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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 21.10.2025 N. 84/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, presso lo Studio dei quali in Milano, Via Macchi n. 42, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro (C.F. E P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Oggetto: Aggiornamento conto assicurativo. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
, per sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni:
“che Ill.mo Tribunale del Lavoro di Cremona, in funzione di Giudice Unico, Voglia, contrariis reiectis,
Nel merito:
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro Parte_2
[...] [...]
[...]
[...]
[...] pleto dei flussi UniEmens all'Istituto
[...]
in palese violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
CP_4
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
– C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in P.IVA_2
26100-Cremona (CR), via Bergamo nr. 19
- A provvedere immediatamente alla rettifica dei flussi relativi ai periodi CP_5 di febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, febbraio 2019, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e gennaio 2022, e alla loro corretta trasmissione all' territorialmente competente;
CP_1
- Al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza degli errori commessi, da liquidarsi anche in via equitativa;
In subordine
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, l'illegittimità e/o erroneità dei flussi inviati dal datore di lavoro CP_5 all' territorialmente competente relativamente ai periodi e alle buste paga di CP_1 febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, febbraio 2019, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e gennaio 2022;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
Controparte_6
- P. IVA , in persona del legale pro tempore rappresentante, con P.IVA_3 sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata , presso Email_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 con sede in Cremona (CR), piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata t Email_3
- alla rettifica della posizione previdenziale in capo alla ricorrente
In ogni caso:
- con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al 15 % per spese forfettarie ed oltre accessori di legge in favore del procuratore Avv. Nicola Gaudenzi che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del - poi divenuta, a partire Controparte_8 dal 1.01.2015, - dal 1 settembre Controparte_2
2 1998 al licenziamento del 31.3.2022, con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel I liv. CCNL di settore. Ha esposto, quindi, di avere rilevato alcune discrepanze sull'estratto conto contributivo e di avere, perciò, rivolto apposite segnalazioni al convenuto, ai fini della corretta ricostituzione e dell'immediata rettifica dei flussi Uniemens per i periodi di febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, da novembre 2012 a febbraio 2013, febbraio
2019, aprile e da giugno a ottobre 2020 e gennaio 2022.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice alla corretta e integrale trasmissione dei dati all' con conseguente rettifica, da parte CP_1 dell'Ente Previdenziale, della posizione assicurativa.
Costituendosi in giudizio, l' ha affermato che, a seguito di verifiche, erano CP_1 effettivamente emerse discrepanze relative a periodi non retribuiti, rappresentando, altresì, di avere nelle more provveduto alla correzione parziale della posizione della ricorrente e di non potere accreditare null'altro per il periodo antecedente al
31.12.2014, in quanto estraneo alla competenza della sede di Cremona.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei CP_ confronti dell'
Spese ed onorari di causa rifusi”.
Non si è costituita la , Controparte_2 dichiarata contumace.
A seguito di plurimi rinvii finalizzati alla soluzione in via amministrativa della controversia, con note depositate in data 14 ottobre 2025 l' ha prodotto un CP_1
“estratto contributivo della ricorrente relativo al periodo 01.2015-03.2022, dal quale si evince la totale copertura contributiva per tutti gli anni del periodo;
i contributi sono stati versati nella gestione dei lavoratori sport/spettacolo”. All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere e parte ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
3
1. La cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'odierna udienza, avendo l' provveduto all'integrale ricostruzione della CP_1 posizione previdenziale della lavoratrice in forza dei dati a suo tempo trasmessi dalla
, rimasta contumace. Controparte_2
*** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra la ricorrente e l' nei rapporti tra le suddette parti opera il criterio della soccombenza virtuale. CP_1
Ciò posto, l' ha dimostrato, da un lato, che l' Controparte_9 [...]
aveva correttamente adempiuto agli obblighi su di sé Controparte_2 gravanti e ha riconosciuto, dall'altro, la correttezza della domanda attorea – i.e. la sussistenza delle scoperture e la ricostruzione solo parziale della posizione previdenziale della lavoratrice – adottato i provvedimenti necessari alla integrale copertura della posizione assicurativa: così facendo, ha evitato la prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, necessaria all'accertamento del diritto della pregiudicato proprio dall'incompleta ricostituzione operata dall'Ente. Pt_1
Per tali ragioni, l' Controparte_1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] ricorrente le spese relative alla fase di studio e introduttiva;
di contro, per le fasi successive - limitate a rinvii finalizzati alla verifica del definitivo adempimento - il contegno processuale immediatamente collaborativo dell'Ente, che ha consentito la corretta ricostituzione della posizione previdenziale della lavoratrice anche ad anni di distanza, giustifica la compensazione della restante quota.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Nulla sulle spese nei rapporti con Parte_2
rimasta contumace.
[...]
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
4 dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e Parte_1
l' ; Controparte_1 compensate le spese relative alla fase di trattazione e decisione, condanna l' a rifondere alla Controparte_1 ricorrente la restante quota, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaudenzi.
Nulla sulle spese nei rapporti con Parte_2
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Gaudenzi e l'Avv. Guerrisi, presso lo Studio dei quali in Milano, Via Macchi n. 42, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. Savona, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_1
Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE – nonché contro (C.F. E P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
- CONVENUTA CONTUMACE –
Oggetto: Aggiornamento conto assicurativo. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro –
, per sentire Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni:
“che Ill.mo Tribunale del Lavoro di Cremona, in funzione di Giudice Unico, Voglia, contrariis reiectis,
Nel merito:
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, la responsabilità esclusiva del datore di lavoro Parte_2
[...] [...]
[...]
[...]
[...] pleto dei flussi UniEmens all'Istituto
[...]
in palese violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
CP_4
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
– C.F. e P. IVA Controparte_2
, in persona del legale pro tempore rappresentante, con sede legale in P.IVA_2
26100-Cremona (CR), via Bergamo nr. 19
- A provvedere immediatamente alla rettifica dei flussi relativi ai periodi CP_5 di febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, febbraio 2019, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e gennaio 2022, e alla loro corretta trasmissione all' territorialmente competente;
CP_1
- Al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente in conseguenza degli errori commessi, da liquidarsi anche in via equitativa;
In subordine
- accertare e dichiarare, anche a mezzo di CTU contrabile/contributiva e comunque per tutti quanti i motivi esposti e riportati in punto di fatto e diritto del presente atto, l'illegittimità e/o erroneità dei flussi inviati dal datore di lavoro CP_5 all' territorialmente competente relativamente ai periodi e alle buste paga di CP_1 febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, novembre e dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, febbraio 2019, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e gennaio 2022;
E PER L'EFFETTO CONDANNARE
Controparte_6
- P. IVA , in persona del legale pro tempore rappresentante, con P.IVA_3 sede legale in 00144 Roma, via Ciro il Grande n. 21, indirizzo di posta elettronica certificata , presso Email_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 con sede in Cremona (CR), piazza Cadorna n. 17, indirizzo di posta elettronica certificata t Email_3
- alla rettifica della posizione previdenziale in capo alla ricorrente
In ogni caso:
- con condanna al pagamento delle spese di lite, oltre al 15 % per spese forfettarie ed oltre accessori di legge in favore del procuratore Avv. Nicola Gaudenzi che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha premesso di avere lavorato alle dipendenze del - poi divenuta, a partire Controparte_8 dal 1.01.2015, - dal 1 settembre Controparte_2
2 1998 al licenziamento del 31.3.2022, con mansioni di impiegata amministrativa inquadrata nel I liv. CCNL di settore. Ha esposto, quindi, di avere rilevato alcune discrepanze sull'estratto conto contributivo e di avere, perciò, rivolto apposite segnalazioni al convenuto, ai fini della corretta ricostituzione e dell'immediata rettifica dei flussi Uniemens per i periodi di febbraio 2006, gennaio 2008, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, gennaio, febbraio, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre 2011, da novembre 2012 a febbraio 2013, febbraio
2019, aprile e da giugno a ottobre 2020 e gennaio 2022.
Con il presente giudizio, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ex datrice alla corretta e integrale trasmissione dei dati all' con conseguente rettifica, da parte CP_1 dell'Ente Previdenziale, della posizione assicurativa.
Costituendosi in giudizio, l' ha affermato che, a seguito di verifiche, erano CP_1 effettivamente emerse discrepanze relative a periodi non retribuiti, rappresentando, altresì, di avere nelle more provveduto alla correzione parziale della posizione della ricorrente e di non potere accreditare null'altro per il periodo antecedente al
31.12.2014, in quanto estraneo alla competenza della sede di Cremona.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito respingere le domande tutte formulate dalla ricorrente nei CP_ confronti dell'
Spese ed onorari di causa rifusi”.
Non si è costituita la , Controparte_2 dichiarata contumace.
A seguito di plurimi rinvii finalizzati alla soluzione in via amministrativa della controversia, con note depositate in data 14 ottobre 2025 l' ha prodotto un CP_1
“estratto contributivo della ricorrente relativo al periodo 01.2015-03.2022, dal quale si evince la totale copertura contributiva per tutti gli anni del periodo;
i contributi sono stati versati nella gestione dei lavoratori sport/spettacolo”. All'udienza odierna, pertanto, le parti hanno chiesto concordemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere e parte ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, esaurita la discussione, si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
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1. La cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_1
Ripercorsa la vicenda processuale nei termini di cui sopra, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti all'odierna udienza, avendo l' provveduto all'integrale ricostruzione della CP_1 posizione previdenziale della lavoratrice in forza dei dati a suo tempo trasmessi dalla
, rimasta contumace. Controparte_2
*** * ***
2. Le spese di lite.
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in difetto di accordo tra la ricorrente e l' nei rapporti tra le suddette parti opera il criterio della soccombenza virtuale. CP_1
Ciò posto, l' ha dimostrato, da un lato, che l' Controparte_9 [...]
aveva correttamente adempiuto agli obblighi su di sé Controparte_2 gravanti e ha riconosciuto, dall'altro, la correttezza della domanda attorea – i.e. la sussistenza delle scoperture e la ricostruzione solo parziale della posizione previdenziale della lavoratrice – adottato i provvedimenti necessari alla integrale copertura della posizione assicurativa: così facendo, ha evitato la prosecuzione del giudizio, ma non anche la sua instaurazione, necessaria all'accertamento del diritto della pregiudicato proprio dall'incompleta ricostituzione operata dall'Ente. Pt_1
Per tali ragioni, l' Controparte_1
, in forza del principio di causalità, deve essere condannato a rifondere alla
[...] ricorrente le spese relative alla fase di studio e introduttiva;
di contro, per le fasi successive - limitate a rinvii finalizzati alla verifica del definitivo adempimento - il contegno processuale immediatamente collaborativo dell'Ente, che ha consentito la corretta ricostituzione della posizione previdenziale della lavoratrice anche ad anni di distanza, giustifica la compensazione della restante quota.
Le spese, liquidate direttamente in dispositivo in ragione del valore e della complessità della controversia, vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Nulla sulle spese nei rapporti con Parte_2
rimasta contumace.
[...]
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
4 dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e Parte_1
l' ; Controparte_1 compensate le spese relative alla fase di trattazione e decisione, condanna l' a rifondere alla Controparte_1 ricorrente la restante quota, che liquida in € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaudenzi.
Nulla sulle spese nei rapporti con Parte_2
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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