TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Bellegrandi Presidente rel. dott. Marcella Frangipani Giudice dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4013/2023 promossa da:
Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FONTANA ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Pavia (PV), P.zza Garavaglia n. 5
contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BRICCONI MANUELA FRANCESCA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Corso Vittorio Emanuele II n. 8 Lodi
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, constrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito
1) Assegnare la casa famigliare sita in OR (PV), Via Olonetta 5, alla sig.ra disponendo che il sig. non dovrà accedervi senza il consenso della Parte_1 CP_1 ricorrente, ordinando a quest'ultimo di trasferire la residenza posto che ad oggi il resistente non vi ha provveduto. Affidare i figli minori e in via esclusiva o Per_1 Per_2 in via subordinata con affidamento condiviso e con collocazione presso la madre con la quale continueranno ad abitare in OR (PV), Via Olonetta 5.
2) Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario dei minori CP_1 in ragione di € 300,00 cad. e così complessivamente € 600,00 mensili, oltre a € 100,00 per il mantenimento del cane, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Disporre che le spese straordinarie siano poste a carico delle parti in ragione del 50%. Il tutto secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Pavia da intendersi qui integralmente richiamato.
3) Relativamente alle visite del padre con i figli dichiarare la prevalente libertà di scelta dei minori stessi ed in ogni caso prevedere un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica sera. Quanto alle festività le stesse verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nel rispetto delle decisioni dei minori stessi.
Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà due settimane di vacanza con i figli previo accordo sul periodo con la ricorrente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
4) Accertato e dichiarato che la dedizione al gioco d'azzardo da parte del sig. CP_1 nonché la relazione extraconiugale intrapresa da quest'ultimo, sono le cause determinati della fine della relazione coniugale, addebitare la separazione al sig.
e per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso. CP_1
5) Respingere in toto le domande formulate da parte resistente perché totalmente infondate in fatto e diritto.
6) Accertato e dichiarato che le domande introdotte dal sig. , con particolare CP_1
riferimento a quelle relative alla domanda di addebito della separazione a carico della sig.ra e alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in Parte_1
favore del resistente e in danno della ricorrente, concretano gli estremi previsti dall'art. 96 C.p.c., condannare il sig. al risarcimento dei danni previsti dalla CP_1 citata disposizione in ragione di € 20.000,00 o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
7) Ove ritenuto necessario disporre l'audizione dei minori e disporre CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti nel supremo interesse dei minori stessi.
Pag. 2 di 15 8) Ove occorra disporre CTU sui conti correnti bancari cointestati tra le parti in causa nonché su quelli intestati in via esclusiva al sig. , comprese carte di debito e CP_1 credito intestate a quest'ultimo, al fine di esaminare tutte le disposizioni di denaro onde accertare le somme che il sig. ha utilizzato per scommesse di gioco su CP_1
piattaforme on line o altro.
9) Si chiede l'ammissione di prove per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e della successiva me-moria di replica;
si indicano a testimoni;
il sig. residente in [...]
Vittorio 30/C, Il sig. , resi-dente in OR (PV), Via Volta n. 1, la Testimone_2
sig. residente in [...], la sig.ra Testimone_3 [...]
residente in [...]. Tes_4
10) Si chiede che i medesimi testimoni di cui al capo precedente vengano sentiti a prova contraria sulle circostanze dedotte dal sig. nella memoria di costituzione. CP_1
Si indicano ad ulteriore prova contraria:
- legale rappresentante AS Hotel dei Giovi, Via Manzoni 99/bis , Cesano Ma-derno affinchè riferisca se la camera pagata dal sig. nella notte tra il 7/8 febbraio CP_1
2023 fosse occupata esclusivamente dallo stesso;
CP_1
- legale rappresentante della società VARCO S.P.A. di Milano, Via dell'In-nominato 2, affinchè chiarisca se il sig. si è dimesso o è stato licenziato indicando in tale CP_1
ultimo caso i motivi.
11) Ordinare ex art. 210 C.p.c.:
- a AS Hotel dei Giovi, Via Manzoni 99/bis, Cesano Maderno, l'esibizione della documentazione relativa alle presenze della notte tra il 7/8 febbraio relativamente alla stanza occupata e pagata dal sig. . Controparte_1
Condannare in ogni caso il resistente al rimborso delle competenze e delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da controparte o, in subordine, rigettarla poiché infondata in fatto e in diritto. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della
Pag. 3 di 15 richiesta avversaria, accertare il diritto di parte convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione del c.d. diritto alla sessualità e, previa quantificazione in via equitativa del relativo importo, compensare il credito di controparte con il credito risarcitorio vantato dal SI. , con CP_1
conseguente rigetto della domanda avversaria;
B) Rigettare le ulteriori domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto
e in diritto;
C) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Controparte_1
con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico Parte_1
della moglie;
D) Disporre a carico della SI.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento del SI. , un assegno mensile di euro 400,00 o quella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in via automatica secondo l'indice ISTAT;
E) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_3
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e Persona_4
conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
F) Disporre a carico del SI. il pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario dei due figli, della somma complessiva di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
G) Disporre che il SI. possa tenere con sé i figli minori a week-end Controparte_1
alterni, dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo l'orario di cena, per poi riaccompagnarli presso la casa familiare. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive;
H) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.
Pag. 4 di 15 ***
In via temporanea e urgente, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
A) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Disporre a carico della SI.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento del SI. , un assegno mensile di euro 400,00 o quella Controparte_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in via automatica secondo l'indice ISTAT;
C) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_3
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e Persona_4
conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
D) Disporre a carico del SI. il pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario dei due figli, della somma complessiva di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
E) Disporre che il SI. possa tenere con sé i figli minori a week-end Controparte_1 alterni, dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo l'orario di cena, per poi riaccompagnarli presso la casa familiare. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive.
***
In via istruttoria, riservata ogni ulteriore produzione e richiesta nei termini di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c., anche alla luce del comportamento processuale di controparte oppure nel caso in cui lo imponessero le mutate esigenze della prole, si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze esposte nell'ambito del presente atto. Si indica
a teste la sig.ra , Via Val Maira, 4 Milano. Testimone_5
Pag. 5 di 15 Si chiede inoltre che l'Ill.mo Giudicante Voglia procedere con l'ascolto dei figli minori
e . Non ci si oppone alla richiesta di controparte Persona_4 Persona_3 relativamente all'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la capacità genitoriale di entrambi i genitori, mentre ci si oppone alla richiesta di
C.T.U. sui conti correnti avanzata da controparte in quanto meramente esplorativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie formulate dalle parti e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza dell'11.03.2024, da intendersi qui richiamata e condivisa.
In via ancora preliminare il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n.
596/2024 del 21.03.2024 è stata già pronunciata la separazione tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito della separazione poste dalle parti si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l' intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n.
14840 del 27.06.2006).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente riferiva che il coniuge aveva dilapidato le risorse economiche familiari giocando d'azzardo e che, al fine di giustificare la mancanza di denaro, le aveva fatto credere di essere nelle mani di malavitosi ai quali era costretto ad effettuare ingenti versamenti per non mettere a rischio la sicurezza della famiglia, suscitando così nei confronti della stessa e dei due figli minori un grave stato di inquietudine e preoccupazione;
a ciò aggiungeva il fatto che il sig. aveva avviato dal 2023 CP_1
Pag. 6 di 15 una relazione extraconiugale determinante, a suo dire, per il definitivo fallimento del matrimonio.
A sostegno delle proprie affermazioni la sig.ra allegava le conversazioni Parte_1
telefoniche intercorse con il marito e le fotografie postate sui social network da quest'ultimo, che lo ritraevano in compagnia di un'altra donna.
Di contro, il resistente non contestava la narrazione avversaria quanto alla menzogna relativa ai ricatti subiti dai malviventi e neppure negava la propria dedizione al gioco d'azzardo sostenendo, però, di non esserne affetto in modo patologico, bensì di aver sempre giocato responsabilmente e con la partecipazione costante della moglie.
Lo stesso ammetteva, poi, di avere avviato una relazione extraconiugale, ma non riteneva fosse la causa del naufragio del matrimonio, posto che l'unione coniugale era già compromessa ormai da anni sia a causa della volontà della moglie di interrompere qualsiasi rapporto intimo, sia per il fatto di aver subito a sua volta un tradimento da parte di quest'ultima nell'anno 2009.
Tali affermazioni, contestate dalla controparte, rimanevano però prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Alla luce dei fatti esposti, questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente di addebitare la separazione al marito e conseguentemente di rigettare la domanda di addebito posta dal resistente.
Invero, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese delle parti, si può certamente dedurre che l'attività del gioco d'azzardo non fosse costantemente condivisa tra i coniugi poiché, altrimenti, il marito non avrebbe avuto la necessità di doversi giustificare con la ricorrente circa la mancanza di ingenti somme di denaro inventando di essere minacciato dai malavitosi, come si evince dalle chat telefoniche allegate, narrazione rispetto alla quale, tra l'altro, il sig. non ha fornito alcuna CP_1 spiegazione neanche in sede d'udienza ( vedi ud dell' 11.01.2024 ); ancora, risulta evidente che lo stesso resistente fosse perfettamente conscio della propria situazione patologica legata al gioco d'azzardo tanto da aver dichiarato ai sig.ri e Tes_2 Tes_3
amici di vecchia data, di essere consapevole di doversi rivolgere a specialisti e di aver fissato un appuntamento presso la CRI di piazzale Abbiategrasso (MI) per iniziare un percorso riabilitativo, in realtà mai intrapreso. ( vedi doc. 17)
Pag. 7 di 15 A dimostrazione di un atteggiamento compulsivo proprio del giocatore patologico, parte ricorrente allegava gli estratti dei conti correnti dall'esame dei quali emerge che il sig. dal 2014 sino al 2017 ha sperperato denaro presso la sala da gioco “Il CP_1
Dollaro” per un importo di € 21.355,00 (vedi estratti conto doc. 4 e 5 ), per poi iniziare ad effettuare scommesse online, sperperando tra l'anno 2020 e 2022 la somma complessiva di circa € 118.633,00.
Da ultimo, non vi è stato alcun riscontro probatorio circa l'asserita crisi matrimoniale riferita dal marito e causata, a suo dire, esclusivamente dagli atteggiamenti della moglie che lo avrebbe indotto ad avvicinarsi ad un'altra donna.
Piuttosto, dalla lettura delle conversazioni telefoniche depositate dalla ricorrente, si evince che quest'ultima si rivolgeva al marito in modo affettuoso e chiamandolo con dei vezzeggiati, facendo ragionevolmente presupporre che la coppia conducesse una regolare vita matrimoniale. ( vd. doc. 41-44)
Dunque, alla luce dei fatti sin qui esposti, si ritiene che gli atteggiamenti assunti dal resistente nell'arco degli ultimi anni, in particolare l'aver privato la propria famiglia del sostentamento economico necessario per far fronte anche all'acquisto di beni di prima necessità e al pagamento delle utenze, che venivano puntualmente staccate, nonché
l'aver ingenerato nella moglie e nei figli un grave stato d'ansia e turbamento oltre all' aver perpetrato pubblicamente l'infedeltà coniugale, certamente violano gli obblighi alla collaborazione nell'interesse della famiglia e all'assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio e sanciti dall'art. 143 c.c. e costituiscono la causa esclusiva ed assorbente del fallimento dell' unione. Pertanto questo Collegio ritiene di accogliere la domanda di addebito della responsabilità della separazione al sig. CP_1
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Preliminarmente si dà atto che il Giudice Delegato con ordinanza del 27.05.2024 aveva disposto la presa in carico del nucleo familiare in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di indagare in ordine alla situazione dei minori (nato il Per_2
13.8.2008) e (nata il [...]), nonché alle capacità genitoriali delle parti, Per_1
individuando le migliori soluzioni in termini di affido (se all'Ente, se condiviso, se esclusivo) collocamento (presso quale genitore in prevalenza) e frequentazione dei figli.
Pag. 8 di 15 All'udienza del 12 febbraio 2025 le parti riferivano che i Servizi Sociali non avevano effettuato la presa in carico e chiedevano di trattenere la causa in decisione anche in assenza dell'avvio del percorso, pertanto il Giudice Delegato, preso atto della concorde richiesta, ritenuto che i minori stessero vivendo un periodo di relativa serenità e che, pertanto, non fosse necessario tutelarli tramite la presa in carico dei servizi sociali, tratteneva la causa per la decisione.
Orbene, per quanto concerne la richiesta proposta dalla ricorrente di affido esclusivo dei minori si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie occorre anzitutto osservare che la ricorrente in sede d'udienza dava atto che il marito, da quando si era allontanato dalla casa familiare nel 2023, aveva incontrato i figli “secondo le sue proprie esigenze e iniziative” e mai per un intero fine settimana, salvo rare eccezioni, oltre al fatto che lo stesso informava direttamente i minori in ordine al suo arrivo, senza accordarsi preventivamente con la medesima. ( vd. verbale 12.02.2025)
Il resistente, inoltre, risulta non abbia mai versato spontaneamente la somma di 450,00 € mensili per il mantenimento dei figli né rimborsato alla moglie il 50% delle spese extra assegno, come disposto dal Giudice delegato con provvedimento del 12.02.2024, costringendo così la ricorrente a mettere in esecuzione il titolo presso il datore di lavoro al fine di ottenere quanto dovuto dal coniuge.
Tali circostanze non sono mai state smentite dal sig. e gli stessi figli, in sede CP_1
di audizione (vd. verbale del 27.02.2024), confermavano di vedere il padre sporadicamente, ma ritenevano comunque di avere un buon rapporto con lo stesso e di essere felici di trascorrere del tempo insieme a lui.
Pag. 9 di 15 Inoltre, all'udienza del 12.02.2025, le parti davano atto che e ormai di 17 Per_2 Per_1
e 13 anni, non lamentavano il fatto di vedere troppo poco il padre, anzi in particolare la figlia minore tendeva anche a giustificare la sua assenza, e concordavano circa il fatto che al momento non appariva necessario tutelare i minori tramite la presa in carico dei
Servizi incaricati;
contestualmente, la stessa ricorrente riferiva che non vi fossero particolari criticità in ordine alle decisioni straordinarie da assumere per i figli, salvo l'aspetto economico.
Orbene, alla luce di quanto esposto, pur non essendo stato possibile indagare tramite i servizi sociali competenti circa le capacità genitoriali di entrambi i genitori, il Collegio prende atto della richiesta delle parti nonché della dichiarazione della ricorrente e ritiene, pertanto, di disporre l'affidamento condiviso dei minori, considerato altresì che entrambi attualmente vivono un periodo di relativa serenità - dimostrato, in particolare, per dal fatto che lo stesso, grazie anche al supporto psicologico, appare più Per_2 aperto e socievole rispetto all'epoca dell'audizione – e che si ritengono soddisfatti del rapporto con il padre.
Al contempo però, considerato l'atteggiamento del resistente assunto sino ad ora nei confronti dei figli, questo Collegio ritiene necessario invitare lo stesso a collaborare con la sig.ra nell'interesse dei minori, a contribuire al loro mantenimento e a Parte_1
rispettare le modalità di visita di seguito indicate, rappresentando alle parti che, qualora le statuizioni non risultassero in seguito tutelanti nei confronti della prole, la parte interessata potrà rappresentarlo nelle sedi opportune.
In ordine al collocamento, il Collegio, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, ritiene di disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione alla medesima della ex casa familiare, sita nel Comune di
OR (PV), Via Olonetta n. 5 in comproprietà al 50% tra le parti. Il resistente dovrà dunque prelevare i propri effetti personali e modificare la residenza.
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, si sottolinea che non appare conforme all'interesse dei minori la discontinuità del resistente e la mancanza di preavviso circa gli orari di incontro con i figli;
appare dunque necessario, peraltro in conformità alla proposta delle parti, stabilire che i figli e Per_2 Per_1
frequenteranno il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera, prima dell'orario di
Pag. 10 di 15 cena, alla domenica sera, quando il resistente, dopo aver cenato, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
Quanto alle festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun ( come da concorde richiesta) e durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con loro due settimane anche non consecutive, previo accordo sul periodo con la ricorrente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
In ordine agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli;
pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
Il sig. all'epoca dell'istaurazione del procedimento, lavorava presso la CP_1
concessionaria Ford Varco a Milano e, dopo aver perso detto impiego, veniva assunto dal settembre 2023 presso la con mansioni di accettazione veicoli e CP_2
camion, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 ( cfr. busta paga 1.1); lo stesso, in sede di comparsa conclusionale, dava atto di aver nuovamente perso il lavoro, allegando documentazione attestante un licenziamento di carattere disciplinare, causato da reiterate ed ingiustificate assenze sul luogo di lavoro. (cfr. doc A).
Occorre ricordare che lo stato di disoccupazione (o precarietà) non fa venire meno l' obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, infatti come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
“il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile,
Pag. 11 di 15 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione
Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Si aggiunga che il resistente attualmente vive insieme alla propria madre presso l'abitazione di lei, pertanto non deve sostenere spese relative all'alloggio. Il sig. dovrebbe anche farsi carico della propria quota della rata di mutuo relativa CP_1
alla casa coniugale. Tuttavia allo stato è la moglie che si fa carico dell'intera rata, pari a
€ 900,00 mensili.
Di contro, la sig.ra presta attività lavorativa, in qualità di impiegata, presso Parte_1
ADP Outsourcing in Milano e percepisce uno stipendio netto di circa €
2.300,00/2400,00 mensili (vedi buste paga doc. 54), e come detto si fa carico in via esclusiva del pagamento della rata del mutuo.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra menzionati, preso atto della disparità reddituale presente tra i coniugi, considerato che il resistente, pur trovandosi in uno stato di precarietà, è dotato di capacità lavorativa, viste le spese da cui è gravata la ricorrente, vista l'età dei figli e il tempo che gli stessi effettivamente trascorrono con il padre, il
Collegio ritiene equo disporre a carico del sig. contribuisca al mantenimento CP_1
dei figli versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno pari a €
450,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno in cui si ritiene debbano rientrare anche le spese di carattere straordinario relative all'animale domestico rimasto a vivere presso la casa coniugale con i figli.
La madre, prevalente collocataria, deve percepire l'intero assegno unico per i figli .
Sulla domanda di mantenimento in favore del resistente
Preliminarmente si rileva che deve essere rigettata la domanda del resistente di percepire un assegno di mantenimento in proprio favore, posto che ai sensi dell'art. 156 del c.c. il soggetto a cui viene addebitata la separazione perde tale diritto.
Appare comunque opportuno osservare che non risultano sussistere i presupposti per riconoscere in favore del resistente un assegno di mantenimento da porre a carico della moglie. Invero, nel caso di specie, non sorge alcun dubbio circa la capacità lavorativa del sig.
considerato che
ha lavorato continuativamente in costanza di CP_1 matrimonio, ha un'età per la quale è considerato abile al lavoro (49 anni) e non
Pag. 12 di 15 sussistono impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione; a nulla, ovviamente, rileva il fatto che non riesca a mantenere il proprio lavoro a causa di gravi negligenze.
Sul risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Per quel che concerne la domanda di parte ricorrente in merito alla condanna del sig. al risarcimento in favore dello stesso per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., questo CP_1
Collegio ritiene che effettivamente la domanda di addebito a carico della resistente e la domanda di contributo al mantenimento per sé siano state formulate nella consapevolezza della loro infondatezza, in particolare perché il resistente ha di fatto ammesso con la moglie, anche prima dell'inizio del procedimento le sue condotte finalizzate a nascondere le vere ragioni dei debiti ed anche la relazione extraconiugale,
e nulla ha provato in ordine a condotte della moglie fondanti l'addebito alla stessa.
Quanto alla domanda di contributo per sé è notorio che lo stato, peraltro momentaneo, di disoccupazione, valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso sopra specificate, non può, per giurisprudenza costante, fondare il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Non risulta peraltro provato da parte ricorrente il danno fondante la domanda ex art. 96 primo comma c.p.c..
Il Collegio ritiene, però, che sussistano gli estremi della responsabilità per lite temeraria rilevabile d'ufficio ex art. 96, comma III, c.p.c. Secondo consolidata giurisprudenza ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020). Il Collegio concorda in ordine al fatto che la domanda di addebito alla moglie e la richiesta di assegno per sé da parte del resistente configurino i presupposti sopra indicati e fondanti la previsione del pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Pag. 13 di 15 Pertanto, ritiene il Tribunale congruo condannare il convenuto per lite temeraria ad un importo che considerato l'aggravio del procedimento, si ritiene debba essere determinata in € 2.000,00.
Spese di lite
Tenuto conto del fatto che l'affido condiviso è di fatto alla fine stato richiesto da entrambe le parti ( seppure per la madre solo in subordine) e che per il resto il resistente risulta soccombente su tutte le domande in cui non vi sia concordanza tra le parti, le spese vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 596/2024 di separazione dei coniugi, così dispone:
- Addebita la separazione al resistente;
- dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocamento degli stessi presso la madre;
- Assegna la casa famigliare sita in OR (PV), Via Olonetta 5, alla sig.ra Parte_1
affiche possa abitarvi unitamente ai minori;
- Dispone che il genitore non collocatario possa vedere i minori secondo il calendario disposto in patre motiva;
- Dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 quale CP_1
contributo al mantenimento dei minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
-dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla ricorrente collocataria dei minori;
.
- condanna il resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. a versare alla ricorrente la somma di €
2.000,00.
Pag. 14 di 15 -condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.Pavia,
Camera di Consiglio del 17.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Bellegrandi Presidente rel. dott. Marcella Frangipani Giudice dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4013/2023 promossa da:
Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FONTANA ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Pavia (PV), P.zza Garavaglia n. 5
contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BRICCONI MANUELA FRANCESCA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Corso Vittorio Emanuele II n. 8 Lodi
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, constrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito
1) Assegnare la casa famigliare sita in OR (PV), Via Olonetta 5, alla sig.ra disponendo che il sig. non dovrà accedervi senza il consenso della Parte_1 CP_1 ricorrente, ordinando a quest'ultimo di trasferire la residenza posto che ad oggi il resistente non vi ha provveduto. Affidare i figli minori e in via esclusiva o Per_1 Per_2 in via subordinata con affidamento condiviso e con collocazione presso la madre con la quale continueranno ad abitare in OR (PV), Via Olonetta 5.
2) Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento ordinario dei minori CP_1 in ragione di € 300,00 cad. e così complessivamente € 600,00 mensili, oltre a € 100,00 per il mantenimento del cane, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Disporre che le spese straordinarie siano poste a carico delle parti in ragione del 50%. Il tutto secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Pavia da intendersi qui integralmente richiamato.
3) Relativamente alle visite del padre con i figli dichiarare la prevalente libertà di scelta dei minori stessi ed in ogni caso prevedere un fine settimana alternato dal venerdì sera alla domenica sera. Quanto alle festività le stesse verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nel rispetto delle decisioni dei minori stessi.
Durante il periodo estivo, il padre trascorrerà due settimane di vacanza con i figli previo accordo sul periodo con la ricorrente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
4) Accertato e dichiarato che la dedizione al gioco d'azzardo da parte del sig. CP_1 nonché la relazione extraconiugale intrapresa da quest'ultimo, sono le cause determinati della fine della relazione coniugale, addebitare la separazione al sig.
e per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso. CP_1
5) Respingere in toto le domande formulate da parte resistente perché totalmente infondate in fatto e diritto.
6) Accertato e dichiarato che le domande introdotte dal sig. , con particolare CP_1
riferimento a quelle relative alla domanda di addebito della separazione a carico della sig.ra e alla domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in Parte_1
favore del resistente e in danno della ricorrente, concretano gli estremi previsti dall'art. 96 C.p.c., condannare il sig. al risarcimento dei danni previsti dalla CP_1 citata disposizione in ragione di € 20.000,00 o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
7) Ove ritenuto necessario disporre l'audizione dei minori e disporre CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti nel supremo interesse dei minori stessi.
Pag. 2 di 15 8) Ove occorra disporre CTU sui conti correnti bancari cointestati tra le parti in causa nonché su quelli intestati in via esclusiva al sig. , comprese carte di debito e CP_1 credito intestate a quest'ultimo, al fine di esaminare tutte le disposizioni di denaro onde accertare le somme che il sig. ha utilizzato per scommesse di gioco su CP_1
piattaforme on line o altro.
9) Si chiede l'ammissione di prove per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e della successiva me-moria di replica;
si indicano a testimoni;
il sig. residente in [...]
Vittorio 30/C, Il sig. , resi-dente in OR (PV), Via Volta n. 1, la Testimone_2
sig. residente in [...], la sig.ra Testimone_3 [...]
residente in [...]. Tes_4
10) Si chiede che i medesimi testimoni di cui al capo precedente vengano sentiti a prova contraria sulle circostanze dedotte dal sig. nella memoria di costituzione. CP_1
Si indicano ad ulteriore prova contraria:
- legale rappresentante AS Hotel dei Giovi, Via Manzoni 99/bis , Cesano Ma-derno affinchè riferisca se la camera pagata dal sig. nella notte tra il 7/8 febbraio CP_1
2023 fosse occupata esclusivamente dallo stesso;
CP_1
- legale rappresentante della società VARCO S.P.A. di Milano, Via dell'In-nominato 2, affinchè chiarisca se il sig. si è dimesso o è stato licenziato indicando in tale CP_1
ultimo caso i motivi.
11) Ordinare ex art. 210 C.p.c.:
- a AS Hotel dei Giovi, Via Manzoni 99/bis, Cesano Maderno, l'esibizione della documentazione relativa alle presenze della notte tra il 7/8 febbraio relativamente alla stanza occupata e pagata dal sig. . Controparte_1
Condannare in ogni caso il resistente al rimborso delle competenze e delle spese di lite in favore della sig.ra Parte_1
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata da controparte o, in subordine, rigettarla poiché infondata in fatto e in diritto. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della
Pag. 3 di 15 richiesta avversaria, accertare il diritto di parte convenuta al risarcimento del danno patito in conseguenza della lesione del c.d. diritto alla sessualità e, previa quantificazione in via equitativa del relativo importo, compensare il credito di controparte con il credito risarcitorio vantato dal SI. , con CP_1
conseguente rigetto della domanda avversaria;
B) Rigettare le ulteriori domande formulate da controparte, in quanto infondate in fatto
e in diritto;
C) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI. e SI.ra Controparte_1
con pronuncia di addebito della relativa responsabilità a carico Parte_1
della moglie;
D) Disporre a carico della SI.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento del SI. , un assegno mensile di euro 400,00 o quella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in via automatica secondo l'indice ISTAT;
E) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_3
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e Persona_4
conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
F) Disporre a carico del SI. il pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario dei due figli, della somma complessiva di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
G) Disporre che il SI. possa tenere con sé i figli minori a week-end Controparte_1
alterni, dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo l'orario di cena, per poi riaccompagnarli presso la casa familiare. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore. Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive;
H) Con vittoria di competenze professionali e spese di causa.
Pag. 4 di 15 ***
In via temporanea e urgente, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
A) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) Disporre a carico della SI.ra quale contributo per il Parte_1 mantenimento del SI. , un assegno mensile di euro 400,00 o quella Controparte_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in via automatica secondo l'indice ISTAT;
C) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e Persona_3
con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e Persona_4
conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
D) Disporre a carico del SI. il pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario dei due figli, della somma complessiva di euro 350,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, da versarsi alla madre SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e oltre al pagamento del 50% delle spese
[...]
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
E) Disporre che il SI. possa tenere con sé i figli minori a week-end Controparte_1 alterni, dal venerdì sera prima dell'orario di cena alla domenica sera dopo l'orario di cena, per poi riaccompagnarli presso la casa familiare. I bambini trascorreranno le festività, comprese quelle natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli due settimane anche consecutive.
***
In via istruttoria, riservata ogni ulteriore produzione e richiesta nei termini di cui all'art. 473 bis 17
c.p.c., anche alla luce del comportamento processuale di controparte oppure nel caso in cui lo imponessero le mutate esigenze della prole, si chiede fin d'ora ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze esposte nell'ambito del presente atto. Si indica
a teste la sig.ra , Via Val Maira, 4 Milano. Testimone_5
Pag. 5 di 15 Si chiede inoltre che l'Ill.mo Giudicante Voglia procedere con l'ascolto dei figli minori
e . Non ci si oppone alla richiesta di controparte Persona_4 Persona_3 relativamente all'opportunità di disporre consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la capacità genitoriale di entrambi i genitori, mentre ci si oppone alla richiesta di
C.T.U. sui conti correnti avanzata da controparte in quanto meramente esplorativa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie formulate dalle parti e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza dell'11.03.2024, da intendersi qui richiamata e condivisa.
In via ancora preliminare il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n.
596/2024 del 21.03.2024 è stata già pronunciata la separazione tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sulla reciproca domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito della separazione poste dalle parti si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l' intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n.
14840 del 27.06.2006).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si evidenzia quanto segue.
La ricorrente riferiva che il coniuge aveva dilapidato le risorse economiche familiari giocando d'azzardo e che, al fine di giustificare la mancanza di denaro, le aveva fatto credere di essere nelle mani di malavitosi ai quali era costretto ad effettuare ingenti versamenti per non mettere a rischio la sicurezza della famiglia, suscitando così nei confronti della stessa e dei due figli minori un grave stato di inquietudine e preoccupazione;
a ciò aggiungeva il fatto che il sig. aveva avviato dal 2023 CP_1
Pag. 6 di 15 una relazione extraconiugale determinante, a suo dire, per il definitivo fallimento del matrimonio.
A sostegno delle proprie affermazioni la sig.ra allegava le conversazioni Parte_1
telefoniche intercorse con il marito e le fotografie postate sui social network da quest'ultimo, che lo ritraevano in compagnia di un'altra donna.
Di contro, il resistente non contestava la narrazione avversaria quanto alla menzogna relativa ai ricatti subiti dai malviventi e neppure negava la propria dedizione al gioco d'azzardo sostenendo, però, di non esserne affetto in modo patologico, bensì di aver sempre giocato responsabilmente e con la partecipazione costante della moglie.
Lo stesso ammetteva, poi, di avere avviato una relazione extraconiugale, ma non riteneva fosse la causa del naufragio del matrimonio, posto che l'unione coniugale era già compromessa ormai da anni sia a causa della volontà della moglie di interrompere qualsiasi rapporto intimo, sia per il fatto di aver subito a sua volta un tradimento da parte di quest'ultima nell'anno 2009.
Tali affermazioni, contestate dalla controparte, rimanevano però prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Alla luce dei fatti esposti, questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della ricorrente di addebitare la separazione al marito e conseguentemente di rigettare la domanda di addebito posta dal resistente.
Invero, dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni rese delle parti, si può certamente dedurre che l'attività del gioco d'azzardo non fosse costantemente condivisa tra i coniugi poiché, altrimenti, il marito non avrebbe avuto la necessità di doversi giustificare con la ricorrente circa la mancanza di ingenti somme di denaro inventando di essere minacciato dai malavitosi, come si evince dalle chat telefoniche allegate, narrazione rispetto alla quale, tra l'altro, il sig. non ha fornito alcuna CP_1 spiegazione neanche in sede d'udienza ( vedi ud dell' 11.01.2024 ); ancora, risulta evidente che lo stesso resistente fosse perfettamente conscio della propria situazione patologica legata al gioco d'azzardo tanto da aver dichiarato ai sig.ri e Tes_2 Tes_3
amici di vecchia data, di essere consapevole di doversi rivolgere a specialisti e di aver fissato un appuntamento presso la CRI di piazzale Abbiategrasso (MI) per iniziare un percorso riabilitativo, in realtà mai intrapreso. ( vedi doc. 17)
Pag. 7 di 15 A dimostrazione di un atteggiamento compulsivo proprio del giocatore patologico, parte ricorrente allegava gli estratti dei conti correnti dall'esame dei quali emerge che il sig. dal 2014 sino al 2017 ha sperperato denaro presso la sala da gioco “Il CP_1
Dollaro” per un importo di € 21.355,00 (vedi estratti conto doc. 4 e 5 ), per poi iniziare ad effettuare scommesse online, sperperando tra l'anno 2020 e 2022 la somma complessiva di circa € 118.633,00.
Da ultimo, non vi è stato alcun riscontro probatorio circa l'asserita crisi matrimoniale riferita dal marito e causata, a suo dire, esclusivamente dagli atteggiamenti della moglie che lo avrebbe indotto ad avvicinarsi ad un'altra donna.
Piuttosto, dalla lettura delle conversazioni telefoniche depositate dalla ricorrente, si evince che quest'ultima si rivolgeva al marito in modo affettuoso e chiamandolo con dei vezzeggiati, facendo ragionevolmente presupporre che la coppia conducesse una regolare vita matrimoniale. ( vd. doc. 41-44)
Dunque, alla luce dei fatti sin qui esposti, si ritiene che gli atteggiamenti assunti dal resistente nell'arco degli ultimi anni, in particolare l'aver privato la propria famiglia del sostentamento economico necessario per far fronte anche all'acquisto di beni di prima necessità e al pagamento delle utenze, che venivano puntualmente staccate, nonché
l'aver ingenerato nella moglie e nei figli un grave stato d'ansia e turbamento oltre all' aver perpetrato pubblicamente l'infedeltà coniugale, certamente violano gli obblighi alla collaborazione nell'interesse della famiglia e all'assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio e sanciti dall'art. 143 c.c. e costituiscono la causa esclusiva ed assorbente del fallimento dell' unione. Pertanto questo Collegio ritiene di accogliere la domanda di addebito della responsabilità della separazione al sig. CP_1
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Preliminarmente si dà atto che il Giudice Delegato con ordinanza del 27.05.2024 aveva disposto la presa in carico del nucleo familiare in capo ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di indagare in ordine alla situazione dei minori (nato il Per_2
13.8.2008) e (nata il [...]), nonché alle capacità genitoriali delle parti, Per_1
individuando le migliori soluzioni in termini di affido (se all'Ente, se condiviso, se esclusivo) collocamento (presso quale genitore in prevalenza) e frequentazione dei figli.
Pag. 8 di 15 All'udienza del 12 febbraio 2025 le parti riferivano che i Servizi Sociali non avevano effettuato la presa in carico e chiedevano di trattenere la causa in decisione anche in assenza dell'avvio del percorso, pertanto il Giudice Delegato, preso atto della concorde richiesta, ritenuto che i minori stessero vivendo un periodo di relativa serenità e che, pertanto, non fosse necessario tutelarli tramite la presa in carico dei servizi sociali, tratteneva la causa per la decisione.
Orbene, per quanto concerne la richiesta proposta dalla ricorrente di affido esclusivo dei minori si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie occorre anzitutto osservare che la ricorrente in sede d'udienza dava atto che il marito, da quando si era allontanato dalla casa familiare nel 2023, aveva incontrato i figli “secondo le sue proprie esigenze e iniziative” e mai per un intero fine settimana, salvo rare eccezioni, oltre al fatto che lo stesso informava direttamente i minori in ordine al suo arrivo, senza accordarsi preventivamente con la medesima. ( vd. verbale 12.02.2025)
Il resistente, inoltre, risulta non abbia mai versato spontaneamente la somma di 450,00 € mensili per il mantenimento dei figli né rimborsato alla moglie il 50% delle spese extra assegno, come disposto dal Giudice delegato con provvedimento del 12.02.2024, costringendo così la ricorrente a mettere in esecuzione il titolo presso il datore di lavoro al fine di ottenere quanto dovuto dal coniuge.
Tali circostanze non sono mai state smentite dal sig. e gli stessi figli, in sede CP_1
di audizione (vd. verbale del 27.02.2024), confermavano di vedere il padre sporadicamente, ma ritenevano comunque di avere un buon rapporto con lo stesso e di essere felici di trascorrere del tempo insieme a lui.
Pag. 9 di 15 Inoltre, all'udienza del 12.02.2025, le parti davano atto che e ormai di 17 Per_2 Per_1
e 13 anni, non lamentavano il fatto di vedere troppo poco il padre, anzi in particolare la figlia minore tendeva anche a giustificare la sua assenza, e concordavano circa il fatto che al momento non appariva necessario tutelare i minori tramite la presa in carico dei
Servizi incaricati;
contestualmente, la stessa ricorrente riferiva che non vi fossero particolari criticità in ordine alle decisioni straordinarie da assumere per i figli, salvo l'aspetto economico.
Orbene, alla luce di quanto esposto, pur non essendo stato possibile indagare tramite i servizi sociali competenti circa le capacità genitoriali di entrambi i genitori, il Collegio prende atto della richiesta delle parti nonché della dichiarazione della ricorrente e ritiene, pertanto, di disporre l'affidamento condiviso dei minori, considerato altresì che entrambi attualmente vivono un periodo di relativa serenità - dimostrato, in particolare, per dal fatto che lo stesso, grazie anche al supporto psicologico, appare più Per_2 aperto e socievole rispetto all'epoca dell'audizione – e che si ritengono soddisfatti del rapporto con il padre.
Al contempo però, considerato l'atteggiamento del resistente assunto sino ad ora nei confronti dei figli, questo Collegio ritiene necessario invitare lo stesso a collaborare con la sig.ra nell'interesse dei minori, a contribuire al loro mantenimento e a Parte_1
rispettare le modalità di visita di seguito indicate, rappresentando alle parti che, qualora le statuizioni non risultassero in seguito tutelanti nei confronti della prole, la parte interessata potrà rappresentarlo nelle sedi opportune.
In ordine al collocamento, il Collegio, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, ritiene di disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione alla medesima della ex casa familiare, sita nel Comune di
OR (PV), Via Olonetta n. 5 in comproprietà al 50% tra le parti. Il resistente dovrà dunque prelevare i propri effetti personali e modificare la residenza.
Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non collocatario, si sottolinea che non appare conforme all'interesse dei minori la discontinuità del resistente e la mancanza di preavviso circa gli orari di incontro con i figli;
appare dunque necessario, peraltro in conformità alla proposta delle parti, stabilire che i figli e Per_2 Per_1
frequenteranno il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera, prima dell'orario di
Pag. 10 di 15 cena, alla domenica sera, quando il resistente, dopo aver cenato, riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
Quanto alle festività, i figli trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun ( come da concorde richiesta) e durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con loro due settimane anche non consecutive, previo accordo sul periodo con la ricorrente entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno.
In ordine agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli;
pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
Il sig. all'epoca dell'istaurazione del procedimento, lavorava presso la CP_1
concessionaria Ford Varco a Milano e, dopo aver perso detto impiego, veniva assunto dal settembre 2023 presso la con mansioni di accettazione veicoli e CP_2
camion, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 ( cfr. busta paga 1.1); lo stesso, in sede di comparsa conclusionale, dava atto di aver nuovamente perso il lavoro, allegando documentazione attestante un licenziamento di carattere disciplinare, causato da reiterate ed ingiustificate assenze sul luogo di lavoro. (cfr. doc A).
Occorre ricordare che lo stato di disoccupazione (o precarietà) non fa venire meno l' obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, infatti come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità
“il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile,
Pag. 11 di 15 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione
Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Si aggiunga che il resistente attualmente vive insieme alla propria madre presso l'abitazione di lei, pertanto non deve sostenere spese relative all'alloggio. Il sig. dovrebbe anche farsi carico della propria quota della rata di mutuo relativa CP_1
alla casa coniugale. Tuttavia allo stato è la moglie che si fa carico dell'intera rata, pari a
€ 900,00 mensili.
Di contro, la sig.ra presta attività lavorativa, in qualità di impiegata, presso Parte_1
ADP Outsourcing in Milano e percepisce uno stipendio netto di circa €
2.300,00/2400,00 mensili (vedi buste paga doc. 54), e come detto si fa carico in via esclusiva del pagamento della rata del mutuo.
Pertanto, alla luce dei fatti sopra menzionati, preso atto della disparità reddituale presente tra i coniugi, considerato che il resistente, pur trovandosi in uno stato di precarietà, è dotato di capacità lavorativa, viste le spese da cui è gravata la ricorrente, vista l'età dei figli e il tempo che gli stessi effettivamente trascorrono con il padre, il
Collegio ritiene equo disporre a carico del sig. contribuisca al mantenimento CP_1
dei figli versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno pari a €
450,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno in cui si ritiene debbano rientrare anche le spese di carattere straordinario relative all'animale domestico rimasto a vivere presso la casa coniugale con i figli.
La madre, prevalente collocataria, deve percepire l'intero assegno unico per i figli .
Sulla domanda di mantenimento in favore del resistente
Preliminarmente si rileva che deve essere rigettata la domanda del resistente di percepire un assegno di mantenimento in proprio favore, posto che ai sensi dell'art. 156 del c.c. il soggetto a cui viene addebitata la separazione perde tale diritto.
Appare comunque opportuno osservare che non risultano sussistere i presupposti per riconoscere in favore del resistente un assegno di mantenimento da porre a carico della moglie. Invero, nel caso di specie, non sorge alcun dubbio circa la capacità lavorativa del sig.
considerato che
ha lavorato continuativamente in costanza di CP_1 matrimonio, ha un'età per la quale è considerato abile al lavoro (49 anni) e non
Pag. 12 di 15 sussistono impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione; a nulla, ovviamente, rileva il fatto che non riesca a mantenere il proprio lavoro a causa di gravi negligenze.
Sul risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Per quel che concerne la domanda di parte ricorrente in merito alla condanna del sig. al risarcimento in favore dello stesso per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., questo CP_1
Collegio ritiene che effettivamente la domanda di addebito a carico della resistente e la domanda di contributo al mantenimento per sé siano state formulate nella consapevolezza della loro infondatezza, in particolare perché il resistente ha di fatto ammesso con la moglie, anche prima dell'inizio del procedimento le sue condotte finalizzate a nascondere le vere ragioni dei debiti ed anche la relazione extraconiugale,
e nulla ha provato in ordine a condotte della moglie fondanti l'addebito alla stessa.
Quanto alla domanda di contributo per sé è notorio che lo stato, peraltro momentaneo, di disoccupazione, valutato tenendo conto di tutte le circostanze del caso sopra specificate, non può, per giurisprudenza costante, fondare il riconoscimento del diritto al mantenimento.
Non risulta peraltro provato da parte ricorrente il danno fondante la domanda ex art. 96 primo comma c.p.c..
Il Collegio ritiene, però, che sussistano gli estremi della responsabilità per lite temeraria rilevabile d'ufficio ex art. 96, comma III, c.p.c. Secondo consolidata giurisprudenza ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del 05/10/2020). Il Collegio concorda in ordine al fatto che la domanda di addebito alla moglie e la richiesta di assegno per sé da parte del resistente configurino i presupposti sopra indicati e fondanti la previsione del pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Pag. 13 di 15 Pertanto, ritiene il Tribunale congruo condannare il convenuto per lite temeraria ad un importo che considerato l'aggravio del procedimento, si ritiene debba essere determinata in € 2.000,00.
Spese di lite
Tenuto conto del fatto che l'affido condiviso è di fatto alla fine stato richiesto da entrambe le parti ( seppure per la madre solo in subordine) e che per il resto il resistente risulta soccombente su tutte le domande in cui non vi sia concordanza tra le parti, le spese vanno poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 596/2024 di separazione dei coniugi, così dispone:
- Addebita la separazione al resistente;
- dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
collocamento degli stessi presso la madre;
- Assegna la casa famigliare sita in OR (PV), Via Olonetta 5, alla sig.ra Parte_1
affiche possa abitarvi unitamente ai minori;
- Dispone che il genitore non collocatario possa vedere i minori secondo il calendario disposto in patre motiva;
- Dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 450,00 quale CP_1
contributo al mantenimento dei minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
-dispone che l'assegno unico per i minori sia interamente percepito dalla ricorrente collocataria dei minori;
.
- condanna il resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. a versare alla ricorrente la somma di €
2.000,00.
Pag. 14 di 15 -condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.Pavia,
Camera di Consiglio del 17.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 15 di 15