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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1417 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 11 settembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Tecce, come da procura in atti;
-opponente-
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Arturo Spinazzola come da procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11 Settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza Area Tecnica n. 33 del 21.12.2021 emanata dal Comune di e CP_1 avente ad oggetto “Ordinanza di rilascio per occupazione senza titolo alloggio ERP sito alla via
Piano di Zona n. 68/12 del Comune di ” –con cui gli era ordinato “il rilascio CP_1 dell'alloggio occupato senza titolo in questo Comune alla Via Piano di Zona n. 68/12, libero e vuoto da cose e da persone, entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza”, con contestuale avvertimento che “decorso tale termine il presente atto costituirà ai
1 sensi e per gli effetti dell'art. 474 del c.p.c. titolo esecutivo per il rilascio coatto e pertanto si procederà ad esecuzione forzata con l'intervento della Forza Pubblica […]”.
L'attore eccepiva che l'ordinanza era stata emanata dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di e non dal Sindaco del Comune, come previsto dalla normativa regionale vigente, e CP_1 che, pertanto, era stata emanata da soggetto privo del relativo potere;
che l'ordinanza era illegittima perché resa in violazione dell'art. 3 della legge 241/90 in quanto, seppur correttamente individuato il termine entro il quale esperire opposizione avverso l'ordinanza, non indicava l'autorità giudiziaria dinanzi la quale poter ricorrere;
che, altresì, l'ordinanza era stata emanata in violazione dell'art.7 della medesima legge in quanto l'attore deduceva che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo gli era stata notificata a procedimento già concluso e, quindi, era lesiva del diritto del contraddittorio e della difesa dell'attore.
Nel merito l'attore asseriva di detenere legittimamente l'immobile oggetto di ordinanza di rilascio poiché sin dal giorno 1.10.2016 aveva ivi abitato in quanto convivente con gli assegnatari dell'alloggio e , deceduti nell'anno 2020, e successivamente al Persona_1 Persona_2
loro decesso aveva continuato ad abitarvi regolarmente.
A sostegno delle proprie deduzioni l'attore asseriva di aver provveduto ad inoltrare richiesta di regolarizzazione della propria posizione all' che con una prima nota Controparte_2
prot. 63357 del 24.08.2020 aveva provveduto a quantificare il canone dovuto.
L'attore deduceva di aver provveduto a versare regolarmente il canone sin dall'ottobre 2020 ma, nonostante ciò, l' , con nota prot. 92085 del 23.09.2021 gli aveva Controparte_2
comunicato che la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di E.R.P., facendo seguito alla sua istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, aveva espresso parere sfavorevole al subentro ai sensi del Reg. 11/2019.
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 33 del 21.12.2021 avente ad oggetto l'ordine di rilascio dell'immobile, di accertare e dichiarare, anche mediante disapplicazione o/o declaratoria dell'inefficacia della predetta ordinanza, l'inesistenza del diritto del di agire in via esecutiva nei Controparte_1 suoi confronti per il rilascio dell'immobile.
Si costituiva in giudizio il ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione esperita sia per difetto di giurisdizione, sia perché proposta oltre i termini di legge nonché per difetto di legittimatio ad causam.
In ordine al primo motivo di inammissibilità il convenuto deduceva che in materia di controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare la giurisdizione appartiene al giudice
2 amministrativo qualora la doglianza riguardi la procedura di assegnazione o il diniego di regolarizzazione.
In ordine al secondo motivo di inammissibilità il convenuto sosteneva che l'unica azione esperibile era il ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rilascio notificata, nel caso di specie, in data 03.01.2022, cosicchè il termine per poter proporre opposizione scadeva il 04.03.2022 ed era, quindi, decorso alla data 04.04.2022 in cui l'attore aveva proposto la presente opposizione.
In ordine al terzo motivo di inammissibilità il convenuto eccepiva che l'attore era del tutto privo della legittimazione ad agire nonché dell'interesse ad agire stante l'assenza della qualifica di assegnatario dell'immobile.
Il eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione in quanto i fatti dedotti Controparte_1
nel merito non consentivano di individuare la pretesa attorea.
In ordine alla eccepita carenza di potere del dirigente in ordine alla emanazione dell'ordinanza di rilascio il Comune di , il convenuto asseriva che l'ordinanza risultava emessa dal CP_1 dirigente ex art. 27 comma 1 del DPR 380/2001 ossia nell'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio e dei beni demaniali indisponibili.
Nel merito il convenuto deduceva la mancanza requisiti previsti dal R.R. Campania n°11/2019, indispensabili per il subentro nella locazione dell'alloggio.
Stante la richiesta dell'attore di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, era aperto un sub-procedimento avente il numero di RGN. 1417-1/2022.
Con ordinanza del 24 agosto 2022 il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l'avanzata istanza di sospensione.
Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
In merito alle eccezioni preliminari il Tribunale si riporta alle argomentazioni già affermato nell'ordinanza del 24.8.2022.
Ed invero il Tribunale ritiene che la presente controversia rientri nell'ambito della giurisdizione del g.o. essendo qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto, nel caso di specie, viene in evidenza la posizione del destinatario di un provvedimento di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, emanato dal in forza della previsione della L.R. Controparte_1
Campania n.18/1997 art. 30 in virtù del quale il provvedimento ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Il citato art. 30 infatti dispone:
3 “1. Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l' alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell' occupante senza titolo”
La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti (Cassazione civile sez. un. - 07/07/2011, n. 14956).
In conclusione la presente controversia deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quindi rientra nell'ambito della giurisdizione del g.o.
In ordine alla eccepita illegittimità dell'ordinanza di rilascio per vizio di incompetenza del dirigente dell'area tecnica del si osserva che l'atto in esame non rientra tra quelli di Controparte_1
competenza del Sindaco, non ravvisandosi alcuna delle fattispecie di cui all'art 50 Dlgs 267/2000 ed essendo acclarata l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art 54 del medesimo Dlgs.
Trova al contrario applicazione la generale previsione normativa di cui all'art. 107 comma 2 TUEL secondo cui: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".
E' evidente che l'attività di gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica non ha il minimo contenuto politico trattandosi di attività di mera gestione del patrimonio.
Pertanto, l'atto in esame è stato legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella citata previsione di cui all'art 107 comma TUEL.
E' altresì infondata l'eccepita illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e di una valida diffida preventiva ex art. 30 comma 2 L.18/1997.
4 In merito si osserva che il ha depositato la comunicazione datata 27.9.2021 di avvio del CP_1
procedimento di rilascio ex art. 30 comma 1 L.R. 18/97 con cui il venne diffidato al Pt_1 rilascio dell'immobile
In proposito si osserva tra l'altro che in tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dell'art. 30 della Legge della Regione Campania n. 18/97 si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso.
Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (Cassazione civile sez. III, 23/05/2022, n.16608).
In ordine alla illegittimità dell'ordinanza n. 33 per violazione dell'art. 3 della legge 241/90 si osserva che la censura è infondata in quanto la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale ricorrere avverso il provvedimento si traduce in una mera irregolarità del provvedimento amministrativo.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710 “la mancanza delle indicazioni richieste dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l'impugnazione e l'Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure
l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Ed infatti, tale riconoscimento può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali od al comportamento dell'Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un'assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.”
5 Tanto premesso, posto che l'opposizione avanzata dall'attore va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. essa non è assoggettata ad alcun termine, essendo proponibile sino a che l'esecuzione del provvedimento non si è concluso.
Procedendo all'esame del merito della controversia, il Tribunale ritiene che l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame è regolata dalla normativa speciale di cui al Regolamento della Regione
n.11/2019 (“Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione CP_2 dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”) che all'art. 19 stabilisce i criteri per il subentro nella locazione dell'alloggio e dispone al I comma che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
Il comma 5 dispone: “Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.
Il comma 6 prevede che “La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso
l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio
e di almeno 5 anni per altri soggetti.
Il comma 7 prevede che “La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.
Ebbene il legislatore nella normativa in esame, ancorando il diritto al subentro del convivente nel contratto di locazione al requisito della coabitazione o della convivenza, prevede che tale requisito debba essere dimostrato con la “residenza anagrafica” la quale, per i soggetti diversi dai familiari in linea retta o more uxorio, deve essere di almeno cinque anni.
Nel caso di specie, invece, l'attore non possiede i suddetti requisiti atteso che egli non era un familiare in linea retta o convivente more uxorio degli assegnatari e alla data del decesso di questi ultimi (anno 2020) era con loro convivente da meno di cinque anni. Va, infatti, evidenziato che l'attore ha dedotto di convivere con gli assegnatari solo dall'ottobre 2016.
Tra l'altro l'attore non ha dimostrato di essere nello stato di famiglia degli assegnatari e di avere nell'alloggio in oggetto la propria residenza anagrafica.
6 Si osserva, inoltre, che l'art. 21 del R.R. 11 del 2019 dispone al comma 2 che “L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro.”.
Deve evidenziarsi che la nota dell' di N. 63357 del 24.08.2020 non ha CP_2 CP_2 mai riconosciuto in capo all'attore il diritto al subentro nella locazione dell'alloggio.
Con tale nota avente oggetto “iscrizione a ruolo – assegnazione provvisoria” l' ha CP_2 solo comunicato all'attore il canone mensile dovuto a far data da luglio 2020 in attesa della emissione del parere vincolante da parte della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi
Edilizia Residenziale Pubblica necessaria al fine di concludere il procedimento amministrativo di regolarizzazione del rapporto locativo che all'epoca era in corso.
Il parere vincolante della Commissione, successivamente pervenuto all' , ha avuto Controparte_2
esito sfavorevole ed è stato comunicato in data 23.09.2021 con nota protocollata dalla quale si evince che la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
“verificata la documentazione prodotta e i requisiti richiesti ha espresso parere sfavorevole essendo l'occupazione senza titolo avvenuta in data non antecedente di almeno tre anni dall'entrata in vigore del r.r. 11del 2019”
Alla luce di quanto osservato si profila, pertanto, manifestamente infondata anche l'asserita illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile la quale trova fondamento nel legittimo diniego del diritto al subentro, stante l'assenza dei requisiti richiesti ai sensi del R.R. n.11 del 2019.
Ne consegue che l'ente ha ritenuto legittimamente che l'attore non possedeva i requisiti per il subentro nel rapporto locativo e che, di conseguenza, la sua detenzione dell'immobile era sine titulo.
Pertanto l'opposizione proposta va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del avverso l'Ordinanza Parte_1 Controparte_1
Comunale dell'Area Tecnica n. 33 del 21.12.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione;
7 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 liquidate in euro 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, spese e CPA come per legge.
Benevento 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1417 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 11 settembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Tecce, come da procura in atti;
-opponente-
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Arturo Spinazzola come da procura in atti;
-opposto-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11 Settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza Area Tecnica n. 33 del 21.12.2021 emanata dal Comune di e CP_1 avente ad oggetto “Ordinanza di rilascio per occupazione senza titolo alloggio ERP sito alla via
Piano di Zona n. 68/12 del Comune di ” –con cui gli era ordinato “il rilascio CP_1 dell'alloggio occupato senza titolo in questo Comune alla Via Piano di Zona n. 68/12, libero e vuoto da cose e da persone, entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza”, con contestuale avvertimento che “decorso tale termine il presente atto costituirà ai
1 sensi e per gli effetti dell'art. 474 del c.p.c. titolo esecutivo per il rilascio coatto e pertanto si procederà ad esecuzione forzata con l'intervento della Forza Pubblica […]”.
L'attore eccepiva che l'ordinanza era stata emanata dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di e non dal Sindaco del Comune, come previsto dalla normativa regionale vigente, e CP_1 che, pertanto, era stata emanata da soggetto privo del relativo potere;
che l'ordinanza era illegittima perché resa in violazione dell'art. 3 della legge 241/90 in quanto, seppur correttamente individuato il termine entro il quale esperire opposizione avverso l'ordinanza, non indicava l'autorità giudiziaria dinanzi la quale poter ricorrere;
che, altresì, l'ordinanza era stata emanata in violazione dell'art.7 della medesima legge in quanto l'attore deduceva che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo gli era stata notificata a procedimento già concluso e, quindi, era lesiva del diritto del contraddittorio e della difesa dell'attore.
Nel merito l'attore asseriva di detenere legittimamente l'immobile oggetto di ordinanza di rilascio poiché sin dal giorno 1.10.2016 aveva ivi abitato in quanto convivente con gli assegnatari dell'alloggio e , deceduti nell'anno 2020, e successivamente al Persona_1 Persona_2
loro decesso aveva continuato ad abitarvi regolarmente.
A sostegno delle proprie deduzioni l'attore asseriva di aver provveduto ad inoltrare richiesta di regolarizzazione della propria posizione all' che con una prima nota Controparte_2
prot. 63357 del 24.08.2020 aveva provveduto a quantificare il canone dovuto.
L'attore deduceva di aver provveduto a versare regolarmente il canone sin dall'ottobre 2020 ma, nonostante ciò, l' , con nota prot. 92085 del 23.09.2021 gli aveva Controparte_2
comunicato che la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di E.R.P., facendo seguito alla sua istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, aveva espresso parere sfavorevole al subentro ai sensi del Reg. 11/2019.
L'attore concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 33 del 21.12.2021 avente ad oggetto l'ordine di rilascio dell'immobile, di accertare e dichiarare, anche mediante disapplicazione o/o declaratoria dell'inefficacia della predetta ordinanza, l'inesistenza del diritto del di agire in via esecutiva nei Controparte_1 suoi confronti per il rilascio dell'immobile.
Si costituiva in giudizio il ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'azione esperita sia per difetto di giurisdizione, sia perché proposta oltre i termini di legge nonché per difetto di legittimatio ad causam.
In ordine al primo motivo di inammissibilità il convenuto deduceva che in materia di controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare la giurisdizione appartiene al giudice
2 amministrativo qualora la doglianza riguardi la procedura di assegnazione o il diniego di regolarizzazione.
In ordine al secondo motivo di inammissibilità il convenuto sosteneva che l'unica azione esperibile era il ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rilascio notificata, nel caso di specie, in data 03.01.2022, cosicchè il termine per poter proporre opposizione scadeva il 04.03.2022 ed era, quindi, decorso alla data 04.04.2022 in cui l'attore aveva proposto la presente opposizione.
In ordine al terzo motivo di inammissibilità il convenuto eccepiva che l'attore era del tutto privo della legittimazione ad agire nonché dell'interesse ad agire stante l'assenza della qualifica di assegnatario dell'immobile.
Il eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione in quanto i fatti dedotti Controparte_1
nel merito non consentivano di individuare la pretesa attorea.
In ordine alla eccepita carenza di potere del dirigente in ordine alla emanazione dell'ordinanza di rilascio il Comune di , il convenuto asseriva che l'ordinanza risultava emessa dal CP_1 dirigente ex art. 27 comma 1 del DPR 380/2001 ossia nell'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio e dei beni demaniali indisponibili.
Nel merito il convenuto deduceva la mancanza requisiti previsti dal R.R. Campania n°11/2019, indispensabili per il subentro nella locazione dell'alloggio.
Stante la richiesta dell'attore di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, era aperto un sub-procedimento avente il numero di RGN. 1417-1/2022.
Con ordinanza del 24 agosto 2022 il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava l'avanzata istanza di sospensione.
Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
In merito alle eccezioni preliminari il Tribunale si riporta alle argomentazioni già affermato nell'ordinanza del 24.8.2022.
Ed invero il Tribunale ritiene che la presente controversia rientri nell'ambito della giurisdizione del g.o. essendo qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto, nel caso di specie, viene in evidenza la posizione del destinatario di un provvedimento di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, emanato dal in forza della previsione della L.R. Controparte_1
Campania n.18/1997 art. 30 in virtù del quale il provvedimento ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Il citato art. 30 infatti dispone:
3 “1. Il sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.
3. A tal fine l'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l' alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell' occupante senza titolo”
La posizione dell'occupante che si oppone al rilascio dell'immobile sostenendo, per qualsiasi motivo, l'illegittimità del titolo esecutivo in base al quale l'amministrazione pretende di conseguire la disponibilità dell'alloggio assume la consistenza di diritto soggettivo: il diritto di resistere ad una attività esecutiva illegittimamente posta in esser da altri nei suoi confronti, non diverso da quello da cui è connotata la situazione di chiunque proponga opposizione ad un titolo esecutivo o agli atti esecutivi in base ad esso compiuti (Cassazione civile sez. un. - 07/07/2011, n. 14956).
In conclusione la presente controversia deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quindi rientra nell'ambito della giurisdizione del g.o.
In ordine alla eccepita illegittimità dell'ordinanza di rilascio per vizio di incompetenza del dirigente dell'area tecnica del si osserva che l'atto in esame non rientra tra quelli di Controparte_1
competenza del Sindaco, non ravvisandosi alcuna delle fattispecie di cui all'art 50 Dlgs 267/2000 ed essendo acclarata l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art 54 del medesimo Dlgs.
Trova al contrario applicazione la generale previsione normativa di cui all'art. 107 comma 2 TUEL secondo cui: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".
E' evidente che l'attività di gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica non ha il minimo contenuto politico trattandosi di attività di mera gestione del patrimonio.
Pertanto, l'atto in esame è stato legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella citata previsione di cui all'art 107 comma TUEL.
E' altresì infondata l'eccepita illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e di una valida diffida preventiva ex art. 30 comma 2 L.18/1997.
4 In merito si osserva che il ha depositato la comunicazione datata 27.9.2021 di avvio del CP_1
procedimento di rilascio ex art. 30 comma 1 L.R. 18/97 con cui il venne diffidato al Pt_1 rilascio dell'immobile
In proposito si osserva tra l'altro che in tema di edilizia residenziale pubblica, l'ordine di rilascio degli alloggi occupati senza titolo emesso dall'ente pubblico a norma dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e dell'art. 30 della Legge della Regione Campania n. 18/97 si configura come atto di autotutela della proprietà pubblica o, più in generale, come atto di gestione di patrimonio immobiliare dell'ente emesso nei confronti dell'occupante senza titolo che attenta alla proprietà dell'ente stesso.
Il relativo procedimento, che non va definito come procedura amministrativa vera e propria, pertanto, si risolve nel compimento di una attività dell'ente pubblico volta ad una più sollecita liberazione dell'alloggio, non obbligatoria ma facoltativa, di modo che il rispetto delle regole poste per il compimento di tale attività non può ritenersi condizione di legittimità del provvedimento di rilascio dell'alloggio occupato senza titolo (Cassazione civile sez. III, 23/05/2022, n.16608).
In ordine alla illegittimità dell'ordinanza n. 33 per violazione dell'art. 3 della legge 241/90 si osserva che la censura è infondata in quanto la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale ricorrere avverso il provvedimento si traduce in una mera irregolarità del provvedimento amministrativo.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3710 “la mancanza delle indicazioni richieste dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241 del 1990, concernenti il termine per l'impugnazione e l'Autorità cui ricorrere, non solo non è causa autonoma di illegittimità, rappresentando soltanto una mera irregolarità, ma non giustifica, di per sé, neppure
l'automatica concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Ed infatti, tale riconoscimento può trovare applicazione solo qualora nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali od al comportamento dell'Amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti, poiché, opinando diversamente, tale inadempimento formale si risolverebbe in un'assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.”
5 Tanto premesso, posto che l'opposizione avanzata dall'attore va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. essa non è assoggettata ad alcun termine, essendo proponibile sino a che l'esecuzione del provvedimento non si è concluso.
Procedendo all'esame del merito della controversia, il Tribunale ritiene che l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame è regolata dalla normativa speciale di cui al Regolamento della Regione
n.11/2019 (“Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione CP_2 dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”) che all'art. 19 stabilisce i criteri per il subentro nella locazione dell'alloggio e dispone al I comma che i componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio.
Il comma 5 dispone: “Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario.
Il comma 6 prevede che “La coabitazione o la convivenza nello stesso nucleo familiare, ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, è da dimostrare attraverso la residenza anagrafica presso
l'alloggio interessato, e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio
e di almeno 5 anni per altri soggetti.
Il comma 7 prevede che “La coabitazione nell'alloggio di ERP di familiari o terze persone che formano diverso nucleo familiare dell'assegnatario, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio.
Ebbene il legislatore nella normativa in esame, ancorando il diritto al subentro del convivente nel contratto di locazione al requisito della coabitazione o della convivenza, prevede che tale requisito debba essere dimostrato con la “residenza anagrafica” la quale, per i soggetti diversi dai familiari in linea retta o more uxorio, deve essere di almeno cinque anni.
Nel caso di specie, invece, l'attore non possiede i suddetti requisiti atteso che egli non era un familiare in linea retta o convivente more uxorio degli assegnatari e alla data del decesso di questi ultimi (anno 2020) era con loro convivente da meno di cinque anni. Va, infatti, evidenziato che l'attore ha dedotto di convivere con gli assegnatari solo dall'ottobre 2016.
Tra l'altro l'attore non ha dimostrato di essere nello stato di famiglia degli assegnatari e di avere nell'alloggio in oggetto la propria residenza anagrafica.
6 Si osserva, inoltre, che l'art. 21 del R.R. 11 del 2019 dispone al comma 2 che “L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio non modifica la composizione del nucleo familiare avente diritto né costituisce diritto al subentro.”.
Deve evidenziarsi che la nota dell' di N. 63357 del 24.08.2020 non ha CP_2 CP_2 mai riconosciuto in capo all'attore il diritto al subentro nella locazione dell'alloggio.
Con tale nota avente oggetto “iscrizione a ruolo – assegnazione provvisoria” l' ha CP_2 solo comunicato all'attore il canone mensile dovuto a far data da luglio 2020 in attesa della emissione del parere vincolante da parte della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi
Edilizia Residenziale Pubblica necessaria al fine di concludere il procedimento amministrativo di regolarizzazione del rapporto locativo che all'epoca era in corso.
Il parere vincolante della Commissione, successivamente pervenuto all' , ha avuto Controparte_2
esito sfavorevole ed è stato comunicato in data 23.09.2021 con nota protocollata dalla quale si evince che la Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
“verificata la documentazione prodotta e i requisiti richiesti ha espresso parere sfavorevole essendo l'occupazione senza titolo avvenuta in data non antecedente di almeno tre anni dall'entrata in vigore del r.r. 11del 2019”
Alla luce di quanto osservato si profila, pertanto, manifestamente infondata anche l'asserita illegittimità dell'ordinanza di rilascio dell'immobile la quale trova fondamento nel legittimo diniego del diritto al subentro, stante l'assenza dei requisiti richiesti ai sensi del R.R. n.11 del 2019.
Ne consegue che l'ente ha ritenuto legittimamente che l'attore non possedeva i requisiti per il subentro nel rapporto locativo e che, di conseguenza, la sua detenzione dell'immobile era sine titulo.
Pertanto l'opposizione proposta va respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza come per legge e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00 con esclusione della fase istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del avverso l'Ordinanza Parte_1 Controparte_1
Comunale dell'Area Tecnica n. 33 del 21.12.2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione;
7 condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 liquidate in euro 3397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, spese e CPA come per legge.
Benevento 25 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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