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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. Rg. 100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Terza sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Anna Rita Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione all'esecuzione Rg n. 100/2024 avente ad oggetto:
“opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.”; promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Urso giusta procura Parte_1 in calce all'atto introduttivo, attore/opponente- contro quale mandataria della rappr.ta e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/opposta-
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 03.12.204, da intendersi qui richiamato e trascritto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. - contraeva con mutuo ipotecario con atto per Parte_1 Controparte_3
notar di Matino del 15.05.2000, iscritto al n.
3.950 repertorio Persona_1 generale e al n. 1159 raccolta. Stante l'inadempimento del mutuatario, Controparte_3
promuoveva esecuzione immobiliare recante n. rge 375/2022. In data 20.06.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico BArio, Controparte_2
acquistava pro soluto un portafoglio crediti da Detta cessione
[...] Controparte_3
veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU, Parte Seconda,
n. 79 del 06.07.2023. Per effetto della cessione, è Controparte_2
succeduta, a titolo particolare, nei crediti già in titolarità di , subentrando in CP_3
ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale. Con atto a ministero del
Notaio, dott.ssa , in data 25.05.2021, rep. n. 3633 e Raccolta n. 1224, Persona_2
conferiva a procura speciale per lo svolgimento Controparte_2 Controparte_1 dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
è titolare. Nella sua qualità di mandataria in Controparte_2 Controparte_1 data 02.08.2023 depositava atto di intervento ai sensi dell'art.111 cpc nella suddetta procedura esecutiva immobiliare. In data 29 novembre 2022 Parte_1
depositava ricorso in opposizione ex art 615 cpc, con richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Con provvedimento del 29.09.2023 il G.E. rigettava la suddetta istanza di sospensione e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
introduceva pertanto il presente giudizio di merito, deducendo: Parte_1
- carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
- nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 108/96 e applicazione di tassi usurari);
- nullità della clausola sugli interessi ex art 117 TUB comma 6 (mancata indicazione del TAE);
- indeterminatezza del piano di ammortamento;
- anatocismo ex art 1283 cc;
- omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento.
costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, depositando documentazione attestante la propria legittimazione ad agire e l'esistenza del credito.
All'udienza del 7 maggio 2024 le parti insistevano per l'ammissione dei propri mezzi istruttori, così come formulati nelle proprie memorie ex art. 171- ter cpc. Il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita, rigettava le richieste istruttorie e fissava l'udienza del 03.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc. A tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. - L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale/carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
Questo Tribunale ritiene infatti di dover confermare l'orientamento già espresso dal Collegio in sede di sospensiva, atteso che risulta documentata la cessione del credito originario a Sul punto va ricordato il consolidato Controparte_2
orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito, da un lato, che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass., Sez. III, Ord., 13.06.2019, n. 15884) e, dall'altro, che “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta.” (Cass., Sez. VI - 1, Ord., 05.11.2020, n. 24798)
Orbene, ha fornito la prova della pubblicazione in Gazzetta Controparte_1
Ufficiale in data 06.07.2023 n. 79, Parte Seconda, della cessione (intervenuta in data
22.06.202), ove sono chiaramente indicati i tratti distintivi per poter individuare i crediti che ne hanno costituito oggetto (anche attraverso la lista dei crediti indicati ai sensi dell'art.
7.1. della legge sulla cartolarizzazione).
Tanto evidenziato, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'odierna convenuta.
3. – Infondata è altresì la doglianza relativa alla dedotta nullità di alcune clausole contrattuali, in quanto non specificatamente sottoscritte, posto che trattasi di clausole contenute in atto pubblico di mutuo fondiario.
L'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché predisposte unilateralmente, non necessitano di specifica approvazione da parte dell'altro contraente. Infatti, secondo la Cassazione, quando queste clausole sono inserite in un atto stipulato con la forma dell'atto pubblico davanti ad un Notaio, le stesse non possono considerarsi come “predisposte” unilateralmente dall'altro contraente e, pertanto, è esclusa la necessità di una loro specifica approvazione per iscritto. Si conferma pertanto anche sul punto quanto già espresso dal G.E. in sede di rigetto della sospensiva dell'esecuzione. 4. - Priva di pregio, in quanto generica, appare, poi, l'eccezione proposta ex art
106 TUB.
L'articolo 106 del Testo Unico BArio disciplina l'iscrizione all'albo dei soggetti che esercitano professionalmente l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'iscrizione all'albo ha la funzione di assicurare che tali soggetti operino nel rispetto delle normative e sotto la vigilanza delle autorità preposte, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario. In linea generale, la mancata iscrizione può determinare sanzioni amministrative e, in certi casi, rilevare sul piano penale, ma la Corte di Cassazione ha condivisibilmente delimitato gli effetti della mancata iscrizione all'albo 106 TUB, precisando in particolare che l'omessa iscrizione non comporta l'invalidità degli atti di riscossione del credito, atteso che: "Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica". La Cassazione sottolinea in sostanza come tale normativa abbia una valenza più amministrativa, che civilistica, per cui la mancanza di iscrizione nell'albo 106 TUB può rilevare sul piano dei rapporti con l'autorità di vigilanza o in presenza di illeciti amministrativi o penali, ma non influenza direttamente la validità degli atti di riscossione.
La Corte d'Appello di Venezia con la recente sentenza n. 1579 del 9 settembre 2024 ha recepito le considerazioni della Cassazione, ribadendo che la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non preclude la riscossione del credito. Tuttavia, la Corte introduce una rilevante precisazione, affermando che: "Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito."
Da tanto discende che il cessionario che, pur potendo riscuotere il credito, non rispetta l'obbligo di iscrizione all'albo 106 TUB perde la facoltà di avvalersi di alcune agevolazioni previste dalla legge n. 130 del 1999, mirate a favorire le operazioni di cartolarizzazione. In altre parole, il cessionario sarà soggetto alle ordinarie norme civilistiche, senza poter beneficiare delle deroghe consentite dalla L. n.130 del 1999.
In conclusione, l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB ha una rilevanza significativa, ma limitata sostanzialmente agli aspetti di regolamentazione amministrativa e ai rapporti con l'autorità di vigilanza. Ciò vale anche per le doglianze relative alla dedotta omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento, omissione che può comportare responsabilità del funzionario verso la BA (o limiti processuali in tema di sovraindebitamento), ma non determina alcuna nullità/illegittimità del finanziamento.
In ogni caso, nella fattispecie in esame ha ricevuto l'incarico di Controparte_1
“special servicer” dell'operazione di cartolarizzazione relativa al conto corrente per cui
è causa, questa ha quindi poi incaricato la di svolgere, in relazione Controparte_4
ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, nonché è stata indicata come responsabile della verifica della conformità delle operazioni di legge, dimostrando come non vi sia alcun dubbio riguardo all'iscrizione all'albo ex art. 106 cpc.
5. - Non possono inoltre trovare accoglimento né la doglianza relativa alla dedotta illegittimità dell'esecuzione immobiliare per inesigibilità degli interessi di preammortamento, né le contestazioni relative alla usurarietà del mutuo fondiario, fondate su un controllo contabile rimesso a consulente di parte: dal contratto di mutuo emerge che il rimborso della somma mutuata doveva avvenire con il sistema dell'ammortamento rateale, per cui la parte mutuataria si obbligava a rimborsare il capitale ricevuto a mutuo ed a pagare i relativi interessi convenuti al tasso annuo nominale variabile del 4,20% (pari a 1,50 punti in più del tasso di cui all'art.3 del contratto di mutuo) mediante il versamento, durante il periodo di anni 25, di n.300 rate mensili variabili posticipate di €. 431,15 cadauna, comprensive di capitale ed interessi, con scadenza della prima rata al 15.6.2006 e delle altre al 15 di ogni mese sino alla totale estinzione del debito, come da piano di ammortamento allegato al contratto.
Il tasso di mora veniva indicato in contratto in misura pari a tre punti in più del tasso corrispettivo stabilito nel contratto di mutuo, fermo restando il tasso minimo di mora del 6%. L'I.S.C. (Indice sintetico di costo)/TAEG indicato nel contratto era pari al
4,42%: percentuale che indica il costo totale effettivo del mutuo, comprensivo di: spese per interessi, spese necessarie per accendere il mutuo, spese amministrative e rimborso del capitale versato. La verifica dell'usurarietà delle condizioni economiche del finanziamento va eseguita all'atto della stipula del relativo contratto. Ebbene, il tasso nominale annuo (TAN) del 4,20% indicato nel contratto rientrava nel tasso soglia relativo a “mutui ipotecari a tasso variabile” del 6,240% relativo al 2° trimestre 2006, così come pure il Taeg/Isc è pari al 4,42%. Anche il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo risulta contenuto nel tasso soglia usura determinato con l'aumento di 2,1%, come da Istruzioni della BA d'Italia. Nessuna violazione dei tassi soglia si è dunque verificata durante la fase di esecuzione del rapporto.
La prospettazione attorea di usurarietà del mutuo si basa poi su presupposti errati.
Quanto al tasso di mora indicato in contratto in misura pari a tre punti in più del tasso corrispettivo (che, ai fini della verifica di ipotetica usura, va raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla BA di Italia) è noto come tale tasso non possa essere cumulato, né computato nella determinazione della soglia di usura. È bene altresì considerare che la presunta usurarietà del tasso di mora non ha alcuna conseguenza sul tasso corrispettivo del mutuo, non comportando affatto la gratuità del rapporto (pretesa da controparte). Nella determinazione degli interessi usurari non possono essere computati gli interessi di mora, che vengono applicati nella sola fase patologica del rapporto (nel caso di inadempimento) e la cui funzione
(risarcitoria) è completamente diversa da quella che appartiene agli interessi corrispettivi. Mentre gli interessi corrispettivi maturano con il passare del tempo, la mora è ricollegabile solo all'evento, puramente eventuale, dell'inadempimento, per cui le norme regolamentari emesse dalla BA di Italia prevedono sia esclusa dal calcolo del TEGM. A sostegno di tale impostazione può essere portato il testo stesso dell'art. 644, comma 1, c.p., che, nel riferirsi indiscutibilmente a colui che “si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione in danaro ... interessi”, lascia chiaramente intendere che nessun ruolo potrebbe svolgere l'interesse moratorio, attesa la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura.
Considerata, pertanto, la disomogeneità che esiste tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, i quali ultimi hanno una funzione tipicamente risarcitoria, ed escluso, di conseguenza, che la soglia ex L.108/96 possa applicarsi anche a questi ultimi, in situazioni di sproporzione degli interessi di mora (sproporzione che non ricorre, comunque, nel nostro caso), non è possibile far ricorso al rimedio sanzionatorio previsto, nelle ipotesi di usura, dall'art. 1815 c.c.. E quand'anche dovesse prevalere un'opinione contraria, la conseguenza di legge della non debenza di interessi andrebbe, comunque, limitata agli interessi di mora e non potrebbe, di certo, estendersi anche agli interessi corrispettivi. La questione è, peraltro, da intendersi definitivamente superata a seguito del pronunciamento della Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.19597/2020, con la quale è stato affermato che, ai fini della verifica dell'usura del tasso di mora, per quanto concerne il tasso soglia si debba tenere conto della maggiorazione (dei 2,1 punti percentuali) e che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, l'art.1815, 2° comma,
c.c., vada applicato secondo una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro, di modo che solo gli interessi moratori usurari non risulteranno dovuti, restando dovuti, al contrario, gli interessi corrispettivi (e gli altri oneri) se lecitamente pattuiti. E sempre la Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha sancito che, in caso di superamento dei soli interessi di mora, resta ferma l'applicazione dell'art.1224, comma
1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Gli interessi di mora di cui al contratto di mutuo oggetto di causa sono stati determinati dalla e, conseguentemente, previsti in contratto in CP_3 conformità delle norme regolamentari emesse dalla BA d'Italia e non vi è alcun problema di nullità degli stessi per asserita violazione delle norme antiusura. In ogni caso sarebbero dunque dovuti interessi nella misura del tasso corrispettivo stabilito.
Analogo discorso può essere fatto per la commissione di estinzione anticipata e per gli oneri cosiddetti eventuali. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi. Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente.
6. - Con riferimento, invece, all'eccepita illegittimità dell'esecuzione immobiliare a causa dell'inesigibilità degli interessi di mora in assenza di pattuizione, deve evidenziarsi come non colga nel segno l'affermazione secondo cui il mutuo non conterrebbe la pattuizione relativa agli interessi moratori, come chiaramente evincibile dall'art. 5 del medesimo contratto di mutuo. Qualora, invece, l'opponente faccia derivare l'asserita assenza di pattuizione dalla determinazione per relationem del tasso di tali interessi, deve considerarsi quanto stabilito in proposito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come “in tema di contratti di mutuo, affinchè una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato;
tale condizione, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. n. 12276/10).Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem.
In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n.
2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione.”
(Cass., Sez. III, Sent., 27.11.2014, n. 25205)
Circa poi l'eccezione di nullità della clausola interessi ex art. 117 TUB per mancata indicazione del TAE/TAEG, va detto come anche questa eccezione non può trovare accoglimento: - da un lato, poiché la mancata indicazione di tali indici non comporta in alcun caso la nullità delle clausole contrattuali o l'applicazione di un tasso sostituivo
(CdA Bari sent. n.1477 del 18/8/2021) e, dall'altro, poiché tali indici costituiscono solo uno strumento informativo del contratto di mutuo volti a consentire al cliente di essere pienamente informato dell'effettivo costo dell'operazione di finanziamento.
7. - Rigettata, per tali motivi, l'opposizione proposta da , quest'ultimo Parte_1
va chiamato a rifondere a , e per essa nella sua qualità Controparte_5
di mandataria le spese e competenze del presente giudizio, da Controparte_1
liquidarsi sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e in prossimità dei minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale e per tutte le fasi.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, rigetta l'opposizione formulata da Parte_2
condanna a rifondere alla convenuta , Parte_1 Controparte_5
e per essa nella sua qualità di mandataria le spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio, liquidate in complessivi €.6.238,00 per compenso professionale, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta.
Lecce, 17 gennaio 2025 Il giudice dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Terza sezione civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Anna Rita Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione all'esecuzione Rg n. 100/2024 avente ad oggetto:
“opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.”; promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Urso giusta procura Parte_1 in calce all'atto introduttivo, attore/opponente- contro quale mandataria della rappr.ta e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta/opposta-
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 03.12.204, da intendersi qui richiamato e trascritto.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. - contraeva con mutuo ipotecario con atto per Parte_1 Controparte_3
notar di Matino del 15.05.2000, iscritto al n.
3.950 repertorio Persona_1 generale e al n. 1159 raccolta. Stante l'inadempimento del mutuatario, Controparte_3
promuoveva esecuzione immobiliare recante n. rge 375/2022. In data 20.06.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico BArio, Controparte_2
acquistava pro soluto un portafoglio crediti da Detta cessione
[...] Controparte_3
veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GU, Parte Seconda,
n. 79 del 06.07.2023. Per effetto della cessione, è Controparte_2
succeduta, a titolo particolare, nei crediti già in titolarità di , subentrando in CP_3
ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale. Con atto a ministero del
Notaio, dott.ssa , in data 25.05.2021, rep. n. 3633 e Raccolta n. 1224, Persona_2
conferiva a procura speciale per lo svolgimento Controparte_2 Controparte_1 dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
è titolare. Nella sua qualità di mandataria in Controparte_2 Controparte_1 data 02.08.2023 depositava atto di intervento ai sensi dell'art.111 cpc nella suddetta procedura esecutiva immobiliare. In data 29 novembre 2022 Parte_1
depositava ricorso in opposizione ex art 615 cpc, con richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Con provvedimento del 29.09.2023 il G.E. rigettava la suddetta istanza di sospensione e fissava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
introduceva pertanto il presente giudizio di merito, deducendo: Parte_1
- carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
- nullità del contratto di mutuo per violazione della legge 108/96 e applicazione di tassi usurari);
- nullità della clausola sugli interessi ex art 117 TUB comma 6 (mancata indicazione del TAE);
- indeterminatezza del piano di ammortamento;
- anatocismo ex art 1283 cc;
- omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento.
costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto Controparte_1 dall'opponente, depositando documentazione attestante la propria legittimazione ad agire e l'esistenza del credito.
All'udienza del 7 maggio 2024 le parti insistevano per l'ammissione dei propri mezzi istruttori, così come formulati nelle proprie memorie ex art. 171- ter cpc. Il Giudice, ritenendo la causa documentalmente istruita, rigettava le richieste istruttorie e fissava l'udienza del 03.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc. A tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. - L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale/carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_2
Questo Tribunale ritiene infatti di dover confermare l'orientamento già espresso dal Collegio in sede di sospensiva, atteso che risulta documentata la cessione del credito originario a Sul punto va ricordato il consolidato Controparte_2
orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito, da un lato, che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(Cass., Sez. III, Ord., 13.06.2019, n. 15884) e, dall'altro, che “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente
o implicitamente riconosciuta.” (Cass., Sez. VI - 1, Ord., 05.11.2020, n. 24798)
Orbene, ha fornito la prova della pubblicazione in Gazzetta Controparte_1
Ufficiale in data 06.07.2023 n. 79, Parte Seconda, della cessione (intervenuta in data
22.06.202), ove sono chiaramente indicati i tratti distintivi per poter individuare i crediti che ne hanno costituito oggetto (anche attraverso la lista dei crediti indicati ai sensi dell'art.
7.1. della legge sulla cartolarizzazione).
Tanto evidenziato, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'odierna convenuta.
3. – Infondata è altresì la doglianza relativa alla dedotta nullità di alcune clausole contrattuali, in quanto non specificatamente sottoscritte, posto che trattasi di clausole contenute in atto pubblico di mutuo fondiario.
L'orientamento della giurisprudenza è costante nel ritenere che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché predisposte unilateralmente, non necessitano di specifica approvazione da parte dell'altro contraente. Infatti, secondo la Cassazione, quando queste clausole sono inserite in un atto stipulato con la forma dell'atto pubblico davanti ad un Notaio, le stesse non possono considerarsi come “predisposte” unilateralmente dall'altro contraente e, pertanto, è esclusa la necessità di una loro specifica approvazione per iscritto. Si conferma pertanto anche sul punto quanto già espresso dal G.E. in sede di rigetto della sospensiva dell'esecuzione. 4. - Priva di pregio, in quanto generica, appare, poi, l'eccezione proposta ex art
106 TUB.
L'articolo 106 del Testo Unico BArio disciplina l'iscrizione all'albo dei soggetti che esercitano professionalmente l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'iscrizione all'albo ha la funzione di assicurare che tali soggetti operino nel rispetto delle normative e sotto la vigilanza delle autorità preposte, al fine di garantire la trasparenza e la sicurezza del sistema finanziario. In linea generale, la mancata iscrizione può determinare sanzioni amministrative e, in certi casi, rilevare sul piano penale, ma la Corte di Cassazione ha condivisibilmente delimitato gli effetti della mancata iscrizione all'albo 106 TUB, precisando in particolare che l'omessa iscrizione non comporta l'invalidità degli atti di riscossione del credito, atteso che: "Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati a un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica". La Cassazione sottolinea in sostanza come tale normativa abbia una valenza più amministrativa, che civilistica, per cui la mancanza di iscrizione nell'albo 106 TUB può rilevare sul piano dei rapporti con l'autorità di vigilanza o in presenza di illeciti amministrativi o penali, ma non influenza direttamente la validità degli atti di riscossione.
La Corte d'Appello di Venezia con la recente sentenza n. 1579 del 9 settembre 2024 ha recepito le considerazioni della Cassazione, ribadendo che la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB non preclude la riscossione del credito. Tuttavia, la Corte introduce una rilevante precisazione, affermando che: "Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa pertanto la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n. 130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito."
Da tanto discende che il cessionario che, pur potendo riscuotere il credito, non rispetta l'obbligo di iscrizione all'albo 106 TUB perde la facoltà di avvalersi di alcune agevolazioni previste dalla legge n. 130 del 1999, mirate a favorire le operazioni di cartolarizzazione. In altre parole, il cessionario sarà soggetto alle ordinarie norme civilistiche, senza poter beneficiare delle deroghe consentite dalla L. n.130 del 1999.
In conclusione, l'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB ha una rilevanza significativa, ma limitata sostanzialmente agli aspetti di regolamentazione amministrativa e ai rapporti con l'autorità di vigilanza. Ciò vale anche per le doglianze relative alla dedotta omessa valutazione della solvibilità dell'affidato in sede di concessione del finanziamento, omissione che può comportare responsabilità del funzionario verso la BA (o limiti processuali in tema di sovraindebitamento), ma non determina alcuna nullità/illegittimità del finanziamento.
In ogni caso, nella fattispecie in esame ha ricevuto l'incarico di Controparte_1
“special servicer” dell'operazione di cartolarizzazione relativa al conto corrente per cui
è causa, questa ha quindi poi incaricato la di svolgere, in relazione Controparte_4
ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, nonché è stata indicata come responsabile della verifica della conformità delle operazioni di legge, dimostrando come non vi sia alcun dubbio riguardo all'iscrizione all'albo ex art. 106 cpc.
5. - Non possono inoltre trovare accoglimento né la doglianza relativa alla dedotta illegittimità dell'esecuzione immobiliare per inesigibilità degli interessi di preammortamento, né le contestazioni relative alla usurarietà del mutuo fondiario, fondate su un controllo contabile rimesso a consulente di parte: dal contratto di mutuo emerge che il rimborso della somma mutuata doveva avvenire con il sistema dell'ammortamento rateale, per cui la parte mutuataria si obbligava a rimborsare il capitale ricevuto a mutuo ed a pagare i relativi interessi convenuti al tasso annuo nominale variabile del 4,20% (pari a 1,50 punti in più del tasso di cui all'art.3 del contratto di mutuo) mediante il versamento, durante il periodo di anni 25, di n.300 rate mensili variabili posticipate di €. 431,15 cadauna, comprensive di capitale ed interessi, con scadenza della prima rata al 15.6.2006 e delle altre al 15 di ogni mese sino alla totale estinzione del debito, come da piano di ammortamento allegato al contratto.
Il tasso di mora veniva indicato in contratto in misura pari a tre punti in più del tasso corrispettivo stabilito nel contratto di mutuo, fermo restando il tasso minimo di mora del 6%. L'I.S.C. (Indice sintetico di costo)/TAEG indicato nel contratto era pari al
4,42%: percentuale che indica il costo totale effettivo del mutuo, comprensivo di: spese per interessi, spese necessarie per accendere il mutuo, spese amministrative e rimborso del capitale versato. La verifica dell'usurarietà delle condizioni economiche del finanziamento va eseguita all'atto della stipula del relativo contratto. Ebbene, il tasso nominale annuo (TAN) del 4,20% indicato nel contratto rientrava nel tasso soglia relativo a “mutui ipotecari a tasso variabile” del 6,240% relativo al 2° trimestre 2006, così come pure il Taeg/Isc è pari al 4,42%. Anche il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo risulta contenuto nel tasso soglia usura determinato con l'aumento di 2,1%, come da Istruzioni della BA d'Italia. Nessuna violazione dei tassi soglia si è dunque verificata durante la fase di esecuzione del rapporto.
La prospettazione attorea di usurarietà del mutuo si basa poi su presupposti errati.
Quanto al tasso di mora indicato in contratto in misura pari a tre punti in più del tasso corrispettivo (che, ai fini della verifica di ipotetica usura, va raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla BA di Italia) è noto come tale tasso non possa essere cumulato, né computato nella determinazione della soglia di usura. È bene altresì considerare che la presunta usurarietà del tasso di mora non ha alcuna conseguenza sul tasso corrispettivo del mutuo, non comportando affatto la gratuità del rapporto (pretesa da controparte). Nella determinazione degli interessi usurari non possono essere computati gli interessi di mora, che vengono applicati nella sola fase patologica del rapporto (nel caso di inadempimento) e la cui funzione
(risarcitoria) è completamente diversa da quella che appartiene agli interessi corrispettivi. Mentre gli interessi corrispettivi maturano con il passare del tempo, la mora è ricollegabile solo all'evento, puramente eventuale, dell'inadempimento, per cui le norme regolamentari emesse dalla BA di Italia prevedono sia esclusa dal calcolo del TEGM. A sostegno di tale impostazione può essere portato il testo stesso dell'art. 644, comma 1, c.p., che, nel riferirsi indiscutibilmente a colui che “si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione in danaro ... interessi”, lascia chiaramente intendere che nessun ruolo potrebbe svolgere l'interesse moratorio, attesa la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura.
Considerata, pertanto, la disomogeneità che esiste tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, i quali ultimi hanno una funzione tipicamente risarcitoria, ed escluso, di conseguenza, che la soglia ex L.108/96 possa applicarsi anche a questi ultimi, in situazioni di sproporzione degli interessi di mora (sproporzione che non ricorre, comunque, nel nostro caso), non è possibile far ricorso al rimedio sanzionatorio previsto, nelle ipotesi di usura, dall'art. 1815 c.c.. E quand'anche dovesse prevalere un'opinione contraria, la conseguenza di legge della non debenza di interessi andrebbe, comunque, limitata agli interessi di mora e non potrebbe, di certo, estendersi anche agli interessi corrispettivi. La questione è, peraltro, da intendersi definitivamente superata a seguito del pronunciamento della Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.19597/2020, con la quale è stato affermato che, ai fini della verifica dell'usura del tasso di mora, per quanto concerne il tasso soglia si debba tenere conto della maggiorazione (dei 2,1 punti percentuali) e che, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, l'art.1815, 2° comma,
c.c., vada applicato secondo una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro, di modo che solo gli interessi moratori usurari non risulteranno dovuti, restando dovuti, al contrario, gli interessi corrispettivi (e gli altri oneri) se lecitamente pattuiti. E sempre la Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha sancito che, in caso di superamento dei soli interessi di mora, resta ferma l'applicazione dell'art.1224, comma
1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Gli interessi di mora di cui al contratto di mutuo oggetto di causa sono stati determinati dalla e, conseguentemente, previsti in contratto in CP_3 conformità delle norme regolamentari emesse dalla BA d'Italia e non vi è alcun problema di nullità degli stessi per asserita violazione delle norme antiusura. In ogni caso sarebbero dunque dovuti interessi nella misura del tasso corrispettivo stabilito.
Analogo discorso può essere fatto per la commissione di estinzione anticipata e per gli oneri cosiddetti eventuali. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi. Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente.
6. - Con riferimento, invece, all'eccepita illegittimità dell'esecuzione immobiliare a causa dell'inesigibilità degli interessi di mora in assenza di pattuizione, deve evidenziarsi come non colga nel segno l'affermazione secondo cui il mutuo non conterrebbe la pattuizione relativa agli interessi moratori, come chiaramente evincibile dall'art. 5 del medesimo contratto di mutuo. Qualora, invece, l'opponente faccia derivare l'asserita assenza di pattuizione dalla determinazione per relationem del tasso di tali interessi, deve considerarsi quanto stabilito in proposito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come “in tema di contratti di mutuo, affinchè una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo di tempo determinato;
tale condizione, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (Cass. n. 12276/10).Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem.
In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n.
2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione.”
(Cass., Sez. III, Sent., 27.11.2014, n. 25205)
Circa poi l'eccezione di nullità della clausola interessi ex art. 117 TUB per mancata indicazione del TAE/TAEG, va detto come anche questa eccezione non può trovare accoglimento: - da un lato, poiché la mancata indicazione di tali indici non comporta in alcun caso la nullità delle clausole contrattuali o l'applicazione di un tasso sostituivo
(CdA Bari sent. n.1477 del 18/8/2021) e, dall'altro, poiché tali indici costituiscono solo uno strumento informativo del contratto di mutuo volti a consentire al cliente di essere pienamente informato dell'effettivo costo dell'operazione di finanziamento.
7. - Rigettata, per tali motivi, l'opposizione proposta da , quest'ultimo Parte_1
va chiamato a rifondere a , e per essa nella sua qualità Controparte_5
di mandataria le spese e competenze del presente giudizio, da Controparte_1
liquidarsi sulla scorta dei criteri previsti dal d.m. 55/2014 e in prossimità dei minimi dei parametri previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale e per tutte le fasi.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, rigetta l'opposizione formulata da Parte_2
condanna a rifondere alla convenuta , Parte_1 Controparte_5
e per essa nella sua qualità di mandataria le spese e competenze Controparte_1 del presente giudizio, liquidate in complessivi €.6.238,00 per compenso professionale, importo da incrementare di spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta.
Lecce, 17 gennaio 2025 Il giudice dott.ssa Anna Rita Pasca