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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL IO, CF: ( ), con studio in Roma, Via. 65 C.F._2 Parte_2
(PEC: ; Email_1
OPPONENTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. TROTTA FRANCESCO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA A. GRAMSCI N. 54 ( PEC: ) Email_2
OPPOSTO
C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria (C. F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (CF:
Pag. 1 a 5 ), elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Viale Giulio C.F._4
Cesare n. 2 (pec: ; Email_3
OPPOSTO
per essa Controparte_4 Controparte_5
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti
[...] P.IVA_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio CodiceFiscale_5
Monteverdi 20, presso lo studio del difensore (PEC:
; Email_4
OPPOSTO
(P. IVA ), quale mandataria di Controparte_6 P.IVA_5 Parte_3 non in proprio ma nella sua qualità di gestore e così in nome e per conto del Fondo di
Investimento Alternativo denominato “Ares 1” (cessionaria del credito di
[...]
, rappresentata, difesa e domiciliata con Controparte_7
l'Avv. Giuseppe Gallo (C. F. ) presso il suo studio in Roma, Piazza C.F._6 del Viminale 5 (PEC: ); Email_5
OPPOSTO
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, nella sua qualità di procuratore speciale della società (C. F. Controparte_9
; ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il suo indirizzo di posta P.IVA_7 elettronica certificata Email_6
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, nella sua qualità di procuratore speciale della società (C. F. Controparte_10
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Baldini (C.F. P.IVA_8
, ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il suo indirizzo C.F._7 di posta elettronica certificata Email_6
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
Pag. 2 a 5 Nonché contro
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, e CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_7
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e 618 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento di opposizione agli atti esecutivi, iscritto a ruolo in data 8.7.2022 ed introdotto ex art. 618, secondo comma, c.p.c., concerne il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., definito dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di inammissibilità del 6.5.2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. N. 503/2015.
In particolare, con la già menzionata ordinanza il G.E. ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza del 9.7.2021 di decadenza dall'aggiudicazione del bene pignorato, senza indicare il termine per l'introduzione della fase di merito.
Alla presente causa è stata riunita quella recante R.G. 4846/2022, introdotta dal medesimo attore, iscritta a ruolo in data 3.11.2022, a seguito di accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la medesima ordinanza di inammissibilità del 6.5.2022, con cui il
Collegio così statuiva: “Accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, sospende l'atto di decadenza dalla aggiudicazione di nella Parte_1 procedura n. 503/2015; assegna termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
spese compensate per entrambe le fasi”. Difatti, le due cause presentavano profili di connessione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Con entrambi gli atti di opposizione, l'attore lamentava l'erroneità della pronuncia di inammissibilità, fondata sull'assunto della omessa notifica del ricorso a uno dei creditori della Pag. 3 a 5 procedura – – entro il termine perentorio assegnato dal giudice Controparte_6 dell'esecuzione; secondo la prospettazione attorea, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto ex art. 102
c.p.c. Nel merito, invece, riproponeva i motivi di opposizione, non esaminati dal G.E. in virtù della pronuncia di rito, e riguardanti la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione, contenuta nell'ordinanza del 9.7.2021, oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Si costituivano il creditore procedente e i creditori intervenuti , Controparte_1
spiegando le proprie Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 difese.
Non si costituivano , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
; pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia. Controparte_7
Successivamente, interveniva ex art. 111 c.p.c. quale mandataria Controparte_8 dapprima di e successivamente di . CP_10 CP_9
Trattandosi di causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.7.2025.
Ebbene, coglie nel segno la difesa della convenuta fatta propria Controparte_17 dalla cessionaria del credito intervenuta la quale eccepisce la carenza Controparte_8 di interesse ad agire dell'attore.
Difatti, nelle more del presente procedimento, e segnatamente con l'accoglimento del reclamo, all'aggiudicatario odierno attore è stato concesso un nuovo termine per il versamento del prezzo;
ebbene, l'aggiudicatario è stato nuovamente dichiarato decaduto per omesso versamento con ordinanza non impugnata, sicché ad oggi lo stesso non ha alcun interesse ad ottenere una pronuncia, essendo precluso di ottenere nuovamente un termine per il versamento del prezzo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Considerato l'esito del giudizio, la cui introduzione era necessaria al tempo della sua introduzione, e considerato contestualmente che, a seguito della reiterata decadenza per omesso versamento del presso, le spese vengono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , e
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
; Controparte_7
- Dichiara la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- Compensa le spese.
Tivoli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294 / 2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL IO, CF: ( ), con studio in Roma, Via. 65 C.F._2 Parte_2
(PEC: ; Email_1
OPPONENTE
Contro
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. TROTTA FRANCESCO (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA A. GRAMSCI N. 54 ( PEC: ) Email_2
OPPOSTO
C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
e per essa, quale mandataria (C. F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo (CF:
Pag. 1 a 5 ), elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Viale Giulio C.F._4
Cesare n. 2 (pec: ; Email_3
OPPOSTO
per essa Controparte_4 Controparte_5
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti
[...] P.IVA_4
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio CodiceFiscale_5
Monteverdi 20, presso lo studio del difensore (PEC:
; Email_4
OPPOSTO
(P. IVA ), quale mandataria di Controparte_6 P.IVA_5 Parte_3 non in proprio ma nella sua qualità di gestore e così in nome e per conto del Fondo di
Investimento Alternativo denominato “Ares 1” (cessionaria del credito di
[...]
, rappresentata, difesa e domiciliata con Controparte_7
l'Avv. Giuseppe Gallo (C. F. ) presso il suo studio in Roma, Piazza C.F._6 del Viminale 5 (PEC: ); Email_5
OPPOSTO
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, nella sua qualità di procuratore speciale della società (C. F. Controparte_9
; ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il suo indirizzo di posta P.IVA_7 elettronica certificata Email_6
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 P.IVA_6 tempore, nella sua qualità di procuratore speciale della società (C. F. Controparte_10
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Baldini (C.F. P.IVA_8
, ed elettivamente domiciliata telematicamente presso il suo indirizzo C.F._7 di posta elettronica certificata Email_6
INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
Pag. 2 a 5 Nonché contro
, , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, e CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_7
;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c. e 618 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento di opposizione agli atti esecutivi, iscritto a ruolo in data 8.7.2022 ed introdotto ex art. 618, secondo comma, c.p.c., concerne il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., definito dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di inammissibilità del 6.5.2022, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. N. 503/2015.
In particolare, con la già menzionata ordinanza il G.E. ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza del 9.7.2021 di decadenza dall'aggiudicazione del bene pignorato, senza indicare il termine per l'introduzione della fase di merito.
Alla presente causa è stata riunita quella recante R.G. 4846/2022, introdotta dal medesimo attore, iscritta a ruolo in data 3.11.2022, a seguito di accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la medesima ordinanza di inammissibilità del 6.5.2022, con cui il
Collegio così statuiva: “Accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata, sospende l'atto di decadenza dalla aggiudicazione di nella Parte_1 procedura n. 503/2015; assegna termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
spese compensate per entrambe le fasi”. Difatti, le due cause presentavano profili di connessione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Con entrambi gli atti di opposizione, l'attore lamentava l'erroneità della pronuncia di inammissibilità, fondata sull'assunto della omessa notifica del ricorso a uno dei creditori della Pag. 3 a 5 procedura – – entro il termine perentorio assegnato dal giudice Controparte_6 dell'esecuzione; secondo la prospettazione attorea, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto ex art. 102
c.p.c. Nel merito, invece, riproponeva i motivi di opposizione, non esaminati dal G.E. in virtù della pronuncia di rito, e riguardanti la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione, contenuta nell'ordinanza del 9.7.2021, oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Si costituivano il creditore procedente e i creditori intervenuti , Controparte_1
spiegando le proprie Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6 difese.
Non si costituivano , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, e Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
; pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia. Controparte_7
Successivamente, interveniva ex art. 111 c.p.c. quale mandataria Controparte_8 dapprima di e successivamente di . CP_10 CP_9
Trattandosi di causa di natura documentale, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.7.2025.
Ebbene, coglie nel segno la difesa della convenuta fatta propria Controparte_17 dalla cessionaria del credito intervenuta la quale eccepisce la carenza Controparte_8 di interesse ad agire dell'attore.
Difatti, nelle more del presente procedimento, e segnatamente con l'accoglimento del reclamo, all'aggiudicatario odierno attore è stato concesso un nuovo termine per il versamento del prezzo;
ebbene, l'aggiudicatario è stato nuovamente dichiarato decaduto per omesso versamento con ordinanza non impugnata, sicché ad oggi lo stesso non ha alcun interesse ad ottenere una pronuncia, essendo precluso di ottenere nuovamente un termine per il versamento del prezzo.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Considerato l'esito del giudizio, la cui introduzione era necessaria al tempo della sua introduzione, e considerato contestualmente che, a seguito della reiterata decadenza per omesso versamento del presso, le spese vengono compensate.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di , Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , e
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 [...]
; Controparte_7
- Dichiara la domanda improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- Compensa le spese.
Tivoli, 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5