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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7746/2024 RG;
T R A
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FF ER;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è stato dipendente della
[...]
, dal 02.07.2008 al 31.12.2009, in qualità di operaio Controparte_2 addetto alla riparazione dei guasti di impianti di telefonia (OP. III° Liv. CCNL Metalmeccanica) e che alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il TFR;
che con sentenza n. 2160 del 25.01.2013 notificata in copia munita di formula esecutiva, il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro condannava la al pagamento in Controparte_2 favore dell'istante della complessiva somma di €11.404,57 di cui €2.514,07 a titolo di T.F.R., oltre interessi e svalutazione come per legge. Aggiungeva che veniva modificata la denominazione sociale della società da in Controparte_2 Controparte_3
in data 15.05.2014 tale società veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
[...]
Esponeva che l'istante procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli Nord a pignoramento mobiliare, che risultava infruttuoso. Specificava che la veniva cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese, per cui è evidente che non esistendo più la società è impossibile procedere in termini di ricorso di fallimento nei confronti della stessa (v. visura camerale allegata) e che il ricorrente, completata la procedura prevista per legge, provvedeva a richiedere in data 20.09.2022 all CP_1 competente per territorio la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR in modalità online;
che, a fronte dell'esito infruttuoso del procedimento 1 amministrativo, con istanza di riesame del 29.05.2024 si faceva rilevare che per mero errore materiale era stata allegata la sentenza relativa all'impugnativa di licenziamento, e non quella che aveva riconosciuto al ricorrente il TFR spettante e di cui in premessa. Esponeva che vista, quindi, l'esistenza del credito, non contestato nel suo ammontare, l'impossibilità di poter esperire fruttuosamente l'azione esecutiva, ha diritto a percepire la somma riconosciuta a titolo di TFR. Chiedeva la condanna dell' a pagare la somma maturata a titolo di TFR, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda giurisdizionale è ammissibile, essendo stata presentata la domanda amministrativa, ed è inoltre procedibile, essendo stato proposto il ricorso amministrativo (cfr. doc. in atti).
La domanda è fondata ai sensi di cui in motivazione. L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 rubricato Fondo di garanzia prevede testualmente:
“È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. ….”. Il quinto comma prevede poi “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”
La Corte di Legittimità afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali
2 presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, CP_1 pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014). La Corte di Legittimità espone che stante la natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, perciò distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, la domanda amministrativa può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Nella fattispecie in esame emerge dalla documentazione depositata che con sentenza n. 2160/2013 del 25.1.2013 il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di €11.404,57 per le differenze retributive chieste dal ricorrente, avendo dato atto il giudicante che i conteggi attorei non risultano specificamente contestati e pertanto vanno condivisi e con le imputazioni effettuate dal ricorrente possono essere accolti (cfr. sentenza in atti passata in giudicato). Ne consegue che, avendo il ricorrente prodotto il ricorso introduttivo del suddetto processo in cui il trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi anche TFR) è quantificato in €2.514,07, emerge che la Controparte_2
è stata condannata con la suddetta sentenza 2160/2013 al
[...] pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.514,07 a titolo di TFR. Parte ricorrente ha inoltre prodotto la visura della suddetta società da cui emerge:
- che veniva modificata la denominazione sociale della società da
[...] in;
Controparte_2 Controparte_3
- che in data 15.05.2014 tale società veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Parte ricorrente ha inoltre prodotto documentazione inerente al pignoramento mobiliare infruttuoso e documentazione da cui emerge che i soci della suddetta società non risultano intestatari di beni immobili, dovendosi osservare che nemmeno l' indica la sussistenza di beni mediante cui soddisfare il credito CP_1 del lavoratore al TFR.
La Corte di Cassazione civile, sez. VI, nell'ordinanza n. 14020 del 2020, ha affermato che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la CP_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da
3 inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Nella fattispecie concreta che ci occupa deve accertarsi che in ragione della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge l'insussistenza di beni aggredibili con la procedura esecutiva per soddisfare il credito del lavoratore al TFR. Inoltre l' nulla di concreto ha allegato in merito all'esistenza di beni CP_1 aggredibili con la procedura esecutiva, dovendosi pertanto ritenere in base alla documentazione in atti che il creditore si è diligentemente adoperato per la riscossione del credito costituito dal TFR.
Deve precisarsi che secondo quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14220 del 2002) : “Il Fondo subentra dunque nella stessa posizione del datore di lavoro ed è tenuto a pagare il medesimo debito (retributivo) di quest'ultimo, comprensivo della somma capitale e, a norma del secondo comma, "dei relativi crediti accessori"”, di tal che l' è tenuto a CP_1 pagare il TFR oltre accessori di legge dalla data di maturazione del TFR e pertanto dal 31.12.2009. Afferma, inoltre, la Corte di legittimità nella medesima pronuncia che “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per CP_1
l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto
4 comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”.
Pertanto l deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 di €2.514,07 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 31.12.2009 al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura della metà in ragione della circostanza che la suddetta sentenza n. 2160/2013 del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro è stata inviata all' solo CP_1 con l'istanza di riesame del 29.05.2024; per la rimanente metà seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di €2.514,07 a titolo di CP_1
TFR, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 31.12.2009 al saldo;
- liquida le spese di lite in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condanna l' al pagamento della rimanente metà delle spese di lite, con CP_1 distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 19.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 7746/2024 RG;
T R A
, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FF ER;
ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti, domiciliato come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti;
Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente allegava che l'istante è stato dipendente della
[...]
, dal 02.07.2008 al 31.12.2009, in qualità di operaio Controparte_2 addetto alla riparazione dei guasti di impianti di telefonia (OP. III° Liv. CCNL Metalmeccanica) e che alla fine del rapporto di lavoro non ha percepito le spettanze lavorative, tra cui il TFR;
che con sentenza n. 2160 del 25.01.2013 notificata in copia munita di formula esecutiva, il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro condannava la al pagamento in Controparte_2 favore dell'istante della complessiva somma di €11.404,57 di cui €2.514,07 a titolo di T.F.R., oltre interessi e svalutazione come per legge. Aggiungeva che veniva modificata la denominazione sociale della società da in Controparte_2 Controparte_3
in data 15.05.2014 tale società veniva cancellata dal Registro delle Imprese.
[...]
Esponeva che l'istante procedeva a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli Nord a pignoramento mobiliare, che risultava infruttuoso. Specificava che la veniva cancellata dal Controparte_3 registro delle imprese, per cui è evidente che non esistendo più la società è impossibile procedere in termini di ricorso di fallimento nei confronti della stessa (v. visura camerale allegata) e che il ricorrente, completata la procedura prevista per legge, provvedeva a richiedere in data 20.09.2022 all CP_1 competente per territorio la corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR in modalità online;
che, a fronte dell'esito infruttuoso del procedimento 1 amministrativo, con istanza di riesame del 29.05.2024 si faceva rilevare che per mero errore materiale era stata allegata la sentenza relativa all'impugnativa di licenziamento, e non quella che aveva riconosciuto al ricorrente il TFR spettante e di cui in premessa. Esponeva che vista, quindi, l'esistenza del credito, non contestato nel suo ammontare, l'impossibilità di poter esperire fruttuosamente l'azione esecutiva, ha diritto a percepire la somma riconosciuta a titolo di TFR. Chiedeva la condanna dell' a pagare la somma maturata a titolo di TFR, CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda giurisdizionale è ammissibile, essendo stata presentata la domanda amministrativa, ed è inoltre procedibile, essendo stato proposto il ricorso amministrativo (cfr. doc. in atti).
La domanda è fondata ai sensi di cui in motivazione. L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 rubricato Fondo di garanzia prevede testualmente:
“È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. ….”. Il quinto comma prevede poi “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”
La Corte di Legittimità afferma che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , CP_1 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali
2 presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, CP_1 pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014). La Corte di Legittimità espone che stante la natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, perciò distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, la domanda amministrativa può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.
Nella fattispecie in esame emerge dalla documentazione depositata che con sentenza n. 2160/2013 del 25.1.2013 il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro condannava il datore di lavoro al pagamento della somma di €11.404,57 per le differenze retributive chieste dal ricorrente, avendo dato atto il giudicante che i conteggi attorei non risultano specificamente contestati e pertanto vanno condivisi e con le imputazioni effettuate dal ricorrente possono essere accolti (cfr. sentenza in atti passata in giudicato). Ne consegue che, avendo il ricorrente prodotto il ricorso introduttivo del suddetto processo in cui il trattamento di fine rapporto (d'ora innanzi anche TFR) è quantificato in €2.514,07, emerge che la Controparte_2
è stata condannata con la suddetta sentenza 2160/2013 al
[...] pagamento in favore del ricorrente della somma di €2.514,07 a titolo di TFR. Parte ricorrente ha inoltre prodotto la visura della suddetta società da cui emerge:
- che veniva modificata la denominazione sociale della società da
[...] in;
Controparte_2 Controparte_3
- che in data 15.05.2014 tale società veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Parte ricorrente ha inoltre prodotto documentazione inerente al pignoramento mobiliare infruttuoso e documentazione da cui emerge che i soci della suddetta società non risultano intestatari di beni immobili, dovendosi osservare che nemmeno l' indica la sussistenza di beni mediante cui soddisfare il credito CP_1 del lavoratore al TFR.
La Corte di Cassazione civile, sez. VI, nell'ordinanza n. 14020 del 2020, ha affermato che l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per la CP_1 realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da
3 inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. Nella fattispecie concreta che ci occupa deve accertarsi che in ragione della documentazione prodotta da parte ricorrente emerge l'insussistenza di beni aggredibili con la procedura esecutiva per soddisfare il credito del lavoratore al TFR. Inoltre l' nulla di concreto ha allegato in merito all'esistenza di beni CP_1 aggredibili con la procedura esecutiva, dovendosi pertanto ritenere in base alla documentazione in atti che il creditore si è diligentemente adoperato per la riscossione del credito costituito dal TFR.
Deve precisarsi che secondo quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14220 del 2002) : “Il Fondo subentra dunque nella stessa posizione del datore di lavoro ed è tenuto a pagare il medesimo debito (retributivo) di quest'ultimo, comprensivo della somma capitale e, a norma del secondo comma, "dei relativi crediti accessori"”, di tal che l' è tenuto a CP_1 pagare il TFR oltre accessori di legge dalla data di maturazione del TFR e pertanto dal 31.12.2009. Afferma, inoltre, la Corte di legittimità nella medesima pronuncia che “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982 n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per CP_1
l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto
4 comma, legge 30 dicembre 1991 n. 412”.
Pertanto l deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 di €2.514,07 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 31.12.2009 al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura della metà in ragione della circostanza che la suddetta sentenza n. 2160/2013 del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro è stata inviata all' solo CP_1 con l'istanza di riesame del 29.05.2024; per la rimanente metà seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, di €2.514,07 a titolo di CP_1
TFR, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 31.12.2009 al saldo;
- liquida le spese di lite in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condanna l' al pagamento della rimanente metà delle spese di lite, con CP_1 distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 19.11.2025 Il Giudice
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