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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2786 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata in ME, Via Maddalena, Is. 150, n. 18, presso lo studio dell'avv. LEOTTA ROBERTA (C.F.: , C.F._2
pec: tel./fax: 090662861, che la rappresenta e Email_1
difende, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
ALESSANDRO TRIOLO, (C.F.: ), telefax: C.F._3
090/713278, pec: Email_2
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...], ed C.F._4
elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, Via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. LO TURCO GRAZIELLA (C.F.:
), fax: 0942/56305, pec: C.F._5
1 che lo rappresenta e difende Email_3
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/08/2024, i coniugi nata a Parte_1
ME (ME) il 21/09/1976 e nato a [...] il CP_1
10/10/1973, premesso che in data 15.06.2002 avevano contratto nel
Comune di Gaggi (ME) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 2002; che dall'unione erano nati tre figli: nata a [...], il Persona_1
02.02.2006, nato a [...], il [...], e Persona_2 [...]
, nato a [...], il [...]; che la prosecuzione della Per_3
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. I coniugi concordano espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per i minori. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del
2 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
3. La casa familiare sita in Gaggi (Me), Via delle Rose 2, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla SI.ra censita al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 10. Si dà atto che i mobili, gli arredi e le suppellettili in essa contenute sono stati già divisi secondo accordo tra le parti.
4. Il garage sottostante l'immobile di cui sopra, in comproprietà tra le parti, censito Catasto Fabbricati del Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 7 della superficie di mq 32, resterà nella disponibilità del signor , mentre la IG CP_1 Parte_1
potrà parcheggiarvi la propria autovettura nella parte specificatamente indicata in apposita planimetria sottoscritta dalle parti in data odierna a far data dal 30 Aprile c.a. fino a nuovi e modificativi accordi scritti.
5. Il sig.
previa chiusura a sua cura e spese di una porzione del predetto CP_1
garage, così come indicato in separata planimetria di cui sopra, potrà ivi riporre gli attrezzi da palestra ed altri oggetti fra cui la canoa, la collezione di PLAYMOBIL, bicicletta e Vespa 50, e potrà pertanto fruire della predetta porzione di garage, comunicando i giorni alla sig.ra , senza Pt_1
avere diritto, ad accedere in alcun modo alla ex casa coniugale.
6. I figli minori ed ed da poco divenuta maggiorenne ma Per_3 Per_2 Per_1
non ancora economicamente autosufficiente saranno collocati presso la
SI.ra con residenza prevalente presso la madre in Gaggi, Parte_1
Via delle Rose 2, seppur in regime di affido condiviso.
7. I SI.ri CP_1
e dovranno assumere di comune accordo le decisioni
[...] Parte_1
di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, garantendo la conservazione di rapporti significativi con gli
3 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; e determinano i tempi e le modalità della presenza dei figli presso il padre come segue: - Il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni di Lunedì e Mercoledì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Il diritto di visita potrà essere di comune accordo modificato. - I figli trascorreranno con il padre venti giorni consecutivi tra Luglio e Settembre, periodo che verrà definito entro il mese di Giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. - I figli trascorreranno con il padre una settimana nel periodo delle festività natalizie comprensiva ad anni alterni delle festività di Natale o di quella di Capodanno, nel periodo natalizio. Si precisa che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno di Natale, e così dalle ore 10 del giorno
31 Dicembre alle ore 10.00 del 1 Gennaio, sempre ad anni alterni;
pertanto, la madre potrà tenerli il giorno di Natale o il giorno 1 Gennaio sempre ad anni alterni. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per tre giorni, comprensivi ad anni alterni delle festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale sempre dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo. - Il diritto di visita come sopra disciplinato potrà essere modificato, in senso migliorativo, senza alcuna particolare formalità, dai coniugi sempre tenuto conto delle loro esigenze di lavoro e nell'interesse dei minori.
8. La SI.ra Pt_1
avrà la disponibilità esclusiva del libretto n.000017446656 aperto
[...]
presso l'Ufficio Postale di Gaggi, cointestato con il figlio Persona_2
percettore di indennità di accompagnamento a causa della grave patologia di cui è affetto ma dovrà rendere conto delle uscite con cadenza semestrale
4 e/o a semplice richiesta del signor La predetta indennità dovrà CP_1
essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del beneficiario e previo accordo con l'altro genitore per le spese straordinarie, per le quali il signor non sarà tenuto a corrispondere il 50% come invece dovrà fare per CP_1
gli altri figli, sempre che la pensione mensile e/o le somme accantonate siano sufficienti per la spesa da affrontare.
9. Il SI. , a titolo CP_1
di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 620,00 (seicentoventi/00) a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate per le vie brevi, a decorrere dal mese di Febbraio 2024; entrambe le parti dichiarano di aver già provveduto a fare richiesta di percepire l'assegno unico , il cui importo complessivo oggi ammonta ad euro 741,90, e che sarà diviso nella misura del 50% ciascuno, tenendo conto delle eventuali variazioni nel tempo. L'assegno di mantenimento dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. 10. Il signor si impegna a CP_1
corrispondere alla IG , il 50% di tutte le spese specialistiche, Pt_1
dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute dei figli, salvo quanto già indicato all' art. 8, nonché infine spese sostenute in occasione di cerimonie e feste di compleanno. A tale proposito in ordine alla identificazione e ripartizione delle spese straordinarie i coniugi si obbligano a seguire le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare predisposte dal Consiglio Nazionale Forense, e che nel tempo saranno via via disposte. Si stabilisce però, in modifica alle predette linee guida, che qualsiasi spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, con compensazione trimestrale. Il genitore a fronte
5 di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 11. La IG si obbliga secondo quanto stabilito nella scrittura privata del Parte_1
24.01.2024 da intendersi espressamente parte integrante delle condizioni di separazione a concedere ipoteca volontaria ai sensi e per l'effetto dell'art. 2821 c.c. per un montante di € 92.181,60 sulla quota di comproprietà dell'immobile sito in Via delle Rose, censito al N.C.E.U del Comune di
Gaggi al fg. 6 part. 988 sub 10 al momento di firma del contratto di mutuo che il signor stipulerà a breve con La Banca Nazionale del Lavoro CP_1
S.p.A o suo intermediario e/o cessionario. Di contro il signor CP_1
si obbliga a versare senza dilazione alla IG quanto richiesto Pt_1
dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A o suo intermediario e/o cessionario per mancato pagamento delle rate, penale o inadempimento, relativi al contratto di finanziamento, anche intendendosi il caso in cui il terzo creditore dovesse promuovere espropriazione forzata contro la stessa, fino alla concorrenza del valore dell'ipoteca e fatto salvo l'eventuale maggiore danno. A garanzia del predetto accordo la IG Parte_2
ha prestato fideiussione a favore del figlio così come indicato CP_1
nella scrittura privata del 24.01.24. 12. I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi prestazione ulteriore rispetto alle presenti condizioni, essendo ciascuno in condizioni patrimoniali di assoluta autonomia e si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi.
Dichiarano, altresì, che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o
6 domande ad esse connesse. 13. Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. 14. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25.10.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio,
7 alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
13/08/2024 e trascritto in parte motiva;
8 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaggi (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 15.06.2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte 2, serie A, anno 2002.
Così deciso in ME, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ME.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2786 dell'anno 2024 V.G.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliata in ME, Via Maddalena, Is. 150, n. 18, presso lo studio dell'avv. LEOTTA ROBERTA (C.F.: , C.F._2
pec: tel./fax: 090662861, che la rappresenta e Email_1
difende, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
ALESSANDRO TRIOLO, (C.F.: ), telefax: C.F._3
090/713278, pec: Email_2
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...], ed C.F._4
elettivamente domiciliato in Giardini Naxos, Via Lombardo, n. 11, presso lo studio dell'avv. LO TURCO GRAZIELLA (C.F.:
), fax: 0942/56305, pec: C.F._5
1 che lo rappresenta e difende Email_3
per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 13/08/2024, i coniugi nata a Parte_1
ME (ME) il 21/09/1976 e nato a [...] il CP_1
10/10/1973, premesso che in data 15.06.2002 avevano contratto nel
Comune di Gaggi (ME) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 2002; che dall'unione erano nati tre figli: nata a [...], il Persona_1
02.02.2006, nato a [...], il [...], e Persona_2 [...]
, nato a [...], il [...]; che la prosecuzione della Per_3
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. I coniugi concordano espressamente di voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti. Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per i minori. Ad ogni buon fine i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del
2 passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
3. La casa familiare sita in Gaggi (Me), Via delle Rose 2, in comproprietà tra le parti, viene assegnata alla SI.ra censita al Catasto Fabbricati del Parte_1
Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 10. Si dà atto che i mobili, gli arredi e le suppellettili in essa contenute sono stati già divisi secondo accordo tra le parti.
4. Il garage sottostante l'immobile di cui sopra, in comproprietà tra le parti, censito Catasto Fabbricati del Comune di Gaggi al fg. 6 Part. n. 988 sub 7 della superficie di mq 32, resterà nella disponibilità del signor , mentre la IG CP_1 Parte_1
potrà parcheggiarvi la propria autovettura nella parte specificatamente indicata in apposita planimetria sottoscritta dalle parti in data odierna a far data dal 30 Aprile c.a. fino a nuovi e modificativi accordi scritti.
5. Il sig.
previa chiusura a sua cura e spese di una porzione del predetto CP_1
garage, così come indicato in separata planimetria di cui sopra, potrà ivi riporre gli attrezzi da palestra ed altri oggetti fra cui la canoa, la collezione di PLAYMOBIL, bicicletta e Vespa 50, e potrà pertanto fruire della predetta porzione di garage, comunicando i giorni alla sig.ra , senza Pt_1
avere diritto, ad accedere in alcun modo alla ex casa coniugale.
6. I figli minori ed ed da poco divenuta maggiorenne ma Per_3 Per_2 Per_1
non ancora economicamente autosufficiente saranno collocati presso la
SI.ra con residenza prevalente presso la madre in Gaggi, Parte_1
Via delle Rose 2, seppur in regime di affido condiviso.
7. I SI.ri CP_1
e dovranno assumere di comune accordo le decisioni
[...] Parte_1
di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario) tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, garantendo la conservazione di rapporti significativi con gli
3 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé; e determinano i tempi e le modalità della presenza dei figli presso il padre come segue: - Il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni di Lunedì e Mercoledì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Il diritto di visita potrà essere di comune accordo modificato. - I figli trascorreranno con il padre venti giorni consecutivi tra Luglio e Settembre, periodo che verrà definito entro il mese di Giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori. - I figli trascorreranno con il padre una settimana nel periodo delle festività natalizie comprensiva ad anni alterni delle festività di Natale o di quella di Capodanno, nel periodo natalizio. Si precisa che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori la Vigilia di Natale dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del giorno di Natale, e così dalle ore 10 del giorno
31 Dicembre alle ore 10.00 del 1 Gennaio, sempre ad anni alterni;
pertanto, la madre potrà tenerli il giorno di Natale o il giorno 1 Gennaio sempre ad anni alterni. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori per tre giorni, comprensivi ad anni alterni delle festività della Pasqua o di quella del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale sempre dalle ore 10.00 del giorno di Pasqua alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo. - Il diritto di visita come sopra disciplinato potrà essere modificato, in senso migliorativo, senza alcuna particolare formalità, dai coniugi sempre tenuto conto delle loro esigenze di lavoro e nell'interesse dei minori.
8. La SI.ra Pt_1
avrà la disponibilità esclusiva del libretto n.000017446656 aperto
[...]
presso l'Ufficio Postale di Gaggi, cointestato con il figlio Persona_2
percettore di indennità di accompagnamento a causa della grave patologia di cui è affetto ma dovrà rendere conto delle uscite con cadenza semestrale
4 e/o a semplice richiesta del signor La predetta indennità dovrà CP_1
essere utilizzata esclusivamente per le esigenze del beneficiario e previo accordo con l'altro genitore per le spese straordinarie, per le quali il signor non sarà tenuto a corrispondere il 50% come invece dovrà fare per CP_1
gli altri figli, sempre che la pensione mensile e/o le somme accantonate siano sufficienti per la spesa da affrontare.
9. Il SI. , a titolo CP_1
di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla SI.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 620,00 (seicentoventi/00) a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate per le vie brevi, a decorrere dal mese di Febbraio 2024; entrambe le parti dichiarano di aver già provveduto a fare richiesta di percepire l'assegno unico , il cui importo complessivo oggi ammonta ad euro 741,90, e che sarà diviso nella misura del 50% ciascuno, tenendo conto delle eventuali variazioni nel tempo. L'assegno di mantenimento dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. 10. Il signor si impegna a CP_1
corrispondere alla IG , il 50% di tutte le spese specialistiche, Pt_1
dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute dei figli, salvo quanto già indicato all' art. 8, nonché infine spese sostenute in occasione di cerimonie e feste di compleanno. A tale proposito in ordine alla identificazione e ripartizione delle spese straordinarie i coniugi si obbligano a seguire le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare predisposte dal Consiglio Nazionale Forense, e che nel tempo saranno via via disposte. Si stabilisce però, in modifica alle predette linee guida, che qualsiasi spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con l'ex coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, con compensazione trimestrale. Il genitore a fronte
5 di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. 11. La IG si obbliga secondo quanto stabilito nella scrittura privata del Parte_1
24.01.2024 da intendersi espressamente parte integrante delle condizioni di separazione a concedere ipoteca volontaria ai sensi e per l'effetto dell'art. 2821 c.c. per un montante di € 92.181,60 sulla quota di comproprietà dell'immobile sito in Via delle Rose, censito al N.C.E.U del Comune di
Gaggi al fg. 6 part. 988 sub 10 al momento di firma del contratto di mutuo che il signor stipulerà a breve con La Banca Nazionale del Lavoro CP_1
S.p.A o suo intermediario e/o cessionario. Di contro il signor CP_1
si obbliga a versare senza dilazione alla IG quanto richiesto Pt_1
dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A o suo intermediario e/o cessionario per mancato pagamento delle rate, penale o inadempimento, relativi al contratto di finanziamento, anche intendendosi il caso in cui il terzo creditore dovesse promuovere espropriazione forzata contro la stessa, fino alla concorrenza del valore dell'ipoteca e fatto salvo l'eventuale maggiore danno. A garanzia del predetto accordo la IG Parte_2
ha prestato fideiussione a favore del figlio così come indicato CP_1
nella scrittura privata del 24.01.24. 12. I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi prestazione ulteriore rispetto alle presenti condizioni, essendo ciascuno in condizioni patrimoniali di assoluta autonomia e si danno vicendevolmente atto di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi.
Dichiarano, altresì, che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o
6 domande ad esse connesse. 13. Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. 14. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25.10.2024. All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio,
7 alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il
13/08/2024 e trascritto in parte motiva;
8 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaggi (ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 15.06.2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, parte 2, serie A, anno 2002.
Così deciso in ME, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ME.
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