Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00820/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per la corretta esecuzione,
previa adozione di idonee misure cautelari collegiali,
della sentenza della VII Sezione del T.A.R. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713;
nonché per l'annullamento del diniego tacito formatosi in ordine all'istanza del 18/4/2025, di ostensione del verbale di sopralluogo del 27/3/2025, e l’accertamento del diritto della sig.ra LI a detta ostensione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/7/2025, per la declaratoria della nullità e/o per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali:
1) della nota prot. UO17/17/06/2025/0010587-p del 17/6/2025, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con la quale la Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli opponeva nuovo diniego all’istanza del 7/7/2022, in violazione/elusione della sentenza della VII Sezione del T.a.r. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713;
2) della nota prot. 008601-A del 16/5/2025, con la quale la Soprintendenza “faceva seguito al sopralluogo effettuato il giorno 27/3/2025”, mai verbalizzato;
3) della nota PEC del 12/6/2025, di trasmissione del documento di cui sub 2;
4) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 27/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede la corretta esecuzione della sentenza della VII Sezione del T.a.r. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511 (che ha accolto in parte il ricorso numero di registro generale 5235 del 2023 precedentemente proposto dalla odierna ricorrente e, per l’effetto, annullato la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli dell'11/9/2023, con la quale veniva espressa la “non autorizzazione al progetto” presentato dalla Sig.ra LI in data 7/7/2022 - sia per interventi a farsi, sia per interventi già eseguiti sull'immobile facente parte di un edificio ubicato al civico 23 di via Atri denominato “Palazzo Filangieri” - facendo “ salvo l'ulteriore corso dell'azione amministrativa ”), così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713, nonché l'annullamento del diniego tacito formatosi in ordine all'istanza del 18/4/2025, di ostensione del verbale di sopralluogo del 27/3/2025, e l’accertamento del suo diritto a detta ostensione. Chiede, altresì, il risarcimento del danno nella misura di euro 114.104,19, ovvero della maggiore o minore somma che Codesto Tar vorrà determinare anche equitativamente o ex art.34, comma 5, C.P.A., nonché al pagamento di una somma di danaro ( astreinte ) pari ad almeno 500€ per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza successivo alla notifica del presente gravame, in considerazione del complessivo e reiterato comportamento inerte ed ostruzionistico tenuto dalla Soprintendenza napoletana.
Il 05/06/2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 13/06/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio la comunicazione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di accoglimento della richiesta di accesso agli atti formulata da parte ricorrente.
Nella Camera di Consiglio del 19/06/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il difensore di quest’ultima ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare per la proposizione dei motivi aggiunti e il Collegio ha, quindi, disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/07/2025, la ricorrente impugna la nota prot. UO17/17/06/2025/0010587-p del 17/6/2025, trasmessa in pari data a mezzo p.e.c., con la quale la Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli opponeva nuovo diniego all’istanza del 07/07/2022, in violazione/elusione della sentenza della VII Sezione del T.a.r. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713; 2) la nota prot. 008601-A del 16/5/2025, con la quale la Soprintendenza “faceva seguito al sopralluogo effettuato il giorno 27/3/2025”, mai verbalizzato; 3) la nota P.E.C. del 12/6/2025, di trasmissione del documento di cui sub 2; 4) ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso. Chiede, altresì, di condannare la Soprintendenza al risarcimento del danno, nella misura di euro 114.104,19, ovvero della maggiore o minore somma che Codesto Tar vorrà determinare anche equitativamente o ex art.34, comma 5, C.P.A., nonché al pagamento di una somma di danaro (astreinte) pari ad almeno 500€ per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza successivo alla notifica del presente gravame, in considerazione del complessivo e reiterato comportamento inerte ed ostruzionistico tenuto dalla Soprintendenza napoletana.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, deduce le seguenti censure:
1) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 BIS DPR 6/6/2001 N. 380 E 21 D.LGS. 22/2024 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA' DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – ECCESSO DI POTEREECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
2) NULLITA' PER VIOLAZIONE /ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTEREECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
3) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
4) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
5) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
6) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
7) NULLITA' PER VIOLAZIONE/ELUSIONE DEL GIUDICATO – VIOLAZIONE DI LEGGE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 9 BIS DPR 6/6/2001 N. 380 E 21 D.LGS. 22/2024 – ECCESSO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
Il 04/09/2025, il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito nel rigetto dei motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio dell’11/09/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente con i predetti motivi aggiunti, quest’ultima ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare e, quindi, il Collegio ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.
Il 24/11/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare succintamente alla memoria versata in atti dalla difesa erariale.
Nella Camera di Consiglio dell’11/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di esecuzione della sentenza della VII Sezione del T.A.R. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713, e deve essere respinto quanto alla domanda risarcitoria, nel mentre l’istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere definita con la dichiarazione di cessazione di materia del contendere.
Va, invece, disposta la conversione del rito per quanto concerne le domande di nullità per violazione/elusione del giudicato e di annullamento del nuovo diniego della Soprintendenza del 17/06/2025, e la connessa domanda risarcitoria, proposte con i motivi aggiunti notificati il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/07/2025.
1. - Anzitutto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente allega che - a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 511 del 20/01/2025 (che ha accolto in parte il ricorso numero di registro generale 5235 del 2023 precedentemente proposto dalla odierna ricorrente e, per l’effetto, annullato la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli dell'11/9/2023, con la quale veniva espressa la “non autorizzazione al progetto” presentato dalla Sig.ra LI in data 7/7/2022, facendo “ salvo l'ulteriore corso dell'azione amministrativa ”), così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713 - “ In data 27/3/2025 al dichiarato scopo di avviare la riedizione del potere in conformità al dictum giudiziale, la funzionaria che aveva adottato il diniego esperiva sopralluogo nell’abitazione della ricorrente. Con nota del 9/4/2025, in dichiarato esito a detto sopralluogo, la Soprintendenza comunicava nuovo preavviso di rigetto ”, e che, “ Con PEC del 9/4/2025, la Sig.ra LI produceva, deduzioni di parte con allegate note tecniche.
Con la medesima PEC veniva, altresì, chiesta copia del verbale di sopralluogo richiamato nel preavviso di rigetto. L’amministrazione restava del tutto inerte, costringendo la sig.ra LI ad adire Codesto On.le Tar per la quarta volta. ”.
Allega, altresì, che la ricorrente “ chiedeva, in data 18/4/2025 copia del verbale di sopralluogo esperito il 27/3/2025 e richiamato nel preavviso di rigetto cui, allo stato, non faceva seguito alcun provvedimento espresso. Di qui la presente istanza istruttoria, da valersi in ogni caso anche ai sensi dell'art. 116, comma 2, C.P.A. come impugnativa del diniego tacito formatosi sull’istanza del 18/4/2025 ”.
Osserva, a questo proposito, il Collegio che, nelle more del presente giudizio, è però intervenuto sia il nuovo provvedimento di diniego del 17/06/2025 (impugnato con motivi aggiunti dalla ricorrente), con il quale la Soprintendenza ha espresso (nuovamente) “ la non autorizzazione al Progetto ” (prot. n. 9274/A del 07/07/2022), sia la comunicazione della Soprintendenza di accoglimento dell’istanza di accesso formulata dalla ricorrente il 18/04/2025, sicché il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda di esecuzione della sentenza della VII Sezione del T.A.R. Campania Napoli, 20/1/2025, n. 511, così come corretta con Decreto 3/3/2025, n. 1713, nel mentre l’istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere definita con la dichiarazione di cessazione di materia del contendere.
La domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, allo stato, deve essere respinta, poiché, come affermato nella sentenza ottemperanda n. 511 del 20/01/2025 di questa Sezione, difetta (ancora) l’attualità della lesione, atteso che dall'annullamento dell'atto impugnato non derivava altro se non l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza de qua (cosa che l’Amministrazione ha fatto, avendo rinnovato l’esercizio del proprio potere discrezionale) ma non anche il riconoscimento de plano della spettanza del bene della vita.
2. - Con i motivi aggiunti notificati il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/07/2025, la ricorrente lamenta la nullità per violazione/elusione del giudicato, nonché la illegittimità sotto plurimi profili del (nuovo) provvedimento di diniego della Soprintendenza del 17/06/2025.
Premesso che, come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 5824 del 04/08/2025, affinché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi di violazione/elusione del giudicato, è “ imprescindibile che il ‘vincolo conformativo' discendente da quest'ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604). I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449) ”, e che la sentenza ottemperanda n. 511/2025 di questa Sezione (che ha annullato il primo diniego della Soprintendenza per difetto di istruttoria e di motivazione), ha fatto espressamente “ salvo l'ulteriore corso dell'azione amministrativa ”, precisando altresì che “ dall'annullamento dell'atto impugnato non deriva altro se non l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza de qua, ma non anche il riconoscimento de plano della spettanza del bene della vita, su cui – allo stato – non è possibile esprimere alcuna prognosi favorevole ”, si ritiene, comunque opportuno, nel caso di specie, disporre la conversione del rito per quanto concerne le anzidette domande di nullità per violazione/elusione del giudicato e di annullamento del nuovo diniego della Soprintendenza del 17/06/2025 (per le quali si pone il problema di valutare la sussistenza di profili di invalidità astrattamente e in ipotesi riconducibili sia alla nullità che all’annullabilità), e la connessa domanda risarcitoria, proposte con i motivi aggiunti notificati il 25/07/2025 e depositati in giudizio il 28/07/2025, salva e impregiudicata, in quella sede, ogni decisione sulle domande della ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III bis , 22/07/2024, n. 14944; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis , 05/07/2023, n. 13585), e rimettere, pertanto, gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della pubblica udienza di trattazione della causa (i.e. dei predetti motivi aggiunti) in rito ordinario.
3. - Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, quanto al ricorso introduttivo del giudizio dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di ottemperanza, respinge la domanda risarcitoria e dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all’istanza ex art. 116, comma 2, C.P.A.; quanto ai motivi aggiunti proposti in corso di causa, dispone il mutamento del rito, rimettendo gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della pubblica udienza di trattazione della causa in rito ordinario.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA UR DA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BA | MA UR DA |
IL SEGRETARIO