Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1965, n. 309
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Sentenza 24 febbraio 1965

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Se l'aggiudicatario per persona da nominare di un taglio di bosco di proprieta di un comune, venduto all'asta pubblica, faccia inutilmente decorrere il termine di tre giorni previsto dall'art. 58 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n. 3269),per la dichiarazione o la nomina riservata, e successivamente dichiari di avere acquistato per se medesimo, opera la presunzione juris et de jure che sia stato messo in essere un nuovo contratto e, pertanto, su tale dichiarazione e dovuta la imposta proporzionale di registro e non quella fissa. Quest'ultima e, invero, applicabile alle sole dichiarazioni fatte nei tre giorni e conformi alla riserva.*

Il termine perentorio di tre giorni, stabilito dall'art.58 della legge di registro per provvedere alla nomina della persona per cui si e contrattato, avendo una propria specifica funzione, determinata unicamente da esigenze tributarie, non puo essere parificato al termine, previsto dall'art. 1401 cod.civ., che persegue finalita d'altra naturà e, di conseguenza, non e consentito il richiamo delle norme degli artt.1402 e 1405 cod.civ. per l'applicazione di un maggior termine fissato dalle parti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/1965, n. 309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 309
    Data del deposito : 24 febbraio 1965

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