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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
LI ER, EL
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Murri 88100 Curinga CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CRED. n. TDYCRT300025/2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'atto di recupero crediti n. TDYCRT300025/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per il valore di euro 5.476,00, concernente l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. La ricorrente esponeva che,
a seguito di un invito al contraddittorio (n. 100154/2024) ricevuto il 28/03/2024, aveva provveduto al riversamento spontaneo del credito tramite modello F24 in data 17/04/2024, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per un importo complessivo di euro 3.108,81. Lamentava che l'Ufficio, pur a fronte dell'avvenuto adempimento e di specifica comunicazione inoltrata dal proprio consulente, aveva comunque proceduto alla notifica dell'atto di recupero in data 24/04/2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 19/06/2024, dando atto di aver emesso, in pari data, il provvedimento di autotutela totale (prot. n. 72303/2024) con il quale disponeva l'annullamento dell'atto impugnato. L'Ufficio riconosceva che il contribuente aveva effettivamente restituito il credito in data 17/04/2024, antecedentemente alla notifica dell'atto di recupero, e concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Nella memoria illustrativa depositata per l'odierna udienza, la difesa della ricorrente prendeva atto dell'annullamento in autotutela ma insisteva per la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio, eccependo la tardività del provvedimento di sgravio intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso, nonostante le istanze di riesame presentate in via amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'intervenuto annullamento totale dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio impositore determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della pretesa tributaria.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, vige il principio della "soccombenza virtuale", secondo cui il
Giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l'illegittimità dell'azione amministrativa appare manifesta:
l'Ufficio ha notificato l'atto di recupero nonostante il pagamento fosse già stato eseguito e comunicato
(pagamento del 17/04/2024 a fronte di notifica dell'atto del 24/04/2024). La successiva inerzia dell'Amministrazione nel provvedere all'annullamento sollecitato con istanza di riesame del 03/05/2024 (prot.
49167) ha costretto il contribuente all'instaurazione del contenzioso per tutelare la propria posizione.
Tale condotta integra una violazione dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente ex art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'annullamento in autotutela, seppur doveroso, non esime l'Ufficio dalla rifusione delle spese qualora l'atto fosse originariamente viziato e il provvedimento di sgravio sia giunto tardivamente.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale dell'Ufficio e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi vigenti e del valore della causa. Le stesse, stante l'esplicita richiesta e la qualità di difensore abilitato, devono essere corrisposte direttamente al procuratore della ricorrente che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione 3, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00 per onorari, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1. Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
LI ER, EL
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Murri 88100 Curinga CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CRED. n. TDYCRT300025/2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'atto di recupero crediti n. TDYCRT300025/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, per il valore di euro 5.476,00, concernente l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. La ricorrente esponeva che,
a seguito di un invito al contraddittorio (n. 100154/2024) ricevuto il 28/03/2024, aveva provveduto al riversamento spontaneo del credito tramite modello F24 in data 17/04/2024, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per un importo complessivo di euro 3.108,81. Lamentava che l'Ufficio, pur a fronte dell'avvenuto adempimento e di specifica comunicazione inoltrata dal proprio consulente, aveva comunque proceduto alla notifica dell'atto di recupero in data 24/04/2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 19/06/2024, dando atto di aver emesso, in pari data, il provvedimento di autotutela totale (prot. n. 72303/2024) con il quale disponeva l'annullamento dell'atto impugnato. L'Ufficio riconosceva che il contribuente aveva effettivamente restituito il credito in data 17/04/2024, antecedentemente alla notifica dell'atto di recupero, e concludeva chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Nella memoria illustrativa depositata per l'odierna udienza, la difesa della ricorrente prendeva atto dell'annullamento in autotutela ma insisteva per la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di giudizio, eccependo la tardività del provvedimento di sgravio intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso, nonostante le istanze di riesame presentate in via amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Collegio che l'intervenuto annullamento totale dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio impositore determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito della pretesa tributaria.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, vige il principio della "soccombenza virtuale", secondo cui il
Giudice deve valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio qualora non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l'illegittimità dell'azione amministrativa appare manifesta:
l'Ufficio ha notificato l'atto di recupero nonostante il pagamento fosse già stato eseguito e comunicato
(pagamento del 17/04/2024 a fronte di notifica dell'atto del 24/04/2024). La successiva inerzia dell'Amministrazione nel provvedere all'annullamento sollecitato con istanza di riesame del 03/05/2024 (prot.
49167) ha costretto il contribuente all'instaurazione del contenzioso per tutelare la propria posizione.
Tale condotta integra una violazione dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente ex art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente). La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'annullamento in autotutela, seppur doveroso, non esime l'Ufficio dalla rifusione delle spese qualora l'atto fosse originariamente viziato e il provvedimento di sgravio sia giunto tardivamente.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza virtuale dell'Ufficio e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi vigenti e del valore della causa. Le stesse, stante l'esplicita richiesta e la qualità di difensore abilitato, devono essere corrisposte direttamente al procuratore della ricorrente che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, sezione 3, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00 per onorari, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1. Così deciso in Catanzaro, 11 febbraio 2026
Il Giudice relatore
Il Presidente