Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 8 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 8973 dell'anno 2024 e vertente tra n. Napoli il 08.06.1956 Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli Corso Umberto I n.293 presso lo studio dell'Avv. Stefano Pannone che lo rappresenta e difende come da atti ricorrente e
in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t. resistente contumace avente ad oggetto: Assegno sociale misura
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver presentato domanda di assegno sociale in data 26.9.2023, accolta, con decorrenza dal 1.10.2023, dall' . CP_1
Deduce che l' ha liquidato per la prestazione riconosciuta l'importo mensile CP_1 di euro 239,26 e asserisce che l'importo dovuto è pari a euro 503,27 mensili pari alla misura massima spettante a coloro che sono privi di reddito.
Richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha ritenuto sussistere il diritto alla prestazione in oggetto in conseguenza della oggettiva mancanza di reddito del richiedente, senza alcuna rilevanza dell'elemento soggettivo né dell'inerzia nell'escutere il proprio creditore.
Chiede pertanto riconoscere il diritto di cui sopra con condanna dell al CP_1 pagamento del dovuto, quale differenza tra la somma pretesa e quella erogata.
L' è rimasto contumace, in quanto non si è costituito Controparte_2 sebbene ritualmente citato in giudizio.
All'udienza del 12 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. La pretesa del ricorrente è meritevole di accoglimento.
L'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In ordine alla nozione di reddito cui il legislatore ha inteso fare riferimento deve richiamarsi quanto statuito dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione – da ultimo Cass. Sentenza n. 24954 del 15/09/2021. La Corte ha, invero, interpretato la disposizione normativa in esame nel senso che il reddito incompatibile ai fini del diritto all'assegno sociale “in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito: una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame esclude infatti che si possa negare l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale (così Cass. n. 6570 del 2010, cit. dalla sentenza impugnata), precisando che
“la disposizione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati. Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina.” Ritiene il tribunale di dover uniformarsi al predetto orientamento, condividendone gli argomenti, anche a superamento del parzialmente difforme convincimento personale espresso in precedenti pronunciamenti resi su casi analoghi con cui si era data rilevanza anche a redditi concretamente possibili anche se non effettivamente percepiti.
Va considerato, inoltre, che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che “ in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.
Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla
“dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa.
Sono numerose le sentenze di merito e di legittimità che valorizzano ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013 già citata).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.
Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale, pur restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi solo potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno ( Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del beneficio in via amministrativa induce a ritenere senz'altro sussistere il requisito socioeconomico richiesto dalla legge, avuto riguardo al reddito personale e al reddito coniugale della ricorrente, conferendo forza probatoria alla dichiarazione di notorietà sottoscritta dalla parte istante e versata in atti, anche ai fini della diversa questione dell'importo dell'assegno sciale corrisposto, assumendo rilievo, per determinare la misura dell'assegno, il reddito personale del beneficiario che risulta pari a zero.
Risulta, nel caso di specie, documentato il regime di separazione coniugale con l'ex coniuge e va evidenziato la irrilevanza dell'obbligo di mantenimento familiare e del possibile conseguimento di redditi rilevanti a titolo di assegno a carico dell'ex coniuge, rilevando piuttosto unicamente la effettiva e oggettiva percezione di redditi di tale natura, alla stregua del più recente orientamento giurisprudenziale di cui sopra.
Deve, in sintesi, ritenersi che, nel caso in esame, le risultanze probatorie, complessivamente considerate, inducono a ritenere raggiunta la prova del diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura annua prevista senza alcuna decurtazione per il possesso di reddito personale. Non risulta, del resto, neppure prospettato dall' , rimasto contumace, né, comunque CP_1 emerso in giudizio, neppure a livello di presunzione, la sussistenza di indici rilevatori del conseguimento effettivo di un reddito, né comportamenti da parte del ricorrente di natura dolosa, diretti a procurare in proprio favore la liquidazione dell'assegno non spettante o in misura maggiore di quella spettante e, dunque, una frode perpetrata ai danni dell'ente.
Per quanto sopra, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno sociale nella misura piena senza decurtazioni, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, conformi ai parametri normativi. L va, quindi, condannato al pagamento delle CP_1 differenze tra quanto dovuto e quanto erogato, pari a euro 1848,07, sino al deposito del ricorso – aprile 2025-, oltre alla maggiorazione per interessi legali,
o in alternativa, se maggiore, per la rivalutazione monetaria, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa – e quindi dalla successiva scadenza dei singoli ratei -sino al saldo.
Nessuna pronuncia è dovuta per il periodo successivo al deposito del ricorso, per il divieto generale di sentenze di condanna in futuro.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno sociale nell'importo pieno di cui sopra, con condanna dell' al pagamento CP_1
1.848,07, dal riconoscimento al mese di aprile 2024, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per la rivalutazione monetaria, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo;
condanna l alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che liquida in euro 1020,00, comprensivi del rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 8.4.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo