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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1675/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1675/2022 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Michele Novielli e Parte_1
Pasquale Manera
- Appellante -
nei confronti di in persona EL curatore p.t. dott.ssa Controparte_1
rappresentata e difesa come in atti dal prof. avv. Vincenzo Vito Chionna CP_2
- Appellata -
*******
OGGETTO: “Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss. l.f.)”.
1
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con sentenza n. 181 EL 27.10.2014 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di
(già s.p.a.), di cui il rag. è stato amministratore unico e legale CP_1 Parte_1
rappresentante p.t., oltre che titolare ELla quota EL 97,31% EL capitale sociale.
2. – In virtù di ELibera autorizzativa ELl'assemblea dei soci EL 1°.3.2014, , CP_1
con atto di compravendita EL 7.3.2014, ha venduto a la piena proprietà di una villa Parte_1
sita ad Ostuni in località “Rosa Marina”. Nell'atto pubblico le parti hanno dichiarato che il prezzo di vendita, pari ad € 500.000,00, è stato corrisposto alla venditrice secondo le seguenti modalità: la somma di € 248.000,00 prima e fuori ELlo stesso atto, nonché anteriormente all'entrata in vigore
EL D.L.
4.7.2006 n. 223; la restante somma di € 252.000,00 mediante accollo, da parte
ELl'acquirente, EL residuo importo capitale, dopo il pagamento ELla mensilità scaduta al
28.2.2014, EL mutuo di € 650.000,00 concesso da “Banca e garantito da ipoteca Controparte_3
per € 1.170.000,00. Inoltre, la parte acquirente si è impegnata a subentrare in tutte le situazioni attive e passive originate dal mutuo fondiario fino alla sua estinzione, obbligandosi a notificare alla banca mutuante l'atto di subingresso e a trasmettere copia ELl'atto pubblico di trasferimento entro sessanta giorni dal rogito.
3. – A seguito ELl'instaurazione EL procedimento concorsuale, la AT EL IM
ha appreso dalla Banca che la stessa non aveva ricevuto alcuna comunicazione CP_1
relativamente alla compravendita ELl'immobile gravato dall'ipoteca e all'accollo EL mutuo da parte di e, inoltre, non ha rinvenuto, nella contabilità ELla società venditrice fallita, alcuna Pt_1
traccia ELl'avvenuto incasso ELla somma di € 248.000,00.
4. – Con citazione notificata il 25.2.2015 la AT EL IM ha CP_1
convenuto in giudizio , davanti al Tribunale di Bari, domandando, in via principale, Parte_1
2 di dichiarare l'invalidità (annullabilità) ELl'atto pubblico di compravendita immobiliare EL 7.3.2014
in quanto stipulato dall'amministratore ELla Società in una situazione di conflitto di interessi ai sensi
ELl'art. 1395 cod. civ. e/o ELl'art. 2475-ter cod. civ. ovvero, sempre in via principale ed alternativa, di dichiararne la simulazione relativa poiché dissimulante una donazione (con nullità ELla stessa per difetto ELla forma solenne) ovvero, ancora in via principale ed ulteriormente alternativa, di dichiararne l'inefficacia ex art. 64 l.f. o ex art. 67 co. 1 n. 1) l.f., ai sensi e per gli effetti ELl'art. 2909 cod. civ.
5. – Il convenuto si è costituito in giudizio ed ha eccepito, pregiudizialmente, in rito, la nullità ELl'atto introduttivo per l'incompatibilità logico-giuridica tra le varie domande proposte alternativamente;
ha eccepito, altresì, l'estinzione EL giudizio per avere la AT trasferito l'azione civile nel processo penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Bari. Nel
merito, ha contestato il carattere “fittizio” e la natura gratuita EL trasferimento immobiliare,
sostenendo che “Finvest s.p.a.” nel 2006 ha acquistato la villa da al prezzo di Persona_1
€ 575.000,00, di cui € 400.000,00 corrisposti al di fuori ELl'atto ed € 175.000,00 mediante accollo
EL mutuo ipotecario in essere con “Banca Meridiana S.p.A.”; che gran parte EL corrispettivo
ELl'acquisto effettuato nel 2006 sarebbe stato personalmente versato dal socio con Parte_1
la consegna alla venditrice di titoli di credito da lei non incassati ed in seguito sostituiti con denaro personale e, in particolare, con la somma di € 252.000,00 pagata in contanti in favore di
; che, in tal modo, il socio avrebbe maturato un credito verso la Società, poi Persona_1
compensato nel 2014 con una parte EL prezzo ELla seconda compravendita ELla villa.
6. – Istruita la causa con le produzioni documentali ELle parti, il giudice EL Tribunale di
Bari, con sentenza n. 3987/2022, pubblicata il 2.11.2022, dopo aver disatteso l'eccezione di estinzione EL giudizio, ha accolto la domanda ELl'attrice, ritenendo che il contratto di compravendita EL 7.3.2014 sia affetto da simulazione relativa in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma ed ha condannato il convenuto a rifondere alla AT le spese di lite.
3 6.1. – Il giudicante ha posto a fondamento EL “decisum” una pluralità di argomenti di tipo indiziario: a) il contratto di compravendita EL 2014 è stato concluso da “con se stesso”, Pt_1
agendo in qualità di compratore e, contemporaneamente, di legale rappresentante ELla società
venditrice poi dichiarata fallita, ELla quale deteneva il 97,31% EL capitale sociale, senza alcuna specificazione circa le modalità di corresponsione EL prezzo;
b) quest'ultimo risulta versato nella misura di € 248.000,00 “prima e fuori ELl'atto” ed addirittura sette anni prima EL contratto traslativo ELla proprietà ELl'immobile; c) la quietanza di pagamento EL prezzo contenuta nell'atto di compravendita è inopponibile alla , in quanto rivestente la Controparte_1
qualità di terzo, ed è liberamente valutabile dal giudice sul piano ELla sua efficacia probatoria;
d)
la dichiarazione di versamento EL prezzo racchiusa nel rogito non ha effetti vincolanti nei confronti EL RE, in ragione ELla sua terzietà rispetto al fallito, con onere probatorio a carico
EL compratore ove la parte che agisce in simulazione abbia fornito elementi presuntivi EL suo carattere fittizio;
e) difetta la prova in ordine all'effettivo versamento EL prezzo e ELl'accollo EL
mutuo ipotecario, mai comunicato alla mutuante, nonché EL pagamento dei relativi ratei, avendo lo stesso convenuto ammesso di non aver mai versato il prezzo alla società fallita, asserendo che il pagamento indicato nella quietanza sarebbe avvenuto per compensazione ELl'anticipazione che avrebbe eseguito per conto di “ ELla somma di € 252.000,00 versata in Pt_1 CP_1
contanti alla precedente venditrice, assunto sfornito di dimostrazione e, comunque, giuridicamente insostenibile in ragione ELla natura di credito postergato ex art. 2467 cod. civ., che ne impedirebbe la compensazione.
7. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sulla scorta di tre motivi, Parte_1
chiedendone, previa sospensione ELla sua efficacia esecutiva, la riforma integrale, con la conseguente dichiarazione di nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità od infondatezza ELle originarie domande proposte dalla AT EL IM. In via istruttoria, ha reiterato l'istanza di ammissione ELla prova testimoniale denegata dal giudice di primo grado.
4 8. – Il gravame è stato contrastato dall'Organo ELla procedura fallimentare, con riferimento ad ogni suo motivo in rito e di merito, che ne ha chiesto la reiezione, riproponendo subordinatamente le domande alternative non esaminate dal Tribunale di Bari.
9. – Con ordinanza EL 2.5.2023 l'adita Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di “inibitoria” ex art. 283 cpc.
10. – All'udienza EL 1°.10.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione ai sensi
ELl'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo l'appellante ha lamentato “error in iudicando” per il mancato rilievo ELl'intervenuta estinzione EL giudizio ex art. 75 co. 1 cpp, in ragione ELla costituzione di parte civile ELla AT EL IM, all'udienza dibattimentale EL 6.10.2016, nel giudizio penale instaurato a carico ELlo stesso amministratore di per il ELitto di bancarotta CP_1
fraudolenta aggravata.
2. – Con il secondo motivo ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità ELl'atto introduttivo EL giudizio, per avere la parte attrice proposto, in via alternativa, molteplici domande tra loro incompatibili e tali da elidersi reciprocamente e, comunque, fondate su presupposti logici e giuridici distinti e confliggenti.
3. – Il terzo motivo di appello è testualmente rubricato “Error in iudicando. Violazione ed
erronea interpretazione ed applicazione di legge e, in particolare, degli artt. 1273 e ss c.c., 1414
c.c. e 48-50 L.89/1913. Travisamento dei fatti e dei documenti prodotti dal convenuto. Vizio ELla
motivazione per mancata ammissione ELle richieste istruttorie. Illogicità, erroneità, insufficienza
e contraddittorietà ELla motivazione. Errata ricostruzione ed interpretazione dei fatti e ELla
fattispecie, omessa valutazione di risultanze probatorie, illegittima inversione ELl'onere ELla
prova”. Con detto complesso mezzo di impugnazione, in sostanza, si imputa al giudice di prime cure di aver fondato la decisione sulle apodittiche circostanze presuntive dedotte dall'attrice,
ancorché non corroborate da oggettivi riscontri probatori, e di aver trascurato gli elementi
5 indicativi ELla natura onerosa EL trasferimento immobiliare forniti dal convenuto, pretermettendo le prove documentali prodotte a sostegno di tale assunto e respingendo le istanze di prova testimoniale dirette a dimostrare le modalità EL pagamento EL prezzo ELla compravendita. In
particolare, si sostiene al riguardo che nel 2006 la Società ha acquistato la villa da
[...]
rilasciando in favore ELla stessa cambiali e assegni per un importo complessivo di € Persona_1
252.000,00 (come da documentazione allegata in primo grado); che detti titoli non sono stati riscossi dalla venditrice poiché la predetta somma di denaro è stata corrisposta in denaro contante da , il quale, in tal modo, ha eseguito una sorta di anticipazione in conto, versando la stessa Pt_1
somma in favore di in sostituzione dei titoli rilasciati dalla società acquirente, così da Persona_1
acquisire un credito nei confronti di quest'ultima; che detta circostanza, non contestata dalla parte avversaria, è stata “obliterata” dal Tribunale di Bari;
che, allorché l'appellante ha acquistato la villa nel 2014, si è verificata la compensazione tra il suddetto credito e la parte EL prezzo di €
248.000,00 gravante sull'acquirente, in ragione ELl'anticipazione da lui precedentemente effettuata in favore ELla società venditrice;
che la mancata notifica ELl'atto notarile alla banca mutuante non incide sulla validità ed efficacia ELl'accollo EL mutuo nel rapporto tra la venditrice e l'acquirente giacché l'anzidetta notifica rileva ai soli fini ELl'eventuale liberazione EL debitore originario in caso di adesione ELla banca creditrice, senza escludere l'efficacia ELl'accollo cd.
“interno” e senza nulla provare in ordine alla presunta natura fittizia ELl'atto di compravendita;
che, anche in mancanza ELla notifica ELl'accollo alla banca titolare EL diritto reale di garanzia sull'immobile, l'Istituto di credito avrebbe ugualmente avuto la possibilità di attuare la sua pretesa creditoria nei confronti di poiché lo stesso, in occasione EL rogito EL 2006, aveva prestato Pt_1
una fideiussione personale in favore ELla società acquirente e nei confronti ELla mutuante;
che
, grazie alla fideiussione personale, ha avuto la possibilità di conseguire effetti CP_1
sostanziali analoghi a quelli determinati dall'accollo; che, dunque, in virtù EL suddetto meccanismo, l'operazione di acquisto ELla villa nel 2014 è avvenuta a titolo oneroso, anche perché l'immobile non costituiva un bene strumentale aziendale ed il suo trasferimento è stato
6 eseguito nelle forme di garanzia offerte ELl'atto pubblico;
che se l'appellante avesse voluto
ELiberatamente pregiudicare i diritti dei creditori avrebbe trasferito l'immobile a terzi, senza invece acquistarlo personalmente, ciò attestando la sua buona fede, oltre che l'assenza di indici rivelatori ELl'imminente dissesto finanziario ELla società venditrice;
che la preventiva autorizzazione societaria al compimento ELl'atto ne esclude l'annullabilità e la circostanza che l'acquirente rivestisse la qualità di legale rappresentante ELla società non è di per sé idonea a dimostrare il carattere fittizio EL contratto di compravendita;
che, comunque, quell'acquisto difetta
EL requisito ELla “dannosità” per “ ; che, inoltre, la tesi ELla natura simulatoria EL CP_1
contratto si fonda su postulati congetturali con cui la AT non ha assolto l'“onus probandi”
gravante sulla stessa e al convenuto non è stato consentito dimostrare l'avvenuto pagamento EL
prezzo a mezzo ELla chiesta prova testimoniale non ammessa;
che, peraltro, il convenuto ha documentalmente provato di aver abitato nella villa per cui è causa ed ha, altresì, dimostrato la congruità ELla diminuzione nel tempo EL valore di mercato ELl'immobile (passato da €
575.000,00 nel 2006 ad € 500.000,00 nel 2014), l'assenza di levate di protesti in danno di CP_1
al momento ELla stipulazione ELl'atto pubblico nel 2014 tali da far desumere la “scientia
[...]
decoctionis”, l'irrilevanza ELla mancata notifica ELl'accollo alla banca mutuataria a fronte ELla
serietà ELl'impegno assunto da allorché prestò fideiussione a garanzia EL mutuo contratto Pt_1
dalla Società, la modesta esposizione debitoria emergente dopo la formazione ELlo stato passivo
ELla fallita, la presenza nel patrimonio di (in quanto proprietaria di altri due CP_1
appartamenti) di sufficienti garanzie di soddisfacimento dei creditori;
che, infine, le domande alternative d'inefficacia ex artt. 64 e 67 l.f. EL contratto di compravendita sono inammissibili e,
comunque, infondate per insussistenza dei relativi presupposti fattuali e giuridici (mancanza di gratuità ELl'atto, proporzione fra il prezzo corrisposto ed il valore di mercato EL cespite, acquisto
ELl'immobile al fine di destinarlo ad abitazione principale, etc.).
4. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
7 5. – Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento giuridico per le ragioni appresso indicate.
5.1. – Dai documenti nella disponibilità EL Collegio emerge che il RE EL IM
, con atto EL 16.9.2016, si è costituito parte civile nel procedimento penale n. CP_1
8050/2015 R.G.N.R., instaurato dinanzi al Tribunale di Bari, nel quale è stato Parte_1
imputato per il ELitto di bancarotta fraudolenta, per aver dissipato e distratto – fra gli altri beni – la villa situata in località “Rosa Marina” “iscritta nelle scritture contabili per un valore pari a E
1.115.288 e ceduta –in data 7.3.2014- al socio e amministratore al prezzo di soli Parte_1
5000.000 (recte: 500.000, nde), somma mai confluita nelle casse sociali. Inoltre la vendita non
veniva mai annotata nelle scritture contabili…”.
5.2. – Detta costituzione di parte civile è avvenuta al dichiarato scopo “di ottenere
l'affermazione ELla penale responsabilità EL prevenuto, per aver determinato i fatti di reato per
cui è processo e, con essi, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai creditori EL
fallimento di cui si chiede l'integrale ristoro […] l'odierna costituzione di parte CP_1
civile finalizzata alla richiesta di risarcimento tende a conseguire quell'accertamento che consente
di rilevare il nesso di causalità tra i danni cagionati al ceto creditorio e i comportamenti illeciti
ELl'amministratore ELla sig. […] la mala gestio ad opera CP_1 Parte_1
ELl'amministratore ha consentito la dissipazione e distrazione ELle risorse sociali, così Pt_1
come indicate e determinate nei capi di imputazione, che hanno condotto alla decozione ELla
società arrecando un pregiudizio ai creditori e cagionando alla medesima società un danno
patrimoniale e non patrimoniale di rilevante gravità…”.
5.3. – Proprio sulla scorta ELle suesposte deduzioni, la AT ha conclusivamente chiesto al giudice penale “Il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle
condotte illecite poste in essere dall'imputato, con espressa riserva di quantificarne e dimostrarne
l'esatto ammontare nel corso EL giudizio…” e non, dunque, una pronunzia di inefficacia/nullità
contrattuale.
8 5.4. – Pertanto, nella specie, tra l'azione esercitata nel processo penale a norma degli artt.
185 cod. pen. e 240 l.f. e quella introdotta nel giudizio civile ai sensi degli artt. 1414, 782 cod. civ.
e 48 l. not. sussiste un rapporto di evidente diversità, con riguardo ai presupposti, ai connotati strutturali e alla finalità ELle due – invero differenti – azioni: la prima, avente natura e funzione esclusivamente risarcitoria, mirante al conseguimento EL ristoro EL danno ingiusto subito dalla
Società in conseguenza EL ELitto di bancarotta fraudolenta contestato al suo amministratore;
la seconda, invece, avente natura e funzione “recuperatoria” ELla (non perduta) proprietà di un immobile, da ritenersi facente parte EL patrimonio societario e, quindi, ELl'attivo fallimentare, a seguito EL vittorioso esperimento ELla domanda di simulazione EL contratto di compravendita,
nullo per vizio di forma in quanto redatto senza l'indispensabile presenza di due testimoni. Di
talché, le due azioni si fondano su “causae petendi” e “petita” posti in una relazione di “alterità”
fra loro, dovendosi di conseguenza escludere che la stessa azione sia stata duplicata in due diverse sedi giudiziarie, da ciò derivando l'infondatezza ELl'eccezione di estinzione EL giudizio per l'asserito trasferimento ELl'azione civile nel processo penale.
5.5. – Tale conclusione, d'altra parte, è confermata dal principio di diritto statuito da Cass.
SU 18.3.2010 n. 6530, il quale, atteso il carattere di indubbia omogeneità fra le due situazioni processuali, può trovare senz'altro applicazione nella vicenda per cui si controverte: “La
costituzione di parte civile EL curatore fallimentare nel procedimento penale per bancarotta
fraudolenta a carico EL fallito (nella specie, a carico degli amministratori ELla società fallita)
non determina l'estinzione EL giudizio civile precedentemente introdotto ai sensi ELl'art. 64 ELla
legge fall., né la sospensione di quello introdotto successivamente, neppure nel caso in cui il
curatore sia stato autorizzato ad estendere la domanda risarcitoria, fondata sui medesimi fatti, al
terzo convenuto nel giudizio civile, in qualità di responsabile civile, in quanto si tratta di domande
diverse ed, anzi, aventi "causae petendi" opposte, dato che la domanda risarcitoria si fonda su di
un fatto illecito-reato e l'altra riguarda un atto lecito, che può essere dichiarato inefficace anche
qualora al disponente ed al beneficiario non si possa rimproverare alcunché; inoltre, il "petitum"
9 ELl'azione risarcitoria è rivolto a conseguire la reintegrazione EL patrimonio EL soggetto
depauperato dall'illecito mediante la corresponsione ELl'equivalente pecuniario EL pregiudizio
subito, mentre, nella fattispecie di cui all'art. 64 ELla legge fall., l'azione ha per oggetto la
sanzione di inefficacia EL pagamento eseguito dal "solvens" e la restituzione ELla somma pagata
assume carattere strumentale al fine ELla ricostituzione ELla massa fallimentare nella
consistenza originaria”.
6. – Il secondo motivo di appello è, EL pari, privo di consistenza giuridica poiché la AT
EL IM ha legittimamente proposto più domande in cumulo alternativo fra Controparte_1
loro, senza cioè esprimere alcuna preferenza per l'accoglimento di una piuttosto che ELl'altra,
mirando al risultato finale, comune alle medesime domande, di recuperare al patrimonio ELla
Società fallita l'immobile da ricomprendere nell'attivo ai fini EL soddisfacimento dei diritti dei creditori ELla massa, senza che l'anzidetta scelta processuale ELl'attrice possa risolversi nell'incertezza EL “thema decidendum” o nell'indeterminatezza ELl'oggetto EL giudizio in cui le stesse domande sono state formulate, come è reso evidente dalla circostanza che il convenuto ha preso specifica posizione in ordine a ciascuna ELle avverse domande, opponendovi ampi enunciati assertivi. In proposito, deve rilevarsi come sia ormai pacifico il principio secondo cui due diverse richieste tra loro incompatibili possono essere proposte in via alternativa nello stesso atto di citazione, senza che con ciò l'attore venga meno all'onere ELla determinazione ELl'oggetto ELla
domanda e al dovere di chiarezza nelle proprie allegazioni (così, testualmente, Cass. 11.8.1980 n.
4921; in senso conforme, in tempi più recenti, fra le tante pronunzie di legittimità, Cass. 19.7.2010
n. 16876, Cass. 26.1.2022 n. 2331, pag. 6).
7. – Infine, anche il terzo complesso motivo d'impugnazione è privo di fondamento.
7.1. – Ai fini EL suo scrutinio, occorre muovere dal principio secondo cui, rispetto alle parti
EL negozio concluso dal debitore, il curatore fallimentare assume la posizione di terzo nel caso abbia proposto la domanda di simulazione, la cui prova non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 10 presunzioni (così, Cass.
4.3.2002 n. 3102, Cass. 16.7.2004 n. 13172). Infatti, non potendosi dubitare che la AT EL IM abbia agito in rappresentanza ELla massa CP_1
dei creditori, deve conseguentemente ritenersi che lo stesso Organo ELla procedura possa giovarsi,
in quanto assimilabile a qualsiasi altro terzo pregiudicato dalla situazione di apparenza, EL più
favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 cod. civ. e, di conseguenza, non soggiaccia alle limitazioni in tema di prova ELla simulazione che normalmente gravano sulla parte EL
negozio simulato, proprio perché la AT, la quale lamenta il pregiudizio che ad essa deriva dall'atto simulato, non è in grado di provare documentalmente l'esistenza ELl'accordo simulatorio,
confinato nella sfera “interna” ELle parti EL contratto al quale è rimasta estranea. in Parte_2
perfetta aderenza ai suddetti principi di diritto, il convincimento giudiziale può essere legittimamente fondato sulla prova indiziaria ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
7.2. – Orbene, in relazione a quest'ultimo tema d'indagine di carattere probatorio, deve rilevarsi che i seguenti plurimi elementi, posti a base ELl'inferenza presuntiva, sono dotati dei requisiti ELla gravità, precisione e concordanza e possiedono l'attitudine a produrre conclusioni convergenti nell'ottica dimostrativa EL “factum probandum”, costituito dalla simulazione ELl'atto di trasferimento ELl'immobile, il quale, in realtà, “maschera” un atto di liberalità: a) l'avvenuta conclusione ELla compravendita ELla villa, da parte ELl'odierno appellante, nella duplice veste di legale rappresentante ELla Società venditrice e, al contempo, di acquirente-persona fisica EL bene;
b) l'assunzione ELla ELibera assembleare autorizzativa ELl'operazione negoziale dall'organo
ELiberativo ELla società di cui deteneva la quasi totalità ELle quote di partecipazione Pt_1
(97,31%), peraltro in mancanza di indicazioni in ordine alle modalità di corresponsione EL prezzo di vendita;
c) l'inspiegato decremento EL corrispettivo ELla vendita, pari ad € 500.000,00, rispetto al prezzo di cessione ELlo stesso immobile (€ 575.000,00) pagato oltre sette anni prima all'originaria venditrice , in assenza di elementi oggettivi che dimostrino che Persona_1
le quotazioni ELle ville ubicate in località “Rosa Marina”, nel periodo di tempo compreso tra il
11 pagamento e la non vincolatività ELla dichiarazione relativa al versamento EL prezzo, ancorché
contenuta in un atto rogato da un notaio, nei confronti EL curatore fallimentare, in ragione ELla
sua posizione di terzietà rispetto alla persona EL fallito;
e) l'invero improbante e controvertibile previsione racchiusa nell'atto di compravendita EL 2014, in base alla quale una parte consistente
EL prezzo, pari ad € 248.000,00, era stata versata “prima e fuori ELl'atto”, persino in data antecedente all'entrata in vigore EL D.L.
4.7.2006 n. 223, dunque quasi otto anni prima EL rogito;
f) la ragionevole conoscenza/conoscibilità, da parte ELl'amministratore e legale rappresentante di
, EL suo incipiente stato d'ìnsolvenza già in epoca precedente al rogito EL 7.3.2014, CP_1
tale conclusione potendosi inferire da almeno due circostanze di fatto: 1) le motivazioni riportate nelle lettere di risoluzione dei rapporti di lavoro EL 6 e 7.2.2014 dei dipendenti e Pt_3 Pt_4
(cfr. pagg. 17 e 18 ELla comparsa conclusionale ELl'appellata); 2) l'essere stati contestati a
, nel procedimento penale per il ELitto di bancarotta fraudolenta, alcune condotte Pt_1
dissipative e distrattive in pregiudizio dei creditori risalenti al 20.12.2012 (cessione di beni ammortizzabili ad “Euroimmobiliare s.r.l.”, riconducibile allo stesso , con pagamento Pt_1
simulato EL prezzo) e al 27.9.2013 (allorché fu redatto verbale di assemblea straordinaria, con cui venne disposta la riduzione EL capitale sociale, e a seguito EL quale la somma complessiva di €
640.000,00 fu rimborsata ai soci mediante acquisizione titoli e contestuale azzeramento di schede contabili riferibili a polizze assicurative inesistenti); g) l'esistenza dei suddetti plurimi elementi presuntivi EL carattere fittizio ELla compravendita ELla villa e l'inidoneità ELla dichiarazione di versamento EL prezzo, contenuta nel rogito notarile, ad assumere valore nei confronti ELla parte che agisce per far valere la simulazione ELl'alienazione, stante la sua qualità di terzo rispetto ai soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio (cfr., sul punto, “ex plurimis”, Cass.
22.10.2014 n. 22454; Cass. 14.11.2019 n. 29540), quali fattori implicanti l'allocazione sull'acquirente ELl'onere di provare l'avvenuto pagamento EL prezzo ELla villa compravenduta
(cfr., in tema, Cass.
2.3.2017 n. 5326); h) proprio la mancanza di prova circa l'effettivo versamento EL prezzo e ELl'accollo EL mutuo fondiario, mai comunicato alla banca mutuante,
12 nonché EL pagamento dei periodici ratei;
i) il deficit probatorio in ordine al contenuto ELla
dichiarazione resa in sede notarile secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto per compensare l'anticipazione, eseguita per conto ELla Società, ELla considerevole somma di € 252.000,00
asseritamente versata per contanti da a , che nel 2006 aveva alienato la stessa Pt_1 Persona_1
villa a;
j) l'implausibilità, sul piano logico ed empirico, di siffatta operazione di CP_1
anticipazione che sarebbe stata eseguita dall'amministratore per conto ELla Società, ELla quale non si riesce a scorgere una ratio giustificatrice minimamente convincente dal punto di vista pratico, giuridico e “teleologico”, alla luce degli assunti ELlo stesso impugnante, il quale ha sostenuto che quell'anticipazione non assume natura di finanziamento EL socio in favore di agli effetti di cui all'art. 2467 cod. civ. ed è stata effettuata quando i prodromi ELla CP_1
crisi ELl'impresa erano ancora ben lungi dall'essere percepiti, ossia in una situazione economico-
finanziaria e patrimoniale EL tutto priva di criticità per la Società, così da rendere incomprensibili i motivi sottesi al compimento di quella supposta operazione di anticipazione;
k) la mancanza di prova che la ridetta operazione, così come l'asserito accollo EL mutuo, abbia(no) apportato un effettivo vantaggio economico-finanziario a “ , non essendovi un rintracciabile CP_1
riscontro documentale nella contabilità tenuta dalla medesima Società; l) il difetto di prova dei pagamenti, che sarebbero stati eseguiti con denaro contante nelle mani di , ELla Persona_1
notevole somma complessivamente ammontante ad € 252.000,00, senza che il presunto “solvens”
(per giunta munito di specifiche competenze professionali nel settore finanziario) abbia avvertito l'esigenza di curare la predisposizione ELla documentazione scritta comprovante l'eseguito esborso di somme così ingenti, da ciò derivando la non ammissibilità ELla deroga al divieto ELla
prova testimoniale in ordine al pagamento di somme eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod.
civ. (Cass. 20.4.2020 n. 7940); m) l'inammissibilità ex art. 345 c. 3 cpc EL documento nuovo,
prodotto in appello, costituito dall'atto di pignoramento ELla villa, notificato il 1°.7.2022
dall'avente causa ELla Banca mutuante a , il quale, in occasione EL rogito EL 2006 Parte_1
13 rilasciò fideiussione semplicemente al fine di rafforzare la garanzia di esatto adempimento
ELl'obbligazione primariamente assunta da “ , e, comunque, l'inattitudine di detto CP_1
pignoramento immobiliare a fornire elementi in grado di incidere sul “decisum” in senso favorevole all'appellante, giacché la clausola fideiussoria non vale ad incrinare la capacità
persuasiva ELle suddette molteplici circostanze univocamente convergenti nella direzione EL
carattere fittizio ELla compravendita EL 2014 e ELla gratuità ELl'operazione di trasferimento immobiliare e, quindi, idonee a provare, con un alto grado di attendibilità, che il medesimo negozio giuridico ha avuto la finalità di dissimulare una donazione nulla perché non rivestita ELla
forma prescritta dalla legge.
8. – La regolamentazione ELle spese EL giudizio soggiace al criterio ELla soccombenza. Il
compenso professionale è determinato in base al valore ELla controversia (scaglione da €
260.001,00 ad € 520.000,00), facendo applicazione degli importi parametrici medi, con la
“dimidiazione” EL compenso relativo alla fase di trattazione/istruttoria poiché non è stato ammesso alcun mezzo di prova.
9. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo ELla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
EL Tribunale di Bari n. 3987/2022, pubblicata il 2.11.2022, nei confronti ELla
[...]
, con atto di citazione EL 2.12.2022, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore ELl'appellata ELle spese EL giudizio, che si liquidano in complessivi € 17.179,00, a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva
come per legge;
3) dà atto, ai sensi ELl'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, ELl'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo
14 unificato a norma dei co. 1 e 1-bis ELlo stesso art. 13; l'obbligo EL pagamento sorge al momento
EL deposito EL provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio EL 21 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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1417 cod. civ., cosicché la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a
2006 ed il 2014, abbiano subìto una flessione EL 15%; d) l'inopponibilità ELla quietanza di