Decreto cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 31/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Neoen Renewables Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivano Saltarelli e Giulia Guidetti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Alagna, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;
nei confronti
- Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego prot. n. 702 del 12 febbraio 2024 emesso dal Comune di Alagna, recante “ Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza P.A.S. FRPS305329 ”, comunicato in pari data alla ricorrente;
- di tutti gli atti ad esso presupposti consequenziali e/o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti;
quanto al ricorso motivi aggiunti:
- del provvedimento di diniego prot. n. 2506 dell’8 giugno 2024 emesso dal Comune di Alagna, recante “ Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza P.A.S. FRPS305329 ”, comunicato in pari data alla ricorrente;
- di tutti gli atti ad esso presupposti consequenziali e/o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 353/2024 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Alagna;
Vista l’ordinanza n. 460/2024 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Vista l’ordinanza n. 1094/2024 con cui è stata confermata la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 novembre 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 9 aprile 2024 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego prot. n. 702 del 12 febbraio 2024 emesso dal Comune di Alagna, recante “ Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza P.A.S. FRPS305329 ”, comunicato in pari data.
La società ricorrente, operatore nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, ha presentato in data 11 agosto 2023, per il tramite del portale Regionale FERPAS, un Progetto per la realizzazione, nel perimetro del Comune di Alagna (PV), Località P.te Priore (terreni censiti al foglio 4, particelle 44 e 78, foglio 6, particelle 93, 94, 95, 96, 460 e 470), di un impianto fotovoltaico a terra, avente potenza nominale pari a 6.023,16 kWp, utilizzando la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2011 (pratica n. FRSPS305329). Con nota comunale dell’11 settembre 2023, sono state richieste integrazioni documentali alla parte istante, finalizzate a conoscere l’esatta conformazione dell’impianto e il suo dimensionamento, il suo impatto acustico, la sua conformità urbanistica, le tempistiche di smantellamento al termine del ciclo vita e l’impegno alla sostituzione del verde sottratto all’ambiente; in data 9 ottobre 2023, la ricorrente ha riscontrato la predetta richiesta comunale. Il successivo 24 ottobre 2023, la Soprintendenza ha espresso il proprio parere sul progetto oggetto di valutazione, rilevando una serie di criticità, tra le quali la presenza di beni culturali in loco, l’impatto negativo sul contesto abitato e la presenza di zone agricole solo sulla carta. Successivamente alla richiesta di ulteriori integrazioni documentali, riscontrata in data 29 novembre 2023 dalla ricorrente, e dallo svolgimento dell’istruttoria, affidata a una Commissione regionale (“ Task Force rinnovabili ”), quest’ultima ha concluso che “ la PAS non è a nostro avviso lo strumento corretto per autorizzare il progetto ”, poiché una parte rilevante dei lotti di terreno su cui collocare l’impianto non sono classificati come agricoli dal P.G.T. vigente, sono sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 e sussistono criticità anche con riguardo alle opere di connessione alla rete elettrica. In esito al suddetto parere, il Comune di Alagna ha adottato il provvedimento dichiarativo dell’improcedibilità dell’istanza presentata per conto della ricorrente, prot. n. 702 del 12 febbraio 2024, attraverso il quale è stato evidenziato che “ l’istanza FRPS305329 non può essere assentita mediante PAS in quanto ricade su aree non idonee ”.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento comunale, la società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Con il decreto n. 353/2024 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione formulata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio il Comune di Alagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 460/2024 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 agosto 2024 e depositato il 7 agosto successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego prot. n. 2506 dell’8 giugno 2024 emesso dal Comune di Alagna, recante “ Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza P.A.S. FRPS305329 ”, comunicato in pari data.
A seguito dell’adozione dell’ordinanza n. 460/2024, con cui è stato imposto al Comune di sanare il vizio di mancata previa comunicazione del preavviso di rigetto alla parte istante, il citato Ente, in data 16 maggio 2024 (prot. n. 2146), ha inoltrato alla società ricorrente il preavviso di diniego, evidenziando la non assentibilità del Progetto, in quanto (i) l’intervento non sarebbe localizzato su area agricola e, inoltre, il lotto 1 sarebbe collocato a meno di 500 m dal Castello di Alagna, tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, e (ii) il Progetto non sarebbe conforme allo strumento urbanistico vigente, sia per quanto riguarda l’area di impianto che per quella adibita alle opere di connessione, con conseguente inapplicabilità della Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28 del 2011. In data 24 maggio 2024, la società ricorrente ha riscontrato il preavviso di diniego, presentando le proprie controdeduzioni, attraverso le quali ha evidenziato che il Comune avrebbe errato nell’inquadramento dell’area di Progetto assumendone la destinazione non agricola, essendo ciò in contrasto con lo stato di fatto dei terreni, come confermato anche dal parere della Task Force Rinnovabili della Regione Lombardia, e con la disciplina del P.T.C.P. e del P.G.T. adottato dallo stesso Comune, che classificano la zona come agricola, neppure sussistendo alcun vincolo boschivo sull’area; inoltre, la non obbligatorietà delle misure compensative non avrebbe potuto legittimamente fondare il diniego del Progetto. Tuttavia, il Comune attraverso il provvedimento dell’8 giugno 2024 ha ritenuto di confermare il diniego all’istanza di P.A.S., evidenziando che il P.T.R. e il P.T.C.P. sono meri documenti programmatici e di indirizzo, essendo la regolamentazione urbanistica stabilita esclusivamente dal P.G.T. vigente, a nulla rilevando lo strumento urbanistico adottato, ma non ancora approvato in via definitiva; inoltre, il principio di leale collaborazione non avrebbe potuto imporre l’intervento diretto dell’Amministrazione comunale nella determinazione delle caratteristiche fondamentali di un progetto, appannaggio esclusivo dell’imprenditore.
Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione degli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, per difetto di istruttoria e di motivazione, per perplessità dell’atto per violazione del principio di tipicità e per sviamento di potere.
Sono stati altresì dedotti la violazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 1, del D. Lgs. n. 199 del 2021 (Decreto RED II), l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Infine, sono stati dedotti la violazione del principio di leale collaborazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per sviamento.
Con memoria depositata in vista della camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti, la difesa del Comune di Alagna ha dedotto l’infondatezza delle censure del gravame e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
Con l’ordinanza n. 1094/2024 è stata confermata la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del giudizio.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 27 novembre 2024, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza cautelare n. 460/2024, il Comune di Alagna ha riesaminato la vicenda e ha confermato il diniego in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente; trattandosi di un atto di conferma in senso proprio, l’interesse attuale della ricorrente si concentra unicamente sul provvedimento comunale di diniego dell’8 giugno 2024, impugnato attraverso il ricorso per motivi aggiunti.
2. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, lo stesso non è fondato.
3. Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti si assume l’illegittimità del provvedimento comunale che sarebbe stato adottato in violazione del principio di tipicità degli atti, in quanto contenente un rigetto e un’autotutela, e in ragione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dalla ricorrente.
3.1. La doglianza è infondata.
Secondo la prospettazione della ricorrente, essendo stata presentata l’istanza di P.A.S. (procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D. Lgs. n. 28 del 2011), il giorno 11 agosto 2023, con successiva integrazione del 9 ottobre 2023, il silenzio assenso si sarebbe perfezionato a seguito del decorso del termine di 30 giorni, ossia il 9 novembre 2023. Tuttavia, la difesa del Comune resistente ha sottolineato come in data 9 novembre 2023 vi è stato un incontro in Comune alla presenza dei tecnici di Neoen, in esito al quale sono stati concordati altri approfondimenti ed è stata altresì richiesta una ulteriore integrazione documentale, cui la ricorrente ha adempiuto in data 29 novembre 2023 (cfr. all. 6 del Comune, dove il tecnico della parte conferma quanto rilevato dalla difesa comunale). Successivamente, in data 23 dicembre 2023, il Comune ha sospeso il procedimento, in attesa di recepire l’esito di ulteriori apporti istruttori finalizzati ad accertare la natura delle aree interessate dal progetto (all. 9 del Comune). Quindi, con l’atto adottato il 12 febbraio 2024, previo recepimento della “ Relazione di sopralluogo - Analisi Stato Attuale ” pervenuta in data 22 gennaio 2024 e redatta da un agronomo (all. 10 del Comune) e del riscontro fornito dalla Task Force rinnovabili P.N.R.R. istituita presso la Regione Lombardia pervenuto in data 30 gennaio 2024 (all. 11 del Comune), è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente (all. 1 al ricorso).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, non può ritenersi formato il silenzio assenso sull’istanza di P.A.S. presentata dalla ricorrente in data 11 agosto 2023.
Peraltro, considerata la carenza dei presupposti fattuali e giuridici per dar corso al procedimento di P.A.S., stante l’azzonamento delle aree per la maggior parte in ambito di “ salvaguardia dell’abitato ” e non in “ zona agricola ”, l’eventuale assenso per silentium sarebbe stato viziato, in quanto l’Ente competente ad autorizzare la realizzazione del progetto presentato dalla ricorrente è la Provincia di Pavia nelle forme ordinarie dell’autorizzazione unica (art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003).
3.2. Quanto alla violazione del principio di tipicità degli atti, la stessa non si ritiene sussistente, essendo evidente dalla lettura del provvedimento impugnato che l’Amministrazione ha disposto (e comunicato) l’arresto del procedimento in ragione della non assentibilità del progetto mediante P.A.S. di competenza comunale; soltanto per contrastare l’assunto della società ricorrente, secondo la quale si sarebbe perfezionato il silenzio assenso sull’istanza di P.A.S., è stato precisato, ad abundantiam, che il provvedimento fosse da considerare quale annullamento in autotutela di eventuali atti di assenso medio tempore intervenuti, ivi incluso l’eventuale silenzio assenso sull’istanza di P.A.S.
Tale conclusione risulta coerente con il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in via generale, “ l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall’Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato ” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2025, n. 227; IV, 25 giugno 2024, n. 1967; IV, 20 febbraio 2024, n. 481; IV, 8 maggio 2023, n. 1084; anche, Consiglio di Stato, VI, 2 dicembre 2019, n. 8214; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 aprile 2022, n. 865; III, 23 giugno 2021, n. 1537; T.A.R. Veneto, I, 14 gennaio 2021, n. 52; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 23 luglio 2020, n. 1361; T.A.R. Sardegna, II, 4 maggio 2020, n. 260).
3.3. Ciò determina il rigetto dello scrutinato motivo.
4. Con la seconda doglianza del ricorso per motivi aggiunti si assume l’illegittimità del diniego comunale, fondato sull’asserito erroneo presupposto che una gran parte delle aree interessate dal progetto di installazione dell’impianto fotovoltaico non avrebbe destinazione agricola, e quindi non sarebbe idonea a ospitare il predetto impianto, benché lo stato di fatto del comparto e gli strumenti pianificatori sovracomunali (P.T.R. e P.T.C.P.) classificherebbero le citate aree come agricole, cui si sarebbe adeguato lo stesso Comune in sede di nuova pianificazione (ancora però nella fase di adozione).
4.1. La censura è infondata.
La parte ricorrente richiama a supporto delle proprie tesi l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente ratione temporis, secondo il quale “ il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati ”.
Risulta evidente dal tenore letterale della richiamata disposizione che l’intervento non deve essere in contrasto con nessuno degli strumenti urbanistici vigenti, senza che assuma rilevanza il livello di governo da cui promanano, e neppure con gli strumenti pianificatori soltanto adottati (che di regola recano delle misure di salvaguardia); la conformità dell’intervento deve riguardare contestualmente tutti gli strumenti pianificatori, anche quelli soltanto adottati, e quindi laddove uno dei Piani non reputi compatibile l’installazione dell’impianto è preclusa in radice la fattibilità del progetto.
Nella specie, la ricorrente deduce che i terreni destinati a ospitare l’impianto produttivo sarebbero classificati come “ agricoli ” e quindi, in applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1), del D. Lgs. n. 199 del 2021, sarebbero da considerare come aree idonee, in quanto “ aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ”.
In realtà, come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di Alagna, la gran parte delle aree interessate dal progetto (mappali nn. 93, 94, 95, 96 e 44) sono classificate come “ aree di salvaguardia dell’abitato ”, ovvero si tratta delle “ aree a contorno dell’abitato o circostanti edifici esistenti e rappresentano una zona ‘filtro’ tra la zona urbanizzata ed il territorio agricolo produttivo; sono aree che in futuro potranno essere utilizzate come aree di mitigazione o compensazione paesaggistica, nonché a garantire un possibile sviluppo edificatorio futuro ” (cfr. art. 31.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.: all. 13 del Comune); anche il mappale n. 460, pure interessato dal progettato intervento, è classificato come “ area di trasformazione a carattere residenziale ” (art. 15.1 delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.G.T.: all. 1 del Comune).
La destinazione impressa alle predette aree dal P.G.T. vigente impedisce di procedere all’installazione dell’impianto attraverso l’utilizzazione della Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ma come già rilevato in precedenza richiede il ricorso al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003 di competenza provinciale.
Le previsioni del P.G.T. vigente non possono essere “ superate ”, come ritenuto dalla parte ricorrente, dalla circostanza che i Piani di livello superiore, ossia il P.T.R. e il P.T.C.P., classificano le aree come agricole, visto che le parti dei richiamati Piani di livello superiore anche laddove hanno efficacia prescrittiva e prevalente (come il P.T.C.P. in relazione agli Ambiti agricoli strategici) devono comunque essere recepite formalmente dal P.G.T. comunale, come specificato dall’art. 10, comma 1, lett. e, della legge regionale n. 12 del 2005 che stabilisce che il Piano delle Regole deve individuare “ 1) le aree destinate all’agricoltura; 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica ”.
Del resto, se pure la previsione del P.G.T. fosse illegittima per contrasto con il Piano superiore non ne sarebbe consentita la disapplicazione, ma solo l’annullamento a seguito di pronuncia resa in sede giurisdizionale; nella specie, la disposizione pianificatoria comunale è perfettamente efficace e non può essere disapplicata neppure dal Comune che l’ha approvata.
Ugualmente con riguardo alla Variante al P.G.T. adottata nel 2022 e mai approvata, che classifica le aree oggetto di intervento in “ aree agricole produttive ” e di valore paesaggistico, la stessa non risulta efficace fino all’approvazione definitiva (“ Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione ”: art. 13, comma 11, della legge regionale n. 12 del 2005), salva l’applicazione delle misure di salvaguardia per gli interventi che, pur conformi al Piano vigente, risultino in contrasto con il Piano adottato (art. 13, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005).
Neppure può assumere rilevanza nella esaminate fattispecie la dedotta circostanza che le aree sarebbero di fatto agricole, poiché in ambito urbanistico rileva esclusivamente la classificazione formale operata con lo strumento pianificatorio che ha natura conformativa e imprime al contesto territoriale di riferimento una destinazione finalizzata al perseguimento dell’interesse generale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 2 luglio 2024, n. 5842; VI, 7 dicembre 2022, n. 10767; IV, 28 marzo 2022, n. 2239); del resto, anche con riferimento alla quantificazione dell’indennità di espropriazione di un bene immobile rileva soltanto la classificazione stabilita attraverso lo strumento urbanistico vigente al momento della vicenda ablativa (cfr. Cass. civ., I, 4 ottobre 2023, n. 27960) e non una asserita destinazione di fatto che si porrebbe in contrasto con la titolarità del potere pianificatorio in via esclusiva in capo agli Enti individuati dalla legge (che determinerebbe anche la violazione dell’art. 42 della Costituzione).
4.2. Da quanto evidenziato, discende il rigetto della scrutinata censura.
5. Con la terza doglianza del ricorso per motivi aggiunti si assume la violazione da parte del Comune del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, poiché sarebbe stato onere degli Uffici procedenti proporre al richiedente di apportare le modifiche necessarie ai fini dell’accoglimento dell’istanza.
5.1. Il motivo è infondato.
A fronte del progetto presentato dall’operatore, non può rinvenirsi un onere in capo all’Ente competente di individuare possibili soluzioni alternative laddove la proposta non sia accoglibile sic et simpliciter; un tale onere, discendente dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990 (e con riguardo alla s.c.i.a. dall’art. 19, comma 3, della medesima legge), può ritenersi operante soltanto in presenza di modifiche che riguardino aspetti di dettaglio rispetto a quanto richiesto dal privato e non determinino uno stravolgimento dell’istanza, non potendo l’Amministrazione conculcare o imporre degli indirizzi nelle scelte che gli amministrati intendono effettuare.
Nella specie, come rilevato, la competenza non appartiene al Comune, ma spetta alla Provincia e quindi nessuna modifica al progetto proposto dalla ricorrente avrebbe potuto garantirne l’ammissibilità, salvo ammettere un totale stravolgimento che avrebbe determinato una radicale variazione dell’intervento.
5.2. Ne discende il rigetto anche del suesposto motivo.
6. All’infondatezza di tutte le censure del ricorso per motivi aggiunti, ne consegue l’integrale rigetto.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
8. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO