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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 4428/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN SP Presidente dr.ssa UR Di RD Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto instaurato da
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Manzoni n. 2, C.F.: , difesa e rappresentata, in virtù di delega in calce C.F._1 al ricorso, dall'Avv. Maria Vittoria De Benedictis (C.F.: ) del foro C.F._2 di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento, Corso III Novembre n. 72/a, pec: – fax 0461392486 Email_1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Manzoni n. 2, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia C.F._3
MA (C.F.: ; pec: del Foro C.F._4 Email_2 di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Trento, via Paradisi n. 15/2, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 1° ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 10 dicembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 1.10.2025. All'udienza del 10.12.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2 ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 3. Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
i minori avranno residenza abituale presso la casa familiare di via Manzoni n. 2 a Brusago (TN), con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori. per quanto riguarda i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e i figli, si precisa che i figli staranno con il padre il secondo ed il quarto week end del mese dal venerdì sera dalle 19.00 sino alla domenica sera alle 21.00 e durante i week end il padre si occuperà di far svolgere i compiti ai figli e di garantire il ripristino della stanza da letto ove dormiranno i figli;
con la madre i figli staranno il primo ed il terzo week end del mese e tutti gli altri giorni che non siano riservati al padre Tenuto conto degli impegni lavorativi del genitori - i figli staranno nella giornata del mercoledì (da verificare con il calendario degli impegni sportivi) con il padre dalle ore 19.00 sino alle ore 21.00 - cosi potranno cenare con il padre - e poi saranno riaccompagnati a casa da quest'ultimo con cambio di abbigliamento pulito: diverse maggiori modalità di incontro potranno essere concordate tra genitori e figli. La metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 con quello dal 30.12 sera sino alla sera precedente la ripresa della scuola, precisandosi che il genitore che non trascorrerà il Natale con i figli, starà insieme a loro la sera della Vigilia. Per il 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con la madre: metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo di anno in anno alternativamente la Pasqua o il lunedì dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2026 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
le altre vacanze dei ponti secondo il criterio dell'alternanza. Nel corso del periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre un periodo di due settimane consecutive (ma potrà intervenire diverso accordo tra i genitori), da concordarsi entro la fine di maggio, tenendo in considerazione le attività e gli impegni dei figli mentre con la madre i figli trascorreranno la prima metà dei luglio;
per quanto attiene le attività estive dei figli, durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica, i coniugi si riservano entro il mese di maggio di concordare le occupazioni diurne dei figli, in termini di calendario, luoghi, attività che siano reciprocamente condivisi, valutate anche le volontà espresse dai ragazzi. Ciascun genitore comunicherà all'altro l'esatto luogo di vacanza in cui si recherà con i figli, consentendo rapporti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
al rientro da un periodo di vacanza i ragazzi trascorreranno il primo fine settimana successivo con il genitore con cui non sono stati via, per evitare periodi troppo dilatati senza frequentare il padre o la madre;
eventuali soggiorni all'estero dei figli dovranno essere autorizzati da entrambi i coniugi;
rimarranno comunque libere eventuali modifiche e/o accordi, contingenti o permanenti, secondo la necessaria ragionevolezza e sempre nell'interesse primario del figli e della loro volontà, oltre che delle legittime aspettative e libertà del genitori;
Qualora, per qualsiasi ragione, un genitore non potesse prendersi cura dei figli nei tempi a lei/lui assegnati, lo comunicherà all'altro genitore, in modo che - se possibile - se ne possa prendere cura;
in caso di sua indisponibilità, si potrà fare ricorso all'aiuto di nonni o altri aiuti resta intesa la piena collaborazione nel caso di malattia dei ragazzi ed i genitori comunicheranno sempre tra di loro l'eventuale insorgere di malattie od infortuni;
la carriera scolastica dei figli è sempre stata- per volontà della madre, assecondata dal padre per quieto vivere - presso scuole private (Sacro Cuore e Arcivescovile). In questa sede, per non imporre ai figli cambi di insegnanti e di compagni, il signor concorda sulla prosecuzione del percorso con le CP_1 scuole private sottolineando però che l'esborso economico è notevole e gravoso e potrà essere proseguito fino a quando sostenibile economicamente. Il padre si asterrà dal frequentare la casa familiare per dare modo e tempo alle parti di accettare il cambiamento: sarà comunque libero di accedere al giardino e all'appartamento di suo fratello che vive al piano di sopra, con la sua famiglia;
sarà poi libero, previo accordo, di accedere alla casa familiare in caso di malattia dei figli, per poterti vedere. Il padre si impegna a recuperare dagli istituti scolastici le credenziali necessarie per accedere alle piattaforme riguardanti il percorso scolastico dei figi e l'organizzazione dei compiti. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca previa comunicazione in caso di espatrio dei figli minorenni 4. La casa familiare sita a Brusago (TN), in via Manzoni n. 2, di proprietà del sig. viene assegnata CP_1 alla sig.ra , che vi abiterà con i figli, con ogni arredo e corredo fino a che Parte_1 gli stessi non diventeranno economicamente autosufficienti. si impegna con la CP_1 sottoscrizione del presente accordo a consegnare alla sig.ra le chiavi Parte_1 dell'immobile e del garage (n. 2/3 mazzi), comprese quelle relative alle parti comuni, nonché eventuali telecomandi. La signora provvederà a cambiare i codici del garage. Il Pt_1 signor sta provvedendo ad asportare tutti i suoi effetti personali mentre gli CP_1 arredi della casa familiare rimangono in uso alla sig.ra ed ai figli. Il signor Parte_1 sposterà la propria residenza altrove entro e non oltre la sottoscrizione del presente CP_1 atto, entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Tutte le spese connesse all'uso della casa (utenze, manutenzioni ordinarie varie, ecc) sono a carico di , ma quanto alle Parte_1 manutenzioni ordinarie resterà nella sua assoluta discrezionalità la decisione di quando e come procedere alle riparazioni fermo restando l'obbligo di conservazione e custodia del bene immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, consapevole del fatto che la proprietà dell'immobile è del signor e che comunque il bene va preservato a beneficio CP_1 di tutte le parti, in primis i figli. Le spese straordinarie e le tasse relative alla proprietà (IMU) sulla casa assegnata alla signora rimangono in capo al signor 5. Porsi Pt_1 CP_1
a carico del signor L'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di €. CP_1
500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 166,66 per ciascuno di essi), a far data dal 1 agosto 2025. L'importo verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita a partire da agosto 2026 e sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora Parte_1 presso Casse Centrali, filiale di Largo Nazario Sauro Trento;
6. Al contempo la signora
, quale genitore collocatario, beneficerà degli assegni familiari APAPI e Parte_1
AUU per i tre figli nella quota del 100%; Nell' assegno di mantenimento - con il fondamentale apporto dato dagli assegni familiari che il signor ribadisce lasciare interamente nella CP_1 disponibilità della signora - sono comprese le seguenti spese: vitto, abbigliamento, Pt_1 contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (escluse quelle per scuole private e tasse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus), carburante, ricarica cellulare, prescuola e doposcuola, trattamenti estetici (parrucchiere) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali, spese per la cura degli animali domestici dei figli.
7. porsi a carico dei genitori, in favore del tre figli, il paritetico sostentamento delle seguenti spese straordinarie al 50%: () spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco, ancorchè prescritta dal medico di medicina generale (come al punto precedente già specificato) Il) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in libera professione lenti a contatto, lenti da vista con montatura;
cure termali e fisioterapiche;
visite trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo che peraltro e intercorso tra le parti: tasse scolastiche richieste da istituti privati - e per corsi universitari statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
lezioni private di sostegno allo studio (sempre che non riguardino percorsi non adatti ai ragazzi o non voluti né nella scelta né nel proseguimento):. V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli nel limiti massimi di 1.500,00 euro da ripartirsi in eguale misura;
l'acquisto di strumenti informatici (con prezzi commisurati alle possibilità economiche dei genitori); attività sportive (una all'anno per ciascun figlio) con relativo abbigliamento a attrezzatura. (il tutto sempre calibrato sulle possibilità economiche della famiglia). VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: centro ricreativo estivo, viaggi e vacanze senza i genitori;
per le spese relative ai sacramenti e relativi festeggiamenti del figlio i genitori suddivideranno al 50 Persona_1
% gli ospiti comuni ed al 100% quelli personali. in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (solo a mezzo e-mail), nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 15 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha previamente esibito e consegnato idonea documentazione giustificativa entro un mese dalle stesse da spedire via email, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione e di deposito dei relativi documenti giustificativi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, al 50% tra i genitori. 1 rimborsi disposti dalle scuole private per le spese scolastiche della prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella proporzione del 50% e va dunque defalcato dalla richiesta delle rette.
8. Le parti si impegnano a: - non interpellare i figli minori con domande riguardanti la vita privata di ciascun genitore;
- non postare commenti sui social network riguardanti la vita privata presente e passata di ciascun genitore;
- non ostacolare i rapporti con i rispettivi familiari: pertanto quando i figli staranno con il padre questi potrà con loro frequentare i suoi familiari e altrettanto farà la madre - entrambi si impegnano a introdurre eventuali nuovi partner nella vita dei figli nel modo più cauto e rispettoso delle esigenze dei figli;
diversi accordi sarebbero lesivi della libertà personale e sociale delle parti. - la signora si impegna a rendere libero Il contatto Pt_1 telefonico tra padre e figli evitando di bloccare all'utenza del padre l'accesso ai cellulari dei figli;
- il signor ha ottenuto - dal proprio Istituto di credito - lo svincolo della signora CP_1
, quale garante del mutuo intestato al signor - il conto corrente in Pt_1 CP_1 comune presso la Cassa Centrale filiale di Largo Nazario Sauro rimarrà nella titolarità esclusiva della signora ed il signor entro 10 gg. dalla sottoscrizione del Pt_1 CP_1 presente ricorso si rechera presso suddetto istituto al fine di espletare le pratiche burocratiche per la sua uscita dal conto:
9. con il corretto adempimento di tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nel presente accordo i coniugi dichiarano di non avere altro a che pretendere ad alcun titolo derivante dal matrimonio o dalla separazione, l'una dall'altro, anche con riferimento ai pregressi crediti relativi ai rapporti tra i coniugi, nonché a titolo di mantenimento arretrati per i figli sino al 22 settembre 2025, o spese straordinarie per i figli rispettivamente sostenute sino alla sottoscrizione del presente ricorso;
10. i signori e si obbligano reciprocamente a rimettere le rispettive eventuali querele, Pt_1 CP_1 segnalazioni e controquerele, entro giorni 10 dal deposito del presente ricorso, dichiarando rispettivamente di rinunciare sin da ora alla costituzione di parte civile nel relativo eventuale procedimento penale, nonché si obbligano ad accettare rispettivamente la remissione della querela contestualmente;
resta inteso che eventuale ripresa di comportamenti, affermazioni e post sui social offensivi e denigratori comporteranno la libertà per la parte offesa di procedere nelle sedi opportune. Le spese della presente procedura saranno compensate nel senso che il sig. si farà interamente carico delle spettanze dell'avv. Patrizia MA, CP_1 mentre la sig.ra si farà carico delle competenze dell'avv. Maria Vittoria De Pt_1
Benedictis. Le parti si impegnano a dare esecuzione al presente accordo sin dal deposito del presente ricorso”.
Si dà atto, inoltre, che le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
A riguardo si rileva l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale 11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023. Ragione per cui si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né alla prole né al buon costume o all'ordine pubblico, e, al contempo, di dovere rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 1° ottobre 2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 2 settembre 2006 in Bedollo (TN), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Bedollo (TN) al N. 136 P. II Serie A anno 2006); Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
AN SP
UR Di RD