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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/05/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2306/2022 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. BONACCHI STEFANO;
- parte attrice ricorrente opponente - contro
cod. fisc. rappresentata e di- Controparte_1 C.F._1 fesa dall'avv. MORI LUCIA;
- parte convenuta resistente opposta –
e nei confronti
rappresentata e difesa dall'avv. MOSA ANDREA;
Controparte_2
- Parte terza chiamata –
Oggetto: risarcimento del danno da prestazione professionale.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei sanitari che hanno operato all'interno dello studio odontoiatrico del Dott. CP_3
in ordine alla causazione dei danni occorsi al Sig. a
[...] Parte_1 [... tervento eseguito presso la predetta struttura e, conseguentemente, condannare il dott.
al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice come descritti nella CP_4 premessa del presente atto per complessivi € 17.499,05, o in quella diversa somma che sa- rà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed oltre riva- lutazione monetaria;
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Dott. , titolare dell'omonimo studio odontoiatrico, e per l'effetto, condannar- Controparte_1 lo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna parte attrice come descritti nella premessa del presente atto per complessivi € 17.499,05- comprensivi del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale –, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo ed oltre rivalu- tazione monetaria. Con vittoria di compensi e spese del giudizio”.
Conclusioni parte convenuta: “in via preliminare di rito, dichiarare la prescrizio- ne dell'azione di risarcimento del danno, essendo la risoluzione di tale questione, avente
1 carattere preliminare ed assorbente, idonea a definire il giudizio per la posizione del pre- sente convenuto e, per l'effetto, pronunciarsi ai sensi dell'art. 187, comma II, cod. proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in via preliminare di rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio e, per Controparte_1 l'effetto, pronunciarsi ai sensi dell'art. 187, comma II, cod. proc. civ., con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- in subordine, nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in di- ritto;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della do- manda di parte attrice, escludere in radice la responsabilità del Dott via Controparte_5 ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice dichiarare la Dottoressa tenuta a manlevare l'odierno convenuto e, Controparte_2 per l'effetto, condannare la predetta a rimborsare il Dott. NI degli effetti della con- danna all'eventuale risarcimento del danno.; - in ogni caso, con vittoria di spese e compe- tenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Conclusioni parte chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiec- tis, in via preliminare, dichiarare l'improponibilità della domanda risarcitoria azionata, per intervenuta prescrizione;
sempre in via preliminare, dichiarare nulla la citazione per l'omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda così come indicato in premessa. Nel merito rigettare le domande da chiunque avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio dedotti nel presente atto di costituzione e risposta e perché, comunque, non provate. Vinte, in ogni caso, spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di essersi recato nell'anno 2009 presso la Parte_1 clinica odontoiatrica del dott. dove gli veniva diagnosticato la Controparte_1 presenza di tre carie al primo e secondo molare superiori di destra ed al primo molare superiore di sinistra per le quali una collaboratrice della clinica aveva ef- fettuato le relative otturazioni;
eseguite le stese gli fu riferito che non vi era la ne- cessità di ulteriori trattamenti. Tuttavia, nell'anno 2018, “dalla cavità orale e pre- cisamente dai denti superiori oggetto del precedente intervento, perdeva una “pal- lina” di materiale duro con conseguente immediato avvertimento di dolore”. A se- guito di ortopantomografia immediatamente svolta dal dott. , era Persona_1 stato evidenziato che due dei denti trattati presentavano “due otturazioni provvi- sorie di vecchia data”. In conseguenza di ciò, si era reso necessario effettuare de- vitalizzazione di un dente e l'estrazione dell'altro. A fonte di ciò, ha lamentato che vi sarebbe una responsabilità del convenuto dal momento che avrebbe dovuto ef- fettuare una otturazione definitiva e non una provvisoria e ha quindi chiesto il ri- sarcimento del danno conseguente.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha:
2 a) preliminarmente chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la dott.ssa quale esecutrice materiale degli interventi, al fine di essere even- Controparte_2 tualmente garantito;
b) eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto lo stesso non aveva mai trattato l'attore;
c) eccepito la prescrizione dell'azione in quanto trattandosi di responsabili- tà extracontrattuale il diritto era definitivamente prescritto col decorso di cinque anni;
d) opposto che la dott.ssa aveva effettuato nell'anno 2009 tre ottu- CP_2 razioni definitive, come da cartella clinica e) rilevato che “le otturazioni effettuate al non hanno manifestato Pt_1 alcun problema dal 2009 al 2018” mentre solo nel 2019 l'attore si sarebbe rivolto ad altro medico per ovviare alla situazione: se si considera che la durata di ottu- razioni definitive è mediamente di 6 – 7 anni, si deve ritenere che la sintomatolo- gia riferita dovesse essere ricondotta ad altri e diversi fattori;
f) eccessiva sarebbe la somma richiesta.
Anche la terza chiamata ha eccepito: Controparte_2
a) la prescrizione in ogni caso del diritto azionato;
b) la nullità dell'atto di citazione;
c) l'insussistenza di ogni sua responsabilità per assenza di nesso di causa- lità;
d) in ogni caso l'eccessività delle somme richieste
2.- La domanda non merita accoglimento.
Essa, infatti, si basa su una perizia del dott. che, a seguito di Per_2 anamnesi odontostomatologice eseguita nel corso della visita del 2 aprile 2019, aveva evidenziato che “sono presenti otturazioni in amalgama di argento a livello del 26 e 47 ed otturazione in composito in corrispondenza del 27”. Si tratta di cir- costanza che è stata verificata solo dal consulente di parte e che, peraltro, la dott.ssa avesse negato. Ma anche a prescindere da tale circostanza ed CP_2 anzi anche considerandola pacifica, ciò che è certo è che anche se si fosse tratta- to di otturazione provvisoria essa aveva svolto egregiamente la propria funzione, dal momento che nel corso dei dieci anni l'attore non aveva avvertito alcun fasti- dio. E' quindi più che ragionevole ritenere che la perdita dell'otturazione fosse av-
3 venuta a causa della normale e fisiologica usura del dente e di eventi del tutto accidentali, come tali idonea ad interrompere il nesso di causalità con la condotta posta in essere dal medico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata da contro Parte_1 CP_1 [...]
e ; Pt_2 Controparte_2
- condanna a rifondere le spese legali sostenute dal con- Parte_1 venuto e dalla terza chiamata che, stante la ridotta complessità del procedimen- to, sono liquidate per ciascuna parte in € 2.540,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 22/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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