Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1095 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in CUPA SAN PASQUALE, 63 83036 MIRABELLA ECLANO presso lo studio dell'Avv.ANNA ESPOSITO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
Resistente CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere stata Controparte_1 assunta in data 26.04.2023 da con Parte_2 contratto a tempo indeterminato per svolgere presso la sua abitazione, lavoro domestico a tempo parziale e orizzontale;
che veniva assunta per 15 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, ma in realtà svolgeva 6 ore al giorno di lavoro su sei giorni settimanali per una retribuzione pari ad €500,00 mensili circa, i primi 4 mesi, e ad
€690,00 per le mensilità di settembre e ottobre 2023; che provvedeva a tutte le cure necessarie al sig. e, a volte, su indicazioni CP_1 della figlia, veniva mandata a svolgere qualche commissione, sempre nell'interesse dei resistenti;
che il 31 ottobre 2023, Controparte_1
1
che impugnava il licenziamento e che, in ogni caso, aveva diritto al tfr;
che non aveva goduto delle ferie, nè ricevuto l'indennità di mancato preavviso e non le era stato liquidato il tfr. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare che il licenziamento senza preavviso e non comunicato per iscritto è illegittimo;
II. per l'effetto, condannare il datore lavoro al pagamento della indennità di mancato preavviso che si quantifica in Euro 373,92; III. per l'effetto condannare il datore di lavoro, al pagamento di Euro 4.414,12 a titolo di conguaglio fra la retribuzione corrisposta e quella dovuta per le ore effettive di lavoro dal giorno 26.04.2023 al giorno 31.10.2023; IV. per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di una somma pari ad Euro 100,00 a titolo di ferie non godute;
V. per l'effetto, condannare la resistente al pagamento di una somma pari ad Euro 583,00 quale TFR maturato;
VI. il tutto oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo. VII. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Regolarmente convenuta in giudizio con notifica a mezzo posta pervenuta a mani proprie in data 13.01.2025, Controparte_1 non si costituiva, pertanto, deve dichiarsenela contumacia.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come rappresentato in ricorso e come emerge dalla comuncazione inizio rapporto di lavoro e buste paga in atti, il rapporto di lavoro subordinato veniva instaurato da
[...]
Parte_2
Parte ricorrente non rappresenta i motivi dell'azione proposta nei confronti di se in qualità di datore di lavoro o di Controparte_1 erede. Nessuna argomentaizone si rinviene in ricorso sul punto, solo nell'intestazione del ricorso qualifica la come CP_1 contraddittore, in qualità di erede, senza nulla allegare onde dimostrare la suddetta qualità.
In ogni caso e anche prescindendo da tale rilievo, la domanda appare infondata.
Deve chiarirsi, in punto di diritto, che, in materia di lavoro domestico, è valido ed efficace il licenziamento orale, stante il disposto di cui
2 all'art. 4 della legge n. 108 del 1990, di deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966.
In tal caso, tuttavia, compete al lavoratore l'indennità di mancato preavviso.
In altre parole trova applicazione la disciplina del licenziamento "ad nutum", con l'unica limitazione rappresentata dall'obbligo del preavviso.
Ciò nondimeno, nella specie parte ricorrente nulla ha dedotto o documentato quanto alla data di risoluzione del rapporto né quanto all'epoca della comunicazione del licenziamento (anche se avvenuta oralmente) onde consentire la verifica del rispetto del termine di preravviso.
Quanto al tfr dalle buste paga prodotte, risulta la corresponsione mensile del tfr. Ne consegue, mancando qualsivoglia contestazione in ordine alle buste paga che è la stessa lavoratrice a produrre, che, sul punto, la domanda appare infondata.
Analogamente, quanto alle ulteriori domande, la ricorrente non ha offerto prova né in ordine al maggior orario di lavoro né al mancato godimento delle ferie. Difatti non ha articolato prova testi e, quanto alle ferie, dalla busta paga settembre 2023 risultano integralmente godute, mentre la busta paga ottobre 2023 non è leggibile nella aprte relativa alle ferie.
Difatti, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791) il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Da tutto quanto premesso, la domanda dev'essere rigettato. Nulla per le spese, stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
3 confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Nulla per le spese.
Benevento 04/02/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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