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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 promossa da
(C.F. ), Avvocato che si rappresenta e difende in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – cont.
CONCLUSIONI
Si richiamano quelle in atti, in particolare, quelle di cui al ricorso per la parte ricorrente, sola parte costituita in giudizio.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Avv. , difendendosi in proprio, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 Pt_1 Pt_1
d.P.R. n. 115/2002 avverso decreto di rigetto della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio in materia penale e ne ha chiesto la riforma.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
L'opposizione in questione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed è soggetta al rito semplificato di cognizione.
La causa è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 7.4.2025, avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi R.G. LIQ. 18/2025 nell'ambito del Proc. Pen. n. 3635/2021 R.G.N.R. – R.G.
Trib. n. 189/2023, emesso dal Tribunale di Vercelli il 19.02.2025, dep. il 28.2.2025 e comunicato dalla
Cancelleria il 2.4.2025.
Il ricorrente ha lamentato che, diversamente da quanto ritenuto nel decreto di rigetto, la procedura esecutiva di tentato recupero del credito professionale, effettuata dal difensore verso il cliente difeso d'ufficio, deve ritenersi idonea e sufficiente.
Si ritiene che il motivo di opposizione sia da accogliere.
A sostegno della richiesta, il difensore ha allegato e documentato l'attività svolta e le iniziative intraprese per il recupero del credito, in particolare:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 pagina 5 di 9 Il ricorrente ha allegato elementi idonei e sufficienti per ritenere effettuato un serio tentativo di recupero del credito vantato nei confronti del proprio assistito.
Va premesso che: “In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del
2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto
a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019).
Nel caso in esame, il ricorrente ha adito il Giudice di Pace e ha ottenuto una condanna al pagamento del proprio compenso, dopodiché ha esperito, inutilmente, diverse iniziative esecutive volte al recupero del credito.
A questo proposito, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta al recupero del credito, ha diritto di richiedere la liquidazione del compenso al Giudice penale e, ad avviso della scrivente giudice dell'opposizione, il decreto di rigetto deve essere riformato nella misura in cui nega tale liquidazione sostenendo che non sia dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito, dal pagina 6 di 9 momento che le iniziative allegate dal ricorrente provano l'esatto contrario e non può pretendersi una prova impossibile circa l'assoluta impossidenza del cliente assistito, specie dopo plurime azioni di recupero del credito con esito negativo.
Non si condivide l'assunto secondo cui non sia dimostrata l'infruttuosità del tentativo di recupero perché ai tentativi di pignoramento mobiliare sono seguiti quelli di pignoramento presso terzi, con esito negativo, dunque, l'infruttuosità è dimostrata.
Il cliente assistito ha proprietà immobiliari, tuttavia, esse sono già gravate da due ipoteche, una volontaria e l'altra giudiziale, ragione per la quale le prospettive di recupero del credito paiono inconsistenti, aprendo le porte all'istanza di liquidazione da parte del Giudice penale, infatti: “Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R.
n. 115 del 2002” (Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30484 del 19/12/2017).
Secondo l'orientamento citato, nato nell'ambito della Giurisprudenza penale e confermato da quella civile, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio compenso, ha diritto alla liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007;
Cass. pen., sez. 4, 37406 del 2007).
L'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.G.S.) prevede la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n.
27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012).
La norma in questione recita:
Art. 116
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
pagina 7 di 9 Non è richiesta la prova della totale e assoluta impossidenza del cliente che ha beneficiato della difesa d'ufficio (Cass. civ., n. 8359/2020 e Cass. civ., n. 3673/2019) e comunque, nel caso qui esaminato, il ricorrente ha esperito più di un tentativo di recupero del credito, senza esito.
Pretendere che il difensore proceda con defatiganti e costosi plurimi tentativi, soprattutto, avrebbe il negativo effetto sulle casse dello Stato di riversare i costi di recupero falliti e di questo si terrà conto nel proseguo.
L'assistito dal difensore non è risultato avere somme di denaro sul conto corrente, non risulta avere un lavoro e gli unici beni immobili in possesso sono già ipotecati e l'eventuale recupero in sede di espropriazione immobiliare avrebbe costi ingenti, ma prospettive di realizzo scarse, vista la presenza di altri creditori garantiti da ipoteca.
L'obbligatorietà del procedimento recuperatorio per la liquidazione dei compensi, ai sensi degli artt.
82 e 116 del T.U.G.S., porta a ritenere, secondo costante orientamento di legittimità, che anche i costi sostenuti a tal fine debbano ricadere sull'Erario.
Il ricorrente ha limitato la propria richiesta di liquidazione agli importi già riconosciuti innanzi al
Giudice di Pace e parametrati sui minimi liquidabili, inoltre, ha domandato il rimborso delle spese sostenute vanamente per il recupero del credito.
La domanda è accolta nei termini di cui al dispositivo, con la precisazione appresso.
Non si fa luogo al riconoscimento del compenso per l'ulteriore pignoramento presso terzi, andato infruttuoso (ulteriori 331,00 euro) e nemmeno per la successiva richiesta di pignoramento mobiliare presso
(ulteriori 276,00 euro), ritenendo di dover riconoscere il rimborso delle spese minime e necessarie per Pt_2 dimostrare l'effettivo tentativo di recupero del credito professionale, in altre parole, ritenendo già prima dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito dall'assistito, con minore aggravio possibile per l'Erario e contemperamento dell'opposto interesse del ricorrente, il quale si difende da solo e, nonostante abbia certo diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività, si ritiene che gli esborsi a carico della collettività possano essere contenuti al minimo richiesto dalla norma per dimostrare l'infruttuoso esperimento del tentativo di recupero del credito professionale (vale a dire: un pignoramento mobiliare tentato senza successo e un pignoramento presso terzi con esito negativo).
***
Non si ravvisano, infine, i presupposti di una soccombenza effettiva del in ragione CP_1 dell'accoglimento della presente opposizione, che, non costituendosi, non si è opposto alla CP_1 revisione del decreto di rigetto, restando la questione della liquidazione confinata nell'ambito della dialettica pagina 8 di 9 dei mezzi di impugnazione previsti dal T.U.G.S. senza giustificare un aggravio ulteriore per le casse dell'Erario.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione promossa e in riforma del decreto di rigetto opposto, liquida a favore del ricorrente la somma di 1.100,00 euro per compenso per le attività compiute in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 3635/2021 R.G.N.R. innanzi a questo Tribunale, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
dispone altresì il pagamento delle ulteriori spese affrontate per il recupero del credito, limitatamente a:
- 457,00 euro per spese di lite liquidate dal Giudice di Pace come da sentenza in atti;
- 142,00 euro per compenso per la redazione dell'atto di precetto del 26.10.2023;
- 276,00 euro per primo pignoramento mobiliare;
- 331,00 euro per primo pignoramento presso terzi;
- 62,88 euro per spese vive documentate;
oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
dichiara invece compensate le spese di questa opposizione a decreto di pagamento.
Così deciso in Vercelli, 19.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 494/2025 avente ad oggetto: opposizione a decreto di pagamento ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 promossa da
(C.F. ), Avvocato che si rappresenta e difende in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA – cont.
CONCLUSIONI
Si richiamano quelle in atti, in particolare, quelle di cui al ricorso per la parte ricorrente, sola parte costituita in giudizio.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Avv. , difendendosi in proprio, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 Pt_1 Pt_1
d.P.R. n. 115/2002 avverso decreto di rigetto della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio in materia penale e ne ha chiesto la riforma.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
L'opposizione in questione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed è soggetta al rito semplificato di cognizione.
La causa è apparsa documentale e matura per la decisione sin dalla prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.
Il ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 7.4.2025, avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi R.G. LIQ. 18/2025 nell'ambito del Proc. Pen. n. 3635/2021 R.G.N.R. – R.G.
Trib. n. 189/2023, emesso dal Tribunale di Vercelli il 19.02.2025, dep. il 28.2.2025 e comunicato dalla
Cancelleria il 2.4.2025.
Il ricorrente ha lamentato che, diversamente da quanto ritenuto nel decreto di rigetto, la procedura esecutiva di tentato recupero del credito professionale, effettuata dal difensore verso il cliente difeso d'ufficio, deve ritenersi idonea e sufficiente.
Si ritiene che il motivo di opposizione sia da accogliere.
A sostegno della richiesta, il difensore ha allegato e documentato l'attività svolta e le iniziative intraprese per il recupero del credito, in particolare:
pagina 2 di 9 pagina 3 di 9 pagina 4 di 9 pagina 5 di 9 Il ricorrente ha allegato elementi idonei e sufficienti per ritenere effettuato un serio tentativo di recupero del credito vantato nei confronti del proprio assistito.
Va premesso che: “In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del
2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto
a rimborsare. Nondimeno, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione” (Cass. Civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 31820 del 05/12/2019).
Nel caso in esame, il ricorrente ha adito il Giudice di Pace e ha ottenuto una condanna al pagamento del proprio compenso, dopodiché ha esperito, inutilmente, diverse iniziative esecutive volte al recupero del credito.
A questo proposito, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta al recupero del credito, ha diritto di richiedere la liquidazione del compenso al Giudice penale e, ad avviso della scrivente giudice dell'opposizione, il decreto di rigetto deve essere riformato nella misura in cui nega tale liquidazione sostenendo che non sia dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito, dal pagina 6 di 9 momento che le iniziative allegate dal ricorrente provano l'esatto contrario e non può pretendersi una prova impossibile circa l'assoluta impossidenza del cliente assistito, specie dopo plurime azioni di recupero del credito con esito negativo.
Non si condivide l'assunto secondo cui non sia dimostrata l'infruttuosità del tentativo di recupero perché ai tentativi di pignoramento mobiliare sono seguiti quelli di pignoramento presso terzi, con esito negativo, dunque, l'infruttuosità è dimostrata.
Il cliente assistito ha proprietà immobiliari, tuttavia, esse sono già gravate da due ipoteche, una volontaria e l'altra giudiziale, ragione per la quale le prospettive di recupero del credito paiono inconsistenti, aprendo le porte all'istanza di liquidazione da parte del Giudice penale, infatti: “Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R.
n. 115 del 2002” (Cass. civ., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30484 del 19/12/2017).
Secondo l'orientamento citato, nato nell'ambito della Giurisprudenza penale e confermato da quella civile, il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio compenso, ha diritto alla liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4, n. 36921 del 2007;
Cass. pen., sez. 4, 37406 del 2007).
L'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U.G.S.) prevede la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n.
27854/2011; Cass. n. 24104/2011; Cass. n. 15394/2012).
La norma in questione recita:
Art. 116
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
pagina 7 di 9 Non è richiesta la prova della totale e assoluta impossidenza del cliente che ha beneficiato della difesa d'ufficio (Cass. civ., n. 8359/2020 e Cass. civ., n. 3673/2019) e comunque, nel caso qui esaminato, il ricorrente ha esperito più di un tentativo di recupero del credito, senza esito.
Pretendere che il difensore proceda con defatiganti e costosi plurimi tentativi, soprattutto, avrebbe il negativo effetto sulle casse dello Stato di riversare i costi di recupero falliti e di questo si terrà conto nel proseguo.
L'assistito dal difensore non è risultato avere somme di denaro sul conto corrente, non risulta avere un lavoro e gli unici beni immobili in possesso sono già ipotecati e l'eventuale recupero in sede di espropriazione immobiliare avrebbe costi ingenti, ma prospettive di realizzo scarse, vista la presenza di altri creditori garantiti da ipoteca.
L'obbligatorietà del procedimento recuperatorio per la liquidazione dei compensi, ai sensi degli artt.
82 e 116 del T.U.G.S., porta a ritenere, secondo costante orientamento di legittimità, che anche i costi sostenuti a tal fine debbano ricadere sull'Erario.
Il ricorrente ha limitato la propria richiesta di liquidazione agli importi già riconosciuti innanzi al
Giudice di Pace e parametrati sui minimi liquidabili, inoltre, ha domandato il rimborso delle spese sostenute vanamente per il recupero del credito.
La domanda è accolta nei termini di cui al dispositivo, con la precisazione appresso.
Non si fa luogo al riconoscimento del compenso per l'ulteriore pignoramento presso terzi, andato infruttuoso (ulteriori 331,00 euro) e nemmeno per la successiva richiesta di pignoramento mobiliare presso
(ulteriori 276,00 euro), ritenendo di dover riconoscere il rimborso delle spese minime e necessarie per Pt_2 dimostrare l'effettivo tentativo di recupero del credito professionale, in altre parole, ritenendo già prima dimostrata l'impossibilità di recuperare il credito dall'assistito, con minore aggravio possibile per l'Erario e contemperamento dell'opposto interesse del ricorrente, il quale si difende da solo e, nonostante abbia certo diritto a vedersi riconosciuto il compenso per l'attività, si ritiene che gli esborsi a carico della collettività possano essere contenuti al minimo richiesto dalla norma per dimostrare l'infruttuoso esperimento del tentativo di recupero del credito professionale (vale a dire: un pignoramento mobiliare tentato senza successo e un pignoramento presso terzi con esito negativo).
***
Non si ravvisano, infine, i presupposti di una soccombenza effettiva del in ragione CP_1 dell'accoglimento della presente opposizione, che, non costituendosi, non si è opposto alla CP_1 revisione del decreto di rigetto, restando la questione della liquidazione confinata nell'ambito della dialettica pagina 8 di 9 dei mezzi di impugnazione previsti dal T.U.G.S. senza giustificare un aggravio ulteriore per le casse dell'Erario.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione promossa e in riforma del decreto di rigetto opposto, liquida a favore del ricorrente la somma di 1.100,00 euro per compenso per le attività compiute in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 3635/2021 R.G.N.R. innanzi a questo Tribunale, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
dispone altresì il pagamento delle ulteriori spese affrontate per il recupero del credito, limitatamente a:
- 457,00 euro per spese di lite liquidate dal Giudice di Pace come da sentenza in atti;
- 142,00 euro per compenso per la redazione dell'atto di precetto del 26.10.2023;
- 276,00 euro per primo pignoramento mobiliare;
- 331,00 euro per primo pignoramento presso terzi;
- 62,88 euro per spese vive documentate;
oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
dichiara invece compensate le spese di questa opposizione a decreto di pagamento.
Così deciso in Vercelli, 19.6.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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