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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti CARMINE GUARRIELLO ( ) e GAETANO RAZZINO C.F._2
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4 atti, dall'avv. LUIGI ALBERICO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16/01/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Mondragone (CE) il 16/04/2014, dal quale erano nati due figli il Per_1
27.06.2014 e il 31.10.2016 e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta Per_2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico del marito con condanna di controparte al risarcimento dei danni, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) a carico del resistente, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
In data 04/04/2025 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del padre con i figli, la previsione dell'obbligo a proprio di carico di versare un assegno di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il 50% dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 06/05/2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente esplicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei minori con il padre nel seguente modo: salvo diversi accordi tra le parti, martedì, giovedì e venerdì il padre preleverà i minori da scuola e, a settimane alterne, weekend alternati, nonché per le festività natalizie e per quelle pasquali, ad anni alterni, e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- assegno mensile di € 150,00 per ciascun minore (totale € 300,00 al mese) a carico del resistente, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
- percezione dell'assegno unico familiare per intero da parte della ricorrente;
- autorizzazione al rinnovo dei documenti per i minori relativi al permesso di soggiorno e passaporto.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte I, serie /, anno 2014);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 246 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti CARMINE GUARRIELLO ( ) e GAETANO RAZZINO C.F._2
( ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._3
RICORRENTE
e
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._4 atti, dall'avv. LUIGI ALBERICO ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._5
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16/01/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in Mondragone (CE) il 16/04/2014, dal quale erano nati due figli il Per_1
27.06.2014 e il 31.10.2016 e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale divenuta Per_2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva la separazione personale dei coniugi con
1 addebito a carico del marito con condanna di controparte al risarcimento dei danni, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) a carico del resistente, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
In data 04/04/2025 si costituiva il resistente, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale, il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale, l'affido condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del padre con i figli, la previsione dell'obbligo a proprio di carico di versare un assegno di € 300,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e il 50% dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 06/05/2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo la ricorrente esplicitamente rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza dei minori con il padre nel seguente modo: salvo diversi accordi tra le parti, martedì, giovedì e venerdì il padre preleverà i minori da scuola e, a settimane alterne, weekend alternati, nonché per le festività natalizie e per quelle pasquali, ad anni alterni, e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- assegno mensile di € 150,00 per ciascun minore (totale € 300,00 al mese) a carico del resistente, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
- percezione dell'assegno unico familiare per intero da parte della ricorrente;
- autorizzazione al rinnovo dei documenti per i minori relativi al permesso di soggiorno e passaporto.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte I, serie /, anno 2014);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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