Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
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15 gennaio 1952
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7 settembre 1993
Art. 3. Efficacia e contenuto del piano.

Il piano di ricostruzione ha efficacia di piano regolatore particolareggiato e deve indicare:
a) le reti stradali e ferroviarie;
b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e Costruzione di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
d) le zone che fuori del perimetro dell'abitato sono (destinate alla edificazione, perche' riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano;
e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d). ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
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