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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2356/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Cioffi Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nicola Vaccaro, 134 c/o lo studio del predetto difensore e da nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_2
Cioffi ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Nicola Vaccaro, 134 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso ed al piano genitoriale.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 21.11.2024, i coniugi e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza, in data 08.09.2005 e che dalla loro unione è nato il figlio minorenne Per_1
- hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Pignola(PZ) alla Via delle Acacie 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a Parte_2 quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. non verserà alla sig.ra alcun Parte_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento.
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
5. Il figlio Per_2 resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
[...] genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la Persona_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.30 resta salva la possibilità di altri giorni durante la settimana da concordare con la madre. b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30.03 di ogni anno.
7. Il sig. verserà Parte_1 alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno Parte_2 di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 400,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.”.
All'udienza del 06.03.2025, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso ed hanno depositato il piano genitoriale, sottoscritto da entrambi i coniugi e dallo stesso difensore. Il Sig. ha, inoltre, Pt_1 dichiarato di essere attualmente disoccupato ed in attesa di impiego.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta Per_1 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso del 21.11.2024, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale di e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza in data 08.09.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'Anno 2005 - Parte I - Atto nr. 23;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza, per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 06.03.2025
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni