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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI DANIELA con domicilio in VIA Parte_1
GIUSEPPE DI VITTORIO 2 40020 CASALFIUMANESE
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO MATTEO con domicilio in VIALE CP_1 DOMENICO BOLOGNESI 12 47121 FORLI'
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1330/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 14 maggio
2025 nel procedimento RG 13845/2023, pubblicata il 24 maggio 2025, notificata in data 6 giugno
2025.
Premesso che:
le parti hanno raggiunto tra loro un accordo depositato in data 29.10.25 circa la modifica della sentenza impugnata, rassegnando congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, modificare l'impugnata sentenza come di seguito:
pagina 1 di 5 1.
Per_ Ogni settimana, dal lunedì al venerdì la figlia minore rimarrà a casa con la madre anche quando il padre troverà un appartamento in Imola da apprendere in locazione;
2.
Per_ A fine settimana alterni, nel periodo della scuola, il padre prenderà il sabato mattina alle 7, 30
da casa per portarla a scuola, poi la andrà a prendere da scuola e rimarrà con lei fino alla domenica sera alle 20,15, poi alle 20,30 a partire dal raggiungimento dell'età di 12 anni;
3.
Per_ A fine settimana alterni durante il periodo in cui la scuola non c'è, il padre prenderà la figlia il venerdì sera alle 18,45 e la riporterà presso l'abitazione della madre in Imola, la domenica alle 20,15
e alle 20,30 a partire dal raggiungimento dell'età di 12 anni:
4.
I SI.ri e concordato che tutti i martedì mattina il padre accompagnerà la CP_2 Parte_1
Per_ figlia a scuola prelevandola dalla casa della madre, sempre alle ore 7,30;
5.
Per_ Tutte le settimane il padre porterà la figlia a cena il mercoledì (per quanto riguarda l'anno scolastico 2025-26) o in una giornata diversa, previo accordo con la madre in base agli impegni di
Per_
, prendendola tra le 18,45 e le 19,00 e riportandola presso l'abitazione della madre in Imola, alle
20,15 e poi alle 20,30 al compimento dei 12 anni;
per gli anni successivi la sera settimanale e gli orari
Per_ verranno rideterminati in base agli impegni extrascolastici di;
6.
Per_ Resta fermo che nei fine settimana che il padre trascorrerà con lo stesso dovrà garantire il rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ivi compresa la frequentazione del corso di nuoto con relative competizioni e catechismo in previsione per i prossimi anni. Quanto al catechismo lo stesso dovrà essere svolto presso la Parrocchia di San Cassiano all'Osservanza,
pagina 2 di 5 Per_ Parrocchia di cui ha sempre fatto parte la famiglia e che frequenta tutt'ora;
7.
Per_ Durante le vacanze natalizie il padre terrà presso di sé la figlia minore per 7 giorni a periodi alterni ma fino a quando anche la figlia maggiore, non riprenderà i rapporti con il Persona_2
padre, le due sorelle trascorreranno il 25 dicembre insieme alla madre;
il SI. si impegna a CP_2
Per_ portare presso l'abitazione materna in tali occasioni entro le ore 9,30/10.00
8.
Per_ Nelle festività pasquali il padre terrà la figlia per 3 giorni consecutivi a periodi alterni comprendenti o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
9.
Per_ Durante le vacanze estive, il padre terrà la figlia per 14 giorni, anche consecutivi, da previamente concordare con la madre entro il 28 febbraio di ogni anno.
10.
Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito, nella sua totalità, dalla SI.ra rinunziando il SI. ad ogni e qualsivoglia pretesa sullo stesso anche per il periodo Parte_1 CP_2
precedente e, precisamente, dal deposito del ricorso per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi all'attualità;
11.
Le parti danno atto che il regime della comunione dei beni tra loro è stato sciolto e che gli stessi non hanno più alcuna reciproca pretesa economica. I denari di spettanza delle due figlie minori, e Per_2
Per_
, ( oggi in parte formalmente intestati alla madre) verranno intestati a loro nome al compimento del loro 18° anno di età. La SI.ra , ad ogni modo, si impegna ed obbliga, ogni anno, a Parte_1
comunicare al SI. il saldo delle somme di spettanza delle due minori. CP_2
12.
L'assegno per il mantenimento ordinario delle minori viene confermato in complessivi € 450,00 (€
pagina 3 di 5 225,00 per ciascuna minore) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat delle famiglie al consumo;
le parti convengono che la misura di detto assegno rimarrà tale anche nel caso in cui il SI.
dovesse reperire un appartamento in locazione e risultasse gravato da un canone di locazione CP_2
avendo le parti già tenuto conto di tale evenienza al momento della sottoscrizione del presente accordo;
13.
La SI.ra si impegna ed obbliga a rinunciare, come in effetti rinuncia, alla corresponsione Parte_1
degli arretrati relativi all'assegno di mantenimento, passato da € 400,00 a 450,00 così espressamente rinunziando, nei confronti di al versamento della complessiva somma di € 1.200,00. CP_2
14.
I genitori concordano che le figlie debbano svolgere almeno una attività sportiva, da previamente concordare secondo le aspirazioni e desideri delle stesse, tenendo conto anche delle disponibilità
reddituali dei genitori;
dette spese ivi comprese quelle per eventuali attrezzature o abbigliamento dedicato, dovranno essere divise al 50% tra i SI.ri e;
CP_2 Parte_1
15.
Il SI. dichiara fin d'ora di consentire a che la figlia maggiore continui il CP_2 Persona_2
percorso di sostegno psicologico in corso con la Dott.ssa impegnandosi a Controparte_3
partecipare alle relative spese.
16.
Le parti richiamano comunque integralmente quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna
in materia di spese straordinarie che conoscono e approvano anche con riferimento a modalità e termini di rimborso che di seguito si riportano “Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La
richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi pagina 4 di 5 diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
Con integrale conferma di tutte gli altri capi della sentenza di cui non si è domandata la modifica congiunta nei termini sopra indicati.”
Ritenuto che:
Gli accordi intervenuti tra le parti appaiono conformi all'interesse della minore -nella disciplina Per_1
del regime di visita- e congrui in relazione al mantenimento delle due figlie, fermo restando tutti gli altri capi della sentenza impugnata
PQM
Definitivamente pronunciando,
prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti a definizione del presente giudizio e,
conseguentemente, modifica, conformemente agli accordi intervenuti tra le parti e sopra integralmente trascritti, i punti 6, 7 e 8 della sentenza n. 1330/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 14
maggio 2025, pubblicata il 24 maggio 2025, confermandola per il resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1178/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI DANIELA con domicilio in VIA Parte_1
GIUSEPPE DI VITTORIO 2 40020 CASALFIUMANESE
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. PAVANETTO MATTEO con domicilio in VIALE CP_1 DOMENICO BOLOGNESI 12 47121 FORLI'
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1330/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 14 maggio
2025 nel procedimento RG 13845/2023, pubblicata il 24 maggio 2025, notificata in data 6 giugno
2025.
Premesso che:
le parti hanno raggiunto tra loro un accordo depositato in data 29.10.25 circa la modifica della sentenza impugnata, rassegnando congiuntamente le seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, modificare l'impugnata sentenza come di seguito:
pagina 1 di 5 1.
Per_ Ogni settimana, dal lunedì al venerdì la figlia minore rimarrà a casa con la madre anche quando il padre troverà un appartamento in Imola da apprendere in locazione;
2.
Per_ A fine settimana alterni, nel periodo della scuola, il padre prenderà il sabato mattina alle 7, 30
da casa per portarla a scuola, poi la andrà a prendere da scuola e rimarrà con lei fino alla domenica sera alle 20,15, poi alle 20,30 a partire dal raggiungimento dell'età di 12 anni;
3.
Per_ A fine settimana alterni durante il periodo in cui la scuola non c'è, il padre prenderà la figlia il venerdì sera alle 18,45 e la riporterà presso l'abitazione della madre in Imola, la domenica alle 20,15
e alle 20,30 a partire dal raggiungimento dell'età di 12 anni:
4.
I SI.ri e concordato che tutti i martedì mattina il padre accompagnerà la CP_2 Parte_1
Per_ figlia a scuola prelevandola dalla casa della madre, sempre alle ore 7,30;
5.
Per_ Tutte le settimane il padre porterà la figlia a cena il mercoledì (per quanto riguarda l'anno scolastico 2025-26) o in una giornata diversa, previo accordo con la madre in base agli impegni di
Per_
, prendendola tra le 18,45 e le 19,00 e riportandola presso l'abitazione della madre in Imola, alle
20,15 e poi alle 20,30 al compimento dei 12 anni;
per gli anni successivi la sera settimanale e gli orari
Per_ verranno rideterminati in base agli impegni extrascolastici di;
6.
Per_ Resta fermo che nei fine settimana che il padre trascorrerà con lo stesso dovrà garantire il rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore ivi compresa la frequentazione del corso di nuoto con relative competizioni e catechismo in previsione per i prossimi anni. Quanto al catechismo lo stesso dovrà essere svolto presso la Parrocchia di San Cassiano all'Osservanza,
pagina 2 di 5 Per_ Parrocchia di cui ha sempre fatto parte la famiglia e che frequenta tutt'ora;
7.
Per_ Durante le vacanze natalizie il padre terrà presso di sé la figlia minore per 7 giorni a periodi alterni ma fino a quando anche la figlia maggiore, non riprenderà i rapporti con il Persona_2
padre, le due sorelle trascorreranno il 25 dicembre insieme alla madre;
il SI. si impegna a CP_2
Per_ portare presso l'abitazione materna in tali occasioni entro le ore 9,30/10.00
8.
Per_ Nelle festività pasquali il padre terrà la figlia per 3 giorni consecutivi a periodi alterni comprendenti o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
9.
Per_ Durante le vacanze estive, il padre terrà la figlia per 14 giorni, anche consecutivi, da previamente concordare con la madre entro il 28 febbraio di ogni anno.
10.
Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere percepito, nella sua totalità, dalla SI.ra rinunziando il SI. ad ogni e qualsivoglia pretesa sullo stesso anche per il periodo Parte_1 CP_2
precedente e, precisamente, dal deposito del ricorso per la dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi all'attualità;
11.
Le parti danno atto che il regime della comunione dei beni tra loro è stato sciolto e che gli stessi non hanno più alcuna reciproca pretesa economica. I denari di spettanza delle due figlie minori, e Per_2
Per_
, ( oggi in parte formalmente intestati alla madre) verranno intestati a loro nome al compimento del loro 18° anno di età. La SI.ra , ad ogni modo, si impegna ed obbliga, ogni anno, a Parte_1
comunicare al SI. il saldo delle somme di spettanza delle due minori. CP_2
12.
L'assegno per il mantenimento ordinario delle minori viene confermato in complessivi € 450,00 (€
pagina 3 di 5 225,00 per ciascuna minore) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat delle famiglie al consumo;
le parti convengono che la misura di detto assegno rimarrà tale anche nel caso in cui il SI.
dovesse reperire un appartamento in locazione e risultasse gravato da un canone di locazione CP_2
avendo le parti già tenuto conto di tale evenienza al momento della sottoscrizione del presente accordo;
13.
La SI.ra si impegna ed obbliga a rinunciare, come in effetti rinuncia, alla corresponsione Parte_1
degli arretrati relativi all'assegno di mantenimento, passato da € 400,00 a 450,00 così espressamente rinunziando, nei confronti di al versamento della complessiva somma di € 1.200,00. CP_2
14.
I genitori concordano che le figlie debbano svolgere almeno una attività sportiva, da previamente concordare secondo le aspirazioni e desideri delle stesse, tenendo conto anche delle disponibilità
reddituali dei genitori;
dette spese ivi comprese quelle per eventuali attrezzature o abbigliamento dedicato, dovranno essere divise al 50% tra i SI.ri e;
CP_2 Parte_1
15.
Il SI. dichiara fin d'ora di consentire a che la figlia maggiore continui il CP_2 Persona_2
percorso di sostegno psicologico in corso con la Dott.ssa impegnandosi a Controparte_3
partecipare alle relative spese.
16.
Le parti richiamano comunque integralmente quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna
in materia di spese straordinarie che conoscono e approvano anche con riferimento a modalità e termini di rimborso che di seguito si riportano “Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La
richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi pagina 4 di 5 diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
Con integrale conferma di tutte gli altri capi della sentenza di cui non si è domandata la modifica congiunta nei termini sopra indicati.”
Ritenuto che:
Gli accordi intervenuti tra le parti appaiono conformi all'interesse della minore -nella disciplina Per_1
del regime di visita- e congrui in relazione al mantenimento delle due figlie, fermo restando tutti gli altri capi della sentenza impugnata
PQM
Definitivamente pronunciando,
prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti a definizione del presente giudizio e,
conseguentemente, modifica, conformemente agli accordi intervenuti tra le parti e sopra integralmente trascritti, i punti 6, 7 e 8 della sentenza n. 1330/2025 emessa dal Tribunale di Bologna in data 14
maggio 2025, pubblicata il 24 maggio 2025, confermandola per il resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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