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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 870 /2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CONDIPODERO MARCHETTA GIUSEPPE , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PASSARELLI MARIA;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 22/03/2023, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011/2012/2013 per
52 giornate annue, nel 2014 per 125 giornate, e nel 2015 per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta La Coccinella Soc. Coop.
Lamentava che l' , con note datate 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e contestando nel merito la CP_1
fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali. Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola La Coccinella, al fine di verificarne la CP_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatto dagli ispettori D'Amico, nel quale si dà atto di operazioni CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 di accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La Coccinella.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il verbale , gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 – 2016, ad annullare ab CP_1 origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa “La Coccinella”, compresi i rapporti di lavoro che in un precedente verbale di accertamento erano stati ritenuti genuini sulla CP_1 base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta La Coccinella nel 2011/2012/2013 per 52 giornate annue, nel 2014 per 125 giornate, e nel 2015 per 102 giornate annue.
Ed infatti, sia il teste , responsabile dei lavoratori e della sicurezza, che ha dichiarato Testimone_1
di aver lavorato insieme alla ricorrente negli anni 2012 al 2016, sia il teste , che Testimone_2
ha lavorato dal 2011 al 2016, hanno confermato puntualmente tutte le circostanze indicate nei capitolati di prova.
Hanno individuato con precisione le giornate lavorative e i terreni ove ove veniva svolta l'attività di lavoro, specificando le mansioni svolte così come a lei assegnate dal datore di lavoro.
Di contro, l' , che ha prodotto il verbale ispettivo sopra richiamati, ha insistito affinchè venissero CP_1
sentiti gli ispettori verbalizzanti, che però non hanno fornito alcun elemento utile alla ricostruzione prospettata dall'Istituto, dal momento che si sono limitati esclusivamente a confermare il contenuto dei verbali ispettivi, senza fornire alcuna indicazione specifica inerente la posizione lavorativa della ricorrente.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi riguardo alla fittizietà del rapporto lavorativo invece affermato dalla , dall'esame dell'intero compendio istruttorio, si ritiene Parte_1
di dover dare credito alla ricostruzione prospettata da parte ricorrente, che ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni indicati in ricorso, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta La Coccinella per gli anni e per tutte le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda della ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori CP_1 Parte_1
agricoli nel 2011/2012/2013 per 52 giornate annue, nel 2014 per 125 giornate, e nel 2015 per 102 giornate annue.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2023/870 vertente tra
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta La Parte_1
Coccinella Soc. Coop nel 2011/2012/2013 per 52 giornate annue, nel 2014 per 125 giornate, e nel
2015 per 102 giornate annue;
- Condanna l' a reiscrivere la ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli nel CP_1
2011/2012/2013 per 52 giornate annue, nel 2014 per 125 giornate, e nel 2015 per 102 giornate annue
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 08/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena