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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1706/2017 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “Indebito soggettivo e oggettivo” e vertente
TRA
, nata a [...]aquila in data 11/03/1962, C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Matarazzo (C.F.:
[...] C.F._2
) e Domenico Balzano (C.F.: ), giusta mandato a
[...] CodiceFiscale_3
margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORE
E
, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 27/01/1962, C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall' avv. Sabrina Mautone (C.F.: CodiceFiscale_4
), giusta mandato a margine della comparsa di costituzione CodiceFiscale_5
e risposta, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
E
nato il [...] a [...] , C.F.: Controparte_2
, , nato il [...] a [...] CodiceFiscale_6 CP_3
Cardinale (Av) , C.F.: , e , nata il CodiceFiscale_7 Parte_2
26.03.1964 a Mugnano del Cardinale (Av), C.F.: , CodiceFiscale_8 rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Rizieri Marra (C.F.: ) CodiceFiscale_9
in forza di mandati posti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_4
fase della precisazione delle conclusioni. Pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
28/01/2025 ad anticipare l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 18/04/2025 nella quale tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino i ER , e Controparte_1 CP_2 Pt_2 CP_3
assumendo di aver contratto matrimonio in data 27/06/1993 con il sig. , CP_3
scegliendo il regime di comunione dei beni e fissando la residenza coniugale in
Quadrelle (AV) alla via Montevergine n.50 presso l'unità immobiliare individuata catastalmente al NCEU fg. 1, p.lla 1660, cat. A/2, di proprietà dei coniugi CP_5
e , genitori di .
[...] Controparte_6 CP_3
L'attrice rappresentava che a far data dall'anno 2005, l'intero fabbricato veniva interessato da una serie di interventi di ristrutturazione con propri esborsi , direttamente ovvero attraverso prestiti al sig. , per una somma di circa 30.000,00 Controparte_5 euro, accollandosi, in particolare, il costo di una serie di opere e di interventi finalizzati al ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti.
Rappresentava altresì che con testamento pubblico datato 11/03/2013, per notar
, si consolidava in capo ai ER , Persona_1 Controparte_1 CP_2
e la proprietà dell'intera unità immobiliare.
[...] Parte_2 CP_3
Essendo intervenuta nelle more la separazione consensuale tra il sig. e CP_3
l'attrice, quest'ultima con raccomandate del 15/12/2016 avviava il procedimento di negoziazione assistita avente ad oggetto la ripetizione della somma di € 30.000,00 nei confronti di tutti i comproprietari.
Stante l'esito negativo della negoziazione assistita, l'attrice chiedeva che il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare il diritto dell'attrice alla ripetizione della somma di € 30.000,00 ovvero di quella somma maggiore o minore che si è ritenuta individuata in corso di causa a seguito di attività istruttoria, indebitamente corrisposta dalla sig.ra Parte_1
per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare i ER sigg.ri CP_1
, e a restituire alla medesima
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_3
attrice la somma stessa, così come accertata in sede istruttoria, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo. 2) In via subordinata, condannare i nominati convenuti al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2041 c.c. attesa la intervenuta diminuzione del patrimonio dell'attrice in ragione dell'esborso economico di cui alla parte narrativa della citazione;
3) Con vittoria di spese e competenze difensive, con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che contestava la domanda Controparte_1
attrice eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto azionato. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito per inesistenza del credito preteso dalla in assenza di un dettaglio analitico delle singole spese e per Pt_1
essere le operazioni di pagamento riferite a conto corrente cointestato con il coniuge. Il convenuto contestava altresì la domanda proposta ex art. 2041 c.c. e concludeva per il rigetto della domanda perché prescritta, improponibile e infondata, con vittoria di spese.
Si costituivano altresì i sigg.ri e i Controparte_2 CP_3 Parte_2
quali, nell'impugnare la domanda attrice rilevavano che il denaro necessario ad ultimare i lavori di ristrutturazione del fabbricato nel quale era sita l'abitazione coniugale era stato sempre corrisposto da e dal di lui padre e CP_3 CP_5
mai dalla sig.ra A sostegno di tale circostanza deducevano che gli assegni bancari Pt_1
cui faceva riferimento l'attrice erano tratti sul conto corrente nr. 401013169 cointestato e che pur se a firma disgiunta era esclusivamente dalla CP_3 Parte_1
stipendio percepito da . CP_3
Così come il finanziamento “Prestito Banco Posta” erogato in data 30.04.2007 per €
13.000,00 in favore di per 84 rate mensili da euro 208,00, era garantito Parte_1
dalla busta-paga di , unico percettore di reddito del nucleo familiare. CP_3
I convenuti deducevano inoltre che l'assegno postale nr. 540366166-0 del 24.09.2007 di €. 1.918,00 era stato utilizzato per pagare dei lavori di ristrutturazione effettuati a
Chieti presso l'abitazione della madre della sig.ra l' assegno postale nr. Pt_1
5403666190-00 di €. 1.130,00 del 26.9.2007 e nr. 5403666158-07 del 10.08.2007 di €.
1.000,00 recavano quale beneficiario me medesimo e da quest'ultima Parte_1
incassati. In ogni caso eccepivano che il termine prescrizionale decennale risultava già maturato rispetto a tutti gli assegni postali, al momento della proposizione dell'azione giudiziale ad eccezione degli assegni: nr. 809055905 del 08.6.2007 di €.
1.500,00; nr. 809055908 del 09.07.2007 di €. 880,00; nr. 8090055906 del 06.07.2007 di €. 1.000,00; nr. 809055907 del 06.07.2007 di € 1.100,00; nr. 809055909 del
06.08.2007 di € 1.500,00, per un importo totale di €. 5.980,00 di cui l'attrice poteva chiedere la restituzione per la metà.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. - In via gradata, dichiarare la compensazione tra le somme richieste da parte attrice e quelle da Lei dovute agli odierni convenuti per le causali elencate nel presente atto;
- In via ancora più gradata, rispetto agli assegni tratti sul conto corrente postale cointestato , dichiarare l'intervenuta prescrizione Pt_1 Parte_3
decennale;
- In via ancora più gradata, rispetto agli assegni tratti sul conto corrente bancario
ED cointestato , dichiarare l'intervenuta Parte_4
prescrizione decennale per i titoli emessi entro la data del 30.11.2006;
- con vittoria di spese diritti onorari di lite ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa veniva istruita con prova testimoniale come richiesta dalle parti e all'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni che subiva taluni rinvii, finchè, intervenuta nelle more l'assegnazione della causa alla scrivente, la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto
. L'azione di restituzione di somme indebitamente versate si prescrive, CP_3
salvo specifiche eccezioni, nel termine ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Nel caso di specie, i pagamenti dei lavori di ristrutturazione sarebbero avvenuti tra il
2006 e il 2007. La richiesta di restituzione è stata formulata circa dieci anni dopo l'ultimo pagamento e l'atto di citazione è stato notificato in data 04/04/2017, ovvero circa 10 anni dopo l'ultimo versamento.
Tuttavia, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Nella fattispecie, in costanza di matrimonio e in presenza di un regime di comunione legale, le spese sostenute per la gestione della casa coniugale o per miglioramenti ad essa inerenti, anche se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, rientrano generalmente nell'adempimento dei doveri di collaborazione e contribuzione alle esigenze familiari.
Solo con la separazione personale o il divorzio, o comunque con il venir meno della causa di liberalità o della destinazione all'uso comune, può sorgere l'obbligo di restituzione per somme versate in via di mero godimento o contribuzione.
Pertanto, il termine di prescrizione per l'azione di indebito arricchimento o ripetizione di indebito relativo a spese di miglioramento su beni del coniuge, se sostenute in costanza di matrimonio e destinate all'uso comune, non decorre prima del momento della separazione o del divorzio, ovvero del venir meno della convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, la separazione è intervenuta nel 2014. Anche considerando il termine decennale decorrente dalla separazione, l'azione non risulterebbe prescritta, essendo stata proposta entro il decennio.
Tanto vale altresì per tutti gli altri convenuti considerato che è presente in atti diffida del 30/11/2016, oltre raccomandata del 15/12/2016 di avvio della negoziazione assistita ricevuta dalle parti nelle date del 21-22/12/2016, interruttiva della prescrizione.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Quanto al merito della pretesa, la domanda di restituzione si fonda sull'assunto che la in costanza di matrimonio avrebbe sostenuto le spese di ristrutturazione con propri Pt_1
mezzi, della casa coniugale di proprietà dei sigg.ri e Controparte_5 CP_6
, genitori dell'allora coniuge , convenuto nel presente giudizio,
[...] CP_3
pur avendo utilizzato il conto cointestato.
La presunzione di contitolarità del conto cointestato dà luogo semplicemente ad una inversione dell'onere probatorio, essendo suscettibile di essere superata attraverso la prova contraria, che può essere resa dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (in tal senso, da ultimo, Cass. civ., n. 4838/2021).
È quindi consentito ai coniugi superare la presunzione di contitolarità di un conto corrente e di provare con ogni mezzo la titolarità esclusiva del danaro che è confluito su quel conto corrente cointestato, senza essere vincolati dalla formale intestazione che presenta il conto corrente.
Ebbene, nel caso di specie, il conto risulta essere stato alimentato in maniera preponderante, e pressoché esclusiva, con somme di proprietà del convenuto derivanti dell'accreditamento mensile dello stipendio del convenuto quale fisioterapista, circostanza peraltro non contestata dall'attrice, mentre non risulta documentata la contribuzione all'alimentazione del conto corrente da parte dell'attrice.
Anche all'esito dell'istruttoria espletata non è stata raggiunta la prova che parte attrice abbia rilasciato gli assegni in pagamento con denaro proprio ai fornitori e all'impresa.
I testi di parte attrice hanno dato atto dell'esecuzione dei lavori ma nulla hanno saputo riferire in ordine ai pagamenti effettuati dall'attrice. Anzi il teste , Testimone_1
titolare dell'impresa edile esecutrice dei lavori di ristrutturazione del fabbricato de quo ha dichiarato di essere stato interamente pagato da . Tutti gli altri testi Controparte_5
escussi non hanno fornito elementi utili alla prospettazione attorea. Né vi è prova in atti che il prestito personale richiesto dall'attrice fosse finalizzato al pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo.
Parte attrice, come detto , non ha provato che sul conto cointestato fosse confluito denaro proprio rimanendo del tutto generiche le sue allegazioni . Anche in tal caso la prova testimoniale nulla ha aggiunto né poteva aggiungere considerato che sarebbe stato onere dell'attrice provare i versamenti di propri proventi sul conto cointestato.
A causa della genericità delle allegazioni attoree e della pressoché totale assenza di documentazione sul punto, non è, pertanto, possibile determinare con precisione l'ammontare delle somme versate dall'attrice sul conto corrente cointestato, né, quindi, ricostruire il suo contributo all'alimentazione del conto;
di conseguenza, non è nemmeno possibile accertare se il denaro utilizzato dalla stessa per il pagamento dei lavori di ristrutturazione derivasse da propri proventi.
Va altresì precisato che l'utilizzo da parte della degli assegni tratti su Parte_1
tale conto cointestato non trasforma la spesa in un esborso a proprio carico, ma configura una gestione dei beni comuni o, più precisamente, una gestione dei proventi del lavoro del marito destinati alle esigenze familiari, inclusi i miglioramenti della casa coniugale.
Quanto alla domanda proposta ex art. 2041 c.c. si osserva che la domanda attorea è volta a ottenere la restituzione delle somme versate per la ristrutturazione di un immobile che, all'epoca dei fatti, non era di proprietà né dell'attrice né del marito, ma bensì dei genitori di quest'ultimo.
Giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione e il miglioramento di un immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge o di terzi, destinato a casa familiare, non sono, di per sé, configurabili come donazioni o come adempimento di obbligazioni naturali, né sono automaticamente ripetibili in caso di crisi del matrimonio. Tali esborsi, infatti, salvo prova contraria, si presumono effettuati nell'ottica della contribuzione alle esigenze della vita familiare (art. 143 c.c.) e per la creazione di un ambiente idoneo allo svolgimento della vita comune. Essi rientrano nella solidarietà familiare e nella naturale destinazione d'uso del bene come abitazione coniugale, e non possono essere considerati come un arricchimento senza causa suscettibile di ripetizione, a meno che non si dimostri l'esistenza di un accordo restitutorio specifico o che le spese eccedano manifestamente la proporzionalità alle condizioni economiche del coniuge e alle esigenze della famiglia. In questo senso si sono pronunciate Cass. Civ, sent.17 settembre 2004 n. 18749 e Cass Civ. sent. 27 maggio 2015 n. 10942, che appunto hanno escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale.
In particolare, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio per finanziare i lavori di restauro degli immobili devono essere qualificati come donazioni indirette essendo evidente lo spirito di liberalità e, pertanto, avendo i conferimenti una loro causa nella liberalità, l'effetto dell'irripetibilità non discende da un'obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione (Cass civ. 24160/2018). Con detta pronunzia la Suprema Corte conferma il principio in forza del quale le dazioni di denaro che si effettuano tra i coniugi nel corso della convivenza matrimoniale sono effettuate nel principio del mutuo soccorso ed il coniuge che si sobbarca le spese per la ristrutturazione dell'immobile potrà ripetere dall'altro solo quelle sostenute in un periodo successivo alla separazione.
Nel caso di specie, la situazione è ancora più peculiare, in quanto l'immobile era di proprietà dei suoceri dell'attrice. Le somme versate dall'attrice per la ristrutturazione della casa coniugale, sebbene abbiano indubbiamente comportato un depauperamento per la stessa, non hanno generato un arricchimento senza giusta causa in capo ai convenuti al momento dell'esecuzione dei lavori, in quanto divenuti proprietari per successione ereditaria soltanto in data 11/03/2013 coincidente con la pubblicazione del testamento del dante causa . L'arricchimento, semmai, si è verificato in capo ai genitori del marito, all'epoca proprietari dell'immobile, i quali hanno beneficiato delle migliorie apportate.
L'azione di arricchimento senza causa, disciplinata dall'art. 2041 c.c., ha natura sussidiaria e richiede la sussistenza di un arricchimento di un soggetto a danno di un altro, senza che vi sia una giusta causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale. Nel caso in esame, quando l'attrice ha sostenuto le spese, l'arricchimento non si è verificato in capo agli attuali convenuti (marito e ER), bensì in capo ai loro genitori, all'epoca proprietari. Il successivo subentro nella proprietà dell'immobile da parte del marito e dei fratelli per successione ereditaria, a seguito della morte dei genitori, costituisce un fatto giuridico autonomo che non rende retroattivamente ingiustificato l'arricchimento avvenuto in capo ai de cuius. L'obbligazione di restituzione nell'ambito dell'arricchimento senza causa è di carattere personale e sorge in capo a colui che si è arricchito ingiustificatamente. Nel caso di specie, tali soggetti non sono i convenuti, ma i loro genitori defunti. L'eredità è un fenomeno di subentro nella posizione giuridica del defunto, ma ciò non significa che un debito derivante da un arricchimento ingiustificato possa essere fatto valere contro gli eredi qualora l'arricchimento sia avvenuto in capo ad un terzo (il de cuius) e non direttamente in capo agli eredi stessi al momento del depauperamento.
Inoltre, anche qualora si volesse ipotizzare una successione nel debito da arricchimento senza causa in capo agli eredi (circostanza che andrebbe comunque provata e configurata specificamente), l'azione rimarrebbe comunque preclusa dalla mancanza del requisito essenziale della mancanza di giusta causa. La convivenza matrimoniale e la volontà di contribuire alla sistemazione della casa familiare, sebbene l'immobile fosse di proprietà di terzi, rientra nell'ambito dei doveri morali e sociali che caratterizzano il rapporto di coniugio e la vita familiare. Le spese sostenute dall'attrice per la ristrutturazione della casa coniugale, per l'arco temporale considerato e in assenza di un accordo differente, devono considerarsi come un contributo spontaneo e liberale, finalizzato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia, e non come un prestito o un'anticipazione da restituire. Non è stata fornita prova di un diverso accordo tra le parti che prevedesse la restituzione delle somme.
Per tutte le motivazioni esposte, la domanda attrice non può essere accolta.
Le ulteriori domande avanzate dalle parti restano assorbite dalla odierna decisione.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese del presente giudizio, alla luce della peculiarità in fatto della causa involgente prestazioni patrimoniali effettuate dalle parti nell'ambito del rapporto di solidarietà coniugale e familiare, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
RIGETTA ogni altra richiesta delle parti;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Avellino il 23 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale