TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8958 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RG 25609/2024
N. R.G. 25609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies comma primo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25609/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in MILANO, CORSO ITALIA n°3, presso lo C.F._2 studio del difensore avvocato MESSINA ALESSANDRO che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione.
ATTORI contro
DI (C.F. ) CP_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1
(C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
§§§
OGGETTO: Cessione di crediti d'imposta.
CONCLUSIONI: gli attori hanno concluso come da foglio allegato alle note scritte depositate ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 25609/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Milano la società 0 di
[...] CP_1 [...] ed il sig. in proprio e quale amministratore e socio unico della Parte_3 CP_4 predetta società, per sentirli condannare, in via tra loro solidale, previo accertamento della nullità del contratto di cessione di crediti inter partes, al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti della somma complessiva di euro 26.284#, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della loro domanda, gli attori hanno dedotto che
- nel corso del 2022 avevano eseguito opere di ristrutturazione straordinaria dell'appartamento in comproprietà sito a Milano in Via delle Forze armate n°260 come da CILA n°0139907 del 9 marzo 2022 inoltrata in via telematica al competente ufficio del Comune di Milano (doc. 1);
- detti lavori si erano conclusi il 23 settembre 2022 come da comunicazione prot.
N°0526894 del 10 ottobre 2022 (doc 2);
- per le opere di ristrutturazione effettuate avevano maturato un credito d'imposta pari ad euro 22.066#;
- in data 30 marzo 2023 avevano concluso un contratto di cessione del predetto credito d'imposta con la società 0 di ed in forza della clausola CP_1 CP_2 CP_3
n°3 del predetto contratto la società cessionaria, odierna convenuta, si era impegnata a corrispondere agli attori - cedenti l'importo di euro 16.839# “solo a seguito della liquidazione del relativo credito al cessionario da parte d;
Controparte_5
- gli attori provvedevano alla cessione del loro credito d'imposta, mentre la società convenuta non provvedeva ad accreditare alcuna somma;
- a fronte del prolungato silenzio della società convenuta, il difensore degli attori con
PEC datata 12 febbraio 2024 aveva chiesto alla società Parte_4
Co
il giuridico esistente con la società 0
[...] Pt_5 CP_1
[...]
e prontamente con PEC del 19 febbraio 2024 l'avvocato della Parte_3 [...] aveva respinto ogni addebito in quanto del tutto estranea alla Controparte_5 vicenda;
2 RG 25609/2024
- dopo aver richiesto in data 1 marzo 2024 la liquidazione della somma di euro 24.057# pari al valore del credito ceduto senza riscontro alcuno dalla società convenuta, avevano provveduto ad inviare il 26 aprile 2024 tramite PEC l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita;
- riscontrando tale comunicazione, il successivo 17 maggio 2024 la società convenuta aveva comunicato di essere in attesa di un accredito grazie al quale avrebbe potuto eseguire entro il 24 maggio 2024 il bonifico agli attori, ma nulla veniva corrisposto nel termine indicato;
- a questo punto si erano visti costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto loro spettava.
Con decreto del 3 ottobre 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto dell'assenza di evidenza della notifica al sig. in CP_4 proprio, sicché assegnava alla parte attrice termine sino al 10 novembre 2024 per rinnovare la notifica nei confronti di quest'ultimo e disponeva il differimento della prima udienza ex 183
c.p.c. al 20 maggio 2025 assegnando, altresì, i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 12 febbraio 2025, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
All'udienza del 29 maggio 2025, di prima comparizione, accertata la regolarità della notifica della citazione nei confronti di , ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, CP_4 attesa la natura documentale della causa, veniva respinta l'istanza di prova orale dedotta da parte attrice in quanto vertente su circostanze formulate in modo negativo e comunque da provarsi per documenti e quindi veniva disposta, previa assegnazione dei termini massimi per le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni e gli scritti difensivi finali, la remissione in decisione della causa all'udienza del 23 settembre 2025, svoltasi in forma cartolare. Con provvedimento del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e la parte attrice ha depositato le proprie conclusioni e la comparsa conclusionale.
2. Preliminarmente si deve dare atto della regolare citazione in giudizio della società
0 di tramite PEC del 3 luglio 2024 e, attesa la mancata CP_7 Parte_3 costituzione in giudizio di quest'ultima, si è proceduto in sua contumacia.
3 RG 25609/2024
Ai fini della decisione risulta provato per documenti che in data 30 marzo 2023 sia intervenuto tra le odierne parti in causa un contratto di cessione di credito d'imposta in virtù della previsione dell'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n°34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n°77 e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021 n°234.
La norma in esame prevedeva la possibilità per coloro che sostenevano, negli anni 2020-
2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio la possibilità di scegliere, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(art. 121 comma 1 lettera b citato). Ora, con l'entrata in vigore della legge di conversione del cd. Decreto Superbonus (dal 29 maggio 2024) la cessione del credito d'imposta, anche parziale, è vietata.
Con il contratto di cessione di credito d'imposta inter partes gli odierni attori - cedenti, titolari di un credito d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, hanno ceduto il proprio credito ammontante a complessivi euro 24.057# (euro 22.066 credito ceduto dal signor ed Parte_1 euro 1.991 credito ceduto dalla signora , cfr. 6 e 7 allegati da parte attrice) alla società Pt_2
società unipersonale amministrata e rappresentata dal sig. . CP_1 CP_8 CP_4
All'art. 2 del contratto in esame si legge che “il Cedente con il presente contratto cede il
Credito d'imposta di cui in premessa al Cessionario che accetta. Il Cessionario si intende obbligato al presente contratto nel momento in cui riceverà la liquidazione da parte di
[...]
ed al successivo art. 3, relativo al prezzo di cessione, si legge “a fronte della Parte_6 cessione del credito d'imposta di Euro 24.057,00… maturato nell'anno 2022 il cessionario corrisponderà al Cedente l'importo di euro 16.839,90… solo a seguito della liquidazione del relativo credito al cessionario da parte di importo sarà versato Controparte_5 mediante bonifico bancario…”.
E' di tutta evidenza che il contratto di cessione intervenuto tra le odierne parti in causa era sottoposto alla condizione sospensiva della liquidazione del credito da parte di un terzo soggetto, Controparte_5
In termini generali, la condizione nel contratto è un elemento accidentale che subordina l'efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro ed incerto, per cui rientra nella più ampia autonomia delle parti stabilire che un contratto produca effetti solo se si verifica un determinato evento ovvero cessi di produrli se l'evento si realizza. In particolare, la
4 RG 25609/2024
condizione sospensiva rientra nella prima tipologia di condizioni, poiché, se apposta, il contratto produce effetti solamente se l'evento si verifica. Caratteristiche essenziali della condizione sono, come già detto, che si deve trattare di un evento futuro ed incerto, non può essere illecita né impossibile perché l'evento non potrà mai verificarsi;
ha efficacia retroattiva perché se la condizione si avvera gli effetti del contratto si considerano prodotti sin dall'origine.
Ciò premesso in punto di diritto, fermo restando che la condizione deve rispettare i limiti di liceità e possibilità previsti dalla legge, nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di condizione sospensiva impossibile.
Invero, parte attrice ha documentato che, a fronte del prolungato silenzio del sig.
[...]
che non riscontrava le richieste di adempimento avanzate dagli attori, aveva CP_4 provveduto con PEC del 13 febbraio 2024 a contattare direttamente la società
[...] per ottenere da quest'ultima chiarimenti sui rapporti giuridici esistenti con Controparte_5 la società 0. La PEC di risposta del 19 febbraio 2024 dell'avvocato della CP_1 [...]
è chiara e non lascia spazio a dubbi poiché si legge “la mia assistita risulta Controparte_5
[... totalmente estranea dal rapporto contrattuale da te evocato tra i Tuoi clienti e CP_1 né peraltro sussiste ulteriore negozio alcuno tra la mia assistita e in CP_8 CP_1 CP_8 merito alla cessione di credito de qua. Di talché emerge ictu oculi come non possa sussistere obbligazione alcuna di nei confronti dei signori e Controparte_5 Pt_2
né invero nei confronti di in quanto la mia cliente non è e non è Parte_1 CP_1 CP_8 mai stata vincolata da alcun sinallagma contrattuale afferente la cessione de qua” (doc. 10).
Pertanto, l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'odierna convenuta e la Controparte_5 con l'effetto che nulla doveva essere liquidato da a 0 rende
[...] Controparte_5 CP_1 la condizione sospensiva apposta al contratto di cessione di crediti d'imposta impossibile, proprio perché mai poteva avverarsi quanto ivi previsto. Per tale ragione deve essere dichiarata la nullità del contratto intervenuto tra le odierne parti in causa.
Si tratta di una nullità radicale, perché il contratto non poteva produrre alcun effetto giuridico tra le parti, come se non fosse stato stipulato ed impone a carico della parte convenuta la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Lo scambio di mail tra il legale degli attori e la parte convenuta in occasione dell'invio dell'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita (doc. 12-14) rappresenta la conferma
5 RG 25609/2024
della mala fede della parte convenuta che ha continuato a dichiararsi disponibile a sistemare la propria posizione, senza di fatto dar seguito agli impegni assunti.
0 di ed il sig. in proprio e nella veste di CP_1 Parte_3 CP_4 amministratore unico della predetta società, in solido fra loro, devono pertanto, essere condannati a restituire agli attori la somma di euro 24.057#, pari al complessivo credito d'imposta ceduto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma quarto cod. civ. dalla domanda sino al saldo effettivo.
I convenuti devono essere, altresì, condannati al pagamento dell'ulteriore somma di euro
718#, portata dalla fattura n°14/2023 del 6 aprile 2023, emessa dall'arch. Persona_1 per l'asseverazione della congruità dei prezzi richiesta e necessaria per la cessione
[...] del credito, pagata dagli attori con bonifico bancario del giorno 11 aprile 2023 (doc. 19).
Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di danno emergente agli attori per spese per consulenza ed assistenza stragiudiziale, in quanto difetta la prova dell'esborso: invero, la parte deve allegare non solo di aver conferito incarico ad un legale, ma anche di aver effettivamente pagato la somma richiesta dal professionista. (cfr. da ultimo Cass.
n°9849/2025). Invero a pag. 4 della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. è lo stesso avvocato Alessandro Messina, difensore degli attori, che dichiara di non aver ricevuto nulla dagli attori quanto alla somma di euro 3.500# a titolo di spese legali stragiudiziali.
D'altra parte, i convenuti, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi tali da far presumere l'insussistenza del diritto vantato da parte attrice.
3. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione di memorie integrative).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
6 RG 25609/2024
- dichiara la contumacia della società 0 di CP_1 Parte_3
- accerta e dichiara la nullità del contratto di cessione intervenuto tra le parti il 30 marzo
2023 in ragione dell'apposizione di condizione sospensiva impossibile e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice di complessivi euro 24.775#, oltre interessi legali ex art. 1284 comma quarto cod. civ. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna altresì i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.713# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 21/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZZ
7
N. R.G. 25609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies comma primo c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 25609/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in MILANO, CORSO ITALIA n°3, presso lo C.F._2 studio del difensore avvocato MESSINA ALESSANDRO che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione.
ATTORI contro
DI (C.F. ) CP_1 CP_2 CP_3 P.IVA_1
(C.F. ) CP_4 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
§§§
OGGETTO: Cessione di crediti d'imposta.
CONCLUSIONI: gli attori hanno concluso come da foglio allegato alle note scritte depositate ex art. 189 n°1 c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 25609/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Milano la società 0 di
[...] CP_1 [...] ed il sig. in proprio e quale amministratore e socio unico della Parte_3 CP_4 predetta società, per sentirli condannare, in via tra loro solidale, previo accertamento della nullità del contratto di cessione di crediti inter partes, al pagamento in favore degli attori a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti della somma complessiva di euro 26.284#, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della loro domanda, gli attori hanno dedotto che
- nel corso del 2022 avevano eseguito opere di ristrutturazione straordinaria dell'appartamento in comproprietà sito a Milano in Via delle Forze armate n°260 come da CILA n°0139907 del 9 marzo 2022 inoltrata in via telematica al competente ufficio del Comune di Milano (doc. 1);
- detti lavori si erano conclusi il 23 settembre 2022 come da comunicazione prot.
N°0526894 del 10 ottobre 2022 (doc 2);
- per le opere di ristrutturazione effettuate avevano maturato un credito d'imposta pari ad euro 22.066#;
- in data 30 marzo 2023 avevano concluso un contratto di cessione del predetto credito d'imposta con la società 0 di ed in forza della clausola CP_1 CP_2 CP_3
n°3 del predetto contratto la società cessionaria, odierna convenuta, si era impegnata a corrispondere agli attori - cedenti l'importo di euro 16.839# “solo a seguito della liquidazione del relativo credito al cessionario da parte d;
Controparte_5
- gli attori provvedevano alla cessione del loro credito d'imposta, mentre la società convenuta non provvedeva ad accreditare alcuna somma;
- a fronte del prolungato silenzio della società convenuta, il difensore degli attori con
PEC datata 12 febbraio 2024 aveva chiesto alla società Parte_4
Co
il giuridico esistente con la società 0
[...] Pt_5 CP_1
[...]
e prontamente con PEC del 19 febbraio 2024 l'avvocato della Parte_3 [...] aveva respinto ogni addebito in quanto del tutto estranea alla Controparte_5 vicenda;
2 RG 25609/2024
- dopo aver richiesto in data 1 marzo 2024 la liquidazione della somma di euro 24.057# pari al valore del credito ceduto senza riscontro alcuno dalla società convenuta, avevano provveduto ad inviare il 26 aprile 2024 tramite PEC l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita;
- riscontrando tale comunicazione, il successivo 17 maggio 2024 la società convenuta aveva comunicato di essere in attesa di un accredito grazie al quale avrebbe potuto eseguire entro il 24 maggio 2024 il bonifico agli attori, ma nulla veniva corrisposto nel termine indicato;
- a questo punto si erano visti costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto loro spettava.
Con decreto del 3 ottobre 2024 il giudice originariamente assegnatario della causa, svolte le verifiche preliminari, dava atto dell'assenza di evidenza della notifica al sig. in CP_4 proprio, sicché assegnava alla parte attrice termine sino al 10 novembre 2024 per rinnovare la notifica nei confronti di quest'ultimo e disponeva il differimento della prima udienza ex 183
c.p.c. al 20 maggio 2025 assegnando, altresì, i termini di legge a ritroso per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Nelle more e, precisamente con provvedimento del 12 febbraio 2025, la presente causa è stata assegnata in via definitiva alla sottoscritta per la sua trattazione e decisione.
All'udienza del 29 maggio 2025, di prima comparizione, accertata la regolarità della notifica della citazione nei confronti di , ne veniva dichiarata la contumacia. Quindi, CP_4 attesa la natura documentale della causa, veniva respinta l'istanza di prova orale dedotta da parte attrice in quanto vertente su circostanze formulate in modo negativo e comunque da provarsi per documenti e quindi veniva disposta, previa assegnazione dei termini massimi per le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni e gli scritti difensivi finali, la remissione in decisione della causa all'udienza del 23 settembre 2025, svoltasi in forma cartolare. Con provvedimento del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione e la parte attrice ha depositato le proprie conclusioni e la comparsa conclusionale.
2. Preliminarmente si deve dare atto della regolare citazione in giudizio della società
0 di tramite PEC del 3 luglio 2024 e, attesa la mancata CP_7 Parte_3 costituzione in giudizio di quest'ultima, si è proceduto in sua contumacia.
3 RG 25609/2024
Ai fini della decisione risulta provato per documenti che in data 30 marzo 2023 sia intervenuto tra le odierne parti in causa un contratto di cessione di credito d'imposta in virtù della previsione dell'art. 121 del D.L. 19 maggio 2020 n°34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n°77 e da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2021 n°234.
La norma in esame prevedeva la possibilità per coloro che sostenevano, negli anni 2020-
2024, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio la possibilità di scegliere, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(art. 121 comma 1 lettera b citato). Ora, con l'entrata in vigore della legge di conversione del cd. Decreto Superbonus (dal 29 maggio 2024) la cessione del credito d'imposta, anche parziale, è vietata.
Con il contratto di cessione di credito d'imposta inter partes gli odierni attori - cedenti, titolari di un credito d'imposta nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, hanno ceduto il proprio credito ammontante a complessivi euro 24.057# (euro 22.066 credito ceduto dal signor ed Parte_1 euro 1.991 credito ceduto dalla signora , cfr. 6 e 7 allegati da parte attrice) alla società Pt_2
società unipersonale amministrata e rappresentata dal sig. . CP_1 CP_8 CP_4
All'art. 2 del contratto in esame si legge che “il Cedente con il presente contratto cede il
Credito d'imposta di cui in premessa al Cessionario che accetta. Il Cessionario si intende obbligato al presente contratto nel momento in cui riceverà la liquidazione da parte di
[...]
ed al successivo art. 3, relativo al prezzo di cessione, si legge “a fronte della Parte_6 cessione del credito d'imposta di Euro 24.057,00… maturato nell'anno 2022 il cessionario corrisponderà al Cedente l'importo di euro 16.839,90… solo a seguito della liquidazione del relativo credito al cessionario da parte di importo sarà versato Controparte_5 mediante bonifico bancario…”.
E' di tutta evidenza che il contratto di cessione intervenuto tra le odierne parti in causa era sottoposto alla condizione sospensiva della liquidazione del credito da parte di un terzo soggetto, Controparte_5
In termini generali, la condizione nel contratto è un elemento accidentale che subordina l'efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro ed incerto, per cui rientra nella più ampia autonomia delle parti stabilire che un contratto produca effetti solo se si verifica un determinato evento ovvero cessi di produrli se l'evento si realizza. In particolare, la
4 RG 25609/2024
condizione sospensiva rientra nella prima tipologia di condizioni, poiché, se apposta, il contratto produce effetti solamente se l'evento si verifica. Caratteristiche essenziali della condizione sono, come già detto, che si deve trattare di un evento futuro ed incerto, non può essere illecita né impossibile perché l'evento non potrà mai verificarsi;
ha efficacia retroattiva perché se la condizione si avvera gli effetti del contratto si considerano prodotti sin dall'origine.
Ciò premesso in punto di diritto, fermo restando che la condizione deve rispettare i limiti di liceità e possibilità previsti dalla legge, nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di condizione sospensiva impossibile.
Invero, parte attrice ha documentato che, a fronte del prolungato silenzio del sig.
[...]
che non riscontrava le richieste di adempimento avanzate dagli attori, aveva CP_4 provveduto con PEC del 13 febbraio 2024 a contattare direttamente la società
[...] per ottenere da quest'ultima chiarimenti sui rapporti giuridici esistenti con Controparte_5 la società 0. La PEC di risposta del 19 febbraio 2024 dell'avvocato della CP_1 [...]
è chiara e non lascia spazio a dubbi poiché si legge “la mia assistita risulta Controparte_5
[... totalmente estranea dal rapporto contrattuale da te evocato tra i Tuoi clienti e CP_1 né peraltro sussiste ulteriore negozio alcuno tra la mia assistita e in CP_8 CP_1 CP_8 merito alla cessione di credito de qua. Di talché emerge ictu oculi come non possa sussistere obbligazione alcuna di nei confronti dei signori e Controparte_5 Pt_2
né invero nei confronti di in quanto la mia cliente non è e non è Parte_1 CP_1 CP_8 mai stata vincolata da alcun sinallagma contrattuale afferente la cessione de qua” (doc. 10).
Pertanto, l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'odierna convenuta e la Controparte_5 con l'effetto che nulla doveva essere liquidato da a 0 rende
[...] Controparte_5 CP_1 la condizione sospensiva apposta al contratto di cessione di crediti d'imposta impossibile, proprio perché mai poteva avverarsi quanto ivi previsto. Per tale ragione deve essere dichiarata la nullità del contratto intervenuto tra le odierne parti in causa.
Si tratta di una nullità radicale, perché il contratto non poteva produrre alcun effetto giuridico tra le parti, come se non fosse stato stipulato ed impone a carico della parte convenuta la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Lo scambio di mail tra il legale degli attori e la parte convenuta in occasione dell'invio dell'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita (doc. 12-14) rappresenta la conferma
5 RG 25609/2024
della mala fede della parte convenuta che ha continuato a dichiararsi disponibile a sistemare la propria posizione, senza di fatto dar seguito agli impegni assunti.
0 di ed il sig. in proprio e nella veste di CP_1 Parte_3 CP_4 amministratore unico della predetta società, in solido fra loro, devono pertanto, essere condannati a restituire agli attori la somma di euro 24.057#, pari al complessivo credito d'imposta ceduto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma quarto cod. civ. dalla domanda sino al saldo effettivo.
I convenuti devono essere, altresì, condannati al pagamento dell'ulteriore somma di euro
718#, portata dalla fattura n°14/2023 del 6 aprile 2023, emessa dall'arch. Persona_1 per l'asseverazione della congruità dei prezzi richiesta e necessaria per la cessione
[...] del credito, pagata dagli attori con bonifico bancario del giorno 11 aprile 2023 (doc. 19).
Nulla può essere, invece, riconosciuto a titolo di danno emergente agli attori per spese per consulenza ed assistenza stragiudiziale, in quanto difetta la prova dell'esborso: invero, la parte deve allegare non solo di aver conferito incarico ad un legale, ma anche di aver effettivamente pagato la somma richiesta dal professionista. (cfr. da ultimo Cass.
n°9849/2025). Invero a pag. 4 della prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. è lo stesso avvocato Alessandro Messina, difensore degli attori, che dichiara di non aver ricevuto nulla dagli attori quanto alla somma di euro 3.500# a titolo di spese legali stragiudiziali.
D'altra parte, i convenuti, non costituendosi nel presente giudizio, non hanno fornito prova alcuna dell'esistenza di fatti impeditivi o modificativi tali da far presumere l'insussistenza del diritto vantato da parte attrice.
3. Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, devono essere poste a carico della parte convenuta, avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e con riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria (che si è limitata alla sola predisposizione di memorie integrative).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
Alessandra ZZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
6 RG 25609/2024
- dichiara la contumacia della società 0 di CP_1 Parte_3
- accerta e dichiara la nullità del contratto di cessione intervenuto tra le parti il 30 marzo
2023 in ragione dell'apposizione di condizione sospensiva impossibile e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice di complessivi euro 24.775#, oltre interessi legali ex art. 1284 comma quarto cod. civ. dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna altresì i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6.713# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 21/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra ZZ
7