Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2572/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. LIDONNICI ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con gli avv.ti Controparte_1
LAMMIRATO GIUSEPPE e FERRANTE GIULIA
Convenuto nonché
, con gli avv.ti RIBECCO PASQUALE e PONTIERI Controparte_2
SALVATORE FABRIZIO
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
(dipendente dell'ASP di Crotone con mansioni di infermiere) Parte_1 partecipò alla procedura interna di selezione finalizzata al conferimento, tra l'altro, dell'incarico di coordinamento sanitario ″microcitemia-ematologia‶ (vedi domanda di partecipazione del 29/3/2021 in atti). Con deliberazione del commissario straordinario dell'ASP di Crotone n.317/2022 in atti l'incarico di coordinamento sanitario ″ microcitemia-ematologia‶ fu originariamente attribuito a e, con Parte_1 successiva deliberazione del commissario dell'ASP di Crotone Parte_2
n.369/2022 in atti (di rettifica in autotutela della precedente deliberazione, su ricorso di ), l'incarico di coordinamento sanitario ″microcitemia-ematologia‶ Controparte_2 fu assegnato a avente pari punteggio di ma Controparte_2 Parte_1 preferita a quest'ultimo perché più giovane, ai sensi dell'art.3 (co.7) l.127/1997. Secondo la prospettazione di , la scelta dell'amministrazione di Parte_1 procedere al conferimento a del suddetto incarico di coordinamento Controparte_2 sanitario sarebbe illegittima in quanto viziata da violazione di legge e da eccesso di 1
2) l'art.3 (co.7) l.127/1997 non sarebbe richiamato dal regolamento Parte_1 aziendale in materia di conferimento degli incarichi di coordinamento sanitario;
3) l'ASP di Crotone, a parità di punteggio, avrebbe dovuto ritenere prevalente rispetto al criterio della minore età anagrafica quello della genitorialità, con conseguente attribuzione a (genitore di 2 figli) dell'incarico di coordinamento Parte_1 sanitario per cui è causa. Dall'illegittimità della predetta procedura di selezione discenderebbe, secondo la prospettazione di , il diritto di quest'ultimo all'assegnazione Parte_1 dell'incarico di coordinamento sanitario ″microcitemia-ematologia‶, dovendo essere preferito a -a parità di punteggio- in applicazione del criterio della Controparte_2 genitorialità.
L'ASP di Crotone ha contestato gli avversi assunti, deducendo di aver correttamente operato (anche in ragione del fatto che non avrebbe documentato, in Parte_1 sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il presunto titolo di preferenza posseduto) e che sarebbe in ogni caso precluso a questo
Giudice sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale di conferimento dell'incarico di coordinamento sanitario oggetto del presente giudizio
(non avendo chiesto la riedizione della procedura di selezione, né il Parte_1 risarcimento del danno da perdita di chance). si è sostanzialmente associata alle difese dell'azienda sanitaria. Controparte_2
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Come statuito dalla Suprema Corte (con riferimento agli incarichi dirigenziali, ma con argomentazioni analogicamente estensibili anche agli incarichi di coordinamento sanitario), “in tema di impiego pubblico privatizzato, [...] gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'art.2907 cod. civ., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale [...]. Costituisce ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza 2 dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., sez. lav., n.712/2020).
Orbene, pur volendosi astrattamente ritenere che la procedura selettiva impugnata nel presente giudizio sia illegittima, da tale declaratoria di illegittimità non potrebbe tuttavia conseguire alcun intervento sostitutivo di questo Giudice, in ossequio ai principi di diritto contenuti nella pronuncia di legittimità di cui si è detto sopra (e qui richiamata ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.), considerato che l'individuazione del candidato cui attribuire l'incarico di coordinamento sanitario ″microcitemia- ematologia‶ non può reputarsi un'attività vincolata (ma, al contrario, rimessa alla discrezionalità datoriale). Dunque, avendo domandato soltanto Parte_1
l'assegnazione dell'anelato incarico di coordinamento (e non anche la riedizione della procedura di selezione o il risarcimento del danno da perdita di chance, domande di cui non vi è traccia nell'atto introduttivo del giudizio), il ricorso non merita accoglimento giacché non vi sono elementi in atti per ritenere che l'incarico di coordinamento sanitario ″microcitemia-ematologia‶ dovesse necessariamente essere conferito a . Parte_1
La questione è assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni oggetto della presente controversia.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Crotone, 20/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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