dell'articolo nella formulazione ante riforma del 2022/2023, essendo, invece, oramai, prevista, in caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, la possibilità di rinvio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., essendo, comunque, la causa stata rinviata proprio per la decisione mediante discussione orale.
C.b.) Tanto premesso, si osserva che il motivo di appello con il quale si sostiene che la sarebbe decaduta dall'eccezione, ritenuta di Controparte_1 incompetenza, o, comunque, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, non è fondato.
Il giudice di primo grado, richiamando una decisione del tribunale di PO
OR, 'sostenuta' da un pronunciamento del giudice di legittimità, ha, infatti, come si è detto, aderito all'opzione interpretativa secondo la quale, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta dichiarata l'incompetenza, si badi, non del giudice del monitorio (e, conseguentemente, del medesimo giudice investito dell'opposizione), ma del giudice dell'opposizione, sarebbe preclusa la possibilità di riassumere il giudizio con gli effetti conservativi e prosecutori previsti dall'art. 50
c.p.c..
Ciò, evidentemente, ha fatto aderendo all'eccezione di inammissibilità – e non di incompetenza – la quale, però, essendo, in base a detta interpretazione,
l'individuazione del giudice dell'opposizione requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio, non può rientrare nell'ambito delle eccezioni in senso stretto, essendo, pertanto, rilevabile anche ex officio.
C.c.) Ma, sul finire del primo motivo e con il secondo, la società si duole Pt_1 anche del fatto che il rilievo d'ufficio de quo doveva stimarsi, oramai, precluso al tribunale, posto che la decisione con la quale il tribunale di PO OR aveva declinato la propria competenza, non era stata impugnata da nessuna delle parti, con conseguente definitivo radicarsi della competenza a conoscere dell'opposizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, considerato, del resto, che il decreto era stato emesso dalla sezione distaccata di Aversa, rientrante nel circondario del tribunale samaritano.
C.c.i.) Occorre subito sgombrare il campo da un possibile equivoco: nel caso in esame – del resto la cosa è stata già evidenziata – non si trattava di incompetenza del
6 giudice del monitorio, cosa che, in radice, con la declaratoria di incompetenza del giudice chiamato a pronunciarsi sul decreto, determina, secondo la consolidata e tuttora persistente giurisprudenza di legittimità, la nullità del decreto stesso, con pronuncia 'automatica', addirittura implicitamente contenuta nella prima.
Qui ad essere stato dichiarato incompetente è il giudice investito dell'opposizione perché, secondo l'interpretazione data dal tribunale di PO OR, essa andava proposta innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui ricadeva, al momento di emissione del decreto, la sezione distaccata di Aversa che lo aveva emesso, competenza che il tribunale, nella sentenza qui impugnata, peraltro,
'conferma', considerato che, nel dichiarare la sostanziale inoperatività della riassunzione, dichiara esecutivo il decreto, cosa che compete evidentemente al giudice che lo ha emesso.
Fatte queste necessarie premesse va osservato che quanto opposto dall'appellante deve condividersi, con le seguenti precisazioni.
Da un lato entrambe le parti non hanno impugnato ex art. 42 c.p.c. la decisione del tribunale di PO OR con cui si è dichiarato incompetente, e deve ricordarsi che, nonostante l'oramai confermata struttura unitaria del giudizio di opposizione a d.i. da considerare un giudizio ordinario e non impugnatorio (vds. Cass. Sez. Un. n.
927 del 2022, comunque in riferimento alla diversa questione delle conseguenze riguardanti il mutamento nell'ambito del rito locatizio), non si dubita che la competenza ex art. 645 c.p.c. è sempre stata, e continua ad essere inquadrata nell'alveo della competenza cd. funzionale, la cui decisione declinatoria è
'contestabile' esclusivamente con regolamento di competenza (vds. per es. anche di recente Cass. n. 4017/2024) e la nota Cass. Sez. Un. n. 11866 del 2020, espressamente ricomprende in essa, accomunandole, quella per gradi o tra
“provvedimenti provvisori e definitivi” (e si è pure visto come, in sostanza, il tribunale si è ritenuto competente a dichiarare esecutivo il decreto).
Dall'altro, la decisione neppure è stata eventualmente impugnata, con il mezzo dell'appello, col fine di contestare la rimessione al giudice ritenuto competente ex art. 50 c.p.c. (del resto, seppure alla luce di quanto statuito dal giudice di legittimità sulla scorta dell'introduzione, coeva alla pronuncia del tribunale di PO OR che ha declinato la propria competenza nel caso in esame, tramite il d.lgs. n. 14 del
2014, dei commi 2 bis e 2 ter, nel corpo dell'art. 9 del d. legisl. 7-9-2012, n. 155,
7 detta pronuncia è sostanzialmente conforme all'interpretazione secondo la quale si è avuto il riespandersi della competenza del tribunale principale, in cui ricadeva il territorio della sezione distaccata poi 'entrato' nella competenza di altro tribunale, come evidenziato dall'appellante attraverso il richiamo alla pronuncia di legittimità
n. 7835/2015, dovendo la causa essere rimessa a quel giudice senza disporre la revoca del decreto, d'altro canto adottato dal giudice competente).
C.c.ii.) Sussiste, altresì, una ragione ulteriore che conduce a ritenere applicabile la disciplina e gli effetti dell'art. 50 c.p.c., rimessa, comunque, alla valutazione, in diritto, della corte, essendo stata contestata dall'appellante l'inoperatività della suddetta disposizione.
Infatti, nella pronuncia appellata, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è richiamato, come si è visto, ad una pronuncia del giudice di legittimità del 2007 e la stessa sentenza del tribunale di PO OR, prodotta dall'opposta e sempre posta a sostegno della decisione di primo grado, evidenzia come tale indirizzo si giustifica(va) in virtù di quanto espresso in relazione al giudizio d'appello, equiparabile, in parte qua (ma solo in parte qua ed ai fini della competenza), il giudizio di opposizione ad un rimedio di tipo impugnatorio.
Successivamente, sulla scorta anche della oramai pacifica (per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale), oltre che normativamente disciplinata, ammissibilità della traslatio iudicii persino in caso di difetto di giurisdizione, con intervento nomofilattico la Cassazione ha mutato radicalmente indirizzo, ammettendo l'applicazione dell'art. 50 cit. anche in caso di incompetenza funzionale del giudice d'appello.
La pronuncia n. 18121/2016 delle Sezioni Unite, dopo avere ricondotto la competenza del giudice dell'appello all'ipotesi di competenza funzionale (come quella del giudice dell'opposizione) è così massimata:
<
c.p.c. non determina l'inammissibilità della impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il
8 gravame. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte d'appello di Brescia non si è attenuta all'enunciato principio, in quanto, nel ravvisare la propria incompetenza territoriale in ordine alla impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Milano, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, senza concedere all'appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Milano, territorialmente competente).>>.
Inoltre, con affermazioni di principio di carattere generale meglio si legge in motivazione:
< meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. E infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 5-1-2016 n. 29;
Cass. Sez. 1, 15-11-2013 n. 25735; Cass. Sez. Un., 22-2-2007 n. 4109), il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito ("Il giusto processo civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito riscrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, nè deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice": Corte Costituzionale, sentenza n. 220 del 1986; v. anche sentenze n. 123 del 1987 e n. 579 del 1990); e a questo fine deve essere orientata l'interpretazione delle norme processuali in generale e di quelle volte all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza ("Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressochè costantemente - nel regolare questioni di rito
- il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente - volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito- non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene
9 della vita oggetto della loro contesa": Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del
2007).>>.
Del resto, non è superfluo evidenziare che se anche il giudizio di appello viene configurato, in un certo qual modo, dalla giurisprudenza di legittimità, come parte di un giudizio articolato in più fasi, ciò a più forte ragione vale per quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non trovando più nessuna giustificazione la tesi che l'individuazione del giudice dell'opposizione diverso da quello che ha assunto il decreto costituirebbe un requisito di validità dell'atto (né la tesi che conduce alla caducazione del decreto in caso sia assunto da giudice incompetente influisce su detta interpretazione perché in quel caso è il decreto che è stato pronunciato dal giudice non munito della relativa potestà, peraltro, essendo propugnata in dottrina la tesi ancor più radicale che, proprio in ragione della natura del giudizio di opposizione, teso ad accertare o negare l'esistenza del diritto fatto valere con la richiesta di ingiunzione, anche il decreto emesso da giudice incompetente, con l'operatività della traslatio, manterrebbe efficacia fintanto che il giudice competente non lo rimuova, accogliendo l'opposizione).
C.d.) Pertanto, l'opposizione deve essere esaminata nel merito.
Spetta ovviamente alla società opposta dimostrare an e quantum della pretesa azionata con l'originario ricorso monitorio.
E' un dato difficilmente obliterabile che sebbene nel contratto di appalto si faccia riferimento ad un preventivo sulla base del quale sarebbero stati concordati lavorazioni e prezzi, non è stato contestato da parte della società opposta che il preventivo depositato per euro 74.549,14 non fosse stato allegato al contratto, e quel preventivo non risulta in alcun modo sottoscritto da per conto Parte_2 della a fronte del resto di quanto opposto da quest'ultima Parte_1 riguardo al fatto che le parti si sarebbero invece accordate per la somma di euro
43.000,00; né è stata data la prova che quest'ultimo fosse riferito al solo impianto di condizionamento, vista la genericità di quanto dichiarato dal teste circa il fatto Tes_1 che fosse riferito solo ad una parte delle opere.
E' vero che ha riconosciuto durante l'interrogatorio formale Parte_2 che le opere indicate in quel preventivo di euro 74.549,14 sono state eseguite dalla
, avendo egli, però, decisamente negato di essersi accordato per Controparte_1
10 quel prezzo e che l'impianto del gas, nella parte interna, sia stato posto in essere dalla società opposta.
Ma, si ripete, da una parte non è stata fornita la prova dell'accordo sui prezzi, dall'altra neppure è stato provato da che parte dei materiali sia Controparte_1 stata fornita sempre da essa opposta, a fronte della produzione depositata dall'opponente la quale attesterebbe il contrario, come confermato anche dai testi seppur legali da vincoli di parentela con . Parte_2
Né è stato provato che fossero state contrattate o disposte – e quali – lavorazioni aggiuntive, anzi avendo l'unico teste escusso nell'interesse della
'ritrattato' la propria deposizione, confermando che l'impianto Parte_4 del gas venne eseguito fino ad un metro dall'ingresso.
Peraltro, contraddittoria era anche la stessa capitolazione della prova per testi rispetto alla quale vi era stata l'indicazione del teste , essendo stato Tes_2 chiamato a confermare, sui capi C e D, prima che il preventivo di euro 73.264,00 era quello originario, esente da iva, per poi dover rispondere sul capo F che la realizzazione dei lavori elencati nel preventivo ammontava ad euro 128.793,73, cioè ad euro 100.459,11, con nessun riferimento alle lavorazioni aggiuntive.
D'altro canto, l'unico teste ascoltato nell'interesse dell'opposta è proprio il
, essendo stata dichiarata decaduta dall'assunzione dell'altro teste da essa Tes_2 indicato (il quale avrebbe dovuto confermare l'esecuzione dell'impianto del gas), cosa che certo non giova all'attendibilità della versione offerta dalla società ingiungente.
Anche la complessiva ricostruzione dei rapporti e l'andamento dei pagamenti ad opera di non è esente da gravi aspetti Controparte_3 Parte_4 di inverosimiglianza, posto che egli ha dichiarato anche di avere ricevuto solo pagamenti in assegni, sostenendo, come da difese di cui alla comparsa di risposta, che i pagamenti documentati dalla società opponente andrebbero ricondotti a precedenti lavori, visto che quelli per i quali è causa sono iniziati nel gennaio 2012.
Ma i pagamenti in contanti, anche successivi al gennaio 2012 (almeno per euro
20.000,00), risultano essere stati effettuati pure dopo tale data, rendendo complessivamente inattendibile la versione offerta dalla società opposta.
D'altro canto, sicuramente per i pagamenti in contanti successivi al gennaio 2012, in assenza di imputazione da parte del debitore, toccava al creditore dimostrare che
11 fossero riconducibili ad un titolo diverso da quello oggetto della domanda, mentre quelli in assegni sempre successivi a tale data, peraltro neppure negati, essendo stati tratti in epoca compatibile con la stessa prospettazione dell'opposta, non possono che essere ricondotti ai lavori de quibus.
Sotto altro profilo, anche per i pagamenti in contanti e per assegni antecedenti al gennaio 2012, deve osservarsi che la difesa dell'opposta sconta l'assoluta indeterminatezza delle difese rese riguardo alla pretesa sussistenza di altre causali dovute a precedenti rapporti con la nulla di specifico essendo Parte_1 stato precisato sul punto, avendo omesso, come era suo preciso onere, di illustrare esaustivamente la documentazione depositata con la memoria istruttoria da cui vorrebbe trarre la prova di quanto dedotto, senza che ciò possa essere emendato in sede di appello.
Ulteriore elemento di incertezza, inoltre, è rappresentato dal fatto che sebbene il contratto rechi la data del 2.1.2012, il preventivo sul quale essa stessa fonda la propria domanda ha la data anteriore di quasi 8 mesi del 20.4.2011; ciò, in assenza di indicazioni, rende compatibile anche parte dei pagamenti antecedenti al 2012, visto che il contratto, contenente un'articolata previsione delle sue clausole regolatrici, sembra non essere stato tenuto in alcun conto dalle parti, rendendo credibile quanto contestato dall'opponente nell'atto di opposizione circa il fatto che le lavorazioni fossero iniziate anche prima di tale data.
In sostanza, tirando le somme, manca la prova dell'accordo sui prezzi, manca la prova che fossero state eseguite lavorazioni aggiuntive, quali e a che prezzo, e che l'impianto interno del gas sia stato realizzato dalla società opposta, anzi dovendo darsi per acclarato che ciò sia stato fatto dalla stessa opponente o tramite società terza, manca la dimostrazione di quali materiali siano stati acquistati dalla
, manca un'esatta ricostruzione dei pagamenti, comunque Parte_4 consistenti, imputabili ai lavori in discorso.
In presenza di tali deficit assertivi, prima ancora che di prova, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto opposto (neppure essendo ipotizzabile che essi siano colmati tramite c.t.u. la cui richiesta l'appellata, peraltro, neppure reitera in questa sede).
E) Le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza (in misura maggiormente
12 prossima ai minimi, e, per il giudizio di appello, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c. e tenuto conto che il credito si attesta in misura maggiormente prossima al minore importo di cui allo scaglione di riferimento), avuto riguardo alla somma oggetto della domanda.
P.Q.M.
La Corte di appello di PO, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta/appellata a rifondere le spese di lite che liquida, in favore della società opponente/appellante, b.1.) per il primo grado in euro 338.00 per spese ed euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado d'appello in euro 1.165,50 per spese (se corrisposte) ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
PO, così deciso all'udienza del 23 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
Adott. Eugenio Forgillo
13
2025
Rg. 3139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di PO, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 3139/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. I, n. 2223/2024, pubblicata in data 29.5.2024,
TRA
in persona del socio acc.rio ed Parte_1 amm.re , con sede in Villa Literno alla via Tagliamento palazzo Ravis Parte_1
50, P.I. , elett.te dom.ta in Portici alla via Diaz 3/d presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Renato Veneruso, C.F. che la rappresenta e CodiceFiscale_1 difende, unitamente all'avv. Angelo Mosca, C.F. , giusta CodiceFiscale_2 procura in calce all'atto di appello stesa su foglio separato
Appellante
E
P.IVA Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t., C.F. P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Prisca Ventriglia, (C.F. C.F._3
), giusta procura in calce alla comparsa di risposta, rilasciata su C.F._4 foglio separato, domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Santa Maria C.V. alla via De Gasperi n. 138
Appellata
1 Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
previo ricorso depositato in data 11.6.2013, ha ottenuto dal Controparte_1
G.U. del Tribunale di S. Maria C.V., sez. dist. di Aversa, il decreto n. 411/2013 (nrg.
1300/2013), depositato il 14.6.2013, con il quale è stato ingiunto alla
[...] il pagamento della somma di € 88.493,73 oltre accessori Parte_2 quale corrispettivo dei lavori eseguiti per il completamento e gli impianti di un fabbricato per civile abitazione.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificatole in data 22.7.2013, la ingiunta
( ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di PO OR (in Parte_1
Aversa) con citazione notificata il 15.10.2013 ed iscritta a ruolo in data 18.10. 2013
(n.r.g. 845/2013) con la quale eccepisce il pagamento.
Costituitasi la convenuta il G.U. dell'adìto Tribunale di Controparte_1
PO OR (in Aversa), con provvedimento del 17.2.2014, ha dichiarato la propria in- competenza funzionale essendo competente, in via esclusiva, il Tribunale di S. Maria
C.V., dinanzi al quale riassumere la causa entro tre mesi.
Con atto di citazione notificato il 6.5.2014 l'opponente ha dunque Parte_1 riassunto dinanzi all'odierno tribunale la sua opposizione al decreto ingiuntivo.
La costituendosi anche in questa sede, ha anzitutto eccepito Controparte_1 la nullità e l'inammissibilità dell'atto di riassunzione e dell'opposizione, concludendo per il loro rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, espletata la prova orale (per interrogatorio formale e per testi), la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni (ord. del 5.10.2021), assegnata all'odierno estensore (subentrato ai prece- denti) ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
“- rigetta l'opposizione in quanto inammissibile e conferma il decreto ingiuntivo op- posto che pertanto dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese del giudizio di opposizione in favore della opposta liquidando detta frazione in € 3.000 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con
2 attribuzione al difensore … che ne ha fatto istanza”.
Il giudice di primo grado perveniva alla suddetta statuizione richiamando un precedente del tribunale di PO OR del 25.6.2024 secondo cui la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso prima del 14.9.2013, data di soppressione delle sezioni distaccate, si determina con riferimento alla data di deposito del ricorso e, nel caso in cui essa venga proposta innanzi ad un tribunale incompetente per territorio quale il tribunale che ha accorpato i territori della sezione distaccata prima rientranti nell'ambito di altro circondario, non è consentito disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., comportando l'inammissibilità della opposizione.
Il tribunale richiamava, a conforto della precedente argomentazione, anche il precedente di legittimità (Cass. n. 5105/2007) aggiungendo che sebbene
“l'opposizione a decreto ingiuntivo si proponga con un atto - citazione o ricorso - che ha la forma dell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia se questo atto può servire anche a proporre una domanda propria dell'opponente, l'opposizione non è poi una domanda e l'atto serve all'opponente per contrapporre le sue eccezioni e difese alla domanda dell'attore, che è stata già proposta, davanti al giudice da lui adito con il ricorso per decreto d'ingiunzione, cui hanno fatto seguito il decreto e la loro notificazione.
L'opposizione dunque serve ad impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto e vale a far proseguire un giudizio già iniziato. Appare, allora, che dovere l'opposizione essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto ed avere come contenuto una chiamata in giudizio dell'altra parte davanti a quel giudice configuri un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 50 c.p.c., nè sanato nei modi previsti dall'art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto”, regolando le spese come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la Parte_1
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
[...] rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione, lamentando:
a) “L'errato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della traslatio iudicii”,
1) innanzi tutto perché l'opposta si era costituita tardivamente, senza considerare che l'eccezione proposta doveva qualificarsi come eccezione in senso stretto;
2) inoltre
3 perché il tribunale neppure avrebbe potuto provvedere ad un rilievo officioso, considerato che la statuizione di incompetenza assunta dal tribunale di PO OR non era stata impugnata, essendosi, pertanto, radicata la competenza del tribunale indicato;
argomento che riprendeva nel secondo motivo sub b) rubricato “Exceptio rei iudicatae: ulteriore error in procedendo per avere pronunciato su materia già oggetto di provvedimento non impugnato”, non essendo stata proposta impugnazione ex art. 42 c.p.c., richiamandosi, altresì, a quanto espresso sempre da altro precedente di legittimità, in epoca successiva (Cass. n. 7835/2015) per il quale “L'opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso da una sezione distaccata di tribunale (nella specie, quella di Bagheria) anteriormente alla sua soppressione in forza del d. legisl. 7-9-
2012, n. 155, con trasferimento del territorio ad altro tribunale (nella specie, quella di Termini Imerese) e notificato dopo la data (13-9-2013) di efficacia della soppressione stessa, pur originariamente proponibile innanzi al tribunale accorpante, ex art. 9, c. 2, d. legisl. cit., a seguito dell'intervento correttivo operato con il d. legisl. 19-2-2014, n. 14 (che ha introdotto i commi 2 bis e 2 ter del medesimo articolo)”, restando, “per competenza sopravvenuta, del tribunale a cui apparteneva il territorio della sezione soppressa (nella specie, Palermo). Ne consegue che, ove
l'opposizione sia stata instaurata innanzi al tribunale accorpante, il giudice è tenuto, senza caducare il decreto, a declinare la competenza a favore del tribunale cui apparteneva la sezione soppressa, spettando a quest'ultimo la cognizione sulla validità dell'atto”;
c) “Mancata dimostrazione del credito. Fondatezza dell'opposizione”, con cui ripropone le contestazioni mosse nel merito circa la prova della fondatezza della pretesa oggetto di ingiunzione, non potendo l'opposta avvalersi delle fatture da lei stessa emesse, né di quanto dichiarato dall'unico teste addotto, che, chiedendo di essere riascoltato, aveva ritrattato quanto precedentemente affermato riguardo alla esecuzione dell'impianto del gas, mancando la prova dell'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, a fronte dei pagamenti documentati da essa opponente.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., in accoglimento dell'appello, revocarsi il decreto opposto, con declaratoria di insussistenza del credito, vinte le spese del doppio grado.
B.b.) Si costituiva la società appellata, che resisteva, con varie argomentazioni,
4 all'impugnazione, così concludendo:
“I) In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello, a norma degli artt. 342 c.p.c.;
- dichiarare inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis, comma 1° c.p.c., con ordinanza succintamente motivata, ricorrendone i presupposti ivi previsti;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza stante la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.;
II) Nel merito
- rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto e, pertanto, confermare la sentenza di primo grado e la dichiarazione in essa contenuta di nullità e inammissibilità dell'atto di riassunzione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
- In via gradata, e sempre nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo valido ed efficace, per l'effetto, dichiarare tenuta al pagamento e per l'effetto condannare la in persona del Parte_1 Parte_3 legale rappresentante pro tempore, per le causali esposte, al pagamento della somma complessiva di euro 88.493,73, oltre interessi ex D. Lgs n. 231/0 2 dalla scadenza dei pagamenti indicati nelle singole fatture prodotte al saldo oltre le spese di autentica delle scritture contabili e spese varie;
III) condannare la società appellante al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
B.c.) La causa, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado riguardo alla sorta capitale, veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via pregiudiziale deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
La società appellante ha chiaramente indicato le parti della decisione di primo grado non condivise e le violazioni di legge che ritiene inficino la decisione del tribunale, dovendo ricordarsi che questa ha riguardato una pronuncia di mero rito con la quale, in sostanza, è stata dichiarata la inammissibilità della riassunzione – e, conseguentemente, dell'opposizione – per non essere applicabile la disciplina prevista dall'art. 50 c.p.c.; inoltre, sono state correttamente riproposte le questioni di fatto per l'esame del merito dell'originaria opposizione.
5 Per quel che concerne la richiesta di pronuncia ex art. 348 bis c.p.c., sembra che essa faccia riferimento alla disciplina dell'articolo nella formulazione ante riforma del 2022/2023, essendo, invece, oramai, prevista, in caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, la possibilità di rinvio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., essendo, comunque, la causa stata rinviata proprio per la decisione mediante discussione orale.
C.b.) Tanto premesso, si osserva che il motivo di appello con il quale si sostiene che la sarebbe decaduta dall'eccezione, ritenuta di Controparte_1 incompetenza, o, comunque, da qualificarsi come eccezione in senso stretto, non è fondato.
Il giudice di primo grado, richiamando una decisione del tribunale di PO
OR, 'sostenuta' da un pronunciamento del giudice di legittimità, ha, infatti, come si è detto, aderito all'opzione interpretativa secondo la quale, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta dichiarata l'incompetenza, si badi, non del giudice del monitorio (e, conseguentemente, del medesimo giudice investito dell'opposizione), ma del giudice dell'opposizione, sarebbe preclusa la possibilità di riassumere il giudizio con gli effetti conservativi e prosecutori previsti dall'art. 50
c.p.c..
Ciò, evidentemente, ha fatto aderendo all'eccezione di inammissibilità – e non di incompetenza – la quale, però, essendo, in base a detta interpretazione,
l'individuazione del giudice dell'opposizione requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio, non può rientrare nell'ambito delle eccezioni in senso stretto, essendo, pertanto, rilevabile anche ex officio.
C.c.) Ma, sul finire del primo motivo e con il secondo, la società si duole Pt_1 anche del fatto che il rilievo d'ufficio de quo doveva stimarsi, oramai, precluso al tribunale, posto che la decisione con la quale il tribunale di PO OR aveva declinato la propria competenza, non era stata impugnata da nessuna delle parti, con conseguente definitivo radicarsi della competenza a conoscere dell'opposizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, considerato, del resto, che il decreto era stato emesso dalla sezione distaccata di Aversa, rientrante nel circondario del tribunale samaritano.
C.c.i.) Occorre subito sgombrare il campo da un possibile equivoco: nel caso in esame – del resto la cosa è stata già evidenziata – non si trattava di incompetenza del
6 giudice del monitorio, cosa che, in radice, con la declaratoria di incompetenza del giudice chiamato a pronunciarsi sul decreto, determina, secondo la consolidata e tuttora persistente giurisprudenza di legittimità, la nullità del decreto stesso, con pronuncia 'automatica', addirittura implicitamente contenuta nella prima.
Qui ad essere stato dichiarato incompetente è il giudice investito dell'opposizione perché, secondo l'interpretazione data dal tribunale di PO OR, essa andava proposta innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui ricadeva, al momento di emissione del decreto, la sezione distaccata di Aversa che lo aveva emesso, competenza che il tribunale, nella sentenza qui impugnata, peraltro,
'conferma', considerato che, nel dichiarare la sostanziale inoperatività della riassunzione, dichiara esecutivo il decreto, cosa che compete evidentemente al giudice che lo ha emesso.
Fatte queste necessarie premesse va osservato che quanto opposto dall'appellante deve condividersi, con le seguenti precisazioni.
Da un lato entrambe le parti non hanno impugnato ex art. 42 c.p.c. la decisione del tribunale di PO OR con cui si è dichiarato incompetente, e deve ricordarsi che, nonostante l'oramai confermata struttura unitaria del giudizio di opposizione a d.i. da considerare un giudizio ordinario e non impugnatorio (vds. Cass. Sez. Un. n.
927 del 2022, comunque in riferimento alla diversa questione delle conseguenze riguardanti il mutamento nell'ambito del rito locatizio), non si dubita che la competenza ex art. 645 c.p.c. è sempre stata, e continua ad essere inquadrata nell'alveo della competenza cd. funzionale, la cui decisione declinatoria è
'contestabile' esclusivamente con regolamento di competenza (vds. per es. anche di recente Cass. n. 4017/2024) e la nota Cass. Sez. Un. n. 11866 del 2020, espressamente ricomprende in essa, accomunandole, quella per gradi o tra
“provvedimenti provvisori e definitivi” (e si è pure visto come, in sostanza, il tribunale si è ritenuto competente a dichiarare esecutivo il decreto).
Dall'altro, la decisione neppure è stata eventualmente impugnata, con il mezzo dell'appello, col fine di contestare la rimessione al giudice ritenuto competente ex art. 50 c.p.c. (del resto, seppure alla luce di quanto statuito dal giudice di legittimità sulla scorta dell'introduzione, coeva alla pronuncia del tribunale di PO OR che ha declinato la propria competenza nel caso in esame, tramite il d.lgs. n. 14 del
2014, dei commi 2 bis e 2 ter, nel corpo dell'art. 9 del d. legisl. 7-9-2012, n. 155,
7 detta pronuncia è sostanzialmente conforme all'interpretazione secondo la quale si è avuto il riespandersi della competenza del tribunale principale, in cui ricadeva il territorio della sezione distaccata poi 'entrato' nella competenza di altro tribunale, come evidenziato dall'appellante attraverso il richiamo alla pronuncia di legittimità
n. 7835/2015, dovendo la causa essere rimessa a quel giudice senza disporre la revoca del decreto, d'altro canto adottato dal giudice competente).
C.c.ii.) Sussiste, altresì, una ragione ulteriore che conduce a ritenere applicabile la disciplina e gli effetti dell'art. 50 c.p.c., rimessa, comunque, alla valutazione, in diritto, della corte, essendo stata contestata dall'appellante l'inoperatività della suddetta disposizione.
Infatti, nella pronuncia appellata, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è richiamato, come si è visto, ad una pronuncia del giudice di legittimità del 2007 e la stessa sentenza del tribunale di PO OR, prodotta dall'opposta e sempre posta a sostegno della decisione di primo grado, evidenzia come tale indirizzo si giustifica(va) in virtù di quanto espresso in relazione al giudizio d'appello, equiparabile, in parte qua (ma solo in parte qua ed ai fini della competenza), il giudizio di opposizione ad un rimedio di tipo impugnatorio.
Successivamente, sulla scorta anche della oramai pacifica (per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale), oltre che normativamente disciplinata, ammissibilità della traslatio iudicii persino in caso di difetto di giurisdizione, con intervento nomofilattico la Cassazione ha mutato radicalmente indirizzo, ammettendo l'applicazione dell'art. 50 cit. anche in caso di incompetenza funzionale del giudice d'appello.
La pronuncia n. 18121/2016 delle Sezioni Unite, dopo avere ricondotto la competenza del giudice dell'appello all'ipotesi di competenza funzionale (come quella del giudice dell'opposizione) è così massimata:
<
c.p.c. non determina l'inammissibilità della impugnazione, ma è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell'ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice territoriale non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nella ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il
8 gravame. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la Corte d'appello di Brescia non si è attenuta all'enunciato principio, in quanto, nel ravvisare la propria incompetenza territoriale in ordine alla impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale di Milano, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, senza concedere all'appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Milano, territorialmente competente).>>.
Inoltre, con affermazioni di principio di carattere generale meglio si legge in motivazione:
< meccanismo della translatio iudicii in caso di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente incompetente appare rispondente al principio della effettività della tutela giurisdizionale, immanente nel nostro ordinamento. E infatti, come è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un., 5-1-2016 n. 29;
Cass. Sez. 1, 15-11-2013 n. 25735; Cass. Sez. Un., 22-2-2007 n. 4109), il diritto alla tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 Cost., comma 1, include anche il diritto ad ottenere una decisione di merito ("Il giusto processo civile viene celebrato non già per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti che vi partecipano - siano esse attori o convenuti - ma per rendere pronuncia di merito riscrivendo chi ha ragione e chi ha torto: il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale di chiovendiana memoria, nè deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e per evitare che ciò si verifichi si deve adoperare il giudice": Corte Costituzionale, sentenza n. 220 del 1986; v. anche sentenze n. 123 del 1987 e n. 579 del 1990); e a questo fine deve essere orientata l'interpretazione delle norme processuali in generale e di quelle volte all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza ("Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressochè costantemente - nel regolare questioni di rito
- il vigente codice di procedura civile, ed in particolare vi si ispira la disciplina che all'individuazione del giudice competente - volta ad assicurare, da un lato, il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale e, dall'altro lato, l'idoneità (nella valutazione del legislatore) a rendere la migliore decisione di merito- non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene
9 della vita oggetto della loro contesa": Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del
2007).>>.
Del resto, non è superfluo evidenziare che se anche il giudizio di appello viene configurato, in un certo qual modo, dalla giurisprudenza di legittimità, come parte di un giudizio articolato in più fasi, ciò a più forte ragione vale per quello di opposizione al decreto ingiuntivo, non trovando più nessuna giustificazione la tesi che l'individuazione del giudice dell'opposizione diverso da quello che ha assunto il decreto costituirebbe un requisito di validità dell'atto (né la tesi che conduce alla caducazione del decreto in caso sia assunto da giudice incompetente influisce su detta interpretazione perché in quel caso è il decreto che è stato pronunciato dal giudice non munito della relativa potestà, peraltro, essendo propugnata in dottrina la tesi ancor più radicale che, proprio in ragione della natura del giudizio di opposizione, teso ad accertare o negare l'esistenza del diritto fatto valere con la richiesta di ingiunzione, anche il decreto emesso da giudice incompetente, con l'operatività della traslatio, manterrebbe efficacia fintanto che il giudice competente non lo rimuova, accogliendo l'opposizione).
C.d.) Pertanto, l'opposizione deve essere esaminata nel merito.
Spetta ovviamente alla società opposta dimostrare an e quantum della pretesa azionata con l'originario ricorso monitorio.
E' un dato difficilmente obliterabile che sebbene nel contratto di appalto si faccia riferimento ad un preventivo sulla base del quale sarebbero stati concordati lavorazioni e prezzi, non è stato contestato da parte della società opposta che il preventivo depositato per euro 74.549,14 non fosse stato allegato al contratto, e quel preventivo non risulta in alcun modo sottoscritto da per conto Parte_2 della a fronte del resto di quanto opposto da quest'ultima Parte_1 riguardo al fatto che le parti si sarebbero invece accordate per la somma di euro
43.000,00; né è stata data la prova che quest'ultimo fosse riferito al solo impianto di condizionamento, vista la genericità di quanto dichiarato dal teste circa il fatto Tes_1 che fosse riferito solo ad una parte delle opere.
E' vero che ha riconosciuto durante l'interrogatorio formale Parte_2 che le opere indicate in quel preventivo di euro 74.549,14 sono state eseguite dalla
, avendo egli, però, decisamente negato di essersi accordato per Controparte_1
10 quel prezzo e che l'impianto del gas, nella parte interna, sia stato posto in essere dalla società opposta.
Ma, si ripete, da una parte non è stata fornita la prova dell'accordo sui prezzi, dall'altra neppure è stato provato da che parte dei materiali sia Controparte_1 stata fornita sempre da essa opposta, a fronte della produzione depositata dall'opponente la quale attesterebbe il contrario, come confermato anche dai testi seppur legali da vincoli di parentela con . Parte_2
Né è stato provato che fossero state contrattate o disposte – e quali – lavorazioni aggiuntive, anzi avendo l'unico teste escusso nell'interesse della
'ritrattato' la propria deposizione, confermando che l'impianto Parte_4 del gas venne eseguito fino ad un metro dall'ingresso.
Peraltro, contraddittoria era anche la stessa capitolazione della prova per testi rispetto alla quale vi era stata l'indicazione del teste , essendo stato Tes_2 chiamato a confermare, sui capi C e D, prima che il preventivo di euro 73.264,00 era quello originario, esente da iva, per poi dover rispondere sul capo F che la realizzazione dei lavori elencati nel preventivo ammontava ad euro 128.793,73, cioè ad euro 100.459,11, con nessun riferimento alle lavorazioni aggiuntive.
D'altro canto, l'unico teste ascoltato nell'interesse dell'opposta è proprio il
, essendo stata dichiarata decaduta dall'assunzione dell'altro teste da essa Tes_2 indicato (il quale avrebbe dovuto confermare l'esecuzione dell'impianto del gas), cosa che certo non giova all'attendibilità della versione offerta dalla società ingiungente.
Anche la complessiva ricostruzione dei rapporti e l'andamento dei pagamenti ad opera di non è esente da gravi aspetti Controparte_3 Parte_4 di inverosimiglianza, posto che egli ha dichiarato anche di avere ricevuto solo pagamenti in assegni, sostenendo, come da difese di cui alla comparsa di risposta, che i pagamenti documentati dalla società opponente andrebbero ricondotti a precedenti lavori, visto che quelli per i quali è causa sono iniziati nel gennaio 2012.
Ma i pagamenti in contanti, anche successivi al gennaio 2012 (almeno per euro
20.000,00), risultano essere stati effettuati pure dopo tale data, rendendo complessivamente inattendibile la versione offerta dalla società opposta.
D'altro canto, sicuramente per i pagamenti in contanti successivi al gennaio 2012, in assenza di imputazione da parte del debitore, toccava al creditore dimostrare che
11 fossero riconducibili ad un titolo diverso da quello oggetto della domanda, mentre quelli in assegni sempre successivi a tale data, peraltro neppure negati, essendo stati tratti in epoca compatibile con la stessa prospettazione dell'opposta, non possono che essere ricondotti ai lavori de quibus.
Sotto altro profilo, anche per i pagamenti in contanti e per assegni antecedenti al gennaio 2012, deve osservarsi che la difesa dell'opposta sconta l'assoluta indeterminatezza delle difese rese riguardo alla pretesa sussistenza di altre causali dovute a precedenti rapporti con la nulla di specifico essendo Parte_1 stato precisato sul punto, avendo omesso, come era suo preciso onere, di illustrare esaustivamente la documentazione depositata con la memoria istruttoria da cui vorrebbe trarre la prova di quanto dedotto, senza che ciò possa essere emendato in sede di appello.
Ulteriore elemento di incertezza, inoltre, è rappresentato dal fatto che sebbene il contratto rechi la data del 2.1.2012, il preventivo sul quale essa stessa fonda la propria domanda ha la data anteriore di quasi 8 mesi del 20.4.2011; ciò, in assenza di indicazioni, rende compatibile anche parte dei pagamenti antecedenti al 2012, visto che il contratto, contenente un'articolata previsione delle sue clausole regolatrici, sembra non essere stato tenuto in alcun conto dalle parti, rendendo credibile quanto contestato dall'opponente nell'atto di opposizione circa il fatto che le lavorazioni fossero iniziate anche prima di tale data.
In sostanza, tirando le somme, manca la prova dell'accordo sui prezzi, manca la prova che fossero state eseguite lavorazioni aggiuntive, quali e a che prezzo, e che l'impianto interno del gas sia stato realizzato dalla società opposta, anzi dovendo darsi per acclarato che ciò sia stato fatto dalla stessa opponente o tramite società terza, manca la dimostrazione di quali materiali siano stati acquistati dalla
, manca un'esatta ricostruzione dei pagamenti, comunque Parte_4 consistenti, imputabili ai lavori in discorso.
In presenza di tali deficit assertivi, prima ancora che di prova, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto opposto (neppure essendo ipotizzabile che essi siano colmati tramite c.t.u. la cui richiesta l'appellata, peraltro, neppure reitera in questa sede).
E) Le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza (in misura maggiormente
12 prossima ai minimi, e, per il giudizio di appello, per la fase di trattazione e decisoria, nei minimi, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c. e tenuto conto che il credito si attesta in misura maggiormente prossima al minore importo di cui allo scaglione di riferimento), avuto riguardo alla somma oggetto della domanda.
P.Q.M.
La Corte di appello di PO, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società opposta/appellata a rifondere le spese di lite che liquida, in favore della società opponente/appellante, b.1.) per il primo grado in euro 338.00 per spese ed euro 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado d'appello in euro 1.165,50 per spese (se corrisposte) ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
PO, così deciso all'udienza del 23 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
Adott. Eugenio Forgillo
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