Art. 6. Indulto
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 - 628, primo e secondo comma e 629 , primo comma, del codice penale . L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall' articolo 575 del codice penale , anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all' articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale .
Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.
Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell' articolo 136 del codice penale , l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.
Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come modificato dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 - 628, primo e secondo comma e 629 , primo comma, del codice penale . L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall' articolo 575 del codice penale , anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all' articolo 62, numeri 1 e 2, del codice penale .
Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4 e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.
Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell' articolo 136 del codice penale , l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.
Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall' articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 , come modificato dall' articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 , agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.