CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: mutuo nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata ad [...] il C.F._1 Parte_2
31.7.1962, C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Filippo C.F._2
TRIOLO (C.F. ), elettivamente domiciliati a Iglesias, C.F._3 via Torino n. 21, presso lo studio dell'avv. Filippo Triolo che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO con sede in Milano, numero di iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano e C.F. , REA MI 2526551, P.IVA_1 iscritta al n. 35529.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione
(“SPV”) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, ed in sua vece la procuratrice C.F. , all'uopo Controparte_2 P.IVA_2 legittimata in virtù di procura rilasciata dall'originaria mandataria
[...]
a rogito della Dr.ssa Notaio Controparte_3 Persona_1 in San Donato Milanese, repertorio n. 432, raccolta n. 330, con unita originaria procura conferita da a Controparte_1 [...] Dr. , Notaio in Milano, repertorio n. 42685, Controparte_3 Persona_2 raccolta n. 13216), in persona del suo direttore generale dr. CP_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Pittau
[...] in Villacidro via Mazzini 51 e rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'Avv.
Mario Mancusi;
APPELLATA
All'udienza del 26 settembre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis:
[…]
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1963/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione Civile, Giudice Dott.
Salvatore Falzoi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7505/2019, depositata in cancelleria in data 04.09.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“IN VIA PRINCIPALE rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai sig.ri e confermando la Parte_1 Parte_2 sentenza 1963/2024 resa dal Tribunale di Cagliari, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi Controparte_1 esposti in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA respingere eventuali istanze istruttorie formulate ex adverso;
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari del 26 settembre 2019 e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2019 emesso il 3 luglio
2019 con il quale il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto loro il pagamento in favore della società della somma di euro Parte_3
31.620,84, degli interessi convenzionali di mora sull'importo capitale di euro 13.734,40 dalla domanda fino al saldo e delle spese processuali, in forza del contratto n. 324600 e piano di ammortamento stipulato in data
9.02.2005 da avente ad oggetto la liquidazione di un Parte_1 finanziamento di euro 20.000,00 “per arredi casa” da rimborsarsi mediante corresponsione 60 rate di euro 415,50 ciascuna, contratto sottoscritto anche da quale coobbligata in via solidale. Parte_2
Intervenuta in giudizio con comparsa depositata il 30 gennaio 2020 quale cessionaria della società , la società Parte_3 ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo o comunque la condanna degli opponenti a pagarle la somma ingiunta.
Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio con ordinanza del 22 giugno 2020, con sentenza n. 1963/2024 pubblicata il
6 settembre 2024 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia della , Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore;
b. rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 955/2019, emesso da questo Tribunale il
3.7.2019 nel procedimento n. 1963/2018 RAC;
c. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese processuali, così liquidate: Controparte_1
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 602,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 3.808,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.”
Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2024 hanno proposto appello e rassegnando le conclusioni in Parte_2 Parte_1 epigrafe trascritte. Costituitasi in giudizio la società Controparte_1 rigettata con ordinanza del 2 maggio 2025 l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 26 settembre 2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa la concessione di un termine per note.
All'udienza del 26 settembre 2025 il difensore degli appellanti ha sollevato l'eccezione di improcedibilità dell'impugnazione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In disparte le questioni processuali, l'eccezione è infondata in quanto con le note depositate il 15.4.2021, su richiesta del giudice,
l'odierna appellata ha depositato il verbale di mediazione in data 23 luglio
2020.
Primo motivo di appello: sulla cessione del credito.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di onere della prova nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti ai sensi della L.
n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, ha concluso che la società CP_1 aveva “fornito prova idonea della titolarità del credito oggetto di
[...] causa tenuto conto che:
i. che è pacifica l'originaria titolarità del credito in capo alla
Parte_3
ii. del contegno processuale degli attori, i quali non hanno contestato
l'esistenza del contratto di cessione, incentrando le proprie difese, in un primo momento sull'omessa comunicazione di quest'ultima (di cui la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale costituisce equipollente, sul punto, tra le tante, Cass. n. 17944/2023) e, solo in un secondo momento, sull'assenza di idonea dimostrazione dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della cessione in blocco;
iii. del contegno processuale della convenuta contumace, la quale, pur avendo ricevuto la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio (neppure tardivamente) al fine di sollevare eventuali contestazioni in ordine alla suddetta inclusione.”
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza in quanto:
- alla data di concessione del decreto ingiuntivo, il 3.6.2019, la
[...]
non era titolare del credito con esso riconosciuto in Parte_3 quanto lo aveva ceduto l'11.12.2018; pertanto la non Controparte_1 poteva succedere nel procedimento n. 7505/2019 alla Parte_3
in quanto questa non era titolare di alcun diritto;
[...]
- hanno contestato che fosse idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e 58 TUB, l'avviso di cessione pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, venendo a confondere il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto, con la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, “prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.”
Tale carenza probatoria, rilevabile d'ufficio, non era stata colmata neppure da una condotta processuale di essi ricorrenti che avevano, al contrario, espressamente contestato la legittimazione ad intervenire, non avendo dimostrato il contratto di cessione dei crediti;
- neppure il controricorso della cessionaria offriva elementi utili che permettessero di verificare l'avvenuta cessione e l'inclusione dello specifico credito oggetto del giudizio nel blocco dei rapporti ceduti.
Nelle note conclusionali si sono limitati a richiamare due precedenti della Corte d'Appello di Bologna e del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Brindisi.
Deve in primo luogo affermarsi l'infondatezza della prima articolazione del primo motivo di appello in quanto è pacifico che la
, attrice in senso sostanziale, alla data del Parte_3 ricorso per decreto ingiuntivo era titolare del credito successivamente ceduto alla Se anche la cessione è intervenuta Controparte_1 anteriormente alla pronuncia del decreto ingiuntivo, non può revocarsi in dubbio che dopo il deposito del ricorso in via monitoria si è verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità dell'art. 111 c.p.c.
Ai fini della decisione della seconda e della terza articolazione del motivo pare in primo luogo opportuno richiamare lo stato dell'arte in materia di prova della legittimazione attiva collegata all'istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati riportato nell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 28790/2024 che ha riassunto i principi affermati dalla Corte di legittimità in detta materia: “
2.3 E' stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass.
3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. 2.4 E' stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006). Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n.
17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9412 del 05/04/2023).” Nel caso scrutinato si rileva che gli opponenti nelle note depositate il
12.2.2020, primo atto difensivo dopo la costituzione in giudizio della hanno soltanto eccepito la mancata notifica dell'atto di Controparte_1 cessione del credito senza contestarne l'esistenza che può, pertanto, ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Solo successivamente, nel corso del giudizio, hanno contestato l'indeterminatezza dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale che precluderebbe, a loro dire, l'individuazione dei crediti oggetto di cessione.
Premesso che non è stata contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione, ad avviso della
Corte l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, in particolare “ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
”, categorie a cui deve senz'altro essere ricondotto il credito per cui è causa, non consente di revocare in dubbio detta inclusione.
Secondo motivo di appello: difetto di iscrizione nell'albo di cui all'Art
106 TUB
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano il difetto di iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 TUB dell'appellata, senza confrontarsi in alcun modo con l'ordinanza n. 7243/2024 della Corte di
Cassazione richiamata nella sentenza impugnata (“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 e i conseguenti atti di riscossione Pt_4 da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.”), che conduce inesorabilmente al rigetto del motivo.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate applicando lo scaglione euro 26.001,00 - euro 52.000,00 in relazione al valore della domanda, applicati i valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, per le quattro fasi del giudizio considerato che è stata decisa l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della società spese che liquida in euro 4996,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e cpa;
3. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 26 settembre 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru