CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1447/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro CLEMENTE (C.F.:
), presso il cui indirizzo pec, C.F._2
è elettivamente domiciliato;
Email_1
APPELLANTE contro
(P. IVA: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
CE CO (C.F.: ), presso il cui C.F._3
indirizzo pec, è elettivamente Email_2
domiciliata;
APPELLATA avverso l'ordinanza pubblicata il 30.09.2019, resa, ex art. 702 ter c.p.c., dal
G.U. del Tribunale di Napoli in epilogo al contenzioso n. 34248/2018
R.G.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 06.05.2020, l'ordinanza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dall'odierno appellante, ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito articolata in danno della Banca convenuta, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo n. 10229/2008 (per € 202.558,92), pronunciata all'esito di parallelo contenzioso promosso da altro debitore solidale, a seguito dell'opposizione da questi Controparte_2
articolata avverso il richiamato provvedimento monitorio.
2. In estrema sintesi, si controverte sul rapporto tra il giudicato intervenuto sul provvedimento monitorio per effetto della omessa opposizione da parte dell'odierno appellante e quello maturato all'esito dell'opposizione promossa da altro debitore solidale, con la conseguenziale revoca (nei suoi confronti) del decreto ingiuntivo opposto.
3. L'appellante, nella premessa di aver subito, per effetto del richiamato provvedimento monitorio, una decurtazione del ricavato della vendita del proprio immobile a terzi (avvenuta per il prezzo complessivo di € 263.000,00, dei quali sono residuati in suo favore solo € 45.555,00, mentre il resto è stato direttamente versato in favore della odierna appellata, a copertura del vincolo ipotecario CP_3
gravante sul cespite in virtù del richiamato decreto ingiuntivo n.
10229/2008), assume di aver diritto alla ripetizione di quanto versato direttamente alla appellata dal terzo acquirente, così giovandosi CP_3
della revoca del titolo disposta dallo stesso Tribunale (ma in contenzioso parallelo) nei confronti dell'opponente CP_2
coobbligato in solido.
4. Il Tribunale ha disatteso la domanda attorea, sul rilievo che “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass., n. 28318/17)”; ed ha concluso “che nel caso concreto, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo involge anche le questioni che il fideiussore avrebbe potuto proporre nel giudizio di opposizione quale il venir meno del presunto debito della debitrice principale o il rapporto di solidarietà con la prima, come diritti deducibili in quanto fondati sul medesimo rapporto di conto corrente e di garanzia. Deduzioni che, pertanto, non possono essere poste a fondamento della pretesa ripetizione o azione risarcitoria formulata nel presente ricorso dal (V. pagg. 5 e 6 dell'ordinanza Controparte_4
impugnata).
5. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, l'appellante insiste nelle originarie tesi, lamentando violazione degli artt. 2909 c.c. e 324
c.p.c., quanto al rapporto tra i due giudicati (primo motivo); violazione dell'art. 1306 c.c. (secondo motivo); violazione dell'art. 2043 c.c. (terzo motivo); violazione dell'art. 2041 c.c. (quarto motivo); violazione dell'art. 91 c.p.c. (quinto motivo).
5.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado. 5.2. All'esito dell'udienza dell'11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 40 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Preliminarmente, mette conto rilevare la tempestività del gravame, sebbene rivolto avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il
30.09.2019.
Non è per vero in discussione l'allegazione attorea che vuole l'ordinanza gravata né comunicata né notificata all'odierno appellante.
Secondo i principi fissati dalle SS. UU. con la sentenza n. 28975/2022, il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza e che, in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.
Nel caso di specie, il termine semestrale andava a spirare il
30.03.2020, ma per effetto della legislazione emergenziale COVID19, lo stesso doveva ritenersi sospeso dal 09.03.2020 e sino all'11.05.2020.
7. Nel merito, ad avviso del Collegio, tutte le censure veicolate con i rispettivi motivi di gravame risultano infondate.
8. Non sono meritevoli di pregio giuridico i primi due motivi, che, per regioni di connessione logica, vanno esaminati simultaneamente.
8.1. Entrambe le censure, infatti, sono dirette a porre in discussione il rapporto tra i due giudicati, quello formatosi sul provvedimento monitorio per effetto della omessa opposizione da parte dell'odierno appellante, e quello formatosi in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo per effetto dell'opposizione promossa dal altro CP_2 obbligato in solido, (e dell'azione di accertamento negativo promossa dalla debitrice principale) per affermare il primato del secondo sul primo (primo motivo) ed in ogni caso, gli effetti riflessi del secondo giudicato (con il quale si è sostanzialmente azzerato il debito principale) del quale l'appellante si potrebbe comunque giovare ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c. (secondo motivo).
8.2. Il Tribunale ha disatteso entrambe le eccezioni, rilevando che
“manca nel caso di specie il presupposto dell'identità della domanda su cui si sarebbero formati dei giudicati contrastanti in epoche diverse, visto che il primo giudicato (quello relativo al decreto ingiuntivo non opposto) riguarda la domanda di condanna al pagamento di somme derivanti dall'inadempimento di un contratto di garanzia tra l'odierno ricorrente e la banca, mentre il secondo attiene alla domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla Curatela del con riguardo al rapporto di conto corrente e Parte_2
affidamenti vari concluso tra la banca e la società in bonis (peraltro neanche di medesimo giudicato può parlarsi in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla banca nei confronti della società in bonis, poi fallita, visto che nella sentenza di primo grado se ne è giustamente dichiarata l'improcedibilità con statuizione non impugnata)” (V. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
8.3. Osserva il Collegio che Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione.
L'efficacia di giudicato del decreto monitorio non è attinta dall'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta dall'altro condebitore.
In tal caso, infatti, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, non trova applicazione il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore (art. 1306 c.c.), poiché la suddetta regola è inoperante verso chi sia vincolato da un giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.
Ed invero, “nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non
è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma
2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi” (Cass. n. 22696/2015).
8.4. Del resto, nella solidarietà fideiussoria – qual è quella integrata nel caso di specie - l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati.
E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell'art. 1306 c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio
(Cass. n. 23422/2016).
9. Il terzo motivo, con il quale l'appellante lamenta violazione dell'art. 2043 c.c., è inammissibile.
9.1. L'appellante si limita a reiterare quanto opposto in primo grado, ma ritenuto infondato dal Tribunale, sul rilievo che “Il giudicato di condanna derivante dal d.i. non opposto non può essere a fondamento della domanda ex art. 2043 c.c. non potendosene affermare la qualità di fatto illecito” (V. pag. 6 dell'ordinanza impugnata). L'appellante fa carico al Tribunale di non aver compiutamente esaminato i profili di responsabilità extracontrattuale della CP_3
appellata, rea, in estrema sintesi, di aver agito in monitorio in danno di tutti i fideiussori, nonostante la pendenza della lite promossa dalla debitrice principale e diretta alla contestazione della debitoria (ed alla ripetizione dell'indebito) e della vocatio in ius (in detto contenzioso) degli stessi fideiussori ad iniziativa della convenuta e finalizzata CP_3
alla condanna dei terzi chiamati in garanzia al pagamento del debito principale.
9.2. Trattasi, all'evidenza, di profili di litispendenza, che, come tali, si sarebbero dovuti eccepire in sede di opposizione avverso il provvedimento monitorio, innanzi al Giudice successivamente adito dalla istante. CP_3
Ma il giudicato calato sul decreto ingiuntivo non opposto, per come rilevato dal Tribunale, copre anche il deducibile ed il che preclude l'integrazione di un fatto illecito, sì da giustificare l'esperita azione risarcitoria.
10. Stessa sorte per il quarto motivo di gravame, con il quale l'appellante denuncia violazione dell'art. 2041 c.c., la cui applicabilità è stata esclusa dal Tribunale, dal momento che l'arricchimento rappresenta “la ragione stessa dell'intervenuto spostamento patrimoniale dall'odierno ricorrente e la banca resistente che fa venir meno la fattispecie invocata” (V. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
Torna, ancora una volta, la prospettazione della tesi inerente al primato del secondo giudicato su quello calato in ordine al provvedimento monitorio non opposto e si conclude che “a seguito del definitivo accertamento da parte del Tribunale di Napoli (cfr. pag. 10 ss della sentenza n. 354/2012, passata in giudicato) della nullità del contratto di conto corrente e anticipi su fatture intercorso tra la
[...] e la banca per difetto di forma scritta Parte_3
prevista ad substantiam e dell'insussistenza di qualsivoglia debito a carico della società garantita, il pagamento eseguito a suo tempo dal ricorrente sia da ritenersi privo di causa solvendi” (V. Controparte_4
pagg. 23 e 24 dell'atto di appello).
In disparte i rilievi inerenti al rapporto tra i due giudicati (V. sub 8.3, che precede), trascura l'appellante che, nel caso di specie, difetta, in ogni caso, il requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Ed invero, le SS. UU., con la sentenza n. 33954/2023, hanno ribadito che l'azione di ingiustificato arricchimento deve ritenersi preclusa in tutti quei casi in cui: a) l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
b) in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
c) quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse (ad es. la mancata prova del danno subito in caso di responsabilità contrattuale).
11. Il rigetto dei primi quattro motivi si porta dietro anche il rigetto del quinto, inerente alla condanna alle spese di lite in danno dell'attore soccombente.
12. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (oltre 200 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, con esclusione della fase di trattazione, secondo i principi fissati da Cass. n. 7343/2025) di cui al
D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.05.2020, da nei confronti di Parte_4 Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del G.U. del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 30.09.2019, in epilogo al giudizio civile n.
34248/2018 RG, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre rimborso spese forf. al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese