Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.