Decreto cautelare 19 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/05/2026, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07958/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03371/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2026, proposto da
IA FE, rappresentata e difesa dall’Avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AN IO, AN Di MA, RA Di PU, SS OR, SA AC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell’area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse;
2) dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non riconosciuti;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29 ottobre 2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 4 agosto 2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; q) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 3 ottobre 2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; r) l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 7 gennaio 2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato e ad essere conseguentemente ricollocata nella relativa graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, riconoscendole il titolo di riserva dichiarato; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il Presidente IT RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna la graduatoria del concorso pubblico, per titoli esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, lamentando il mancato riconoscimento del titolo di riserva rappresentato dall’aver svolto il servizio civile nazionale presso la Misericordia di Serino, inserito sub “Altro” nella domanda di partecipazione;
- si sono costituite le intimate Amministrazioni, eccependo il mancato superamento della prova di resistenza, non riuscendo in ogni caso la ricorrente a risultare vincitrice anche nell’ipotesi di riconoscimento del rivendicato titolo di riserva, e comunque concludendo per la sua infondatezza e reiezione;
- alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che la Sezione si è già espressa sulla medesima questione;
Ritenuto che, conformemente a tale orientamento (cfr.: 20 aprile 2026, n. 7054), il ricorso debba essere respinto, per cui può prescindersi dal vaglio della su richiamata eccezione preliminare;
“Considerato che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva;
Ritenuto pertanto che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/90” ;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;
- le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, attesa la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
IT RI, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valerio Bello, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RI |
IL SEGRETARIO