Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 746
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che non sia maturata alcuna prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto fosse regolare e che l'atto fosse adeguatamente motivato.

  • Accolto
    Invalidità della notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, ritenendo regolare la notifica dell'atto di accertamento tramite raccomandata postale ordinaria A/R, con consegna diretta al destinatario. Ha altresì richiamato la giurisprudenza della Cassazione sull'onere della prova a carico del destinatario in caso di contestazione del contenuto della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 746
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 746
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo