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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728/2024 R.G.
Tra
– nuova denominazione di con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, viale Scarampo, n. 15 (p. I.V.A. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro- tempore, rappr. e difesa dall'Avv. Giuseppe Campi.
-Appellante-
Contro
, con sede in , piazza Municipio n.1 (C.F. . CP_1 CP_1 P.IVA_2
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (adesso, Parte_3
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CU, il Parte_1 CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.576.535,88, quale
[...] corrispettivo per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di fornitura di energia elettrica resi in favore del convenuto dalle società ed CP_1 Controparte_2
, crediti di cui la società attrice era divenuta cessionaria in forza dei Controparte_3 relativi contratti sottoscritti rispettivamente in data 19.10.2018 e in data
14.12.2018.
Con il medesimo atto, la chiedeva altresì la condanna del Parte_1 CP_1
alla corresponsione degli interessi moratori maturati e maturandi, degli
[...] interessi anatocistici a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché della somma di € 840,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
231/2002.
Si costituiva in giudizio il , contestando le avverse pretese. CP_1
Con sentenza n. 1176/2024, pubblicata il 14 maggio 2024, il Tribunale di CU, così statuiva:
“condanna il a pagare a la somma di € CP_1 Parte_3
1.576.535,88 e la somma di € 840,00, oltre accessori, come da motivazione;
condanna il a pagare a le spese di lite, CP_1 Parte_3 che liquida in € 37.951,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello formulando un Parte_1 unico motivo di impugnazione.
Nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, il non si CP_1
è costituito in giudizio.
All'udienza del 30 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , regolarmente CP_1 citato in giudizio e non costituitosi.
La con l'unico motivo di gravame proposto, censura la sentenza Parte_1 impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del al CP_1 pagamento degli interessi anatocistici maturati, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, sulla quota di interessi moratori già scaduti da oltre sei mesi, per un importo complessivo pari a € 364.101,73.
Il motivo in esame è fondato. E invero, dall'esame degli atti di primo grado emerge che la cessionaria Parte_1 aveva già agito, in quella sede, per ottenere la condanna del
[...] CP_1 al pagamento, non solo della sorte capitale del credito vantato, ma anche degli interessi moratori, degli interessi anatocistici maturati su questi ultimi, nonché del risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002.
A fronte di tali richieste, il giudice di primo grado – con sentenza ormai coperta sul punto da giudicato – ha accolto la domanda di accertamento del credito derivante dalle fatture non pagate, ritenendola fondata per le ragioni esposte in motivazione,
e ha altresì riconosciuto il diritto dell'attrice (odierna appellante) al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da ritardo.
Nessuna statuizione è stata tuttavia resa in ordine alla specifica domanda relativa agli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi.
In proposito, il mero riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza, all'art. 1283 c.c. (in tema di interessi anatocistici) non è idoneo a integrare, per la sua genericità, quel “minimo” di liquidità (o di facile liquidabilità sulla base di un semplice calcolo aritmetico, applicativo di parametri di riferimento da indicare specificamente in sentenza), soltanto in presenza del quale può configurarsi un valido capo di condanna al pagamento delle relative somme, suscettibile anche di eventuale esecuzione forzata ai sensi dell' art. 474 c.p.c.
Da ciò discende la necessità di prendere espressamente posizione sulla predetta questione, che è fondata alla luce dell'art. 1283 c.c., il quale dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie, a fronte dell'accertato credito della - derivante Parte_1 dai contratti di cessione datati 19/10/2018 e 14/12/2018 -, il è CP_1 rimasto inadempiente ben oltre la data della notificazione della domanda giudiziale, risalente al 1° dicembre 2020.
Pertanto, il deve corrispondere, in favore della società appellante, CP_1 anche gli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale (pari a € 1.576.535,88), da calcolarsi al saggio legale previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (1.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore (indeterminabile, a complessità bassa) della controversia.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1728/2024,
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
, e in riforma della sentenza n. 1176/2024, del 14/05/2024, del Tribunale di
[...]
CU (resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 5282/2020), così statuisce:
- condanna il a corrispondere all'appellante CP_1 Parte_1
anche gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori relativi alla sorte capitale del credito (€ 1.576.535,88), da calcolarsi al saggio legale previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, a decorrere dalla data della domanda giudiziale (1.12.2020) e sino all'effettivo soddisfo;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna il al rimborso, in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi € 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1728/2024 R.G.
Tra
– nuova denominazione di con sede in Parte_1 Parte_2
Milano, viale Scarampo, n. 15 (p. I.V.A. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro- tempore, rappr. e difesa dall'Avv. Giuseppe Campi.
-Appellante-
Contro
, con sede in , piazza Municipio n.1 (C.F. . CP_1 CP_1 P.IVA_2
-Appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (adesso, Parte_3
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di CU, il Parte_1 CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.576.535,88, quale
[...] corrispettivo per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di fornitura di energia elettrica resi in favore del convenuto dalle società ed CP_1 Controparte_2
, crediti di cui la società attrice era divenuta cessionaria in forza dei Controparte_3 relativi contratti sottoscritti rispettivamente in data 19.10.2018 e in data
14.12.2018.
Con il medesimo atto, la chiedeva altresì la condanna del Parte_1 CP_1
alla corresponsione degli interessi moratori maturati e maturandi, degli
[...] interessi anatocistici a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione, nonché della somma di € 840,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
231/2002.
Si costituiva in giudizio il , contestando le avverse pretese. CP_1
Con sentenza n. 1176/2024, pubblicata il 14 maggio 2024, il Tribunale di CU, così statuiva:
“condanna il a pagare a la somma di € CP_1 Parte_3
1.576.535,88 e la somma di € 840,00, oltre accessori, come da motivazione;
condanna il a pagare a le spese di lite, CP_1 Parte_3 che liquida in € 37.951,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello formulando un Parte_1 unico motivo di impugnazione.
Nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione, il non si CP_1
è costituito in giudizio.
All'udienza del 30 settembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , regolarmente CP_1 citato in giudizio e non costituitosi.
La con l'unico motivo di gravame proposto, censura la sentenza Parte_1 impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del al CP_1 pagamento degli interessi anatocistici maturati, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, sulla quota di interessi moratori già scaduti da oltre sei mesi, per un importo complessivo pari a € 364.101,73.
Il motivo in esame è fondato. E invero, dall'esame degli atti di primo grado emerge che la cessionaria Parte_1 aveva già agito, in quella sede, per ottenere la condanna del
[...] CP_1 al pagamento, non solo della sorte capitale del credito vantato, ma anche degli interessi moratori, degli interessi anatocistici maturati su questi ultimi, nonché del risarcimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 6 del
D.lgs. 231/2002.
A fronte di tali richieste, il giudice di primo grado – con sentenza ormai coperta sul punto da giudicato – ha accolto la domanda di accertamento del credito derivante dalle fatture non pagate, ritenendola fondata per le ragioni esposte in motivazione,
e ha altresì riconosciuto il diritto dell'attrice (odierna appellante) al pagamento degli interessi moratori e al risarcimento del danno da ritardo.
Nessuna statuizione è stata tuttavia resa in ordine alla specifica domanda relativa agli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi.
In proposito, il mero riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza, all'art. 1283 c.c. (in tema di interessi anatocistici) non è idoneo a integrare, per la sua genericità, quel “minimo” di liquidità (o di facile liquidabilità sulla base di un semplice calcolo aritmetico, applicativo di parametri di riferimento da indicare specificamente in sentenza), soltanto in presenza del quale può configurarsi un valido capo di condanna al pagamento delle relative somme, suscettibile anche di eventuale esecuzione forzata ai sensi dell' art. 474 c.p.c.
Da ciò discende la necessità di prendere espressamente posizione sulla predetta questione, che è fondata alla luce dell'art. 1283 c.c., il quale dispone che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano dovuti da almeno sei mesi.
Nel caso di specie, a fronte dell'accertato credito della - derivante Parte_1 dai contratti di cessione datati 19/10/2018 e 14/12/2018 -, il è CP_1 rimasto inadempiente ben oltre la data della notificazione della domanda giudiziale, risalente al 1° dicembre 2020.
Pertanto, il deve corrispondere, in favore della società appellante, CP_1 anche gli interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale (pari a € 1.576.535,88), da calcolarsi al saggio legale previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (1.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato, nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore (indeterminabile, a complessità bassa) della controversia.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 1728/2024,
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
, e in riforma della sentenza n. 1176/2024, del 14/05/2024, del Tribunale di
[...]
CU (resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 5282/2020), così statuisce:
- condanna il a corrispondere all'appellante CP_1 Parte_1
anche gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori relativi alla sorte capitale del credito (€ 1.576.535,88), da calcolarsi al saggio legale previsto dall'art. 5 D.lgs. 231/2002, a decorrere dalla data della domanda giudiziale (1.12.2020) e sino all'effettivo soddisfo;
- conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- condanna il al rimborso, in favore dell'appellante CP_1 Parte_1
, delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi € 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 1.735,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro