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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, AT
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1084/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230004265191 SUPERBOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6443/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento N. 02720230004265191000 emessa dall'Agenzia Entrate - Riscossione e notificata in data 8/12/2023 relativa alla Tassa auto anno 2019 per euro 295,15.
A sostegno del ricorso ha dedotto la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per l'inutile decorso del termine triennale di prescrizione e la mancata notifica di qualsiasi atto presupposto e/o prodromico.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DP1 Napoli che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La Corte di Primo Grado ha accolto il ricorso compensando le spese del grado.
Con il proposto appello l'Ufficio lamenta che con la sentenza impugnata si sia ritenuta invalida la notifica dell'atto prodromico.
Il contribuente, costituitosi con proprie controdeduzioni, evidenzia la nullità della notifica dell'atto prodromico, in quanto l'avviso di accertamento n. TER - 19000335 depositato dall'Agenzia delle Entrate non reca il numero della raccomandata di trasmissione e l'avviso di ricevimento depositato non reca il numero dell'avviso di accertamento. Pertanto, la relata di notifica depositata non sarebbe collegabile all'Atto di accertamento n. TER - 19000335 indicato a pagina 5 della cartella di pagamento impugnata, quale atto prodromico.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato e della decadenza dal potere impositivo per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Dall'esame degli atti, già prodotti in primo grado dalla parte appellante, emerge con chiarezza che la notifica dell'atto di accertamento n. TER - 19000316 è avvenuta a mezzo di raccomandata postale ordinaria A/R, c.
d. “bianca”, che segue la disciplina dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982 (Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni).
La consegna, dunque, è stata gestita tramite il servizio postale e senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, e risulta essersi perfezionata con consegna diretta al destinatario: infatti, sulla busta, nell'apposita riga, è presente la sottoscrizione del destinatario attestante l'avvenuta consegna nei confronti di quest'ultimo, con ulteriore certificazione data dal timbro dell'agente.
Ciò chiarito, nel caso in cui il destinatario contesti il contenuto della documentazione di notifica prodotta dall'ufficio, grava su quest'ultimo l'onere di provare, con ogni mezzo, di aver ricevuto, nella data e nel luogo specificati nell'avviso di ricevimento tramessi dall'agente postale, altri atti, a lui consegnati in veste di destinatario, differenti dagli avvisi di accertamento prodotti in giudizio dall'A.F.
La produzione in giudizio dell'atto notificato e dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna, concreta un indice presuntivo di pregnante rilevanza del fatto che l'oggetto della notifica è costituito, per l'appunto, dall'atto materialmente congiunto alla documentazione di notifica.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. ed in aderenza al principio della vicinanza della prova, in caso di contestazione dell'atto comunicato o notificato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva alcun atto, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava non già sul mittente bensì sul destinatario (cfr. Cass.
13/08/2020, n. 17029; Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 22/06/2018, n. 16528; Cass. 18/03/2016, n. 5397;
Cass. 22/05/2015, n. 10630; Cass. 22/10/2013, n. 23920).
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni risultando l'atto adeguatamente motivato e non essendo maturata alcuna prescrizione, l'originario ricorso va respinto con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado ed in Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NC ELIANA, AT
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1084/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11454/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02720230004265191 SUPERBOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6443/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento N. 02720230004265191000 emessa dall'Agenzia Entrate - Riscossione e notificata in data 8/12/2023 relativa alla Tassa auto anno 2019 per euro 295,15.
A sostegno del ricorso ha dedotto la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per l'inutile decorso del termine triennale di prescrizione e la mancata notifica di qualsiasi atto presupposto e/o prodromico.
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DP1 Napoli che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
La Corte di Primo Grado ha accolto il ricorso compensando le spese del grado.
Con il proposto appello l'Ufficio lamenta che con la sentenza impugnata si sia ritenuta invalida la notifica dell'atto prodromico.
Il contribuente, costituitosi con proprie controdeduzioni, evidenzia la nullità della notifica dell'atto prodromico, in quanto l'avviso di accertamento n. TER - 19000335 depositato dall'Agenzia delle Entrate non reca il numero della raccomandata di trasmissione e l'avviso di ricevimento depositato non reca il numero dell'avviso di accertamento. Pertanto, la relata di notifica depositata non sarebbe collegabile all'Atto di accertamento n. TER - 19000335 indicato a pagina 5 della cartella di pagamento impugnata, quale atto prodromico.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato non potendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata.
La questione sottoposta alla Commissione attiene alla verifica della regolarità delle notifiche degli atti prodromici all'atto impugnato e della decadenza dal potere impositivo per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Dall'esame degli atti, già prodotti in primo grado dalla parte appellante, emerge con chiarezza che la notifica dell'atto di accertamento n. TER - 19000316 è avvenuta a mezzo di raccomandata postale ordinaria A/R, c.
d. “bianca”, che segue la disciplina dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982 (Regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni).
La consegna, dunque, è stata gestita tramite il servizio postale e senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, e risulta essersi perfezionata con consegna diretta al destinatario: infatti, sulla busta, nell'apposita riga, è presente la sottoscrizione del destinatario attestante l'avvenuta consegna nei confronti di quest'ultimo, con ulteriore certificazione data dal timbro dell'agente.
Ciò chiarito, nel caso in cui il destinatario contesti il contenuto della documentazione di notifica prodotta dall'ufficio, grava su quest'ultimo l'onere di provare, con ogni mezzo, di aver ricevuto, nella data e nel luogo specificati nell'avviso di ricevimento tramessi dall'agente postale, altri atti, a lui consegnati in veste di destinatario, differenti dagli avvisi di accertamento prodotti in giudizio dall'A.F.
La produzione in giudizio dell'atto notificato e dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna, concreta un indice presuntivo di pregnante rilevanza del fatto che l'oggetto della notifica è costituito, per l'appunto, dall'atto materialmente congiunto alla documentazione di notifica.
Al riguardo, la S.C. ha affermato che, in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. ed in aderenza al principio della vicinanza della prova, in caso di contestazione dell'atto comunicato o notificato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva alcun atto, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava non già sul mittente bensì sul destinatario (cfr. Cass.
13/08/2020, n. 17029; Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 22/06/2018, n. 16528; Cass. 18/03/2016, n. 5397;
Cass. 22/05/2015, n. 10630; Cass. 22/10/2013, n. 23920).
Ne consegue che, restando assorbite tutte le restanti eccezioni risultando l'atto adeguatamente motivato e non essendo maturata alcuna prescrizione, l'originario ricorso va respinto con conseguente accoglimento dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Condanna la contribuente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 280,00 per il primo grado ed in Euro 340,00 per il secondo grado, oltre accessori.