Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 13 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.01.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CERRONE DOMENICO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 11.01.2021, il sig. ha adito il Tribunale di Parte_1
Isernia affinché esecuzione alla sentenza Controparte_1 del Tribunale di . Affermava, in fatto:
- di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della società CP_2
(oggi ), presso la sede di Isernia con contrat Controparte_1 indet 3;
- che, con una lettera del 28/07/2006 la ha comunicato al Sig. la CP_2 Parte_1 cessione del proprio rapporto di lavoro, quale impiegato inquadrato al livello 3.3 del CCNL di riferimento, alla società Esattorie s.p.a. a seguito di una operazione di scissione d'azienda, che aveva coinvolto il ramo della fiscalità locale;
- che il rapporto si è regolarmente svolto con la cessionaria sino al giugno 2013, data in cui il dipendente è stato licenziato;
- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di Isernia, in data 31/05/2013, aveva impugnato la cessione d'azienda e aveva chiesto che ne venisse dichiarata la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e che venisse annullata la sua assegnazione alla divisione “fiscalità locale” nonché venisse dichiarata la sussistenza del proprio rapporto di lavoro con la società Equitalia Sud S.p.a senza soluzione di continuità dalla data di cessione del rapporto di lavoro;
- che il Tribunale di Isernia con la sentenza n. 221/2017 del 18/05/2017 ha accolto la domanda del ricorrente, dichiarando l'illegittimità del trasferimento del Sig. e Parte_1
“l'illegittimità del trasferimento del ricorrente dalla (oggi Equitalia a CP_2
Esattorie Spa” condannando “Equitalia Sud Spa a del lrpt a reintegrare il ricorrente nelle mansioni espletate prima del suo trasferimento”;
- che, tuttavia, alla richiamata sentenza ha dato seguito Controparte_1 reintegrandolo a far data dal 31/0 ere allo stesso l'inquadramento contrattuale antecedente il trasferimento dalla ad Esattorie CP_2
S.p.a. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il livello, gli scatti e l'intero trattamento economico nelle more maturato (retribuzioni, tfr, previdenza complementare ed altri benefici di legge) a far data dal 1° luglio 2013 e fino al 31.8.2019 e comunque fino alla effettiva reintegrazione nella mansione come statuito nella richiamata sentenza del Tribunale di Isernia che dovrà essere dunque eseguita da;
Controparte_1
2.accertare e dichiarare che il Sig. ha diri Parte_1 maturato nel periodo successiv nziamento (dichiarato illegittimo) fino al momento della reintegrazione con mansioni equivalenti a quelle espletate al momento del trasferimento e dunque ha diritto all'inquadramento ed al profilo economico relativi alla posizione ricoperta fino al mese di giugno 2013 presso Esattorie Spa, composti dagli elementi inseriti così come da busta paga dell'ultimo mese in forza (giugno 2013) che si allega in copia nella perizia di parte del dott. … e comunque in una Persona_1 somma non inferiore per retribuzioni lorde ad r TFR ad € 15.814,04 – Per previdenza complementare ad € 4.711,46, oltre agli altri importi che matureranno fino alla data della effettiva reintegrazione oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. CTU contabile al fine di quantificare l'intero maturato economico (retribuzioni, tfr, previdenza complementare e altri benefici di legge) del Sig. dal 1° luglio 2013 fino al Parte_1
31.8.2019 e comunque per accertare e quantificare to nel periodo successivo al licenziamento (dichiarato illegittimo) fino al momento della reintegrazione con mansioni equivalenti a quelle espletate al momento del trasferimento e relativo all'inquadramento ed al profilo economico attinenti alla posizione ricoperta fino al mese di giugno 2013 Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
presso Esattorie Spa, composti dagli elementi inseriti così come da busta paga dell'ultimo mese in forza (giugno 2013) inserita nella perizia di parte del dott. ”. Persona_2
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del a di Controparte_1 prova sia dell'an anno. La causa, istruita tramite i documenti depositati dalle parti e con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, è giunta alla discussione all'udienza del 07.01.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. In primo luogo, era onere della resistente provare di aver esattamente integrato, nel rispetto del dictum della sentenza del Tribunale di Isernia n. 221/2017 del 18.05.2017, il ricorrente nella posizione ricoperta prima del trasferimento a se non altro per CP_2 il principio di vicinanza della prova, dato che i documenti enti alla propria sfera giuridica;
non è stato depositato alcun cedolino relativo al periodo antecedete il passaggio del dipendete dalla alla Esattorie spa., quindi devono assumersi CP_2 come valide a provare il livell L applicabile le buste paga prodotte da parte ricorrente. Peraltro, non si vede perché il ricorrente dovrebbe perdere il diritto all'anzianità maturata in conseguenza di una cessione di ramo di azienda sì illegittima, ma nel corso della quale ha comunque continuato a lavorare e, dunque, ad elevare la propria professionalità. In relazione al quantum, posto che il ricorrente aveva fornito già dei conteggi, si fanno proprie le conclusioni della consulente , che con una valutazione chiara e Per_3 immune da vizi ha quantificato il dovuto s dei criteri che si andranno ad esporre. A seguito della sentenza del Tribunale di Isernia n. 221 del 18/05/2017,
[...]
società che ha incorporato Equitalia SUD S.p.A. c Controparte_3 luglio 2016, ha inviato al Sig. la nota del 25/05/2017, con la quale comunicava Parte_1 la propria intenzione di pro ipristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente, inquadrando lo stesso nella 3^ Area Professionale - 1° Livello Retributivo. Tanto risulta anche dai cedolini paga in atti, dai quali si evince anche che nessuna anzianità di servizio veniva riconosciuta al dipendente. Pertanto, la consulente ha proceduto alla determinazione delle differenze dovute sia a titolo di retribuzione che di contribuzione alla previdenza complementare rispetto all'inquadramento nella 3^ area professionale – 3° livello retributivo. Gli importi non corrisposti a titolo di retribuzione ammontano a complessivi euro 44.469,68; mentre gli importi non versati alla previdenza complementare ammontano ad euro 936,64, gli importi maturati a titolo di tfr sulle differenze retributive ammontano ad euro 3.059,70 e gli importi non versati al fondo esattoriale per le prestazioni pensionistiche ammonta ad euro 1.373,74. Il calcolo degli interessi è stato effettuato con riguardo alle sole retribuzioni lorde a decorrere dal 27 di ciascun mese, dal momento che le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese (art. 40 del CCNL 2008). I conteggi sono stati eseguiti facendo riferimento al “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Società partecipate” del 9 aprile 2008, e suoi successivi rinnovi del 28 marzo 2018 e del 15 luglio 2022. In particolare, l'individuazione delle voci che costituiscono la retribuzione spettante è avvenuta avendo riguardo in primis all'art. 94 (trattamento economico) del richiamato CCNL del 2008, laddove testualmente recita: “le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità; e, ove spettino
- indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.)”. Ciascuna voce è stata aggiornata negli importi secondo le seguenti tabelle allegate ai CCNL che si sono susseguiti nel tempo. In merito agli scatti di anzianità la consulente ha fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 95 del CCNL del 09/04/2008, che recita: “1. A far tempo dal 12 dicembre 2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il l° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o al 4° livello retributivo dei quadri direttivi.
2. Per il personale in servizio al 12 luglio 1995 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8.” A decorrere dal 01 dicembre 2010 (tabella Y dell'allegato 2 del CCNL del 2008) il valore di ciascuno scatto è stato determinato in euro 41,55, mentre il valore della ex ristrutturazione tabellare in euro 7,99, riconosciuta con la medesima periodicità indicata nell'art 85. Nell'elaborazione dei conteggi, la consulente ha tenuto conto del c.d. “blocco degli aumenti retributivi” previsto dalla L.122/10 e s.m.i. Tra le voci retributive non è stato tenuto conto dell'ad personam non assorbibile previsto dall'accordo integrativo aziendale sottoscritto tra la e le in data CP_2 Pt_2
30/03/2004, che trova applicazione per tutti i dipende io alla ipula e, che, nel caso specifico, è fissato in euro 143,20. Invece, è stato inserito tra gli elementi di remunerazione variabile l'istituto del VAP (PremioAziendale) previsto contrattualmente dall'art. 42 CCNL del 2008. L'erogazione è correlata, nel rispetto dei criteri stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale, al raggiungimento di un risultato positivo di margine operativo lordo di Gruppo. Il premio, erogato entro il primo semestre dell'esercizio successivo, è rivolto a tutta la popolazione del Gruppo, ad eccezione della categoria dei dirigenti ed è parametrato in base all'inquadramento. Con il verbale di accordo del 12/12/2013, sottoscritto tra l'azienda e le OO.SS, è stato specificato che “il premio aziendale sarà corrisposto a tutti i dipendenti in forza alla data del I gennaio di ciascun anno di erogazione. Il premio aziendale è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compreso il trattamento di fine rapporto, pertanto, non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti”. Tale previsione è ribadita da tutti gli accordi successivamente sottoscritti;
pertanto, il suo valore non è stato inserito nella retribuzione utile per il calcolo del TFR e della previdenza complementare. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
È stato considerato anche che l'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 28 marzo 2018 ha stabilito l'erogazione di un Una Tantum e di una Indennità di Vacanza Contrattuale per il triennio 2015-2017, la cui erogazione doveva avvenire con le competenze di maggio 2018 insieme al conguaglio dei primi mesi dell'anno 2018; i valori sia dell'una tantum sia dell'indennità di vacanza contrattuale sono stati inseriti nel conteggio effettuato. Il premio incentivante è stato istituito con il CCNL del 09/04/2008, art. 50, e confermato nel rinnovo del CCNL del 28/03/2018 all'art. 52. La sua erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 42. L'azienda stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o sportelli, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee). Il valore del premio incentivante è stabilito di anno in anno dall'azienda e con erogazione prevista nell'anno successivo rispetto al periodo di competenza. Nell'elaborato peritale è stato inserito il valore del premio incentivante a decorrere dall'anno di reintegra nella misura corrisposta dal datore di lavoro, dal momento che per tutti i dipendenti dell'area professionale il valore di partenza è il medesimo a prescindere dal livello di inquadramento e la definizione del suo importo è correlata al conseguimento di specifici obiettivi annuali. Non sono stati invece considerati i buoni pasto, previsti dall'art. 51 del CCNL 28/03/2018 e dall'art. 49 del CCNL 09/04/2008, perché, spettando ai lavoratori a tempo pieno che effettuano l'intervallo di cui rispettivamente all'art 106 e 105 dei CCNL poc'anzi menzionati, non potendo risalire in modo puntuale ai giorni in cui il ricorrente ha effettuato i previsti intervalli/rientri, nel periodo antecedente la reintegra l'importo del buono pasto non è stato inserito, mentre, nel periodo successivo alla reintegra, risultavano essere già stati corrisposti sui cedolini elaborati da . Controparte_1
Per quanto riguarda la previdenza, l'art. 22 dell'accordo integ ritto il 23 febbraio 2009 ha stabilito l'obbligo per l'azienda di versare una quota mensile ad un Fondo di previdenza complementare, a proprio esclusivo carico sulla posizione del lavoratore, a titolo di previdenza complementare, secondo le seguenti aliquote da applicare sull'imponibile FPLD:
-dal 01 gennaio 2009 contributo del 1,75%;
-dal 01 gennaio 2010 contributo del 2,00%;
-dal 01 gennaio 2011 contributo del 2,25%. Con riferimento esclusivo alle annualità 2013 e 2014, ricadenti nel periodo del c.d. blocco degli aumenti retributivi previsto dalla L. 122/10, l'aliquota applicata ai fini del calcolo della previdenza complementare è stata quella del 2%. Inoltre, sebbene i valori delle aliquote di calcolo della previdenza complementare siano state successivamente ridotte con gli accordi integrativi del 24/01/2014 e del 28/03/2018, nessuna variazione ha interessato il ricorrente dal momento che gli stessi articoli 26 del CIA 24/01/2014 e 31 del CIA 28/03/2018, nel determinare nuove aliquote contributive inferiori, hanno stabilito anche il mantenimento delle condizioni di miglior favore eventualmente in essere. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Alla luce di quanto detto nel periodo antecedente alla reintegra la quota a carico dell'azienda per la previdenza complementare è stata calcolata sull'intero imponibile previdenziale;
invece, nel periodo successivo alla reintegra, avvenuta il 01/03/2017 il calcolo è stato effettuato sulle sole differenze retributive e l'applicazione dell'aliquota del 2,25%. Il Fondo esattoriale, disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata e integrata dalla legge n. 587/1971, ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, i trattamenti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di erogare prestazioni di capitale (articolo 2, comma 1, legge n. 377 del 1958). Al finanziamento del Fondo si provvede mediante imposizione contributiva ai sensi degli artt. 10 e ss. della legge n. 377 del 1958. L'iscrizione, obbligatoria per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi, delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Al Fondo è previsto il versamento del 5,50% della retribuzione imponibile, di cui 2,5% a carico del lavoratore e 3,3% in carico al datore di lavoro. Con riferimento esclusivo al periodo antecedente alla reintegra è stata calcolata la quota che l'azienda avrebbe dovuto versare al fondo esattoriale per il lavoratore nella misura del 3,3% della retribuzione imponibile. Il Fondo esattoriale di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, istituito presso l' già menzionato al punto precedente, eroga anche una prestazione di CP_4 capitale consistente nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del predetto trattamento. Per il finanziamento della prestazione il datore di lavoro versa un contributo del 7,35% sulla retribuzione imponibile. Pertanto, la consulente ha provveduto a determinare gli importi del TFR attenendosi a quanto previsto dalla Legge 377 del 2 aprile 1958 e sue successive modificazioni. Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi non corrisposti, in atti non è disponibile il dettaglio della contribuzione piena (quota a carico del lavoratore e quota a carico dell'azienda), che è stata denunciata tramite flusso Uniemens e versata mensilmente dalla resistente a far data dalla reintegra. Pertanto, nella ricostruzione con riferimento all'intero periodo analizzato la consulente ha provveduto ad effettuare l'unica ricostruzione, a mio parere possibile, relativa alle quote da versare per la previdenza complementare. In particolare, con riferimento al periodo compreso tra il 01/07/2013 e il 31/05/2017 la consulente ha applicato l'aliquota contributiva posta a carico dell'azienda sull'intero imponibile esposto. In merito al periodo successivo alla reintegra, invece, l'aliquota della previdenza complementare è stata applicata sulla differenza tra l'imponibile esposto nei cedolini paga e l'imponibile ricalcolato in relazione all'inquadramento al livello 3.3. Emerge, quindi, che la quota non versata da , già Controparte_1
Equitalia Sud S.p.a, per la previdenza compl ra il 01/07/2013 e il 31/05/2017 ammonta a euro 2.882,27. La quota non versata da , già Equitalia Sud S.p.a., nel Controparte_1 periodo successivo al 3 data dell'ultima busta paga disponibile in atti, è pari ad euro 738,39. Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
In sintesi, gli importi spettanti al Sig. , a seguito dell'inquadramento del Parte_1 dipendente nella terza area professionale, terzo livello retributivo, sono pari ad euro 172.906,79 a titolo di retribuzioni, euro 12.271,97 a titolo di interessi sulle retribuzioni, euro 7.371,02 per gli accantonamenti alla previdenza complementare, euro 5.384,47 per i versamenti al fondo esattoriale ed euro 11.992,67 per gli accantonamenti al fondo esattoriale a titolo di TFR. La consulente ha anche compiutamente risposto alle osservazioni del c.t.p. di parte resistente;
in proposito, è meritevole di accoglimento solo l'eccezione relativa all'aliunde perceptum, che deve invece essere conteggiato non potendo il risarcimento del danno essere una forma di locupletazione per il danneggiato. Nel periodo oggetto della presente disamina, è stato provato che il dipendente ha percepito € 77.071 a titolo di trattamenti retributivi di integrazione salariale, preavviso e redditi da lavoro dipendente (allegato 14 delle osservazioni di;
tali somme sono evincibili dai modelli CUd e dall'estratto CP_5 contributivo prodotto dal dipendente. Pertanto, al dovuto pari ad euro 197.934,25 deve essere sottratta la somma di euro 77.071,00, per un totale di euro 120.863,25. Il ricorso va, quindi, accolto nei suddetti termini. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, in applicazione dei livelli medi del D.M. n. 147/2022 per le fasi espletate, con riduzione, in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità. Le spese di CTU sono calcolate in applicazione dell'art. 7 co. 2 D.M. 30 maggio 2022 e poste a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato alle dipendenze della parte resistente con anzianità decorrente dal 1 settembre 2006 (Area professionale 3, livello 3 CCNL Asco Tributi) e a vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità e gli altri emolumenti previsti dal CCNL cit., come indicati nella parte motiva.
2. Condanna l' resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di euro CP_1
120.863,25, teressi legali sulla somma via via rivalutata delle singole scadenze a partire dalla domanda (11.01.2021) al saldo.
3. Condanna l' resistente all'accantonamento delle differenze di TFR sulle CP_1 differenze r per l'ammontare calcolato in 11.992,67 lordi.
4. Condanna l' resistente a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in c i euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
5. Pone definitivamente a carico dell' resistente le spese CTU, liquidate in CP_1 separato decreto.
Così deciso in Isernia, il 11.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$
$$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$
Elvira Puleio