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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio n composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2048/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ,), nato a [...], il [...], e residente C.F._1
in Fosdinovo (MS), Via Prato n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Dunchi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio,
in Carrara (MS), Via Buonarroti n. 16
e
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], e residente C.F._2 in Fosdinovo (MS), Via Pilastri n. 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella
Cucchi, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
ricorrenti
P.M. informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.12.2024, in sostituzione dell'udienza in pari dat
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato il 18.09.2024 dinanzi al Tribunale di Massa, e Parte_1
, generalizzati come in epigrafe, hanno esposto: Controparte_1
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Fosdinovo (MS), il giorno
11.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002, al n. 1, Parte II, Serie B;
che dalla loro unione coniugale è nata, il 01.03.2006, la LI , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
che era tra loro intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di questo stesso
Tribunale depositato in data 12.05.2023, con il quale sono state omologate le condizioni di separazione concordate dai medesimi coniugi;
che dalla data dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione era trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n.
55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione dell'affectio coniugalis.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità, ben oltre il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'inutilità del tentativo di conciliazione (a fronte della concorde dichiarazione di non intendere conciliarsi, dimessa in atti ex art. 473 bis 51, comma 2, secondo inciso) dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
3 Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con riferimento alla LI , maggiorenne ma economicamente non ancora Per_1
autosufficiente, convivente con la madre, la previsione relativa al contributo ordinario al mantenimento della stessa (pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT) può essere recepita in sede decisoria, in quanto rispondente al principio di proporzionalità in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali e reddituali dei genitori (ex art. 316 bis comma
1 c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale versata in atti;
mentre quella concernente il versamento da parte del IG. in favore della IG.ra quale Pt_1 CP_1 contributo al “mantenimento” – da qualificarsi più propriamente quale assegno divorzile, tenuto conto della natura della pronuncia in oggetto – per l'importo di € 200,00 mensili, fino a quando quest'ultima non abbia reperito “un impiego a tempo pieno e/o non avrà trovato uno
o più diversi impieghi che le permettano di raggiungere un guadagno mensile pari ed almeno euro 1.000,00 netti” attiene evidentemente a diritto disponibile, nulla ostando a che essa venga del pari trasfusa nella presente sentenza.
La condizione inerente alla destinazione delle liquidità giacenti sul conto corrente bancario intestato alla predetta LI, al fine di provvedere al pagamento delle universitarie della medesima, così come trascritta in ricorso, non può invece essere recepita, trattandosi di denaro di pertinenza della stessa LI maggiorenne, unica titolare del conto, e risultando i genitori semplicemente autorizzati ad operare su detto conto, ferma restando la titolarità del saldo in capo alla LI;
fatto quindi salvo, conseguentemente, il diritto di quest'ultima di utilizzare tali liquidità secondo le proprie determinazioni. A maggior ragione, non può essere recepito quale condizione del divorzio il reciproco impegno delle parti di far confluire “su un conto corrente intestato al solo sig. la somma giacente sul suindicato conto corrente intestato alla LI, Pt_1 in considerazione dell'assunzione, da parte del padre, dell'obbligo di provvedere alle spese universitarie di pertinenza della stessa , in difetto di partecipazione a tale intesa da parte di Per_1 quest'ultima (unica titolare del conto corrente), fatta salva la possibilità che ella vi presti adesione liberamente.
Alla pronuncia di divorzio consegue la conferma della previsione consistente nella cessazione della convivenza tra le parti, già contemplata tra le condizioni di separazione, nonché, ope legis, il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
4 Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati, matrimonio celebrato in Fosdinovo (MS), Controparte_1
il giorno 11.05.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2002, al n. 1, Parte II, Serie B Carrara (MS), alle seguenti condizioni.
A – Il IG. e la IG.ra continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Controparte_1 entrambi di stabilire la propria residenza ove ritengano, con l'unico reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni della stessa.
B – Il IG. è tenuto a versare, in favore della IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento orinario della LI , maggiorenne ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile pari ad € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, nonché a sostenere il pagamento del 100% delle spese straordinarie relative alla predetta LI. Nelle spese straordinarie si intendono comprese le future spese universitarie consistenti nelle tasse e nelle spese accessorie che dovranno essere preventivamente concordate con il IG. sulla base alle disponibilità Pt_1 economiche di quest'ultimo (ad esempio, libri, abbonamento treno e/o costi per eventuale stanza in affitto). Inoltre, sempre a titolo di mantenimento della LI , il ricorrente Per_1
verserà direttamente alla LI una somma mensile pari ad € 100,00 su una carta prepagata a lui intestata ma nella disponibilità della stessa i cui estremi sono 5164990103421866. Per ogni altro profilo di disciplina di dettaglio inerente alla compartecipazione alle spese straordinarie di pertinenza della LI diverso e/o ulteriore rispetto a quelli appena Per_1
5 indicati, si fa richiamo al Protocollo C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.
C) Il IG. è inoltre tenuto al versamento di una somma mensile a titolo di Parte_1
“mantenimento” della IG.ra – da qualificare, più propriamente, quale assegno CP_1
divorzile e pari ad € 200,00 mensili - somma anch'essa da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Per accordo tra le parti, tale ultimo obbligo pecuniario permarrà in capo al
IG. sino a che la IG.ra non avrà trovato un impiego a tempo pieno e/o non Pt_1 CP_1
avrà trovato uno o più diversi impieghi che le permettano di raggiungere un guadagno mensile pari ed almeno € 1.000,00 netti;
avendo la IG.ra con la sottoscrizione del CP_1
ricorso, assunto l'impegno di rinvenire un'occupazione lavorativa che rispecchi le suddette condizioni ed a comunicare prontamente al IG. l'avverarsi di una delle suddette Pt_1
circostanze.
D – Il IG. è tenuto a contribuire al pagamento di eventuali spese mediche Parte_1
straordinarie che la sig.ra si dovesse trovare ad affrontare e non fosse in grado di CP_1
sostenere autonomamente.
- Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
- Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17.12.2024
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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