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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3746/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
NZ
, già proprietaria di un immobile a Traversetolo (PR), Parte_1
Via Pedemontana Per Bannone n. 56, sul cui giardino pertinenziale insiste una quercia, ha proposto ricorso ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. al fine di verificare a quale soggetto – l'appaltatore Controparte_1 che aveva eseguito, tra l'altro, gli scavi in prossimità dell'apparato radicale della pianta, oppure il giardiniere , che aveva Controparte_2 eseguito la potatura della stessa – sia imputabile il perimento della suddetta pianta e l'ammontare del danno patito consistente, tra l'altro, nella perdita di valore della villa conseguente al decesso della quercia. nulla ha opposto allo Controparte_3 svolgimento dell'indagine peritale, ma si è limitata a sostenere di aver agito con correttezza e diligenza, seguendo le indicazioni del direttore dei lavori geom. che ha quindi chiesto di chiamare in CP_4 causa, al pari della propria compagnia assicurativa . CP_5
Anche ha respinto ogni addebito, sostenendo di avere Controparte_2 effettuato a regola d'arte la potatura della pianta, che già prima del suo intervento presentava segni di c.d. sbrancamento e capitozzatura, ed instando per la chiamata in causa della propria assicurazione (Reale Mutua Assicurazioni).
1 di 4 , peraltro attuale proprietario della villa de qua, ha CP_4 contestato di essere responsabile del perimento della pianta ed ha assunto una posizione sostanzialmente adesiva a quella della ricorrente, deducendo di avere segnalato all'appaltatrice di prestare attenzione alla quercia, pur in assenza di un obbligo, quale direttore dei lavori, di vigilanza sulla sicurezza della pianta, addebitando la causazione del decesso della quercia sia alle attività di cantiere e scavo effettuate dalla che avrebbe Controparte_1 sistematicamente disatteso le sue istruzioni, sia alla tipologia di potatura eseguita dall' ed instando, a sua volta, per la CP_2 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa (
[...]
. Controparte_6
Le tre compagnie assicurative, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio, hanno, ciascuna in relazione al rispettivo rapporto contrattuale, contestato l'ammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti, l'operatività della polizza, la legittimazione attiva in capo alla ricorrente e l'imputabilità all'assicurato della responsabilità per i danni alla pianta.
Ciò detto la domanda ex art. 696 bis c.p.c., proposta in via subordinata, può essere accolta, e ciò a prescindere dalla fondatezza della domanda principale ex art. 696 c.p.c.
La ricorrente assume di aver dovuto ritirare dal mercato l'immobile, che a seguito del perimento della quercia avrebbe subito un grave deprezzamento, e di averlo dovuto cedere in permuta con conguaglio alla figlia ed al genero ad un prezzo notevolmente inferiore.
La ricorrente chiede, quindi, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale dell'appaltatore e del giardiniere.
A riguardo, deve ribadirsi che, da un lato, la consulenza tecnica preventiva svolge una funzione deflattiva del contenzioso, non ha natura cautelare e, dunque, non partecipa del carattere di strumentalità proprio dei provvedimenti d'urgenza; dall'altro, tutte le
2 di 4 ulteriori eccezioni dei resistenti e dei terzi chiamati attengono all'eventuale fase di merito.
Sul punto si condivide quanto affermato in una recente pronuncia di questo Tribunale là dove è stato osservato «che l'art. 696-bis cpc prevede espressamente che la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 696 cpc, ossia in assenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, potendo senz'altro la stessa essere disposta anche laddove non vi sia urgenza di verifica;
[...] che la funzione della consulenza tecnica preventiva è primariamente quella di favorire la composizione della lite e che pertanto deve essere ritenuto possibile far ricorso all'istituto anche nei casi in cui la controversia tra le parti attenga all'an della pretesa creditoria e non soltanto quando si controverta unicamente in ordine al quantum;
[...] che se fosse sufficiente, per paralizzare l'azione promossa dalla controparte, sollevare eccezioni attinenti al merito delle questioni trattate, assumendo così come controverso l'an della pretesa creditoria avversaria, la norma in questione verrebbe di fatto ed irragionevolmente disapplicata».
Nella specie, tenuto anche conto della mancanza di contrarietà dei resistenti, direttamente evocati in giudizio dalla ricorrente, all'espletamento della C.T.U., che può effettivamente fornire elementi utili alle parti per chiarire le rispettive responsabilità sull'accaduto e per prospettare una soluzione amichevole della controversia, il procedimento va ritenuto ammissibile.
Deve quindi procedersi alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Tuttavia, dall'indagine peritale dovrà essere esclusa, evidentemente, la stima dei costi per l'abbattimento della pianta, che è di proprietà di terzi.
Anche la valutazione circa la responsabilità dei resistenti non potrà che essere effettuata sulla base degli elementi allo stato
3 di 4 oggettivamente riscontrabili e desumibili, in particolare, dalla condizione della pianta e dalle cause del suo perimento, dovendo ogni ulteriore accertamento essere rimesso all'eventuale giudizio di merito.
P.Q.M.
ammette la procedura ex art. 696 bis c.p.c.; nomina quale C.T.U. il dott. noto all'ufficio, Persona_1 formulando sin d'ora il seguente quesito:
«Il C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa, eseguito sopralluogo presso l'immobile sito in Traversetolo (PR), Via Pedemontana Per
Bannone n. 56, compiuta ogni attività tecnica ritenuta necessaria:
− descriva la posta nel giardino della suddetta unità Pt_2 immobile, allegando opportuna documentazione fotografica;
− accerti le cause del perimento della e la loro riferibilità Pt_2 all'opera dei resistenti, per quanto possibile e con il supporto della documentazione fotografica in atti descrivendo le opere che sono state eseguite da questi ultimi, verificandone l'adeguatezza rispetto alla presenza della pianta e distinguendo le singole responsabilità;
− determini, se del caso con l'ausilio di un perito stimatore di cui è sin d'ora autorizzato ad avvalersi, l'eventuale minor valore dell'immobile in conseguenza dell'abbattimento della;
Pt_2
− tenti la conciliazione tra le parti»; fissa per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del nominato
C.T.U. l'udienza del 29 aprile 2025 ore 9.45, disponendo che si svolga mediante collegamento da remoto in videoconferenza attivabile cliccando qui.
Si comunichi alle parti costituite ed al nominato C.T.U.
Reggio Emilia, 18 aprile 2025.
Il giudice
Stefano Rago
4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
NZ
, già proprietaria di un immobile a Traversetolo (PR), Parte_1
Via Pedemontana Per Bannone n. 56, sul cui giardino pertinenziale insiste una quercia, ha proposto ricorso ex artt. 696 e/o 696 bis c.p.c. al fine di verificare a quale soggetto – l'appaltatore Controparte_1 che aveva eseguito, tra l'altro, gli scavi in prossimità dell'apparato radicale della pianta, oppure il giardiniere , che aveva Controparte_2 eseguito la potatura della stessa – sia imputabile il perimento della suddetta pianta e l'ammontare del danno patito consistente, tra l'altro, nella perdita di valore della villa conseguente al decesso della quercia. nulla ha opposto allo Controparte_3 svolgimento dell'indagine peritale, ma si è limitata a sostenere di aver agito con correttezza e diligenza, seguendo le indicazioni del direttore dei lavori geom. che ha quindi chiesto di chiamare in CP_4 causa, al pari della propria compagnia assicurativa . CP_5
Anche ha respinto ogni addebito, sostenendo di avere Controparte_2 effettuato a regola d'arte la potatura della pianta, che già prima del suo intervento presentava segni di c.d. sbrancamento e capitozzatura, ed instando per la chiamata in causa della propria assicurazione (Reale Mutua Assicurazioni).
1 di 4 , peraltro attuale proprietario della villa de qua, ha CP_4 contestato di essere responsabile del perimento della pianta ed ha assunto una posizione sostanzialmente adesiva a quella della ricorrente, deducendo di avere segnalato all'appaltatrice di prestare attenzione alla quercia, pur in assenza di un obbligo, quale direttore dei lavori, di vigilanza sulla sicurezza della pianta, addebitando la causazione del decesso della quercia sia alle attività di cantiere e scavo effettuate dalla che avrebbe Controparte_1 sistematicamente disatteso le sue istruzioni, sia alla tipologia di potatura eseguita dall' ed instando, a sua volta, per la CP_2 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa (
[...]
. Controparte_6
Le tre compagnie assicurative, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio, hanno, ciascuna in relazione al rispettivo rapporto contrattuale, contestato l'ammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti, l'operatività della polizza, la legittimazione attiva in capo alla ricorrente e l'imputabilità all'assicurato della responsabilità per i danni alla pianta.
Ciò detto la domanda ex art. 696 bis c.p.c., proposta in via subordinata, può essere accolta, e ciò a prescindere dalla fondatezza della domanda principale ex art. 696 c.p.c.
La ricorrente assume di aver dovuto ritirare dal mercato l'immobile, che a seguito del perimento della quercia avrebbe subito un grave deprezzamento, e di averlo dovuto cedere in permuta con conguaglio alla figlia ed al genero ad un prezzo notevolmente inferiore.
La ricorrente chiede, quindi, il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale dell'appaltatore e del giardiniere.
A riguardo, deve ribadirsi che, da un lato, la consulenza tecnica preventiva svolge una funzione deflattiva del contenzioso, non ha natura cautelare e, dunque, non partecipa del carattere di strumentalità proprio dei provvedimenti d'urgenza; dall'altro, tutte le
2 di 4 ulteriori eccezioni dei resistenti e dei terzi chiamati attengono all'eventuale fase di merito.
Sul punto si condivide quanto affermato in una recente pronuncia di questo Tribunale là dove è stato osservato «che l'art. 696-bis cpc prevede espressamente che la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'art. 696 cpc, ossia in assenza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, potendo senz'altro la stessa essere disposta anche laddove non vi sia urgenza di verifica;
[...] che la funzione della consulenza tecnica preventiva è primariamente quella di favorire la composizione della lite e che pertanto deve essere ritenuto possibile far ricorso all'istituto anche nei casi in cui la controversia tra le parti attenga all'an della pretesa creditoria e non soltanto quando si controverta unicamente in ordine al quantum;
[...] che se fosse sufficiente, per paralizzare l'azione promossa dalla controparte, sollevare eccezioni attinenti al merito delle questioni trattate, assumendo così come controverso l'an della pretesa creditoria avversaria, la norma in questione verrebbe di fatto ed irragionevolmente disapplicata».
Nella specie, tenuto anche conto della mancanza di contrarietà dei resistenti, direttamente evocati in giudizio dalla ricorrente, all'espletamento della C.T.U., che può effettivamente fornire elementi utili alle parti per chiarire le rispettive responsabilità sull'accaduto e per prospettare una soluzione amichevole della controversia, il procedimento va ritenuto ammissibile.
Deve quindi procedersi alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Tuttavia, dall'indagine peritale dovrà essere esclusa, evidentemente, la stima dei costi per l'abbattimento della pianta, che è di proprietà di terzi.
Anche la valutazione circa la responsabilità dei resistenti non potrà che essere effettuata sulla base degli elementi allo stato
3 di 4 oggettivamente riscontrabili e desumibili, in particolare, dalla condizione della pianta e dalle cause del suo perimento, dovendo ogni ulteriore accertamento essere rimesso all'eventuale giudizio di merito.
P.Q.M.
ammette la procedura ex art. 696 bis c.p.c.; nomina quale C.T.U. il dott. noto all'ufficio, Persona_1 formulando sin d'ora il seguente quesito:
«Il C.T.U., letti gli atti ed i documenti di causa, eseguito sopralluogo presso l'immobile sito in Traversetolo (PR), Via Pedemontana Per
Bannone n. 56, compiuta ogni attività tecnica ritenuta necessaria:
− descriva la posta nel giardino della suddetta unità Pt_2 immobile, allegando opportuna documentazione fotografica;
− accerti le cause del perimento della e la loro riferibilità Pt_2 all'opera dei resistenti, per quanto possibile e con il supporto della documentazione fotografica in atti descrivendo le opere che sono state eseguite da questi ultimi, verificandone l'adeguatezza rispetto alla presenza della pianta e distinguendo le singole responsabilità;
− determini, se del caso con l'ausilio di un perito stimatore di cui è sin d'ora autorizzato ad avvalersi, l'eventuale minor valore dell'immobile in conseguenza dell'abbattimento della;
Pt_2
− tenti la conciliazione tra le parti»; fissa per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del nominato
C.T.U. l'udienza del 29 aprile 2025 ore 9.45, disponendo che si svolga mediante collegamento da remoto in videoconferenza attivabile cliccando qui.
Si comunichi alle parti costituite ed al nominato C.T.U.
Reggio Emilia, 18 aprile 2025.
Il giudice
Stefano Rago
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