TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1393/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato rilasciato su foglio separato ma da intendersi allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio, sito in in Salerno alla piazza della Libertà, ang. via Biagio Garofalo,
9, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 19/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3571/2019, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €
7.395,24, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento n.
11271706 stipulato con AS NC S.P.A., oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta è priva della titolarità attiva del credito azionato in via monitoria, non avendo prodotto il contratto di cessione dei crediti “in blocco” in forza del quale si sarebbe resa cessionaria del credito oggetto di ingiunzione;
quale secondo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo sarebbe improcedibile, per non avere l'opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010; quale terzo motivo di opposizione, che il contratto di prestito posto a fondamento del ricorso monitorio è affetto da nullità ai sensi dell'articolo 117, co. 1, T.U.B., per non essere stato sottoscritto anche dalla mutuante, oltre a non essergli stata consegnata una copia dello stesso;
quale quarto motivo di opposizione, che il contratto di finanziamento posto alla base della domanda monitoria sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'articolo 124 bis T.U.B., in quanto concesso in assenza di previa valutazione del merito creditizio del mutuante;
quale quinto motivo di opposizione, che la clausola che prevede gli interessi moratori è priva di trasparenza, nonché in violazione del disposto dell'articolo 1283 c.c., prevedendo la capitalizzazione di interessi su interessi, oltre che vessatoria ai sensi dell'articolo 33, co. 2, lett. f), del
Codice del Consumo;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento non è stato indicato il T.A.E. tenendo conto della capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, in violazione
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza dell'articolo 6 della Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, oltre ad essere stato il piano di ammortamento predisposto “alla francese”, con capitalizzazione composta degli interessi;
che la opposta ha provveduto a segnalare il suo nominativo illegittimamente nella Centrale dei Rischi della NC d'Italia, di talché egli ha diritto al ristoro dei danni;
che la condotta dell'opposta, che ha fatto valere il credito in via monitoria, è suscettibile di essere sanzionata per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96, co. 3, c.p.c.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 3571/2019; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
procuratrice deducendo: che essa è munita della Controparte_3
legittimazione attiva a far valere il credito oggetto di ingiunzione, avendo prodotto la raccomandata a/r n. 616517783502 datata 15/2/2018, con cui essa ha sollecitato il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione ed ha poi comunicato l'avvenuta cessione del credito in esame;
che il tentativo di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a
Decreto Ingiuntivo va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt.
648/649 c.p.c.; che il contratto di finanziamento rispetta il requisito della forma “ad substantiam” di cui all'articolo 117, co. 1, essendo stato Pt_2
sottoscritto dal cliente sig. ed avendo avuto esecuzione;
che, come Pt_1
si evince dal contratto prodotto in sede monitoria, il sig. Pt_1
sottoscriveva dichiarazione di avvenuta consegna di copia del contratto;
che
è infondata l'eccezione di nullità del tasso di mora per mancata trasparenza;
che, infatti, il tasso di mora è chiaramente indicato nella misura dell'1,00% mensile della quota capitale delle rate non pagate;
che vengono altresì indicate tutte le ulteriori spese connesse al ritardato pagamento e va da sé
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza che non sussiste alcuna violazione della trasparenza;
che, infine, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, peraltro senza riscontri, il tasso di mora è calcolato unicamente sulla quota capitale della rata impagata, senza alcun anatocismo, come risulta dal contratto e d alla documentazione contabile;
che anche i cessionari del credito possono avvalersi del certificato ex art. 50 T.U.B.; che nel contratto di prestito non sono stati pattuiti né applicati interessi usurari, né corrispettivi né moratori;
che l'opponente non ha fornito la prova che il contratto di finanziamento sia stato conformato con l'ammortamento c.d. “alla francese”
e, in ogni caso, tale modalità non produce alcun effetto anatocistico;
che l'eventuale omessa valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato è imputabile alla mutuante e non ad essa, mera cessionaria del credito;
che la domanda riconvenzionale è infondata, non avendo essa provveduto a segnalare in alcuna banca dati il nominativo del sig. che Pt_1
l'opposizione proposta è strumentale e dilatoria, giustificando la comminatoria dei danni punitivi di cui all'articolo 96, co. 3, c.p.c., nei confronti dell'opponente.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa quale Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: in Controparte_3
via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3571/2019; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la il sig. Pt_1
pagamento, in suo favore, della diversa, maggiore o minore somma
[...]
che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010, ed a tanto provvedeva parte opponente (cfr. verbale negativo di
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza mediazione depositato telematicamente il 13/10/2021 da parte opponente).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opponnete provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 13/10/2021), di talché il secondo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2 - Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe fornito la prova di essere titolare del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione, non essendo sufficiente a tal fine l'allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di
Proc. 1393/2020 - Sentenza CP_4 crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020; quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a __ - , in base ad una serie di cessioni successive
(precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione
e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 °
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del
17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d.
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016,
Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare
l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nella vicenda in esame l'opponente ha contestato fin dall'atto di
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza citazione in opposizione che l'opposta non aveva depositato il contratto di cessione del credito in forza del quale si sarebbe resa cessionaria del credito attivato in via monitoria, in tal modo non assolvendo all'onere della prova della propria titolarità attiva in relazione a tale credito.
Applicando le coordinate ermeneutiche delineate dalla giurisprudenza di legittimità più recente alla fattispecie concreta, deve ritenersi che la opposta non abbia fornito la prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito, avendo depositato solo ed esclusivamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 12 del 30/1/2018, parte seconda (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria), inidonea alla luce della più recente giurisprudenza, di legittimità e di merito, a dimostrare, specie in presenza di specifica contestazione della controparte sul punto, l'avvenuto acquisto a titolo derivativo, in capo all'opposta, del diritto di credito fatto valere in via monitoria;
manca, di contro, qualsiasi evidenza che dimostri l'avvenuta stipulazione del contratto di cessione stipulato tra la originaria mutuante AS NC S.P.A. e l'asserita cessionaria
[...]
per cui, in assenza di prova del contratto di cessione del CP_5
credito che avrebbero determinato l'acquisto in via derivativa del diritto di credito azionato in via monitoria in capo alla deve Controparte_1
ritenersi non provata la titolarità del diritto di credito stesso in capo a quest'ultima.
Da ciò deriva, dunque, che difettando la prova di uno degli elementi costitutivi della domanda fatta valere in via monitoria, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 3571/2019 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata accolta,
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza sono poste a carico di e per essa della procuratrice Controparte_1
considerate la natura, il valore (€ 7.395,24, pari a Parte_3
quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 27,00 (per C.U.), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario.
3.1 - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di CP_1
e per essa e per essa della procuratrice
[...] Controparte_2
3.2 - Quanto alle domande di entrambe le parti di condannarsi l'altra al pagamento di una somma per lite temeraria, esse sono infondate e vanno rigettate: infatti, in relazione all'opposizione proposta dal sig. Pt_1
difetta il presupposto primario ed indefettibile per la comminatoria dei
“danni punitivi” (così Corte Cost. n. 152/2016) di cui all'articolo 96, co. 3,
c.p.c., essendo questi risultato vittorioso all'esito del giudizio.
Relativamente, poi, alla parte opposta, non si ravvisa nè la “mala fede” nè la
“colpa grave” nell'avere chiesto ed ottenuto l'emissione del Decreto
Ingiuntivo poi revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
3571/2019;
2) Condanna e per essa la procuratrice Controparte_1 Pt_4
.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza
[...] alla refusione, in favore di , delle spese CP_2 Parte_1
di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 27,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato SALVATORE D'APICE, dichiaratosi anticipatario;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della CP_1
e per essa della procuratrice
[...] Controparte_2
4) Rigetta le domande delle parti di condanna per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1393/2020 - Sentenza