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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/11/2024, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6650 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6650 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Di Parte_1 C.F._1
Manno e del Dott. Maurizio Erardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Fondi (LT), Via Vallecorsa 6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ex art. 127 ter c.p.c.: “… ricorre all'On.le Tribunale adito, affinché, previa fissazione della udienza di comparizione dei coniugi in
Camera di Consiglio, esperito il tentativo di conciliazione, Voglia, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Fondi, LT, il giorno 9 settembre 2013, trascritto nei registri dello Stato Civile, dell'indicato comune, con atto n. 81, parte II, serie A, Uff.
1, anno 2013, alle condizioni di seguito specificate:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra e , contratto in Fondi, LT, il Parte_1 Controparte_1 giorno 9 settembre 2013, trascritto nei registri dello Stato Civile, dell'indicato comune, con atto n.
81, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2013; 2. nulla statuire a titolo di mantenimento in favore della
Pagina 1 sig.ra avendo la stessa mezzi economici adeguati;
3. ordinare all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del comune di Fondi, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza davanti al G.I., quest'ultimo, verificata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni.
La causa era già stata assunta in decisione ma, con ordinanza del 7 febbraio 2024, è stata rimessa sul ruolo per la mancanza agli atti di copia conforme all'originale della sentenza di separazione n.
2385 del 2020 munita di attestazione di passaggio in giudicato, assegnando a parte ricorrente termine per depositare la documentazione mancante e fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede, parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione di udienza precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 9 settembre
2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 81, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2013 e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, infine, copia conforme all'originale della sentenza di separazione n.
2385 del 2020 emessa dal Tribunale di Latina il 14 dicembre 2020 con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 21 dicembre 2021 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo anzi parte resistente rimasta contumace anche davanti al G.I.
Pagina 2 La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte resistente, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6650 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Fondi (LT), in data 9 settembre 2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi
(LT) al n. 81, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2013.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6650 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Di Parte_1 C.F._1
Manno e del Dott. Maurizio Erardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Fondi (LT), Via Vallecorsa 6, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ex art. 127 ter c.p.c.: “… ricorre all'On.le Tribunale adito, affinché, previa fissazione della udienza di comparizione dei coniugi in
Camera di Consiglio, esperito il tentativo di conciliazione, Voglia, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Fondi, LT, il giorno 9 settembre 2013, trascritto nei registri dello Stato Civile, dell'indicato comune, con atto n. 81, parte II, serie A, Uff.
1, anno 2013, alle condizioni di seguito specificate:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, tra e , contratto in Fondi, LT, il Parte_1 Controparte_1 giorno 9 settembre 2013, trascritto nei registri dello Stato Civile, dell'indicato comune, con atto n.
81, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2013; 2. nulla statuire a titolo di mantenimento in favore della
Pagina 1 sig.ra avendo la stessa mezzi economici adeguati;
3. ordinare all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del comune di Fondi, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza davanti al G.I., quest'ultimo, verificata la ritualità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni.
La causa era già stata assunta in decisione ma, con ordinanza del 7 febbraio 2024, è stata rimessa sul ruolo per la mancanza agli atti di copia conforme all'originale della sentenza di separazione n.
2385 del 2020 munita di attestazione di passaggio in giudicato, assegnando a parte ricorrente termine per depositare la documentazione mancante e fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tale sede, parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione di udienza precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con il solo termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
1. SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
La domanda volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Fondi (LT), in data 9 settembre
2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi (LT) al n. 81, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2013 e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, infine, copia conforme all'originale della sentenza di separazione n.
2385 del 2020 emessa dal Tribunale di Latina il 14 dicembre 2020 con attestazione di passaggio in giudicato.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 21 dicembre 2021 e non essendo stata eccepita riconciliazione, essendo anzi parte resistente rimasta contumace anche davanti al G.I.
Pagina 2 La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status e il disinteresse di parte resistente, che è rimasta contumace, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte resistente, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6650 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Fondi (LT), in data 9 settembre 2013, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Fondi
(LT) al n. 81, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2013.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT) di procedere all'annotazione della sentenza.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria, al passaggio in giudicato della sentenza, di comunicare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fondi (LT) copia autentica della presente sentenza per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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