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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2025
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 71/2025 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Giovanni Porco e Antonio Bilotti;
- attrice - E
in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_1 di - convenute contumaci - Controparte_2
Oggi 23 maggio 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per parte attrice l'avv. Giovanni Porco. L'avv. Porco si riporta ai propri scritti difensivi, insiste in tutte le proprie richieste e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 71/2025 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto introduttivo del presente giudizio, dagli avvocati Giovanni Porco e Antonio Bilotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Piane Crati, alla via Rizzuso, n. 3; -ATTRICE- E (c.f.: ), in proprio e nella qualità di CP_1 CodiceFiscale_2 tant (p.i.: Controparte_2
). -CONVENUTE- P.IVA_1
Oggetto: risoluzione del contratto per finito comodato.
Causa decisa mediante lettura della sentenza, all'udienza del 23 maggio 2025, all'esito della discussione, come disposto dall'art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti Per l'attrice: “Come da verbale dell'udienza odierna e dai precedenti atti di causa”.
Fatto e diritto 1. Con atto di citazione per la convalida ritualmente notificato, Parte_1 ha intimato lo sfratto per finito comodato ad , in proprio e nella CP_1 qualità di legale rappresentante di Controparte_2
L'attrice ha dedotto che con contratto stipulato in data 2/1/2018, registrato in data 5/1/2024, ha concesso in comodato a il locale di Controparte_2 sgombero (cantina) sito al primo piano del fabbricato di sua proprietà ubicato in Cosenza, al corso Telesio, n. 53, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 923, sub 28. Benché nel contratto fosse previsto un termine di scadenza alla data del 28/2/2019, l'attrice ha riferito di avere accordato alla società comodataria, su sua richiesta, una proroga del termine per il rilascio, sì da consentire alla legale rappresentante della società di reperire un deposito ove custodire i beni conservati nell'immobile concesso in comodato. Tuttavia, avendo la CP_1 reiterato nel tempo le richieste di proroga senza mai procedere di f rilascio, nonostante le diffide vanamente inoltrate, ed avendo avuto esito
Pagina 2 di 5 negativo anche il tentativo di mediazione esperito dall'attrice per mancata comparizione della parte invitata, l'attrice si è rivolta al tribunale per ottenere la convalida dello sfratto per finito comodato. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti la causa è stata rinviata al 10/1/2025 non essendo andata a buon fine la notifica dell'atto di citazione. All'udienza del 10/1/2025, il tribunale, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambe le convenute, ne ha dichiarato la contumacia. Tuttavia, poiché nei confronti di la notifica si è CP_1 perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., risultando la convenuta irreperibile, ha disposto il mutamento del rito e assegnato a parte attrice termine sino al 31/3/2025 e a parte convenuta, per l'ipotesi di eventuale tardiva costituzione, termine sino al 30/4/2025 per l'integrazione degli atti introduttivi, fissando altresì l'udienza del 23/5/2025 per la discussione. La causa è stata discussa all'udienza odierna dal solo difensore di parte attrice.
2. La domanda proposta nei confronti di in proprio è infondata CP_1
e in quanto tale deve essere rigettata, tenuto conto che la è intervenuta CP_1 nel contratto di comodato posto a fondamento dell'azi posta solo a titolo di legale rappresentante p.t. di e non in proprio Controparte_2
e non risultando dalla lettura del documento contrattuale alcun elemento idoneo a configurare una responsabilità della predetta convenuta in proprio per il mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del termine convenuto.
3. La domanda proposta nei confronti di è invece Controparte_2 fondata e in quanto tale deve essere accolta. L'attrice ha offerto la prova della stipulazione del contratto di comodato, ad uso non abitativo, con relativo al locale di sgombero Controparte_2
(cantina) sito al primo piano del fabbricato di sua proprietà ubicato in Cosenza, al corso Telesio, n. 53, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 923, sub 28. Parimenti ha dato prova di avere comunicato alla legale rappresentante della società comodataria, con raccomandata a.r. datata 23/4/2019 (restituita al mittente per compiuta giacenza), con altra regolarmente ricevuta dalla destinataria in data 13/5/2022 e con successiva raccomandata a.r. trasmessa in data 24/10/2023, ancora una volta restituita al mittente per compiuta giacenza, la volontà di rientrare nella disponibilità dell'immobile stante l'intervenuta scadenza del termine contrattuale. Che il comodato fosse a tempo determinato risulta dal documento contrattuale in cui le parti hanno individuato la data del 28/2/2019 quale termine di scadenza.
Pagina 3 di 5 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.c., la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo di restituzione del bene ricevuto (cfr. cass. n. 7539/2003). Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio in capo alla parte comodante, avuto riguardo alla compiuta allegazione della intervenuta scadenza del contratto e della volontà di non proseguire nel rapporto. Conseguentemente va accolta la domanda di condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile.
4. Parimenti va accolta la domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 264,00, a titolo di imposta di registrazione del contratto di comodato, a carico della comodataria per come stabilito in contratto, che l'attrice ha documentato di aver interamente versato per l'importo complessivo di € 264,00. La somma è dovuta dalla società convenuta al netto di sanzioni e interessi, non potendo ridondare a suo carico il ritardo con cui la comodante ha provveduto alla registrazione del contratto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (determinato da parte attrice in € 568,71), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con riduzione al 50% di quanto stabilito per i valori medi tenuto conto della non particolare difficoltà della controversia in cui la controparte è rimasta contumace. Vanno liquidate anche le spese relative al procedimento di mediazione, per come richieste dal difensore di parte attrice, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 25-bis allegata al D.M. n. 55/2014, sempre sulla base dello scaglione corrispondente al valore della controversia e limitatamente alla fase di attivazione, per essersi la procedura arrestata al primo incontro. Nulla sulle spese nei rapporti fra l'attrice ed che non si è CP_1 costituita in giudizio. Inoltre, a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, la convenuta Controparte_2 deve essere condannata al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. E ciò in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza alcuna giustificazione fornita dalla parte e senza, come in questo caso, che dagli atti del giudizio appaia l'incontrovertibile evidenza, per motivi di fatto o di diritto, o di entrambi, della inutilità o della impossibilità di riuscita della mediazione, costituisce condotta grave perché idonea a determinare la introduzione di una procedura giudiziale (evitabile) in un contesto giudiziario,
Pagina 4 di 5 quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_1
- accoglie la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
e, per l'effetto, d
[...] il contratto di comodato stipulato in data 5/1/2018 relativo al locale di sgombero (cantina) sito al primo piano del fabbricato ubicato in Cosenza, al corso Telesio, n. 53, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 923, sub 28, per intervenuta scadenza del termine convenuto per la restituzione;
- ordina a in persona del legale Controparte_2 rappresenta to del locale di sgombero (cantina) sito al primo piano del fabbricato ubicato in Cosenza, al corso Telesio, n. 53, riportato in catasto al foglio 22, p.lla 923, sub 28, libero da persone, cose e animali;
- condanna in persona del legale Controparte_2 rappresenta re dell'attrice delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella somma di € 695,65 (di cui
€ 5,87 per spese di notifica, € 21,50 per contributo unificato, € 332,00 per compensi professionali per il presente giudizio, € 273,28 per esborsi relativi al procedimento di mediazione ed € 63,00 per compensi professionali relativi alla fase di mediazione), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna in persona del legale Controparte_2 rappresenta bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cosenza, 23 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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