Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1853/2024 rg, sul ricorso depositato il 12/04/2024 , proposto da (difesa da Avv. Alessandra Di Fazio)nei Parte_1 confronti di , in persona del Ministro ( contumace), Controparte_1
all'esito della camera di consiglio così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso, e nella misura di € 1.658,00 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. , ad usufruire del beneficio economico Parte_1 della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2018-2019 dal 5 maggio 2019 all'8 giugno 2019 quale servizio prestato presso l'I.C. Melicucco e nell'anno scolastico 2019.2020 dal 07.10.2019 al 09.06.2020, e dal 11.06.2020 al 12.06.2020, dal 17.06.2020 al 18.06.2020, dal 22.06.2020 al 22.06.2020 e dal 29.06.2020 al 29.06.2020, quale servizio prestato in forza di svariati contratti presso l'I.C. Jerace di Polistena, il tutto per un totale di € 1.658,00, o altra somma accertanda, a titolo di retribuzione professionale docente di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007, compenso accessorio dovuto a tutti di docenti in virtù della norma contrattuale, suffragata dalle argomentazioni di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 20015 del 2018 e della giurisprudenza comunitaria, per un totale di € 1.658,00, o altra somma accertanda, oltre accessori di legge, da calcolarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione.
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2019 dal 5 maggio 2019 all'8 giugno 2019 e nell'anno scolastico 2019.2020 dal 07.10.2019 al 09.06.2020, e dal 11.06.2020 al 12.06.2020, dal 17.06.2020 al 18.06.2020, dal 22.06.2020 al 22.06.2020 e dal 29.06.2020 al 29.06.2020 ; aveva svolto al pari dei colleghi di ruolo, secondo medesimi termini e modalità, le prestazioni lavorative proprie del profilo professionale di docente di scuola secondaria di I grado, equivalenti a quelle svolte e/o che avrebbe dovuto svolgere la docente di ruolo sostituita. Tuttavia, sebbene avesse percepito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale previsto per il personale docente di ruolo di scuola secondaria di I grado, non le è stato corrisposto il pagamento della retribuzione professionale, emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente che, secondo l'aumento apportato dall'art. 38 del CCNL Scuola 2016/2017, che nell'a.s. 2018/2019 ammontava ad euro 174,50 mensili e € 5,82 giornaliero.
Parte resistente restava contumace . CP_1
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Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato, di veder riconosciuta e aver corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo AA.SS. 2018/2019, e 2019/2020
Lamenta che l'emolumento , a carattere continuativo , era stato riconosciuto solo ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per
2 escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020.
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> cosi Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee, la domanda è accolta con condanna al pagamento.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 20.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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