Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 675/2022RG vertente tra con sede legale in Salerno in persona del legale Parte 1 P.Iva P.IVA 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno rappresentante pro tempore, Parte 2
Consorti C.F. Codice Fiscale 1 del foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata '
presso il suo studio, in San Benedetto del Tronto (AP), Via San Giovanni (comunicazioni fax
0735.781311- PEC Email 1 ;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
in persona dei Controparte 1
(c.f.legali rappresentanti pro-tempore Controparte_1 C.F. 2
) e Controparte_1
), con sede in S. Benedetto del Tronto (AP), Via Pomezia 2 (P. Iva(c.f. C.F. 3
P.IVA_2 ) nonché per Controparte 1 (c.f. C.F. 2 ) e CP_1 '
[...] . (c.f.
) nella qualità di soci illimitatamente responsabili, C.F. 3
elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Via Dino Angelini 73, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Filiaggi (c.f. C.F. 4 fax 0736/250801 - pec: Email 2
che li rappresenta e difende;
-parti appellate principali/appellanti incidentali e
Controparte_2 con sede legale e direzione in via Stalingrado n. 45,
Persona 1 munito di40128 Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia Dr. poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 28/06/2022 in autentica Notaio Dott.
'Persona 2 in Bologna, n. rep/fasc. P.IVA 3 ed elettivamente domiciliata in San
Benedetto del Tronto, via Montello n. 82, presso lo studio dell'Avv. Giulio Agnelli (C.F.
0862/080706 pec: Email 3 );
-parte appellata principale ed incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte 1 conveniva in 6
giudizio la società Controparte_1 deducendo quanto segue: - nel giugno 2014 la [...] 66
Pt 1 commissionava alla società di professionisti CP 1 la redazione di una relazione idrologico-idraulica al fine di ottenere, previo l'iter di legge, le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione di una micro centrale elettrica mediante l'utilizzo delle acque del fiume Aso, in comune di Montelparo (Fm) in corrispondenza di una briglia in c.a. ivi esistente;
- la relazione idrologico-idraulica redatta dalla società e sottoscritta dall'Ing. Controparte_1 quale
Ingegnere iscritto all'Albo professionale e quale socio illimitatamente responsabile della società convenuta, attestava l'esistenza delle condizioni per effettuare l'investimento in parola e conseguentemente per ottenere le relative autorizzazioni amministrative;
visto l'esito della relazione, la società Parte 1 stipulava con la società Controparte_3 una scrittura privata in virtù della quale quest'ultima si impegnava a predisporre e redigere tutta la documentazione richiesta dall'art.8 della L.R. 3/12; - il corrispettivo di tale prestazione veniva convenuto in euro
14.000,00 oltre Iva;
la Parte 1 sosteneva ulteriori spese per l'espletamento dell'iter
-
amministrativo; con lettera del 19.3.15 il comunicava alla Regione Controparte 4 che le disponibilità Parte_3Marche, alla Provincia di Fermo, al Genio Civile e al idriche erano inidonee esistendo in loco, sin dal 2004, per ca. 2 mc/ sec., una derivazione consortile con captazione a monte;
il professionista avrebbe dovuto avvedersi, segnalandolo alla
-
committente, del detto deficit delle portate disponibili;
- la Parte 1 aveva corrisposto alla [...]
CP 5 un compenso pari ad euro 1.903,20 Iva inclusa;
l'attrice avviava la procedura di negoziazione assistita, che aveva esito negativo;
- il professionista era tenuto ad effettuare uno studio approfondito delle acque al fine di consentire alla committente di verificare la fattibilità dell'impianto progettato;
- il fatto che l'ingegnere incaricato non avesse verificato la portata delle acque, comportava a suo carico un inadempimento professionale da cui derivava il risarcimento dei danni subiti dalla committente che aveva sostenuto una spesa complessiva di euro 18.122,20; -
l'attrice aveva inoltre diritto alla restituzione delle parcella corrisposta alla società a cui apparteneva il professionista;
- inoltre, andava dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso fra la Parte 1 e la società di professionisti. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti con condanna degli stessi al risarcimento dei danni pari ad euro 18.122,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti con condanna in solido a carico di questi ultimi, alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di compenso professionale, il tutto con vittoria delle spese giudiziali.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda e chiedendo la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva, della loro Compagnia di assicurazione.
Controparte_2Si costituiva in giudizio la facendo rilevare che il contratto di assicurazione prevedeva una franchigia di euro 20.000,000 e pertanto il pagamento dell'eventuale risarcimento era a totale carico dei convenuti.
Nel merito, negava che la mancata esecuzione dell'opera derivasse dalla Relazione del professionista;
faceva rilevare che la Relazione era stata redatta in collaborazione e coordinamento con altri professionisti della CP 3 che era stato proprio il legale rappresentante della [...]
CP 3 a contribuire in modo decisivo alla stesura dell'elaborato fornendo i necessari input - quindi l'incarico commissionato ai convenuti si sostanziava nel compendiare i dati forniti dalla
CP 3 e la mancata considerazione della preesistente captazione era ascrivibile solo a quest'ultima; - non sussisteva nesso di causalità tra il danno lamentato dall'attrice e la condotta del professionista;
l'attrice avrebbe comunque dovuto dimostrare che la pratica avrebbe avuto esito
-
favorevole e comunque trattavasi di obbligazioni di mezzi e non di risultato;
l'eventuale risarcimento doveva essere ripartito fra tutti i professionisti firmatari della Relazione. Concludeva per il rigetto della domanda attrice e della chiamata in garanzia.
In corso di causa venivano espletate prove orali e la casa era quindi assunta in decisione.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
"La domanda attrice ha ad oggetto l'incarico professionale conferito alla società di professionisti
CP 1 per la redazione di una relazione tecnica in materia idrologico-idraulica, preliminare alla richiesta, agli organi competenti, di autorizzazione alla costruzione di una micro- centrale idroelettrica sul fiume Aso, nel comune di Montelparo (Fm).
La Relazione veniva redatta dall'Ing. Controparte 1 socio della società CP 1 e dall'Ing.
Controparte_6 La copia depositata dall'attrice appare incompleta poiché sembra mancare della parte finale. La condotta difensiva delle altre parti non lascia peraltro dubbi sulle conclusioni della Relazione in senso favorevole alla fattibilità dell'opera
Pt 4 , parte attrice, un vizio della detta Relazione che può pacificamente definirsi "errore professionale" consistito nel non aver considerato, come comprovato dalla nota del Consorzio di
Bonifica delle Marche del 19.3.15, nella valutazione della disponibilità idrica, l'esistenza di una derivazione consortile attiva dal 2004, captata a monte, che riduceva la disponibilità di acqua necessaria alla sostenibilità dell'impianto.
Ha dedotto, l'attrice, di aver fatto affidamento sulle risultanze positive della Relazione e di aver pertanto incaricato, con scrittura privata del 3.10.14, la società Parte 1 di eseguire l'iter amministrativo necessario ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione dell'opera al corrispettivo di euro 14.000,00 a cui andavano aggiunte le spese ulteriori non comprese nella detta scrittura privata.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto intercorso con il professionista, la restituzione del compenso versatogli e il risarcimento dei danni corrispondenti al compenso pagato alla Parte_1
e alle spese sostenute per le ulteriori spese.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Non sussistono dubbi sul fatto che la Relazione redatta dagli ingegneri con parere favorevole alla eseguibilità dell'opera avrebbe dovuto necessariamente considerare, quale presupposto indefettibile per una valutazione approfondita ed adeguata allo scopo dell'incarico, la disponibilità di acqua al netto delle derivazioni già esistenti. Il fatto che il legale rappresentante della CP 3 abbia fornito erronei input al riguardo non esclude la responsabilità del professionista, che è comunque sempre tenuto al controllo e all'esame complessivo anche della fondatezza delle notizie ed informazioni ricevute da terzi e da lui non direttamente verificate.
La circostanza che altri professionisti abbiano direttamente o indirettamente partecipato o collaborato alla redazione della Relazione non comporta la loro qualifica di litisconsorti necessari in ragione della scindibilità delle domande loro rivolte o da rivolgersi.
Tuttavia, l'omissione in cui è incorso il professionista (e del quale fatto incontestato - sono chiamati a rispondere in via solidale sia la società CP 1 che l'altro socio convenuto) non legittima la risoluzione del contratto, che ha avuto regolare svolgimento e conclusione, e non consistendo l'errore professionale in un vero e proprio inadempimento contrattuale, ma comporta il solo diritto del committente di ottenere la restituzione del corrispettivo versato alla società di professionisti che, in forza della fattura in atti, ammonta ad euro 1.903,20 Iva compresa.
Diversa considerazione merita la domanda risarcitoria.
Quest'ultima è fondata, essenzialmente, sulla scrittura privata intercorsa fra la Parte 1 e la
CP 3
Assorbente su ogni altra questione è quella relativa alla data della convenzione. La scrittura non è registrata e manca pertanto, nei confronti dei terzi, di data certa.
L'eccezione relativa alla data della scrittura è stata sollevata per la prima volta dai convenuti solo con comparsa conclusionale ma, in merito, non si sono verificate preclusioni trattandosi di eccezione in senso lato (Cass., SS.UU 4213713). La sua fondatezza e rilevanza ai fini della decisione sono evidenti in quanto, per poter stabilire se la scrittura possa veramente costituire presupposto per l'accertamento della dedotta responsabilità per danni a carico dei convenuti, è necessario individuare con esattezza il momento in cui la Parte 1 ha affidato l'incarico alla soprattutto in riferimento ai documenti depositati dai convenuti, attestanti laCP_3 necessità, ai fini della realizzabilità dell'opera, di ulteriori adempimenti.
La mancanza di data certa della scrittura privata in parola non consente, pertanto, di collocare temporalmente la convenzione e di stabilire, con esattezza, se l'incarico alla Parte 1 fosse stato conferito subito dopo la redazione della Relazione idrologica-idraulica o in epoca successiva, quando la committente aveva avuto contezza della necessità di ulteriori adempimenti ai fini della realizzabilità dell'opera. Ciò, senza dimenticare che, in ogni caso, parte attrice avrebbe dovuto provare la congruità del compenso pattuito con la CP 3
La domanda va, pertanto, accolta, limitatamente al diritto dell'attrice di vedersi restituire dai convenuti il compenso della prestazione professionale mentre va rigettata in riferimento al risarcimento dei anni. Relativamente alla terza chiamata, la CP 7 ha dimostrato che la franchigia era superiore all'importo richiesto dall'attrice. La chiamata in causa era pertanto illegittima poiché in caso di condanna, la terza chiamata non avrebbe dovuto manlevare gli assicurati. Vero è che la terza chiamata si è costituita oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c,, ma altrettanto evidente è che l'eccezione relativa alla franchigia costituisca eccezione in senso lato, come tale deducibile in ogni stato e grado del processo ed anche di ufficio (Cass., 11283/20).
Conclusivamente, parte attrice ha il diritto di vedersi restituire dai convenuti in solido, con gli interessi legali dal di del pagamento, il corrispettivo pagato alla società convenuta nell'importo portato dalla fattura n.66/14 del 12.12.14, depositata in atti, ma non ha il diritto di vedersi risarcire i danni asseritamente subiti.
La terza chiamata va dichiarata indenne da qualsivoglia pagamento in merito.
Relativamente alle spese giudiziali, vanno compensate fra attrice e convenuti quelle relative alla domanda risarcitoria, considerato che l'eccezione relativa alla data della scrittura privata è stata dedotta dalla parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale. Vanno, viceversa, poste a carico della parte convenuta quelle relative alla domanda restitutoria, che vengono liquidate tenendo conto del modesto valore della domanda sul punto.
Parte convenuta va inoltre condannata alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese giudiziali che si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenendo conto della tardività della costituzione di quest'ultima.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del Giudice Onorario Avv. Adriano Cassini, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società 66 in Parte 1
persona del suo legale rappresentante pro tempore contro la società Controparte_8 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contro l'Ing.
[...]
Controparte 1 e l'Ing. Controparte_1 e sulla chiamata in causa della società "
[...] Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
1
-Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido alla restituzione, in favore della società attrice, del corrispettivo versato per la redazione della
Relazione a firma dell'Ing. Controparte_1 di cui in motivazione, per un complessivo importo di euro 1.903,20, Iva compresa, oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo;
2- Rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
3- Condanna i convenuti, in solido, alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese giudiziali che liquida in euro 1.764,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap., se dovuti, nelle misure di legge;
4 Condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore della terza chiamata, delle spese giudiziali che liquida in euro 1.500,00, oltre rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap, se dovuti, nelle misure di legge".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono all'accertamento dell'inadempimento delle parti appellate al rapporto professionale dedotto in giudizio ed alle conseguenze di esso sotto il duplice profilo dell'invocata risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.
5.La lettura della relazione tecnica in materia idrologico-idraulica oggetto di causa palesa alcuni elementi fondamentali di cui tenere conto ai fini dell'esame del gravame e della finale decisione.
Si riporta la prima pagina, il sommario della Relazione ed una parte della Premessa e, per il resto, per ragioni di sintesi, se ne richiama il contenuto secondo quanto risulta dalla relativa produzione documentale. COMUNE DI MONTELPARO
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DATA REDAZ CHECK APPROV. N. DESCRIZIONE Sommario
Premessa. 2
1. Afflussi alla sezione di derivazione dal bacino afferente a valle dell'invaso in località Villa Pera ... 8
2. Calcolo del DMV 15
3. Definizione della curva delle durate 32
4. Valutazioni in condizioni di piena 38
4.1 Valutazione della portata di piena (TR = 200anni)
.38
4.1.1 Valutazione dell'altezza di pioggia "h" (TR = 200anni)
.40
4.2 Valutazione delle altezze dei tiranti idrici a monte e valle della traversa in condizioni di piena (TR =
200anni) 42
Nella Premessa a pag.3 della Relazione è esposto quanto segue:
"Tutto quanto contenuto nella presente relazione idrologica - idraulica è dunque volto a definire la curva delle durate in corrispondenza della sezione di derivazione ai fini delle valutazioni economiche di fattibilità nonchè delle necessarie autorizzazioni normative per la realizzazione di un IMPIANTO MICRO IDROELETTRICO (P < 100 KW). Per giungere alla definizione della suddetta curva si è dovuto tenere in conto lo status dell'asta fluviale a monte della sezione di interesse, status caratterizzato dalla presenza di opere di presa e sbarramento a seguire meglio descritte".
6.I richiamati elementi conducono alla prima indiscutibile conclusione che tra le parti [...]
CP 3 e CP_1 è intervenuto un contratto d'opera professionale per lo studio della curva delle durate e per la realizzazione di una relazione finalizzata alla valutazione di fattibilità dell'impianto micro idroelettrico.
La curva delle durate è una rappresentazione grafica che evidenzia la relazione tra frequenza ed entità di portate giornaliere, settimanali, mensili o altri intervalli temporali, per uno specifico corso d'acqua. Detto altrimenti essa consente di visualizzare (graficamente) la variabilità storica associata alle portate che defluiscono in un corso d'acqua.
La realizzazione della curva delle durate presuppone necessariamente tre fasi distinte:
(a) l'acquisizione completa di tutti gli elementi informativi,
(b) la loro valutazione critica,
(c) la sintesi espositiva finale secondo la metodologia seguita ed in funzione della finalità dello studio del deflusso idrico.
7.E' dunque evidente che la prestazione professionale assunta dagli appellati principali non può ridursi ad una mera attività “compilativa" di dati forniti dalla committenza, come prospettato dalla difesa dei professionisti. Dalla lettura della Relazione emerge con chiarezza come l'attività di acquisizione e verifica dei dati abbia costituito il punto di partenza e l'elemento fondante a partire dal quale si è sviluppata la sintesi finale.
Costituiva dunque naturale contenuto dell' obbligazione dei professionisti l'accertamento e la attenta verifica delle fonti poste a base della valutazione tecnica di talché essi non possono sottrarsi a responsabilità allegando di aver acriticamente accettato informazioni della committenza.
8.Le argomentazione degli appellanti incidentali secondo cui l'incarico loro affidato era solo quello "di compendiare in maniera organica i dati di input reperiti e forniti per conto della [...]
CP 3 esclusivamente, direttamente e personalmente da tal Parte_5 integrandoli ovviamente con le prescritte elaborazioni ingegneristiche", appare univocamente smentito dal tenore e dal contenuto della relazione tecnica che consiste in uno studio critico di alta specializzazione e non in un mero adempimento compilativo.
9.D'altra parte avrebbe costituito grave violazione dei propri doveri professionali l' acritica acquisizione, dalla committenza, dei dati fondamentali dell'opera professionale.
Infatti era comunque onere specifico dei professionisti controllare errori/mancanze/inesattezze degli elementi forniti dalla committente e segnalarli alla stessa offrendo in giudizio la prova (nella specie assente) di tali fatti e cioè di aver svolto adeguate verifiche dei dati e di aver segnalato all'appellante principale gli errori/le mancanze riscontrate
Peraltro la Corte ritiene che i professionisti non sarebbero andati esenti da responsabilità neppure se, manifestato il proprio dissenso e ricevuta la disposizione di procedere comunque da parte della committenza, avessero accettato di conformarsi alle erronee indicazioni invece di declinare l'incarico.
A meno di voler ipotizzare (ma le parti non vi hanno fatto cenno) un accordo collusorio tra i contraenti concordemente inteso a predisporre una relazione consapevolmente inesatta ed incompleta finalizzata ad ottenere (in modo decettivo) le autorizzazioni amministrative.
10.In tal modo va condivisa l'affermazione del Tribunale secondo cui:
"Non sussistono dubbi sul fatto che la Relazione redatta dagli ingegneri con parere favorevole alla eseguibilità dell'opera avrebbe dovuto necessariamente considerare, quale presupposto indefettibile per una valutazione approfondita ed adeguata allo scopo dell'incarico, la disponibilità di acqua al netto delle derivazioni già esistenti. Il fatto che il legale rappresentante della CP_3 abbia fornito erronei input al riguardo non esclude la responsabilità del professionista, che è comunque sempre tenuto al controllo e all'esame complessivo anche della fondatezza delle notizie ed informazioni ricevute da terzi e da lui non direttamente verificate". 11.L'errore degli appellati principali è riscontrato nella missiva del Consorzio Bonifica delle
Marche del 19.3.2015, documento in atti non contestato ed a cui si fa integrale rinvio.
12.La conclusione che se ne deve trarre è che:
sussiste l'inadempimento della società appellata principale e dei professionisti;
l'inadempimento è senz'altro grave perché ha riguardato le obbligazioni primarie ed
•
essenziali del contratto d'opera professionale cioè la corretta acquisizione dei dati, la loro verifica, la loro valutazione critica;
la negligente attività svolta in fase conoscitiva e critica ha completamente falsato l'esito finale dell'accertamento rivelatosi errato in sé e pregiudizievole per l'interesse della committenza come risulta con chiarezza dalla comunicazione del CP 4 avanti richiamata.;
la gravità dell'inadempimento delle parti appellate principali non va commisurata all'entità
•
del danno (che potrebbe anche mancare) ma alla indiscutibile rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione;
non si vede come possa non considerarsi grave la predisposizione di uno studio di alta
•
professionalità trasfuso in una relazione funzionale alla definizione di una curva delle durate in cui è errata la basilare "ricostruzione delle portate prelevate" come indicato dal
CP 4 ; sul punto non vale insistere oltre;
l'eventuale concorso (dedotto dalle parti appellate principali) di altri soggetti (committente,
•
terzi) negli errori di rilevazione dei dati è irrilevante sul piano contrattuale.
13. Pertanto la Corte, in accoglimento del motivo di appello principale ed in riforma della gravata sentenza, accertato il grave inadempimento dell'appellata principale, deve accertare anche la risoluzione (per fatto e colpa dell'appellata principale) del rapporto contrattuale dedotto in giudizio confermando la pronuncia di primo grado sulla restituzione dei compensi ma da intendersi come pagamento di indebito oggettivo.
Va chiarito che la pronuncia di primo grado è errata laddove incongruamente: (a) rileva l'esistenza dell'errore professionale, (b) lo ritiene non costituire inadempimento, (c) accerta il diritto della committente alla restituzione del corrispettivo ("Tuttavia, l'omissione in cui è incorso il professionista (e del quale - fatto incontestato - sono chiamati a rispondere in via solidale sia la società CP 1 che l'altro socio convenuto) non legittima la risoluzione del contratto, che ha avuto regolare svolgimento e conclusione, e non consistendo l'errore professionale in un vero e proprio inadempimento contrattuale, ma comporta il solo diritto del committente di ottenere la restituzione del corrispettivo versato alla società di professionisti che, in forza della fattura in atti, ammonta ad euro 1.903,20 Iva compresa). 14.La pronuncia di primo grado va modificata perché la Corte ritiene che: (a) sussista l'errore professionale costituente grave inadempimento, (b) il grave inadempimento legittimi la risoluzione del contratto per fatto e colpa degli appellati principali, (c) sussista il diritto dell'appellante ad ottenere la restituzione del corrispettivo traente titolo dall'indebito oggettivo originato dalla risoluzione contrattuale.
In altri termini la condanna alla restituzione del corrispettivo (che nella sentenza di primo grado non trova un preciso titolo legittimante) va confermata ma riconducendo il diritto (alla restituzione) all'indebito oggettivo conseguente alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli appellati.
15.Le considerazioni che precedono contengono anche le ragioni del rigetto di tutti i motivi di appello incidentale convergenti nella complessiva questione dell'accertamento della responsabilità professionale e delle sue conseguenze.
16.Occorre di seguito esaminare il motivo con cui l' appellante principale torna a chiedere il risarcimento del danno (negato dal Tribunale) per aver inutilmente conferito (e pagato) l'incarico CP 3 di predisporre tutta la documentazione tecnica per ottenere l'autorizzazione ad all'installazione della centrale micro-idroelettrica. La parte ritiene, al riguardo, di aver dimostrato il nesso causale tra il danno, quantificato in misura pari al compenso corrisposto per l'incarico conferito ad CP 3 e l'inadempimento dei professionisti convenuti in giudizio.
17.Sul punto deve valorizzarsi l'osservazione del primo giudicante secondo cui l'originaria parte attrice non ha provato la congruità del compenso pattuito con la CP 3
L'appellante principale non ha svolto sul punto censure specifiche.
Le parti appellate principali hanno contestato che:
"Parte attrice avrebbe dovuto comunque versare in atti un qualche documento che dimostrasse che
Controparte 3 abbia effettivamente sostenuto le spese relative alle singole voci che compongono la fattura 15 del 28.09.15 della medesima, per almeno tentare di CP 3
giustificare una qualche pretesa".
18.Dunque la Corte:
in difetto di specifica censura della pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale
•
ha ritenuto l'infondatezza della domanda risarcitoria perché “in ogni caso, parte attrice avrebbe dovuto provare la congruità del compenso pattuito con la CP 3 considerate le richiamate contestazioni delle parti appellate principali;
•
riscontrata l'assenza di prova dell' effettività e riconducibilità causale delle voci di cui alla
.
fattura n.15/2015, deve respingere il motivo di gravame perché, in disparte la questione della data della scrittura privata intercorsa fra la Parte 1 ela CP 3 la domanda risarcitoria è priva di prova.
19.Inoltre (e più in generale) deve rilevarsi il difetto di prova della relazione causale tra inadempimento e danno nel senso che manca ogni adeguato riscontro che proprio il deficit nelle portate disponibili (non riscontrato dai professionisti della società) abbia impedito all'appellante principale di proseguire il progetto diretto alla realizzazione della Centrale Micro – Idroelettrica.
In altri termini non vi è prova che tale fatto (mancanza di portata) fosse inemendabile e che solo per tale fatto l'impianto proposto non poteva essere realizzato.
La mancata chiusura del ciclo causale inadempimento/danno effettivo porta al rigetto della domanda e del relativo motivo di gravame principale.
20.Resta da esaminare l'appello incidentale nei confronti dell'assicuratore con cui si censura il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto ad essere garantiti e manlevati dal terzo chiamato Controparte_9
Il motivo è infondato.
21.La Corte, nello scrutinio del motivo, deve partire da due premesse: il riconoscimento, da parte dell'Assicuratrice della copertura dell'evento: "Infatti, pur rientrando il sinistro de quo tra gli eventi coperti ai sensi della polizza ripassata tra le deducente assicurazione e la Controparte_1 (You Professione n. 122/73575244 allegata), la garanzia prestata per la RC professionale prevede, nei casi quali quello che ci occupa (perdite patrimoniali) l'operatività di una franchigia assoluta generale di euro
20.000/00 per ogni sinistro (pg. 19 delle condizioni di polizza), della quale anche in questa sede non si potrà non tener conto nel porre integralmente a carico della società assicurata l'eventuale condanna risarcitoria)" (così l'assicuratrice in sede di costituzione in appello); il riconoscimento da parte degli appellanti incidentali di una franchigia di euro 5000,00:
•
("...dovendosi ritenere operanti, tuttalpiù, in ordine alla garanzia perdite patrimoniali,
l'art.
3.4 punto 1 (pag 12 e 13 condizioni di polizza avversarie ove ritenute per ipotesi applicabili e riferibili al caso di specie), che prevede l'indennizzabilità del sinistro con un minimo non indennizzabile di euro 5.000,00" ( così i professionisti in sede di costituzione in appello).
22.Tanto premesso, osserva il Collegio che la franchigia o scoperto di polizza, è quella parte di danno (o, meglio, del suo risarcimento) che deve restare a carico dell'assicurato.
La Cassazione ha chiarito quanto segue: Cass. 1473/1998:" Ciò premesso, non può, in relazione ad un contratto di assicurazione, qualificarsi come eccezione in senso proprio l'allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca, nel caso in specie, i suoi effetti per l'essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, dal momento che tale difesa si sostanzia in un'eccezione in senso improprio, la quale come tale non può ritenersi compresa nel capoverso dell'art. 2697 c.c., dal momento che si risolve nella contestazione della mancanza della prova, incombente sull'attore, del fatto costitutivo della domanda.
Cass 11283/2020: "(...) si osserva che ogni eccezione attinente ai limiti della garanzia non vale come eccezione propria, ma come argomentazione difensiva non soggetta all'onere di cui all'art. 2697, co. 2, cod. civ.(Sez. 3 -, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019; Sez. 3,
Sentenza n. 15228 del 03/07/2014)";
Cass n. 3524/2019: "il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda,
.
perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata (nel caso Part di specie ) di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo".
23.Se ne trae la conclusione che l'eccezione concernente l'inoperatività della polizza per l'esistenza di una franchigia (quale clausola delimitativa del contenuto della garanzia) non costituisce una eccezione propria ma una mera argomentazione difensiva con la conseguenza che, una volta opposta all'assicurato, grava su quest'ultimo l'onere di provare che la misura del risarcimento dovuto al terzo danneggiato superi la franchigia e gli dia, quindi, diritto di ottenere la prestazione che il contratto pone a carico dell'assicuratore
Trattandosi di mera difesa, essa è sollevabile in ogni stato e grado. Si richiama Cassazione civile sez. III, 17/05/2011, n.10811: "Nella controversia tra l'assicurato e l'assicuratore della responsabilità civile, il massimale contrattualmente pattuito rappresenta un elemento costitutivo della pretesa fatta valere dall'assicurato, con la duplice conseguenza, da un lato, che dell'esistenza di esso è onere dell'assicurato dare la prova e, dall'altro, che l'allegazione di incapienza del massimale è una mera difesa e non è, pertanto, soggetta alle preclusioni istruttorie, né al regime di cui all'art. 346 c.p.c.".
Ovviamente tali principi operano (anche) nel procedimento in cui la parte, dapprima contumace, si costituisca tardivamente.
24. Sulla base del tali osservazioni deve rilevarsi che nel presente giudizio:
• l'operatività della polizza è riconosciuta dall'assicuratrice;
• l'eccezione di inoperatività della polizza nei limiti della franchigia è questione ritualmente sollevata in primo grado (e peraltro lo sarebbe anche in appello); • l'esistenza di una franchigia di euro 5000,00 è riconosciuta dagli appellanti incidentali;
⚫ la condanna alle restituzioni pronunciata in primo grado e confermata all'esito del presente giudizio di appello, è inferiore all'importo di franchigia di euro 5000,00;
• la polizza è inoperativa per il limite di franchigia.
A ciò consegue il rigetto del motivo di gravame incidentale.
25.In definitiva:
• l'appello principale è accolto limitatamente alla pronuncia di accertamento del grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto e del conseguente diritto alla restituzione del corrispettivo pagato dall'appellante principale, a titolo indebito oggettivo;
• l'appello principale è respinto nel resto;
• l'appello incidentale è integralmente respinto.
26.Le spese di lite tra appellante principale ed appellati principali:
• vanno liquidate ex novo per il doppio grado di giudizio in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado;
seguono la prevalente soccombenza finale degli appellati incidentali con calcolo del valore esclusivamente con riferimento al decisum (cioè al diritto effettivamente riconosciuto) secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale, (b) valore fino ad euro 5200,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
27.Le spese di lite tra appellanti incidentali ed assicuratrice chiamata in garanzia, in esito al rigetto del gravame, vanno liquidate solo per l'appello secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello, (b) valore fino ad euro 5200,00, (c) fasi di studio, introduttiva, decisione, (d)liquidazione entro la media tariffaria.
28.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna gli appellati principali in solido a pagare all'appellante principale, a titolo di indebito oggettivo (derivante dalla risoluzione del rapporto contrattuale inter partes per grave inadempimento degli appellati principali) la somma di euro 1.903,20 (iva compresa) oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
2-respinge ogni altro motivo di appello principale e respinge integralmente l'appello incidentale;
3-condanna gli appellati principali in solido alla refusione, in favore dell'appellante principale, delle spese dell'intero giudizio che liquida: (a) per il primo grado in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per prestazioni professionali oltre rimborso spese forf. 15%, cap e iva come per legge.; (b) per il presente grado in euro 147,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per prestazioni professionali oltre rimborso spese forf. 15%, cap e iva come per legge;
4- condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di Controparte_2 delle spese del presente grado che liquida in euro 1.200,00 per prestazioni professionali oltre rimborso spese forf. 15%, cap e iva come per legge;
5-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 10 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0 SETT 2014 D.F. A.G. D.F. RICHIESTA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE